TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI E REGOLAMENTO, FATTI A BRUXELLES IL 1 LUGLIO 1969. Testo delle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella sua XIX sessione plenaria di giugno 1986 cosi' come adottate dalle parti contraenti in conformita' con le disposizioni dell'art. 8,1 del regolamento della Commissione internazionale permanente (C.I.P.). Entrata in vigore: 15 novembre 1987 XIX - 1. Dichiarazioni rese in applicazione del paragrafo 5 dell'art. 1 della Convenzione. La legge n. 147/198 sulle armi e munizioni ed il decreto n. 104/1984 sui collaudi delle armi ed il controllo delle munizioni del Governo cecoslovacco sono conformi alle prescrizioni della C.I.P. Il 2 Beschussgesetz-Novelle (BGBL 233/1984) ed il 7 Beschussverordnung (BGBL 26/1985) del Governo austriaco sono conformi alle prescrizioni della C.I.P. XIX - 2. Misurazione delle pressioni mediante trasduttori elettromeccanici. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del Regolamento. Tale decisione annulla e sostituisce la decisione XVII-6. 1.0. La C.I.P. decide di adottare il sistema di misurazione delle pressioni mediante trasduttori elettromeccanici. 2.0. I principi di utilizzazione dei trasduttori elettromeccanici per la misurazione delle pressioni sono i seguenti: 2.1.0. Definizioni. 2.1.1. L'unita' fisica utilizzata per esprimere il valore della pressione dei gas e' il Pascal Pa (105 Pa = 1 bar). 2.1.2. La pressione individuale Pi della cartuccia e' il massimo della pressione nel punto della misura. 2.2.0. Sensore di pressione. 2.2.1. In linea di massima, tutti i tipi di sensori di pressione elettromeccanici e tutti i sistemi di misurazione come i sensori di forza, anche quelli forniti di elementi trasduttori, sono ammessi se rispondono ai seguenti requisiti: 2.2.1.1. Scarto di linearita' nell'arco di misura S 1% del valore finale. 2.2.1.2. Frequenza superiore o uguale a: 100 kHz per i sensori di pressione a diaframma; 50 kHz per i sensori di forza. 2.2.1.3. Per i sensori di pressione a diaframma, diametro utile del diaframma S 6,2 mm. 2.2.1.4. Per i sistemi di misurazione formati da un sensore di forza ad elemento trasduttore separato, la sezione del pistone di trasmissione deve conformarsi alle decisioni XV-4 e XV-5. 2.3.0. Amplificatore di misura. 2.3.1. Indipendentemente dal tipo di amplificatore di misura, debbono essere osservati i seguenti requisiti: 2.3.1.1. Scarto di linearita' nell'arco di misura S 1%. 2.3.1.2. Frequenza limite (-5%) superiore o uguale a 50 kHz. 2.4.0. Canna manometrica. Le dimensioni delle canne manometriche ed il punto della misura di pressione debbono essere conformi alle prescrizioni in vigore. 3.0. L'introduzione di tale sistema e' prevista per il 1 gennaio 1989 per le armi a canna liscia e le armi con canna ad avancarica, e per il 1 gennaio 1991 per le altre armi. 4.0. Saranno ammessi, per un ragionevole periodo transitorio, ancora da stabilirsi, due sistemi di misurazione, crusher e trasduttore elettromeccanico. XIX - 3. Misurazione della pressione delle cartucce a percussione centrale per armi a canna(e) liscia(e) mediante un sensore di pressione elettromeccanico. Decisione adottata in applicazione del par. 1 dell'art. 5 del regolamento. La pressione dei gas deve in linea di massima, essere misurata grazie ad un sensore di pressione piezoelettrico o equivalente applicato tangenzialmente o a distanza. E' anche possibile utilizzare trasduttori elettromeccanici di fabbricazione diversa qualora esista un rapporto tra le indicazioni da essi fornite e quelle dei suddetti sensori, e se tale rapporto e' noto. In ogni caso occorre procedere alla necessaria conversione. 1. Esigenze relative alle canne manometriche. 1.1. E' assolutamente necessario conformarsi alla decisione C.I.P. XV-4 per quanto concerne le dimensioni interne delle canne manometriche. 1.2. Distanza tra le assi delle alesature di misura e il vivo di culatta (fig. 1): 25 mm S LI S 30 mm per i calibri 24 e superiori; LI = 17 mm + 1 mm per i calibri inferiori a 24; LII = 162 mm+/-0,5 mm. 1.3. Diametro e profondita' delle alesature di misura. Il diametro e la profondita' delle alesature di misura sono in funzione delle dimensioni e del tipo di assemblaggio del sensore (figure 2, 3 e 4). 2. Perforazione del bossolo. La perforazione del bossolo avviene come indicato alle figure 2 e 3. Mediante sensori appropriati applicati tangenzialmente, la misura di pressione puo' essere effettuata senza perforare il bossolo sempre che l'altezza del fondello non superi 25 mm (fig. 4). In caso di cartucce vendute in commercio, con astuccio in cartone, il valore cosi' misurato deve essere moltiplicato per un fattore di correzione di 1,05. 3. Misura indiretta della pressione a 162 mm dal vivo di culatta. La misura della pressione a 162 mm dal vivo di culatta e' effettuata indirettamente. A tal fine, si registra il momento del passaggio del retro dello stoppaccio attraverso la sezione situata a 162 mm dal vivo di culatta e si misura la pressione esistente in quel momento a distanza LI dal vivo di culatta. La registrazione del passaggio del retro dello stoppaccio puo' essere effettuata sia con un trasduttore elettromeccanico, sia con qualsiasi altro sensore appropriato, come ad esempio un fotodiodo posto dietro una apertura di quarzo. 4. Requisiti dei sensori. 4.1. Caratteristiche dei sensori: sensibilita' minima: 1,8 pC/bar; arco di misura massimo: 0... 6000 bar; arco di calibratura 300 bar... 1800 bar; frequenza T 100 kHz; scarto di linearita' S 1% del valore finale della calibratura. 4.2. Protezione termica della superficie di trasmissione della pressione. Per evitare o ridurre la trasmissione del calore al diaframma ed alla superficie di trasmissione della pressione occorre disporre, in caso di perforazione del bossolo, una rondella di materiale isolante e flessibile (come teflon o amianto) davanti alla superficie di trasmissione della pressione. Occorre inoltre proteggere i sensori disposti tangenzialmente (fig. 2) facendo aderire sul bossolo un nastro adesivo flessibile che ricopra il foro perforato. 5. Esigenze relative alla parte restante dell'impianto di misurazione. La parte restante dell'impianto di misurazione include di norma un amplificatore appropriato (per il sensore piezo-elettrico si tratta di un amplificatore di carica), un filtro "passe-bas" attivo ed un indicatore adeguato (ad esempio un voltmetro di ciglio ed un oscillografo con memoria o un wave memory ed un oscillografo o registratore Y/t). I valori misurati possono essere registrati ed utilizzati da un calcolatore. (Il punto 5.1. e' stato respinto in seguito ad una obiezione formulata dalla Repubblica democratica di Germania (vedere art. 8,1 del regolamento). 5.2. Filtro. Filtro "passe-bas" Bessel con frequenza di taglio di 20 kKz (-3 db) N=2 (12 dB ottava). ----> Vedere Tabelle da Pag. 12 a Pag. 13 della G.U. <---- ANNESSO Quando si utilizzano dei sensori di pressione elettromeccanici per la misurazione delle pressioni, l'art. 1 della decisione XVII-2 e' sostituito dal seguente: Collaudo dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica Per i fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica, sono stati stabiliti due tipi di prova: il collaudo ordinario, applicato ai fucili aventi una profondita' nominale di camera inferiore a 73 mm e destinato al tiro di cartucce la cui pressione massima media non supera: 740 bar per i calibri 14 e maggiori; 780 bar per il calibro 16; 830 bar per i calibri 20 e inferiori; il collaudo superiore, applicato ai fucili adibiti al tiro di cartucce ad alta prestazione la cui pressione massima media puo' superare rispettivamente 740, 780 e 830 bar e puo' raggiungere i 1.050 bar, ed ai fucili aventi una profondita' di camera uguale o superiore a 73 mm. 1. Collaudo ordinario. Il collaudo ordinario comporta il tiro di almeno due cartucce per tubo. Il tiro delle due cartucce dovra' consentire che siano realizzate ciascuna delle seguenti condizioni: a) che si sviluppi in camera, al 1 manometro, una pressione massima/media rispettivamente di almeno 960, 1020 e 1080 bar a seconda del calibro; b) che si sviluppi nell'anima, al 2 manometro, una pressione massima media di almeno 500 bar. 2. Collaudo superiore. Il collaudo superiore comporta il tiro di almeno due cartucce per tubo, tenendo conto dell'eventuale collaudo ordinario. Il tiro di queste due cartucce deve consentire che siano realizzate ciascuna delle seguenti condizioni: a) sviluppare in camera, al 1 manometro, una pressione massima media di almeno 1370 bar; b) sviluppare nell'anima, al 2 manometro, una pressione massima media di almeno 500 bar. 3. Le condizioni di cui sopra stabilite per i due collaudi saranno realizzate per mezzo di due cartucce identiche rispondenti simultaneamente ai requisiti a) e b). Qualora le due cartucce identiche non fossero disponibili, e' consentito di utilizzare due cartucce rispondenti al requisito a) ed una cartuccia rispondente al requisito b). 4. Le armi a canna(e) liscia(e), la cui energia cinetica del proiettile, o del piombo, delle munizioni in commercio e' indicata nelle "Tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere" sono collaudate per mezzo del tiro di almeno due cartucce di collaudo. 5. Debbono essere contrassegnati con il punzone di prova i pezzi piu' soggetti a sollecitazioni che vengono collaudati: ciascuna canna e basculla, carcassa o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura. XIX - 4. Dimensioni massime delle cartucce e minime delle camere (e' stato respinto a seguito delle obiezioni presentate dalla Repubblica democratica di Germania, vedere art. 8,1 del regolamento). XIX - 5. Lunghezze delle canne manometriche di riferimento. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento. Supplemento alla decisione XVIII-8. Le nuove canne manometriche unita' campione per le cartucce per pistole e rivoltelle avranno la seguente lunghezza: Lc = 150 mm +/-10 mm. XIX - 6. Collaudo di alcune armi da fuoco e apparecchi a carica esplosiva portatili. (Decisione XV-8). Annesso tecnico per gli apparecchi di abbattimento (e' stato respinto a seguito delle riserve formulate dalla Francia, vedere art. 8,1 del regolamento). XIX - 7. Svolgimento dei collaudi individuali. Armi caricate con polvere nera. Regolamento tipo. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento. Questa decisione annulla e sostituisce le decisioni XVII-12 e XVIII-9. Art. 1. Principio 1.1. Lo scopo di tale decisione e' di determinare le prescrizioni minime uniformi per il collaudo individuale delle armi da fuoco caricate ad avancarica o a retrocarica con polvere nera senza innesco. Tali prescrizioni si applicano altresi' ai pezzi soggetti a forti sollecitazioni che possono essere montati in un'arma da fuoco senza nessun adattamento. In questo caso, l'arma completata non deve essere nuovamente sottoposta a collaudo se i pezzi fortemente sollecitati sono stati collaudati per quanto riguarda la pressione massima di questo tipo di arma. L'arma che comporti uno o piu' pezzi fortemente sollecitati e che richieda un'adattamento sara' collaudata dopo il montaggio. Per pezzi fortemente sollecitati di qualsiasi tipo, si intendono i pezzi che debbono resistere alla pressione dei gas, i.e. le canne complete, il tappo della culatta, e i tamburi delle rivoltelle. Per adattamento, si intende ogni operazione effettuata sul pezzo stesso, che possa alterarne la capacita' di resistenza e di conseguenza rendere necessario un nuovo collaudo in base alle prescrizioni della C.I.P. Le seguenti prescrizioni non sono obbligatorie per le armi di fabbricazione antica che non possono piu' essere utilizzate per il tiro e non hanno quindi che un interesse storico. Spetta alla competenza di un organo ufficiale dello Stato membro di redigere l'attestato di antica fabbricazione di una tale arma. 1.2. I punzoni di prova possono essere apposti solo quando l'arma da fuoco oppure i pezzi fortemente sollecitati di un'arma da fuoco sono stati collaudati in conformita' con le disposizioni stabilite piu' avanti e sono risultate conformi alle prescrizioni imposte. Art. 2. Procedura Il collaudo comprende: il controllo prima del tiro; il tiro di prova; il controllo dopo il tiro. Art. 3. Controllo prima del tiro Prima di essere soggette al tiro di prova, le armi saranno sottoposte ad un controllo preliminare. Tale controllo comprende: il controllo dei marchi distintivi; il controllo della sicurezza del funzionamento ed il controllo visivo. Art. 4. Controllo dei marchi distintivi Al momento del controllo dei marchi distintivi, si verifichera' che le seguenti indicazioni siano state apposte in maniera ben visibile e duratura almeno su uno dei pezzi fortemente sollecitati dell'arma: il nome, la ragione sociale o il marchio di fabbrica depositato del fabbricante od ogni altra indicazione atta a consentire l'identificazione dell'arma; il numero d'identificazione dell'arma; la designazione del calibro in base alla denominazione commerciale; la scritta "Solo polvere nera" formulata in una delle lingue utilizzate dai Paesi membri della C.I.P., o in mancanza di questa, le lettere "P.N." il cui significato dovra' essere reso comprensibile all'utente con ogni mezzo reputato adatto; facoltativamente, il volume del carico massimo di polvere consentito, ed il peso massimo del proiettile, indicati in maniera comprensibile per l'utente. Art. 5. Controllo della sicurezza del funzionamento e controllo visivo 5.1. I fucili, le pistole e le rivoltelle potranno essere sottoposti al collaudo a salve o con tiro al bersaglio, completamente finiti ed attrezzati con i congegni d'innesco della carica. Potranno anche essere sottoposti alla prova le canne a salve compreso il tappo di culatta definitivo ed il focone, a condizione che siano completamente finiti. La canna e' considerata interamente finita a salve quando sono stati compiuti tutti i lavori di guarnimento che possono modificare lo spessore delle pareti o le caratteristiche del materiale, come la fresatura delle intaccature, la brasatura dei tenoni e delle riserve, la lavorazione delle palmette, dei filetti, ecc. 5.2. Il controllo della sicurezza del funzionamento concerne, per tutte le armi, il controllo del focone. Per le rivoltelle, esso verte sulla libera rotazione del tamburo, sulla presa corretta del cane alla prima ed alla seconda tacca, e sul fermo corretto del tamburo. 5.3. Il controllo visivo verte sulla ricerca di eventuali difetti di materiale e difetti di resistenza quali: a) fessure nella canna, venature, soluzioni di continuita'; b) saldature difettose dei vari pezzi; c) inadeguata costruzione della chiusura. 5.4. Le armi ed i pezzi fortemente sollecitati i quali, durante il controllo prima del tiro, hanno rivelato uno dei difetti di cui sopra saranno scartati e rinviati al postulante. Art. 6. Tiro di prova 6.1. Il tiro di prova sara' effettuato su armi o pezzi fortemente sollecitati finiti. Se un'arma viene montata mediante adattamento con pezzi fortemente sollecitati che sono precedentemente stati sottoposti ad un collaudo, tale arma completa sara' ugualmente sottoposta al collaudo. Per le armi a canne multiple, ciascuna canna sara' sottoposta alla prova, per le rivoltelle, ciascuna camera del tamburo. 6.2. Il tiro di prova, per armi a canna liscia o rigata, sara' effettuato utilizzando una carica di polvere e di piombo. Saranno tirati due colpi tranne che per le rivoltelle. Per le rivoltelle, il tiro di prova consistera' nel tirare almeno un colpo in ciascuna camera del tamburo dopo sgrassatura di quest'ultimo. I valori delle cariche di polvere e di piombo per i vari calibri, sono indicati nell'annesso tecnico. 6.3. Qualora vi sia motivo di ritenere che i colpi di prova sono stati difettosi, il bando di prova deve procedere, oltre al numero prescritto di colpi, ad un tiro supplementare. Art. 7. Controllo dopo il tiro Dopo il tiro di prova, le armi, o i pezzi fortemente sollecitati, dovranno essere sottoposti ad un nuovo controllo. Saranno applicate per tale controllo le disposizioni dell'art. 5. Art. 8. Scarto dopo il tiro 8.1. Le armi ed i pezzi fortemente sollecitati che sono stati visibilmente deteriorati dal tiro di prova, nonche' le armi in cui il controllo ha rivelato uno dei difetti enumerati piu' avanti, saranno scartate e restituite al postulante: a) qualsiasi deformazione della canna che rechi pregiudizio alla sicurezza dell'arma; b) ganci o fasce dissaldate; c) fessure all'esterno della canna e sul tappo della culatta; d) per le armi a percussione e le rivoltelle, distacco del condotto fumario o di altri pezzi del dispositivo d'innesco. 8.2. Se il risultato del tiro di prova fa sussistere il minimo dubbio per quanto riguarda la resistenza di un'arma o di un pezzo fortemente sollecitato o se esistono dubbi riguardo all'esistenza di un deterioramento o di uno dei difetti (in conformita' con il capoverso 1) il banco di prova procedera' ad un tiro supplementare di prova, oltre al numero prescritto di tiri. 8.3. Le armi ed i loro pezzi fortemente sollecitati i quali, in virtu' delle disposizioni dell'art. 5, non sono ammesse al tiro di prova, o che sono scartate ai sensi delle disposizioni dell'art. 8, possono essere ripresentate al medesimo banco di prova qualora il postulante dimostri di aver provveduto a correggere i difetti constatati. In tal caso il collaudo verra' ripetuto. Art. 9. Nuova prova 9.1. Se un'arma gia' collaudata, o un pezzo fortemente sollecitato gia' collaudato, hanno subito una delle seguenti operazioni che possono compromettere la sicurezza dell'arma, detta arma o pezzo debbono essere nuovamente sottoposte ad una prova in conformita' con gli articoli da 3 a 8: ricambio di un pezzo fortemente sollecitato, con adattamento; qualsiasi modifica di dimensione che determini una riduzione di spessore delle pareti della canna; ogni alterazione della resistenza dei materiali. 9.2. Quando la prova, in conformita' con i paragrafi 9.1. e 8.3. presenta uno dei difetti enumerati nell'art. 8, il punzone di prova che figura sull'arma o sul pezzo fortemente sollecitato, sara' obliterato con una "X" apposta sul punzone o vicino a quest'ultimo. Art. 10. Apposizione dei punzoni di prova 10.1. Sempre che la prova ed i controlli, in conformita' con gli articoli da 3 a 8 e 9 non abbiano messo in evidenza dei difetti, i punzoni di prova saranno apposti, in maniera ben visibile, sui pezzi fortemente sollecitati sottoposti alla prova: per tutte le armi, tranne le rivoltelle: su ciascuna canna e sul tappo della culatta; per le rivoltelle: sulla canna, il tamburo e la carcassa. 10.2. Sara' apposto su ciascuna arma e su ciascuna canna presentati separatamente alla prova, un punzone che consenta di determinare l'anno della prova. Art. 11. Registrazioni ufficiali Al termine delle operazioni di prova, sara' redatto un processo-verbale contenente le seguenti indicazioni: il numero d'ordine e la data del processo-verbale; la natura della prova; gli elementi d'identificazione dell'arma; in caso di scarto, la natura del difetto. Annesso tecnico al regolamento tipo di collaudo individuale delle armi caricate con polvere nera. 1. Caratteristiche della polvere nera da utilizzare per le prove. Polvere di riferimento. E' stata prescelta come polvere di riferimento per lo studio delle pressioni e per determinare i dosaggi delle cariche di prova, una polvere nera, le cui caratteristiche fisiche e chimiche sono le seguenti: a) umidita': massima 1,3%; b) densita': 1,70-1,80 g/cm3; c) granulometria: 0,63 mm riporto mass. 5%; 0,20 mm complemento mass. 5%; d) composizione chimica: percentuale nitrato di potassio: 75 (Piu' o Meno) 1,5%; percentuale di zolfo 10 (Piu' o Meno) 1%; percentuale carbonella 15 (Piu' o Meno) 1%; e) ceneri: massimo 0,8%; f) igroscopicita' (12 h): mass. 1,8%; g) peso volume: minimo 0,85 g/ml. I valori di cui sopra sono forniti a titolo indicativo, essendo fondamentale la pressione della cartuccia di riferimento (paragrafo 2). 2. Cartuccia calibro 16 di riferimento. La funzione di tale cartuccia, caricata mediante elementi di carico semplici, e' di consentire di misurare il livello di pressione sviluppato dalla polvere di riferimento. La cartuccia sara' caricata con i seguenti componenti: bossolo: calibro 16 per armi a canna liscia, lunghezza da 67,5 a 70 mm fondello metallico di 8 mm di lunghezza; innesco: "doppia forza" FIOCCHI n. 616 o equivalente; polvere nera: 3 grammi. Al fine di evitare ogni compressione, la polvere sara' introdotta e contenuta in un cilindro di cartone o di plastica, posto in fondo al bossolo, con uno spessore di 0,6 mm circa ed una altezza che tenga conto del volume della polvere; stoppaccio: stoppaccio feltro ingrassato con altezza da 10 a 12 mm; pallini di piombo: 33 grammi di piombo di diametro 2,5 mm; orlatura: rotonda con rondello di chiusura di cartone di spessore 1,5 mm; lunghezza della cartuccia carica: 64 mm circa. La pressione di questa cartuccia sara' misurata in una canna manometrica normale calibro 16-70 eseguita in base alle prescrizioni C.I.P. Prima della prova, le cartucce debbono essere climatizzate per almeno 24 ore ad una temperatura di 21(Piu' o Meno)1C ed una relativa umidita' di 60%(Piu' o Meno)5%. La cartuccia di cui sopra, caricata con polvere di riferimento, deve dare un valore di pressione Pn = 275(Piu' o Meno)25 bar misurate con strumento di misurazione elettromeccanico. La canna di misurazione e' attrezzata di un sensore piezo-elettrico che consente una misurazione fino a 2500 bar, con una frequenza di 100 kHz minimo, con uno scarto di linearita' dell'1% massimo ed una sensibilita' di 2,0 pC/bar min. 3. Cariche di collaudo. Le cariche cui adeguarsi sono le seguenti: ----> Vedere Tabella a Pag. 16 della G.U. <---- 4. Modalita' di esecuzione delle prove. Il carico delle armi a canna liscia sara' effettuato appoggiando (senza compressione) sulla polvere uno stoppaccio feltro di almeno 20 mm di altezza. Il proiettile sara' costituito da pallini di piombo aventi un diametro di 2,5-3 mm che saranno mantenuti nella canna, sovrapponendo uno stoppaccio feltro di almeno 10 mm di altezza. Per le armi a canna liscia, il carico sara' effettuato con le stesse modalita' di quelle definite per le armi a canna liscia, utilizzando una pallottola invece del piombo e senza stoppaccio. 5. Cariche di collaudo per le pistole, le rivoltelle e le armi di particolare progettazione. Per le pistole, a canna singola o multipla, per i quali un tiro di prova conforme ai paragrafi 3 e 4 non e' possibile, la carica di prova sara' determinata considerando la lunghezza della o delle canne in base alla carica utile massima prevista per questo tipo di arma. La quantita' di polvere di prova deve essere il doppio della carica utile. Per le rivoltelle e le armi di particolare progettazione, la cui camera a polvere, o il bossolo di carico senza innesco non consentono di contenere la carica di prova prevista al paragrafo 3, il volume delle camere sara' riempito dalla quantita' massima di polvere di riferimento che vi puo' essere contenuta. La pallottola sara' introdotta e conficcata fino allo sfioramento. 6. Diametro dei foconi. Le armi caricate con polvere nera dovranno avere condotti fumari con un focone, in direzione della camera a polvere, di 1 mm di diametro al massimo. XIX - 8. Collaudi dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento. L'art. 1 della decisione XVII-2 e' sostituito dal seguente: Collaudo dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica. Per i fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica, sono stabiliti due tipi di prove: collaudo ordinario applicato ai fucili con una profondita' nominale di camera inferiore a 73 mm e adibiti al tiro di cartucce la cui pressione massima media (metodo crusher) non superi: 650 bar per i calibri 14 e superiori; 680 bar per il calibro 16; 720 bar per i calibri 20 e inferiori. Il collaudo superiore applicato ai fucili adibiti al tiro di cartucce ad alta prestazione la cui pressione massima media (metodo crusher) puo' superare rispettivamente 650, 680 e 720 bar e puo' raggiungere i 900 bar, ed ai fucili aventi una profondita' di camera uguale o superiore a 73 mm. 1. Collaudo ordinario. Il collaudo ordinario comporta il tiro di almeno due cartucce per bocca. Il tiro di queste due cartucce dovra' consentire che siano realizzate le seguenti condizioni: a) che si sviluppi nella camera, al 1 manometro, una pressione massima media (metodo crusher) rispettivamente di almeno 850, 900 e 950 bar a seconda del calibro; b) che si sviluppi nell'anima, al 2 manometro, una pressione massima media (metodo crusher) di almeno 500 bar. 2. Collaudo superiore. La prova superiore comporta il tiro di almeno due cartucce per bocca tenendo conto dell'eventuale collaudo ordinario. Il tiro di queste due cartucce dovra' consentire che siano realizzate ciascuna delle seguenti condizioni: a) che si sviluppi in camera, al 1 manometro, una pressione massima media (metodo crusher) di almeno 1200 bar; b) che si sviluppi nell'anima, al 2 manometro, una pressione massima media (metodo crusher) di almeno 500 bar. 3. Le condizioni di cui sopra stabilite per i due collaudi saranno realizzate per mezzo di due cartucce identiche rispondenti simultaneamente ai requisiti a) e b). Qualora le due cartucce identiche non fossero disponibili e' consentito di utilizzare due cartucce rispondenti al requisito a) ed una cartuccia rispondente al requisito b). 4. Le armi a canna(e) liscia(e) la cui energia cinetica del proiettile o del piombo, delle munizioni in commercio e' indicata nelle "Tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere", sono collaudate con il tiro di almeno due cartucce di prova. 5. Debbono essere contrassegnati con il punzone di prova i pezzi piu' soggetti a sollecitazioni che sono collaudati: ciascuna canna e basculla, carcassa o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura. XIX - 9. Collaudo delle armi da fuoco e degli apparecchi a carica esplosiva e controllo delle munizioni. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento. Ogni nuova munizione che abbia le stesse dimensioni di un'altra gia' in commercio e che sviluppi una pressione massima media piu' elevata di quella che figura nelle tabelle della C.I.P. deve avere una designazione sufficientemente diversa utilizzando un altro numero caratteristico di calibro oppure la lunghezza del bossolo. XIX - 10. Svolgimento dei collaudi individuali. Armi caricate a retrocarica. Regolamento tipo. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento. La decisione XIV-5 e' annullata. Il paragrafo 1.4 dell'annesso alla decisione XVII-11 e' sostituito dal seguente ed e' aggiunto un nuovo paragrafo 1.5. 4. Il controllo dimensionale del diametro del tubo anima e' effettuato: 4.1. per le armi a canna(e) liscia(e), per mezzo di tamponi di controllo ogni 0,05 mm o per mezzo di sistemi di misurazione equivalenti. La misura riportata in decimi di mm sulla canna e' quella che, diminuita di 0,05 mm consente l'introduzione del tampone di questa misura, e incrementata di 0,05 mm non consente l'introduzione del tampone di tale misura. A condizione che sia rispettato il concetto di valutazione dei diametri di cui sopra, come formulato, si potranno utilizzare dei calibri-sonda a 2 o 3 punte di metallo duro collegati ad un dispositivo meccanico a lettura diretta della misura o ad un trasduttore elettronico. 4.2. per le armi a canna rigata, per mezzo di tamponi la cui dimensione e' uguale alla misura minima del calibro considerato. 5. Il controllo dimensionale della camera a polvere e della presa delle righe e' effettuato: 5.1. per le armi a canna(e) liscia(e) per mezzo di calibri di verifica mini e maxi indicati nelle tabelle della C.I.P. per la profondita' dell'alveolo (T) o per mezzo di sistemi di misura equivalenti. Possono essere utilizzati tamponi conici per il controllo del diametro D. Tenendo conto del fatto che l'angolo del cono di raccordo (alpha 1) puo' variare a seconda dei costruttori, esso sara' controllato per mezzo di un tampone a scanalatura. Per il controllo della profondita' della camera (L) e del diametro H, saranno utilizzati dei calibri di controllo cilindrici con scanalature di riferimento o calibri-sonda con 2 o 3 punte di metallo duro, muniti di un dispositivo meccanico di lettura o di un trasduttore elettronico. Potranno altresi' essere utilizzati calibri che utilizzino l'aria compressa. Il corpo di tali calibri riporta una graduazione o delle scanalature anulari che danno la profondita' della camera. Detti calibri possono altresi' essere utilizzati per la misura dei diametri intermedi della camera al fine di verificarne il grado di conicita' nonche' la misura del diametro in fondo alla camera. Sono forniti di anelli campione per la taratura. 5.2. Per le armi a canna rigata a percussione centrale e per le armi a percussione anulare, grazie ad un tampone di forma ed a tamponi conici le cui dimensioni corrispondono ai valori minimi delle camere o per mezzo di sistemi di misura equivalenti. XIX - 11. Controllo delle munizioni in commercio. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del regolamento. Sono apportate le seguenti modifiche alle decisioni XV-7 e XVI-4. A) Modifiche apportate alla decisione XV-7. 1) Il paragrafo 3.1. a) dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: 3.1. La cartuccia deve portare i seguenti marchi distintivi: a) sul bossolo, identificazione del fabbricante o di colui che se ne porta garante (marchio d'origine o marchio di fabbrica). 2) L'art. 5 e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 5. Il controllo dimensionale della munizione deve essere effettuato applicando i metodi della metrologia legale. I valori massimi debbono essere conformi alle tabelle della C.I.P. 3) Gli articoli 8.1 e 8.2 dell'annesso tecnico sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 8.1. Al momento del controllo del tipo e dei controlli d'ispezione, il controllo della sicurezza del funzionamento sara' effettuato utilizzando una canna campione o un'arma le cui dimensioni di camera sono conformi alle misure stabilite nelle tabelle di dimensioni approvate dalla C.I.P. In particolare, per il controllo della sicurezza del funzionamento delle cartucce per armi a canna(e) liscia(e), sara' utilizzata un'arma le cui dimensioni di camera e scanalatura sono massime. Art. 8.2. Al momento dei controlli di fabbricazione, il controllo della sicurezza del funzionamento potra' essere effettuato utilizzando un'arma le cui dimensioni rientrano nei limiti consentiti dalla C.I.P. e che sia stata approvata dall'organismo nazionale abilitato. Le caratteristiche di dimensione di tale arma saranno registrate. In particolare, per il controllo della sicurezza del funzionamento delle cartucce per armi a canna(e) liscia(e), sara' fatto uso di un'arma le cui dimensioni di camera e di scanalatura sono massime. B) Modifiche apportate alla decisione XVI-4. 1) L'art. 1.2 e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 1.2. Cartuccie con piombo appositamente fabbricate per le armi a canna(e) liscia(e). d: diametro del fondello del bossolo; t: spessore del bordino del bossolo. Tali dimensioni debbono essere inferiori o tutt'al piu' uguali a quelle prescritte dalla C.I.P. e menzionate nelle "Tabelle delle dimensioni delle cartuccie e delle camere". Inoltre, il bossolo deve entrare liberamente nella camera minima corrispondente alle dimensioni prescritte dalla C.I.P. e menzionate nelle "Tabelle delle dimensioni delle cartuccie e delle camere". Copia certificata conforme all'originale delle decisioni. Bruxelles, 15 novembre 1987 Il capo della direzione dei trattati del Ministero degli affari esteri del Belgio ------------------------------ TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI E REGOLAMENTO CON ANNESSI I E II. (Bruxelles, 1 luglio 1969). I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica del Cile, dello Stato spagnolo, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia. Constatando che la convenzione del 15 luglio 1914, conclusa al fine di stabilire norme uniformi per il riconoscimento reciproco dei punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco non risponde piu' alle esigenze della tecnica moderna. Hanno deciso di comune accordo le seguenti disposizioni: Art. I. E' stata istituita una Commissione internazionale permanente per il collaudo delle armi da fuoco portatili, piu' avanti indicata con la denominazione Commissione internazionale permanente (abbr. C.I.P.). Essa avra' come missione: 1) di scegliere sia gli apparecchi che serviranno da unita' di riferimento per la misurazione della pressione del tiro, sia i procedimenti di misurazione che dovranno essere utilizzati dai servizi ufficiali per determinare, nella maniera piu' pratica e precisa la pressione sviluppata dalle cartucce di tiro e di prova: a) delle armi da caccia, da tiro e da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; le parti contraenti hanno tuttavia facolta' di utilizzare per tutte o per parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione approvati; b) di tutti gli altri congegni portatili, armi o strumenti a finalita' industriale o professionale non denominati precedentemente, e che utilizzano una carica di sostanza esplosiva per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsiasi pezzo meccanico, ed il cui collaudo sarebbe riconosciuto come necessario dalla Commissione internazionale permanente. Tali strumenti saranno denominati "apparecchi campione"; 2) di determinare la natura e l'esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1) a e b, per offrire ogni garanzia di sicurezza. Tali prove saranno designate con il termine "prove campione"; 3) di apportare agli apparecchi di misurazione campione ed ai procedimenti relativi alla loro manipolazione, nonche' alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli strumenti a finalita' industriali o professionali, e delle loro munizioni; 4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni delle camere delle armi da fuoco esistenti in commercio, nonche' delle modalita' di verifica e di collaudo delle loro munizioni; 5) di esaminare le leggi ed i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili promulgate dai Governi contraenti al fine di verificare la loro conformita' alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 2) di cui sopra; 6) di dichiarare in quali Stati contraenti l'esecuzione della prove corrisponde alle prove campione in base al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella che riproduca i modelli di punzoni utilizzati dai banchi di prova ufficiali di detti Stati, sia attualmente, sia dal momento della firma della convenzione del 15 luglio 1914; 7) di ritirare la dichiarazione prevista al paragrafo 6 di cui sopra e di modificare la tabella non appena le condizioni di cui al paragrafo 6 non saranno piu' soddisfatte. Art. II. I punzoni dei banchi di prova ufficiali di ciascuna parte contraente saranno riconosciuti sul territorio delle altre parti contraenti, a condizione che siano state oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 6) dell'art. I. Art. III. La composizione ed i mandati della Commissione internazionale permanente sono stabiliti dal regolamento annesso alla presente convenzione. Tale regolamento fa parte integrante della convenzione. Art. IV. In caso di dubbio o di controversia riguardo alla interpretazione o alla applicazione di uno dei punti di natura tecnica stabiliti da una decisione della Commissione internazionale permanente, decisione adottata in applicazione dell'art. I della presente convenzione e dell'art. 5 del regolamento, il Governo interessato fara' ricorso al parere della Commissione internazionale permanente. Art. V. La presente convenzione e' aperta alla firma a decorrere dal 1 luglio 1969. Art. VI. 1) Ciascun Governo firmatario notifichera' al Governo del Regno del Belgio l'adempimento delle formalita' richieste dalla propria Costituzione per la messa in vigore della presente convenzione. 2) La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la ricezione della terza delle notifiche di cui sopra. 3) Nei confronti degli altri Governi firmatari, la presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la ricezione, da parte del Governo del Regno del Belgio, della notifica di cui al paragrafo 1. Art. VII. 1) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Governo non firmatario potra' aderirvi inviando al Governo del Regno del Belgio, per via diplomatica, una domanda di adesione accompagnata dal regolamento del banco di prova in vigore sul suo territorio. Il Governo del Regno del Belgio comunichera' la domanda ed il regolamento annesso a tutti i Governi contraenti. L'adesione sara' effettiva se tutti i Governi contraenti avranno manifestato il loro assenso. Allo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di notifica di ricezione della domanda da parte del Governo del Regno del Belgio alle parti contraenti, la mancanza di risposta di un Governo contraente sara' considerato come equivalente ad una accettazione. 2) Il Governo del Regno del Belgio informera' tutti i Governi contraenti, ed il segretario della C.I.P. della data in cui ogni nuova adesione sara' divenuta effettiva. Art. VIII. 1) Ogni parte contraente potra' denunciare la presente convenzione, non prima tuttavia di tre anni successivamente all'entrata in vigore di tale convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Governo del Regno del Belgio ed avra' effetto un anno dopo la ricezione della notifica. 2) La denuncia da parte di una delle parti contraenti avra' effetto solo nei suoi confronti. Art. IX. Il Governo del Regno del Belgio notifichera' a tutti i Governi firmatari ed aderenti, la data di ricezione delle notifiche di cui agli articoli VI(1) e (3), VII e VIII(1). Art. X. Rimarranno validi, fino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, capoverso 1 del suo regolamento: gli apparecchi-campione per la misurazione delle pressioni e le prove-campione illustrate nell'annesso I del regolamento della Commissione internazionale permanente, nonche' le norme concernenti le dimensioni minime delle camere degli apparecchi campione per la misurazione della pressione, di cui all'annesso II del regolamento. Art. XI. La presente convenzione sostituisce la convenzione al fine della definizione di norme uniformi per il riconoscimento reciproco dei punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco e suoi annessi I e II, firmati a Bruxelles, il 15 luglio 1914. Fatto a Bruxelles, il 1 luglio 1969, in lingua francese, in un unico originale che sara' depositato negli archivi del Govero del Regno del Belgio, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica d'Austria Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica del Cile Per il Governo dello Stato spagnolo Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE (C.I.P.) E ANNESSI I E II Art. 1. La Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili e' composta dai delegati di ciascuna delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente dispone di un voto, a prescindere dal numero dei suoi delegati. Art. 2. 1. Al termine di ciascuna sessione, la Commissione internazionale permanente elegge il presidente della sessione successiva tra i delegati dello Stato sul di cui territorio si svolgera' la sessione. 2. Se la commissione, ai fini dell'applicazione dell'art. I della convenzione, ritiene utile di proseguire, in maniera continua, determinate ricerche o esperimenti, essa puo' riunirsi nel luogo prescelto per tali esperimenti, sia in commissione, sia in sotto-commissione. Il presidente, di comune accordo con le delegazioni, decide riguardo alla composizione, alle finalita' ed ai lavori delle sotto-commissioni. Queste designeranno tra i loro membri, un presidente ed un segretario che provvedera' a redigere i rapporti a norme della sotto-commissione. Art. 3. Un ufficio permanente, con a capo un direttore, nominato dal Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle parti contraenti, e' incaricato di provvedere: 1) durante le sessioni, al segretariato della Commissione internazionale permanente; 2) nell'intervallo delle sessioni ai servizi di corrispondenza, di amministrazione e di archivio; in tale qualita', esso raccoglie i fascicoli, documenti e pubblicazioni tecniche, conserva le impronte dei punzoni di prova ufficialmente riconosciuti, classifica, traduce e comunica alle parti contraenti informazioni di ogni natura sulla prova delle armi da fuoco portatili e degli strumenti a finalita' industriali e professionali, nonche' sulle modalita' di controllo e di prova delle loro munizioni, non solo delle parti contraenti, ma di tutti gli altri Stati. La sede dell'ufficio permanente e' in Belgio. Art. 4. 1. La Commissione internazionale permanente si riunisce su convocazione dell'ufficio permanente. Essa puo' essere convocata a richiesta di una delle delegazioni delle parti contraenti; essa deve essere convocata se almeno due delegazioni delle parti contraenti ne fanno richiesta. 2. A tal fine, ciascuna parte contraente informa il Governo del Regno del Belgio, che lo fa sapere all'ufficio, di ogni modifica eventualmente apportata alla lista dei suoi delegati. Possono essere ammessi a partecipare a titolo consultativo degli esperti, per trattare di alcuni determinati problemi alle riunioni tecniche delle sotto-commissioni. 3. Puo' essere ammesso, di comune accordo tra le parti contraenti, un osservatore per ogni Stato non firmatario alle sessioni della Commissione internazionale permanente, a condizione che sia ufficialmente nominato dal suo Governo. Se un Governo, dopo essersi fatto rappresentare da un osservatore per tre successive sessioni, non chiede di aderire alla convenzione, esso non sara' piu' autorizzato a farsi rappresentare nelle ulteriori sessioni. 4. Possono essere invitati a titolo consultativo, esperti degli Stati non firmatari, alle riunioni tecniche delle sotto-commissioni, per trattare di alcuni determinati problemi, a richiesta del presidente della sotto-commissione e con l'accordo di tutti i membri di tale sotto-commissione. Art. 5. 1. Le parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale permanente ad adottare ogni decisione utile nell'ambito delle finalita' definite nell'art. I della convenzione. 2. L'ufficio permanente comunica alle parti contraenti, per il tramite del Governo del Regno del Belgio, le decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente, ed in particolare, i disegni ed i progetti degli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni, le tabelle delle dimensioni standardizzate delle camere e delle cartuccie, nonche' la descrizione dei marchi dei punzoni di prova riconosciuti a livello internazionale. Tali documenti sono costantemente tenuti aggiornati dalla commissione. Art. 6. Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni precedenti, le parti contraenti comunicano per le vie diplomatiche, al Governo del Regno del Belgio, il quale le trasmette all'ufficio permanente, le leggi, decreti ed istruzioni concernenti la prova delle armi da fuoco portatili, nonche' ogni altro documento pertinente che venga richiesto alle parti da detto ufficio. Art. 7. 1. Le decisioni della Commissione internazionale permanente sono sottoposte a votazioni, sia durante la sessione, sia per corrispondenza. 2. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti delle delegazioni presenti o rappresentate ed a condizione che il numero di voti sia almeno uguale ai 2/3 del numero totale dei Governi membri della Commissione internazionale permanente. Le astensioni, voti o schede bianche o nulle non saranno considerate come voti espressi. In caso di uguaglianza nella ripartizione dei voti, e' predominante il voto del presidente. 3. Tuttavia, quando si tratta del riconoscimento dei punzoni di prova di una parte contraente, questa non ha diritto di voto. 4. Nel corso di una sessione, una parte contraente puo' in caso di impedimento, delegare un'altra parte contraente, nei limiti di una delega del Governo mandatario. 5. In caso di votazione per corrispondenza, le delegazioni dispongono di un termine di risposta di sei mesi, il quale e' notificato loro sotto forma di plico con ricevuta di ritorno da parte del direttore dell'ufficio permanente. La decorrenza di tale termine s'intende e' partire dalla ricezione della notifica relativa alla fissazione del termine. La mancanza di risposta entro tale termine sara' considerata come un'astensione. Art. 8. 1. Le decisioni entrano in vigore se, nei sei mesi successivi alla notifica prevista all'art. 5, paragrafo 2, nessuna delle parti contraenti si e' opposta o ha formulato riserve presso il Governo del Regno del Belgio. Se una parte contraente si oppone ad una decisione, questa rimane senza effetto nei confronti delle altre parti contraenti. In caso di riserve formulate da una parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore solo se detta parte contraente ritira le proprie riserve. E' considerato come data di ritiro, la data di ricezione della notifica inviata al Governo del Regno del Belgio. Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva, o ritiro di riserva. 2. In caso di decisioni adottate dalla Commissione, in conformita' con l'articolo I, (Paragrafo)7 della convenzione, la parte contraente il cui (o i cui) punzoni di prova non sono piu' riconosciuti e debbono essere radiati dalla tabella ufficiale, non e' autorizzata ad esprimere opposizioni ne' a formulare riserve. Art. 9. La lingua ufficiale della Commissione internazionale permanente e' il francese. Art. 10. Le spese dell'ufficio permanente sono sostenute congiuntamente da tutti gli Stati contraenti. Le spese generali, indennita' e spese di viaggio dei delegati della Commissione internazionale permanente, al momento della riunione della Commissione in seduta plenaria o delle sotto-commissioni, oppure in occasione dei loro rapporti con l'ufficio permanente, sono a carico dei rispettivi Governi. Art. 11. Il presente regolamento ha lo stesso valore e durata della Convenzione di cui e' parte integrante. Fatto a Bruxelles, il 1 luglio 1969, in lingua francese, in un unico originale. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica di Austria Per il Governo del Regno del Belgio Per il Govero della Repubblica del Cile Per il Governo dello Stato spagnolo Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca ANNESSO I AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE I. - Le prove campione Gli Stati contraenti o aderenti s'impegnano a riconoscere reciprocamente, come equivalenti ai punzoni di prova apposti nei loro banchi di prova nazionali, i punzoni dei banchi di prova ufficiali stranieri il cui regolamento non sia in contrasto con i seguenti principi: La prova completa di un'arma consiste nel tiro effettuato ad una pressione pari almeno ad un determinato valore, preceduto e seguito da un rigoroso controllo volto ad eliminare: prima del tiro: i meccanismi difettosi e le canne non sufficientemene forbite o che presentino difetti che mettono a repentaglio la resistenza dell'arma e che non sono controllati dal tiro di prova; dopo il tiro: ciascuna canna o pezzo essenziale che presenti dei difetti o deformazioni conseguenti al tiro di prova. La prova vera e propria e' effettuata sia sull'arma che ha raggiunto uno stadio di fabbricazione tale da non dover subire operazioni che possono nuocere alla sua resistenza, sia quando l'arma e' completamente terminata ed in condizione di consegna. II. - Prove dei fucili da caccia a canne liscie a retrocarica Per i fucili a canne liscie a retrocarica, sono stabiliti due tipi di prove: la prova ordinaria, applicata ai fucili adibiti al tiro di cartucce la cui pressione massima media non supera 650 bars (mesure crusher); la prova superiore applicata di fucili adibiti al tiro di cartuccie di potenza superiore. 1) Prova ordinaria: Questa prova si applica ai fucili cal. 12, 16 e 20 la cui pressione massima media non supera 650 bars (media 20 colpi). La prova ordinaria comporta il tiro di almeno 2 cartuccie. Il tiro di queste due cartuccie dovra' consentire di realizzare una volta almeno ciascuna delle seguenti condizioni: a) sviluppo nella camera di una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro-crusher LCA posto nel 1 manometro dell'apparecchio campione munito di un pistone di 30 mm(Elevato al Quadrato) sia pari al massimo a 3,78 mm (850 bars); b) sviluppo nell'anima di una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro-crusher LCA posto nel 2 manometro situato a 162 mm dal fondo di calotta del dispositivo di blocco munito di un pistone di 30 mm(Elevato al Quadrato) sia al massimo di 4,40 mm (500 bars). 2) Prova superiore: Questa prova si applica ai fucili cal. 12, 16 e 20 destinati al tiro di cartuccie la cui pressione massima media puo' superare 650 bars. La prova comporta il tiro di almeno 2 cartuccie, tenendo conto dell'eventuale prova ordinaria. Il tiro delle due cartuccie dovra' consentire di realizzare, almeno una volta, ciascuna delle seguenti condizioni: a) sviluppare in camera una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro LCA posto nel 1 manometro dell'apparecchio campione, fornito di un pistone di 30 mm(Elevato al Quadrato), sia al massimo di 3,16 mm (1200 bars). b) sviluppare nella canna una pressione tale che l'altezza rimanente di un cilindro-crusher posto nel 2 manometro sia al massimo di 4,4 mm (500 bars). Le condizioni definite di cui sopra per le due prove possono essere realizzate: sia separatamente con due cartuccie diverse; sia con due cartuccie identiche che rispondono simultaneamente alle condizioni a) e b). Alla prova ordinaria ed alla prova superiore corrispondera' un punzone distinto per ciascuna. ----> Vedere Tabelle da Pag. 21 a Pag. 22 della G.U. <----