(all. 1 - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO
   DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO
   PORTATILI E REGOLAMENTO, FATTI A BRUXELLES IL
   1› LUGLIO 1969.
Testo delle decisioni adottate dalla Commissione internazionale
   permanente  nella  sua  XIX sessione plenaria di giugno 1986 cosi'
   come  adottate  dalle  parti  contraenti  in  conformita'  con  le
   disposizioni  dell'art.  8,1  del  regolamento  della  Commissione
   internazionale permanente (C.I.P.).
                 Entrata in vigore: 15 novembre 1987
XIX - 1. Dichiarazioni rese in applicazione del paragrafo 5 dell'art.
1 della Convenzione.
   La  legge  n.  147/198  sulle  armi  e  munizioni ed il decreto n.
104/1984  sui collaudi delle armi ed il controllo delle munizioni del
Governo cecoslovacco sono conformi alle prescrizioni della C.I.P.
   Il    2   Beschussgesetz-Novelle   (BGBL   233/1984)   ed   il   7
Beschussverordnung (BGBL 26/1985) del Governo austriaco sono conformi
alle prescrizioni della C.I.P.
XIX   -   2.   Misurazione   delle   pressioni  mediante  trasduttori
elettromeccanici.
   Decisione  presa  in  applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del
Regolamento.  Tale  decisione  annulla  e  sostituisce  la  decisione
XVII-6.
   1.0.  La C.I.P. decide di adottare il sistema di misurazione delle
pressioni mediante trasduttori elettromeccanici.
   2.0.  I principi di utilizzazione dei trasduttori elettromeccanici
per la misurazione delle pressioni sono i seguenti:
   2.1.0. Definizioni.
   2.1.1.  L'unita'  fisica  utilizzata per esprimere il valore della
pressione dei gas e' il Pascal Pa (105 Pa = 1 bar).
   2.1.2.  La  pressione individuale Pi della cartuccia e' il massimo
della pressione nel punto della misura.
   2.2.0. Sensore di pressione.
   2.2.1.  In  linea di massima, tutti i tipi di sensori di pressione
elettromeccanici  e  tutti i sistemi di misurazione come i sensori di
forza,  anche quelli forniti di elementi trasduttori, sono ammessi se
rispondono ai seguenti requisiti:
   2.2.1.1.  Scarto di linearita' nell'arco di misura S 1% del valore
finale.
   2.2.1.2. Frequenza superiore o uguale a:
    100 kHz per i sensori di pressione a diaframma;
    50 kHz per i sensori di forza.
   2.2.1.3.  Per  i  sensori di pressione a diaframma, diametro utile
del diaframma S 6,2 mm.
   2.2.1.4.  Per  i  sistemi  di misurazione formati da un sensore di
forza  ad  elemento  trasduttore  separato, la sezione del pistone di
trasmissione deve conformarsi alle decisioni XV-4 e XV-5.
   2.3.0. Amplificatore di misura.
   2.3.1. Indipendentemente dal tipo di amplificatore di misura,
debbono essere osservati i seguenti requisiti:
   2.3.1.1. Scarto di linearita' nell'arco di misura S 1%.
   2.3.1.2. Frequenza limite (-5%) superiore o uguale a 50 kHz.
   2.4.0. Canna manometrica.
   Le dimensioni delle canne manometriche ed il punto della misura di
pressione debbono essere conformi alle prescrizioni in vigore.
   3.0.  L'introduzione di tale sistema e' prevista per il 1› gennaio
1989  per le armi a canna liscia e le armi con canna ad avancarica, e
per il 1› gennaio 1991 per le altre armi.
   4.0.  Saranno  ammessi,  per  un  ragionevole periodo transitorio,
ancora   da   stabilirsi,  due  sistemi  di  misurazione,  crusher  e
trasduttore elettromeccanico.
XIX  -  3.  Misurazione  della pressione delle cartucce a percussione
centrale  per  armi  a  canna(e)  liscia(e)  mediante  un  sensore di
pressione elettromeccanico.
   Decisione  adottata  in  applicazione  del  par. 1 dell'art. 5 del
regolamento.
   La  pressione  dei  gas  deve in linea di massima, essere misurata
grazie  ad  un  sensore  di  pressione  piezoelettrico  o equivalente
applicato tangenzialmente o a distanza.
   E'  anche  possibile  utilizzare  trasduttori  elettromeccanici di
fabbricazione  diversa  qualora esista un rapporto tra le indicazioni
da  essi fornite e quelle dei suddetti sensori, e se tale rapporto e'
noto. In ogni caso occorre procedere alla necessaria conversione.
   1. Esigenze relative alle canne manometriche.
   1.1. E' assolutamente necessario conformarsi alla decisione C.I.P.
XV-4   per   quanto   concerne  le  dimensioni  interne  delle  canne
manometriche.
   1.2.  Distanza  tra le assi delle alesature di misura e il vivo di
culatta (fig. 1):
    25 mm S LI S 30 mm per i calibri 24 e superiori;
    LI = 17 mm + 1 mm per i calibri inferiori a 24;
    LII = 162 mm+/-0,5 mm.
   1.3. Diametro e profondita' delle alesature di misura.
   Il diametro e la profondita' delle alesature di misura sono in
funzione  delle  dimensioni  e  del  tipo di assemblaggio del sensore
(figure 2, 3 e 4).
   2. Perforazione del bossolo.
   La  perforazione del bossolo avviene come indicato alle figure 2 e
3.
   Mediante  sensori appropriati applicati tangenzialmente, la misura
di pressione puo' essere effettuata senza perforare il bossolo sempre
che  l'altezza  del  fondello  non  superi 25 mm (fig. 4). In caso di
cartucce  vendute  in  commercio,  con astuccio in cartone, il valore
cosi'  misurato deve essere moltiplicato per un fattore di correzione
di 1,05.
   3.  Misura indiretta della pressione a 162 mm dal vivo di culatta.
   La misura della pressione a 162 mm dal vivo di culatta e'
effettuata indirettamente.
   A  tal  fine, si registra il momento del passaggio del retro dello
stoppaccio attraverso la sezione situata a 162 mm dal vivo di culatta
e  si misura la pressione esistente in quel momento a distanza LI dal
vivo di culatta.
   La  registrazione  del  passaggio  del retro dello stoppaccio puo'
essere  effettuata  sia  con un trasduttore elettromeccanico, sia con
qualsiasi  altro  sensore  appropriato,  come ad esempio un fotodiodo
posto dietro una apertura di quarzo.
   4. Requisiti dei sensori.
   4.1. Caratteristiche dei sensori:
    sensibilita' minima: 1,8 pC/bar;
    arco di misura massimo: 0... 6000 bar;
    arco di calibratura 300 bar... 1800 bar;
    frequenza T 100 kHz;
   scarto di linearita' S 1% del valore finale della calibratura.
   4.2.  Protezione  termica  della  superficie di trasmissione della
pressione.
   Per  evitare  o ridurre la trasmissione del calore al diaframma ed
alla  superficie di trasmissione della pressione occorre disporre, in
caso  di perforazione del bossolo, una rondella di materiale isolante
e  flessibile  (come  teflon  o  amianto)  davanti alla superficie di
trasmissione  della  pressione.  Occorre inoltre proteggere i sensori
disposti  tangenzialmente  (fig.  2)  facendo  aderire sul bossolo un
nastro adesivo flessibile che ricopra il foro perforato.
   5.   Esigenze   relative  alla  parte  restante  dell'impianto  di
misurazione.
   La parte restante dell'impianto di misurazione include di norma un
amplificatore  appropriato  (per il sensore piezo-elettrico si tratta
di  un  amplificatore  di carica), un filtro "passe-bas" attivo ed un
indicatore  adeguato  (ad  esempio  un  voltmetro  di  ciglio  ed  un
oscillografo  con  memoria  o  un  wave  memory  ed un oscillografo o
registratore Y/t).
   I  valori  misurati  possono essere registrati ed utilizzati da un
calcolatore.
   (Il  punto  5.1.  e'  stato  respinto  in seguito ad una obiezione
formulata  dalla  Repubblica democratica di Germania (vedere art. 8,1
del regolamento).
   5.2. Filtro.
   Filtro  "passe-bas"  Bessel  con frequenza di taglio di 20 kKz (-3
db) N=2 (12 dB ottava).

    ---->  Vedere Tabelle da Pag. 12 a Pag. 13 della G.U.  <----

                               ANNESSO
   Quando si utilizzano dei sensori di pressione elettromeccanici per
la  misurazione  delle  pressioni, l'art. 1 della decisione XVII-2 e'
sostituito dal seguente:
                    Collaudo dei fucili da caccia
                 a canna(e) liscia(e) a retrocarica
   Per  i  fucili  da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica, sono
stati stabiliti due tipi di prova:
    il collaudo ordinario, applicato ai fucili aventi una profondita'
nominale  di camera inferiore a 73 mm e destinato al tiro di cartucce
la cui pressione massima media non supera:
     740 bar per i calibri 14 e maggiori;
     780 bar per il calibro 16;
     830 bar per i calibri 20 e inferiori;
    il  collaudo  superiore,  applicato  ai fucili adibiti al tiro di
cartucce  ad  alta  prestazione  la  cui pressione massima media puo'
superare  rispettivamente  740,  780  e  830 bar e puo' raggiungere i
1.050  bar,  ed  ai  fucili aventi una profondita' di camera uguale o
superiore a 73 mm.
   1. Collaudo ordinario.
   Il  collaudo ordinario comporta il tiro di almeno due cartucce per
tubo.  Il  tiro  delle  due  cartucce  dovra'  consentire  che  siano
realizzate ciascuna delle seguenti condizioni:
     a)  che  si  sviluppi  in camera, al 1› manometro, una pressione
massima/media  rispettivamente  di  almeno  960,  1020  e  1080 bar a
seconda del calibro;
     b)  che  si  sviluppi nell'anima, al 2› manometro, una pressione
massima media di almeno 500 bar.
   2. Collaudo superiore.
   Il  collaudo superiore comporta il tiro di almeno due cartucce per
tubo, tenendo conto dell'eventuale collaudo ordinario.
   Il   tiro  di  queste  due  cartucce  deve  consentire  che  siano
realizzate ciascuna delle seguenti condizioni:
     a)  sviluppare in camera, al 1› manometro, una pressione massima
media di almeno 1370 bar;
     b) sviluppare nell'anima, al 2› manometro, una pressione massima
media di almeno 500 bar.
   3. Le condizioni di cui sopra stabilite per i due collaudi saranno
realizzate   per   mezzo   di   due  cartucce  identiche  rispondenti
simultaneamente ai requisiti a) e b).
   Qualora  le  due  cartucce  identiche  non fossero disponibili, e'
consentito  di utilizzare due cartucce rispondenti al requisito a) ed
una cartuccia rispondente al requisito b).
   4.  Le  armi  a  canna(e)  liscia(e),  la cui energia cinetica del
proiettile,  o  del  piombo, delle munizioni in commercio e' indicata
nelle  "Tabelle  delle dimensioni delle cartucce e delle camere" sono
collaudate per mezzo del tiro di almeno due cartucce di collaudo.
   5.  Debbono  essere contrassegnati con il punzone di prova i pezzi
piu' soggetti a sollecitazioni che vengono collaudati: ciascuna canna
e basculla, carcassa o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.
XIX  - 4. Dimensioni massime delle cartucce e minime delle camere (e'
stato  respinto a seguito delle obiezioni presentate dalla Repubblica
democratica di Germania, vedere art. 8,1 del regolamento).
XIX - 5. Lunghezze delle canne manometriche di riferimento.
   Decisione  presa  in  applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del
regolamento.
   Supplemento alla decisione XVIII-8.
   Le  nuove  canne  manometriche unita' campione per le cartucce per
pistole e rivoltelle avranno la seguente lunghezza:
    Lc = 150 mm +/-10 mm.
XIX  -  6.  Collaudo  di  alcune  armi da fuoco e apparecchi a carica
esplosiva portatili.
   (Decisione XV-8).
   Annesso  tecnico  per  gli  apparecchi  di  abbattimento (e' stato
respinto a seguito delle riserve formulate dalla Francia, vedere art.
8,1 del regolamento).
XIX  -  7.  Svolgimento  dei  collaudi individuali. Armi caricate con
polvere nera. Regolamento tipo.
   Decisione  presa  in  applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del
regolamento.
   Questa decisione annulla e sostituisce le decisioni XVII-12 e
XVIII-9.
                               Art. 1.
                              Principio
   1.1.  Lo scopo di tale decisione e' di determinare le prescrizioni
minime  uniformi  per  il  collaudo  individuale  delle armi da fuoco
caricate  ad  avancarica  o  a  retrocarica  con  polvere  nera senza
innesco.
   Tali  prescrizioni si applicano altresi' ai pezzi soggetti a forti
sollecitazioni  che  possono essere montati in un'arma da fuoco senza
nessun adattamento. In questo caso, l'arma completata non deve essere
nuovamente  sottoposta  a  collaudo se i pezzi fortemente sollecitati
sono  stati  collaudati  per  quanto riguarda la pressione massima di
questo  tipo di arma. L'arma che comporti uno o piu' pezzi fortemente
sollecitati  e  che  richieda un'adattamento sara' collaudata dopo il
montaggio.
   Per pezzi fortemente sollecitati di qualsiasi tipo, si intendono i
pezzi  che  debbono  resistere  alla pressione dei gas, i.e. le canne
complete, il tappo della culatta, e i tamburi delle rivoltelle.
   Per  adattamento,  si intende ogni operazione effettuata sul pezzo
stesso,   che  possa  alterarne  la  capacita'  di  resistenza  e  di
conseguenza  rendere  necessario  un  nuovo  collaudo  in  base  alle
prescrizioni della C.I.P.
   Le  seguenti  prescrizioni  non  sono  obbligatorie per le armi di
fabbricazione  antica  che  non possono piu' essere utilizzate per il
tiro  e  non  hanno  quindi  che  un  interesse  storico. Spetta alla
competenza  di  un  organo  ufficiale  dello Stato membro di redigere
l'attestato di antica fabbricazione di una tale arma.
   1.2.  I punzoni di prova possono essere apposti solo quando l'arma
da  fuoco  oppure  i pezzi fortemente sollecitati di un'arma da fuoco
sono  stati  collaudati  in conformita' con le disposizioni stabilite
piu' avanti e sono risultate conformi alle prescrizioni imposte.
                               Art. 2.
                              Procedura
   Il collaudo comprende:
    il controllo prima del tiro;
    il tiro di prova;
    il controllo dopo il tiro.
                               Art. 3.
                      Controllo prima del tiro
   Prima  di  essere  soggette  al  tiro  di  prova,  le armi saranno
sottoposte ad un controllo preliminare.
   Tale controllo comprende:
    il controllo dei marchi distintivi;
    il  controllo  della  sicurezza del funzionamento ed il controllo
visivo.
                               Art. 4.
                   Controllo dei marchi distintivi
   Al  momento  del  controllo dei marchi distintivi, si verifichera'
che  le  seguenti  indicazioni  siano  state  apposte  in maniera ben
visibile  e  duratura  almeno su uno dei pezzi fortemente sollecitati
dell'arma:
    il  nome,  la ragione sociale o il marchio di fabbrica depositato
del   fabbricante   od  ogni  altra  indicazione  atta  a  consentire
l'identificazione dell'arma;
    il numero d'identificazione dell'arma;
    la   designazione   del   calibro   in  base  alla  denominazione
commerciale;
    la  scritta  "Solo  polvere  nera"  formulata in una delle lingue
utilizzate dai Paesi membri della C.I.P., o in mancanza di questa, le
lettere  "P.N."  il  cui significato dovra' essere reso comprensibile
all'utente con ogni mezzo reputato adatto;
    facoltativamente,   il  volume  del  carico  massimo  di  polvere
consentito,  ed  il  peso massimo del proiettile, indicati in maniera
comprensibile per l'utente.
                               Art. 5.
                      Controllo della sicurezza
                del funzionamento e controllo visivo
   5.1.  I  fucili,  le  pistole  e  le  rivoltelle  potranno  essere
sottoposti al collaudo a salve o con tiro al bersaglio, completamente
finiti ed attrezzati con i congegni d'innesco della carica.
   Potranno  anche  essere  sottoposti  alla  prova  le canne a salve
compreso  il  tappo  di culatta definitivo ed il focone, a condizione
che  siano  completamente finiti. La canna e' considerata interamente
finita  a  salve  quando  sono  stati  compiuti  tutti  i  lavori  di
guarnimento  che  possono  modificare  lo  spessore delle pareti o le
caratteristiche  del  materiale, come la fresatura delle intaccature,
la  brasatura  dei  tenoni  e  delle  riserve,  la  lavorazione delle
palmette, dei filetti, ecc.
   5.2.  Il controllo della sicurezza del funzionamento concerne, per
tutte le armi, il controllo del focone. Per le rivoltelle, esso verte
sulla  libera  rotazione  del  tamburo, sulla presa corretta del cane
alla prima ed alla seconda tacca, e sul fermo corretto del tamburo.
   5.3.  Il controllo visivo verte sulla ricerca di eventuali difetti
di materiale e difetti di resistenza quali:
     a) fessure nella canna, venature, soluzioni di continuita';
     b) saldature difettose dei vari pezzi;
     c) inadeguata costruzione della chiusura.
   5.4. Le armi ed i pezzi fortemente sollecitati i quali, durante il
controllo prima del tiro, hanno rivelato uno dei difetti di cui sopra
saranno scartati e rinviati al postulante.
                               Art. 6.
                            Tiro di prova
   6.1.  Il tiro di prova sara' effettuato su armi o pezzi fortemente
sollecitati finiti. Se un'arma viene montata mediante adattamento con
pezzi   fortemente   sollecitati   che   sono  precedentemente  stati
sottoposti  ad  un  collaudo,  tale  arma  completa  sara' ugualmente
sottoposta  al collaudo. Per le armi a canne multiple, ciascuna canna
sara'  sottoposta  alla prova, per le rivoltelle, ciascuna camera del
tamburo.
   6.2.  Il  tiro  di  prova, per armi a canna liscia o rigata, sara'
effettuato utilizzando una carica di polvere e di piombo.
   Saranno tirati due colpi tranne che per le rivoltelle.
   Per  le rivoltelle, il tiro di prova consistera' nel tirare almeno
un   colpo  in  ciascuna  camera  del  tamburo  dopo  sgrassatura  di
quest'ultimo.
   I  valori delle cariche di polvere e di piombo per i vari calibri,
sono indicati nell'annesso tecnico.
   6.3.  Qualora  vi sia motivo di ritenere che i colpi di prova sono
stati  difettosi,  il  bando di prova deve procedere, oltre al numero
prescritto di colpi, ad un tiro supplementare.
                               Art. 7.
                       Controllo dopo il tiro
   Dopo  il tiro di prova, le armi, o i pezzi fortemente sollecitati,
dovranno  essere  sottoposti ad un nuovo controllo. Saranno applicate
per tale controllo le disposizioni dell'art. 5.
                               Art. 8.
                         Scarto dopo il tiro
   8.1.  Le  armi  ed  i  pezzi fortemente sollecitati che sono stati
visibilmente deteriorati dal tiro di prova, nonche' le armi in cui il
controllo  ha rivelato uno dei difetti enumerati piu' avanti, saranno
scartate e restituite al postulante:
     a) qualsiasi deformazione della canna che rechi pregiudizio alla
sicurezza dell'arma;
     b) ganci o fasce dissaldate;
     c) fessure all'esterno della canna e sul tappo della culatta;
     d)  per  le  armi  a  percussione  e le rivoltelle, distacco del
condotto fumario o di altri pezzi del dispositivo d'innesco.
   8.2.  Se  il  risultato  del tiro di prova fa sussistere il minimo
dubbio  per  quanto  riguarda  la resistenza di un'arma o di un pezzo
fortemente  sollecitato o se esistono dubbi riguardo all'esistenza di
un  deterioramento  o  di  uno  dei  difetti  (in  conformita' con il
capoverso 1) il banco di prova procedera' ad un tiro supplementare di
prova, oltre al numero prescritto di tiri.
   8.3.  Le  armi  ed i loro pezzi fortemente sollecitati i quali, in
virtu'  delle  disposizioni  dell'art. 5, non sono ammesse al tiro di
prova,  o  che sono scartate ai sensi delle disposizioni dell'art. 8,
possono  essere  ripresentate  al  medesimo banco di prova qualora il
postulante  dimostri  di  aver  provveduto  a  correggere  i  difetti
constatati. In tal caso il collaudo verra' ripetuto.
                               Art. 9.
                             Nuova prova
   9.1. Se un'arma gia' collaudata, o un pezzo fortemente sollecitato
gia'  collaudato,  hanno  subito  una  delle  seguenti operazioni che
possono  compromettere  la  sicurezza  dell'arma,  detta arma o pezzo
debbono  essere nuovamente sottoposte ad una prova in conformita' con
gli articoli da 3 a 8:
    ricambio di un pezzo fortemente sollecitato, con adattamento;
    qualsiasi  modifica  di dimensione che determini una riduzione di
spessore delle pareti della canna;
    ogni alterazione della resistenza dei materiali.
   9.2.  Quando  la prova, in conformita' con i paragrafi 9.1. e 8.3.
presenta  uno  dei difetti enumerati nell'art. 8, il punzone di prova
che  figura  sull'arma  o  sul  pezzo  fortemente  sollecitato, sara'
obliterato con una "X" apposta sul punzone o vicino a quest'ultimo.
                              Art. 10.
                  Apposizione dei punzoni di prova
   10.1.  Sempre  che la prova ed i controlli, in conformita' con gli
articoli  da  3  a 8 e 9 non abbiano messo in evidenza dei difetti, i
punzoni  di prova saranno apposti, in maniera ben visibile, sui pezzi
fortemente sollecitati sottoposti alla prova:
    per  tutte le armi, tranne le rivoltelle: su ciascuna canna e sul
tappo della culatta;
    per le rivoltelle: sulla canna, il tamburo e la carcassa.
   10.2.   Sara'  apposto  su  ciascuna  arma  e  su  ciascuna  canna
presentati  separatamente  alla  prova,  un  punzone  che consenta di
determinare l'anno della prova.
                              Art. 11.
                       Registrazioni ufficiali
   Al   termine   delle   operazioni   di  prova,  sara'  redatto  un
processo-verbale contenente le seguenti indicazioni:
    il numero d'ordine e la data del processo-verbale;
    la natura della prova;
    gli elementi d'identificazione dell'arma;
    in caso di scarto, la natura del difetto.
Annesso tecnico al regolamento tipo di collaudo individuale delle
   armi caricate con polvere nera.
   1. Caratteristiche della polvere nera da utilizzare per le prove.
   Polvere di riferimento.
   E' stata prescelta come polvere di riferimento per lo studio delle
pressioni  e  per  determinare  i dosaggi delle cariche di prova, una
polvere  nera,  le  cui  caratteristiche  fisiche  e chimiche sono le
seguenti:
     a) umidita': massima 1,3%;
     b) densita': 1,70-1,80 g/cm3;
     c) granulometria:
     0,63 mm riporto mass. 5%;
     0,20 mm complemento mass. 5%;
     d) composizione chimica:
     percentuale nitrato di potassio: 75 (Piu' o Meno) 1,5%;
     percentuale di zolfo 10 (Piu' o Meno) 1%;
     percentuale carbonella 15 (Piu' o Meno) 1%;
     e) ceneri: massimo 0,8%;
     f) igroscopicita' (12 h): mass. 1,8%;
     g) peso volume: minimo 0,85 g/ml.
   I  valori  di  cui sopra sono forniti a titolo indicativo, essendo
fondamentale  la  pressione della cartuccia di riferimento (paragrafo
2).
   2. Cartuccia calibro 16 di riferimento.
   La  funzione  di  tale  cartuccia,  caricata  mediante elementi di
carico semplici, e' di consentire di misurare il livello di pressione
sviluppato dalla polvere di riferimento.
   La cartuccia sara' caricata con i seguenti componenti:
    bossolo:  calibro 16 per armi a canna liscia, lunghezza da 67,5 a
70 mm fondello metallico di 8 mm di lunghezza;
    innesco: "doppia forza" FIOCCHI n. 616 o equivalente;
    polvere nera: 3 grammi.
   Al  fine di evitare ogni compressione, la polvere sara' introdotta
e  contenuta  in un cilindro di cartone o di plastica, posto in fondo
al bossolo, con uno spessore di 0,6 mm circa ed una altezza che tenga
conto del volume della polvere;
    stoppaccio: stoppaccio feltro ingrassato con altezza da 10 a
12 mm;
    pallini di piombo: 33 grammi di piombo di diametro 2,5 mm;
    orlatura: rotonda con rondello di chiusura di cartone di spessore
1,5 mm;
    lunghezza della cartuccia carica: 64 mm circa.
   La  pressione  di  questa  cartuccia  sara'  misurata in una canna
manometrica  normale calibro 16-70 eseguita in base alle prescrizioni
C.I.P.
   Prima  della  prova,  le  cartucce debbono essere climatizzate per
almeno  24  ore  ad  una  temperatura  di  21›(Piu' o Meno)1›C ed una
relativa umidita' di 60%(Piu' o Meno)5%.
   La  cartuccia  di  cui sopra, caricata con polvere di riferimento,
deve dare un valore di pressione Pn = 275(Piu' o Meno)25 bar misurate
con strumento di misurazione elettromeccanico.
   La   canna   di   misurazione   e'   attrezzata   di   un  sensore
piezo-elettrico che consente una misurazione fino a 2500 bar, con una
frequenza  di  100  kHz  minimo, con uno scarto di linearita' dell'1%
massimo ed una sensibilita' di 2,0 pC/bar min.
   3. Cariche di collaudo.
   Le cariche cui adeguarsi sono le seguenti:

          ---->  Vedere Tabella a Pag. 16 della G.U.  <----

   4. Modalita' di esecuzione delle prove.
   Il  carico  delle armi a canna liscia sara' effettuato appoggiando
(senza compressione) sulla polvere uno stoppaccio feltro di almeno 20
mm  di  altezza.  Il proiettile sara' costituito da pallini di piombo
aventi  un  diametro  di  2,5-3 mm che saranno mantenuti nella canna,
sovrapponendo uno stoppaccio feltro di almeno 10 mm di altezza.
   Per  le  armi  a  canna  liscia, il carico sara' effettuato con le
stesse  modalita'  di  quelle  definite  per  le armi a canna liscia,
utilizzando una pallottola invece del piombo e senza stoppaccio.
   5.  Cariche di collaudo per le pistole, le rivoltelle e le armi di
particolare progettazione.
   Per le pistole, a canna singola o multipla, per i quali un tiro di
prova  conforme  ai  paragrafi  3  e 4 non e' possibile, la carica di
prova sara' determinata considerando la lunghezza della o delle canne
in  base  alla carica utile massima prevista per questo tipo di arma.
La  quantita'  di polvere di prova deve essere il doppio della carica
utile.
   Per  le  rivoltelle e le armi di particolare progettazione, la cui
camera a polvere, o il bossolo di carico senza innesco non consentono
di  contenere  la  carica di prova prevista al paragrafo 3, il volume
delle  camere  sara'  riempito  dalla quantita' massima di polvere di
riferimento  che  vi  puo'  essere  contenuta.  La  pallottola  sara'
introdotta e conficcata fino allo sfioramento.
   6. Diametro dei foconi.
   Le  armi  caricate con polvere nera dovranno avere condotti fumari
con  un  focone,  in  direzione  della  camera  a polvere, di 1 mm di
diametro al massimo.
XIX  -  8.  Collaudi  dei  fucili  da  caccia  a canna(e) liscia(e) a
retrocarica.
   Decisione  presa  in  applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del
regolamento.
   L'art. 1 della decisione XVII-2 e' sostituito dal seguente:
   Collaudo  dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica.
   Per i fucili da caccia a canna(e) liscia(e) a retrocarica, sono
stabiliti due tipi di prove:
    collaudo  ordinario  applicato  ai  fucili  con  una  profondita'
nominale di camera inferiore a 73 mm e adibiti al tiro di cartucce la
cui pressione massima media (metodo crusher) non superi:
     650 bar per i calibri 14 e superiori;
     680 bar per il calibro 16;
     720 bar per i calibri 20 e inferiori.
   Il  collaudo  superiore  applicato  ai  fucili  adibiti al tiro di
cartucce  ad  alta prestazione la cui pressione massima media (metodo
crusher)  puo'  superare  rispettivamente  650,  680 e 720 bar e puo'
raggiungere  i 900 bar, ed ai fucili aventi una profondita' di camera
uguale o superiore a 73 mm.
   1. Collaudo ordinario.
   Il  collaudo ordinario comporta il tiro di almeno due cartucce per
bocca.
   Il  tiro  di  queste  due  cartucce  dovra'  consentire  che siano
realizzate le seguenti condizioni:
     a)  che si sviluppi nella camera, al 1› manometro, una pressione
massima  media  (metodo crusher) rispettivamente di almeno 850, 900 e
950 bar a seconda del calibro;
     b)  che  si  sviluppi nell'anima, al 2› manometro, una pressione
massima media (metodo crusher) di almeno 500 bar.
   2. Collaudo superiore.
   La  prova  superiore  comporta  il tiro di almeno due cartucce per
bocca tenendo conto dell'eventuale collaudo ordinario.
   Il  tiro  di  queste  due  cartucce  dovra'  consentire  che siano
realizzate ciascuna delle seguenti condizioni:
     a)  che  si  sviluppi  in camera, al 1› manometro, una pressione
massima media (metodo crusher) di almeno 1200 bar;
     b)  che  si  sviluppi nell'anima, al 2› manometro, una pressione
massima media (metodo crusher) di almeno 500 bar.
   3. Le condizioni di cui sopra stabilite per i due collaudi saranno
realizzate   per   mezzo   di   due  cartucce  identiche  rispondenti
simultaneamente ai requisiti a) e b).
   Qualora  le  due  cartucce  identiche  non  fossero disponibili e'
consentito  di utilizzare due cartucce rispondenti al requisito a) ed
una cartuccia rispondente al requisito b).
   4.  Le  armi  a  canna(e)  liscia(e)  la  cui energia cinetica del
proiettile  o  del  piombo,  delle munizioni in commercio e' indicata
nelle  "Tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere", sono
collaudate con il tiro di almeno due cartucce di prova.
   5.  Debbono  essere contrassegnati con il punzone di prova i pezzi
piu'  soggetti a sollecitazioni che sono collaudati: ciascuna canna e
basculla, carcassa o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.
XIX  -  9.  Collaudo  delle armi da fuoco e degli apparecchi a carica
esplosiva e controllo delle munizioni.
   Decisione  presa  in  applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del
regolamento.
   Ogni  nuova  munizione  che abbia le stesse dimensioni di un'altra
gia'  in  commercio  e  che sviluppi una pressione massima media piu'
elevata  di  quella  che figura nelle tabelle della C.I.P. deve avere
una designazione sufficientemente diversa utilizzando un altro numero
caratteristico di calibro oppure la lunghezza del bossolo.
XIX  -  10.  Svolgimento  dei  collaudi  individuali. Armi caricate a
retrocarica. Regolamento tipo.
   Decisione  presa  in  applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del
regolamento.
   La  decisione  XIV-5  e'  annullata. Il paragrafo 1.4 dell'annesso
alla  decisione  XVII-11 e' sostituito dal seguente ed e' aggiunto un
nuovo paragrafo 1.5.
   4.  Il  controllo  dimensionale  del  diametro  del  tubo anima e'
effettuato:
    4.1.  per  le  armi a canna(e) liscia(e), per mezzo di tamponi di
controllo  ogni  0,05  mm  o  per  mezzo  di  sistemi  di misurazione
equivalenti.  La  misura  riportata  in  decimi  di mm sulla canna e'
quella  che, diminuita di 0,05 mm consente l'introduzione del tampone
di   questa   misura,   e   incrementata  di  0,05  mm  non  consente
l'introduzione  del  tampone  di  tale  misura.  A condizione che sia
rispettato il concetto di valutazione dei diametri di cui sopra, come
formulato,  si potranno utilizzare dei calibri-sonda a 2 o 3 punte di
metallo  duro collegati ad un dispositivo meccanico a lettura diretta
della misura o ad un trasduttore elettronico.
    4.2.  per  le  armi  a  canna rigata, per mezzo di tamponi la cui
dimensione e' uguale alla misura minima del calibro considerato.
   5.  Il controllo dimensionale della camera a polvere e della presa
delle righe e' effettuato:
    5.1.  per  le  armi  a canna(e) liscia(e) per mezzo di calibri di
verifica  mini  e  maxi  indicati  nelle  tabelle della C.I.P. per la
profondita'  dell'alveolo  (T)  o  per  mezzo  di  sistemi  di misura
equivalenti.
   Possono  essere  utilizzati  tamponi  conici  per il controllo del
diametro D. Tenendo conto del fatto che l'angolo del cono di raccordo
(alpha  1)  puo'  variare  a  seconda  dei  costruttori,  esso  sara'
controllato  per  mezzo di un tampone a scanalatura. Per il controllo
della  profondita'  della  camera  (L)  e  del  diametro  H,  saranno
utilizzati  dei  calibri  di  controllo cilindrici con scanalature di
riferimento  o  calibri-sonda con 2 o 3 punte di metallo duro, muniti
di   un   dispositivo  meccanico  di  lettura  o  di  un  trasduttore
elettronico.   Potranno   altresi'   essere  utilizzati  calibri  che
utilizzino l'aria compressa.
   Il   corpo  di  tali  calibri  riporta  una  graduazione  o  delle
scanalature  anulari  che  danno  la  profondita' della camera. Detti
calibri possono altresi' essere utilizzati per la misura dei diametri
intermedi  della  camera al fine di verificarne il grado di conicita'
nonche'  la misura del diametro in fondo alla camera. Sono forniti di
anelli campione per la taratura.
    5.2.  Per  le armi a canna rigata a percussione centrale e per le
armi  a  percussione  anulare,  grazie  ad  un  tampone di forma ed a
tamponi conici le cui dimensioni corrispondono ai valori minimi delle
camere o per mezzo di sistemi di misura equivalenti.
XIX - 11. Controllo delle munizioni in commercio.
   Decisione  presa  in  applicazione del paragrafo 1 dell'art. 5 del
regolamento.
   Sono  apportate le seguenti modifiche alle decisioni XV-7 e XVI-4.
    A) Modifiche apportate alla decisione XV-7.
   1) Il paragrafo 3.1. a) dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
   3.1. La cartuccia deve portare i seguenti marchi distintivi:
     a)  sul  bossolo, identificazione del fabbricante o di colui che
se ne porta garante (marchio d'origine o marchio di fabbrica).
   2) L'art. 5 e' soppresso e sostituito dal seguente:
   Art.  5.  Il  controllo  dimensionale  della munizione deve essere
effettuato  applicando  i  metodi  della  metrologia legale. I valori
massimi debbono essere conformi alle tabelle della C.I.P.
   3)  Gli  articoli  8.1 e 8.2 dell'annesso tecnico sono soppressi e
sostituiti dai seguenti:
   Art.  8.1.  Al  momento  del  controllo  del  tipo e dei controlli
d'ispezione,  il  controllo  della  sicurezza del funzionamento sara'
effettuato utilizzando una canna campione o un'arma le cui dimensioni
di  camera  sono  conformi  alle  misure  stabilite  nelle tabelle di
dimensioni  approvate  dalla  C.I.P. In particolare, per il controllo
della  sicurezza del funzionamento delle cartucce per armi a canna(e)
liscia(e),  sara'  utilizzata  un'arma  le cui dimensioni di camera e
scanalatura sono massime.
   Art.  8.2. Al momento dei controlli di fabbricazione, il controllo
della   sicurezza   del   funzionamento   potra'   essere  effettuato
utilizzando un'arma le cui dimensioni rientrano nei limiti consentiti
dalla  C.I.P.  e  che  sia  stata  approvata dall'organismo nazionale
abilitato.  Le  caratteristiche  di  dimensione  di tale arma saranno
registrate.  In  particolare,  per  il  controllo della sicurezza del
funzionamento  delle  cartucce  per  armi a canna(e) liscia(e), sara'
fatto  uso  di  un'arma  le cui dimensioni di camera e di scanalatura
sono massime.
    B) Modifiche apportate alla decisione XVI-4.
   1) L'art. 1.2 e' soppresso e sostituito dal seguente:
   Art.  1.2.  Cartuccie  con  piombo appositamente fabbricate per le
armi a canna(e) liscia(e).
    d: diametro del fondello del bossolo;
    t: spessore del bordino del bossolo.
   Tali  dimensioni  debbono essere inferiori o tutt'al piu' uguali a
quelle  prescritte  dalla  C.I.P.  e  menzionate nelle "Tabelle delle
dimensioni delle cartuccie e delle camere".
   Inoltre,  il  bossolo deve entrare liberamente nella camera minima
corrispondente  alle  dimensioni prescritte dalla C.I.P. e menzionate
nelle "Tabelle delle dimensioni delle cartuccie e delle camere".
   Copia certificata conforme all'originale delle decisioni.
    Bruxelles, 15 novembre 1987
                                Il capo della direzione dei trattati
                                  del Ministero degli affari esteri
                                              del Belgio
                   ------------------------------
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO
   DEI PUNZONI DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO
   PORTATILI E REGOLAMENTO CON ANNESSI I E II.
   (Bruxelles, 1› luglio 1969).
   I  Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica
d'Austria,  del  Regno  del  Belgio, della Repubblica del Cile, dello
Stato  spagnolo, della Repubblica francese, della Repubblica italiana
e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia.
   Constatando  che  la  convenzione  del 15 luglio 1914, conclusa al
fine  di stabilire norme uniformi per il riconoscimento reciproco dei
punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco non risponde piu' alle
esigenze della tecnica moderna.
   Hanno deciso di comune accordo le seguenti disposizioni:
                               Art. I.
   E'  stata  istituita una Commissione internazionale permanente per
il  collaudo  delle armi da fuoco portatili, piu' avanti indicata con
la   denominazione   Commissione   internazionale  permanente  (abbr.
C.I.P.).
   Essa avra' come missione:
    1)  di  scegliere  sia gli apparecchi che serviranno da unita' di
riferimento  per  la  misurazione  della  pressione  del  tiro, sia i
procedimenti  di  misurazione  che  dovranno  essere  utilizzati  dai
servizi  ufficiali  per  determinare,  nella  maniera  piu' pratica e
precisa la pressione sviluppata dalle cartucce di tiro e di prova:
      a)  delle  armi  da  caccia,  da tiro e da difesa, ad eccezione
delle  armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; le parti
contraenti  hanno  tuttavia  facolta'  di  utilizzare per tutte o per
parte  di  queste  ultime  armi,  gli  strumenti ed i procedimenti di
misurazione approvati;
      b)  di  tutti  gli altri congegni portatili, armi o strumenti a
finalita' industriale o professionale non denominati precedentemente,
e che utilizzano una carica di sostanza esplosiva per la propulsione,
sia  di  un  proiettile,  sia di qualsiasi pezzo meccanico, ed il cui
collaudo  sarebbe  riconosciuto  come  necessario  dalla  Commissione
internazionale permanente.
   Tali strumenti saranno denominati "apparecchi campione";
    2)  di determinare la natura e l'esecuzione delle prove ufficiali
alle  quali  dovranno  essere  sottoposte  le  armi  o gli apparecchi
indicati  ai  paragrafi  1)  a  e  b,  per  offrire  ogni garanzia di
sicurezza.
   Tali prove saranno designate con il termine "prove campione";
    3)  di  apportare  agli  apparecchi di misurazione campione ed ai
procedimenti  relativi  alla  loro  manipolazione, nonche' alle prove
campione,  tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti
dal  progresso  della  metrologia,  della fabbricazione delle armi da
fuoco   portatili   e  degli  strumenti  a  finalita'  industriali  o
professionali, e delle loro munizioni;
    4)  di  ricercare  l'unificazione  delle  dimensioni delle camere
delle  armi  da fuoco esistenti in commercio, nonche' delle modalita'
di verifica e di collaudo delle loro munizioni;
    5)  di  esaminare  le  leggi ed i regolamenti relativi alla prova
ufficiale  delle  armi  da  fuoco  portatili  promulgate  dai Governi
contraenti   al   fine   di   verificare  la  loro  conformita'  alle
disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 2) di cui sopra;
    6)  di  dichiarare  in  quali Stati contraenti l'esecuzione della
prove  corrisponde  alle  prove campione in base al paragrafo 2) e di
pubblicare  una tabella che riproduca i modelli di punzoni utilizzati
dai  banchi  di  prova ufficiali di detti Stati, sia attualmente, sia
dal momento della firma della convenzione del 15 luglio 1914;
    7)  di  ritirare  la dichiarazione prevista al paragrafo 6 di cui
sopra  e  di modificare la tabella non appena le condizioni di cui al
paragrafo 6 non saranno piu' soddisfatte.
                              Art. II.
   I  punzoni  dei  banchi  di  prova  ufficiali  di  ciascuna  parte
contraente  saranno  riconosciuti  sul  territorio  delle altre parti
contraenti,  a condizione che siano state oggetto della dichiarazione
di cui al paragrafo 6) dell'art. I.
                              Art. III.
   La  composizione  ed  i  mandati  della Commissione internazionale
permanente sono stabiliti dal regolamento annesso alla presente
   convenzione. Tale regolamento    fa    parte    integrante   della
                               convenzione. Art. IV.
   In  caso di dubbio o di controversia riguardo alla interpretazione
o  alla  applicazione di uno dei punti di natura tecnica stabiliti da
una  decisione della Commissione internazionale permanente, decisione
adottata  in  applicazione  dell'art.  I della presente convenzione e
dell'art.  5 del regolamento, il Governo interessato fara' ricorso al
parere della Commissione internazionale permanente.
                               Art. V.
   La presente convenzione e' aperta alla firma a decorrere dal
1› luglio 1969.
                              Art. VI.
   1)  Ciascun  Governo  firmatario notifichera' al Governo del Regno
del  Belgio  l'adempimento  delle  formalita' richieste dalla propria
Costituzione per la messa in vigore della presente convenzione.
   2) La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno
dopo la ricezione della terza delle notifiche di cui sopra.
   3)  Nei  confronti  degli  altri  Governi  firmatari,  la presente
convenzione   entrera'   in  vigore  il  trentesimo  giorno  dopo  la
ricezione,  da parte del Governo del Regno del Belgio, della notifica
di cui al paragrafo 1.
                              Art. VII.
   1)  Dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente convenzione, ogni
Governo  non firmatario potra' aderirvi inviando al Governo del Regno
del Belgio, per via diplomatica, una domanda di adesione accompagnata
dal regolamento del banco di prova in vigore sul suo territorio.
   Il  Governo  del  Regno  del  Belgio comunichera' la domanda ed il
regolamento  annesso  a  tutti i Governi contraenti. L'adesione sara'
effettiva  se  tutti i Governi contraenti avranno manifestato il loro
assenso. Allo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data
di notifica di ricezione della domanda da parte del Governo del Regno
del  Belgio  alle  parti  contraenti,  la  mancanza di risposta di un
Governo   contraente   sara'  considerato  come  equivalente  ad  una
accettazione.
   2)  Il  Governo  del  Regno  del Belgio informera' tutti i Governi
contraenti,  ed  il  segretario  della  C.I.P. della data in cui ogni
nuova adesione sara' divenuta effettiva.
                             Art. VIII.
   1)   Ogni   parte   contraente   potra'   denunciare  la  presente
convenzione,   non   prima   tuttavia  di  tre  anni  successivamente
all'entrata  in  vigore  di  tale  convenzione nei suoi confronti. La
denuncia  sara'  notificata  al Governo del Regno del Belgio ed avra'
effetto un anno dopo la ricezione della notifica.
   2)  La  denuncia  da  parte  di  una  delle parti contraenti avra'
effetto solo nei suoi confronti.
                              Art. IX.
   Il  Governo  del  Regno  del Belgio notifichera' a tutti i Governi
firmatari  ed  aderenti,  la data di ricezione delle notifiche di cui
agli articoli VI(1) e (3), VII e VIII(1).
                               Art. X.
   Rimarranno  validi,  fino  all'entrata  in  vigore delle decisioni
adottate  dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, capoverso 1 del suo
regolamento:   gli   apparecchi-campione  per  la  misurazione  delle
pressioni   e   le   prove-campione  illustrate  nell'annesso  I  del
regolamento  della  Commissione internazionale permanente, nonche' le
norme  concernenti le dimensioni minime delle camere degli apparecchi
campione  per  la  misurazione della pressione, di cui all'annesso II
del regolamento.
                              Art. XI.
   La  presente  convenzione sostituisce la convenzione al fine della
definizione  di  norme  uniformi  per il riconoscimento reciproco dei
punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco e suoi annessi I e II,
firmati a Bruxelles, il 15 luglio 1914.
   Fatto  a  Bruxelles,  il 1› luglio 1969, in lingua francese, in un
unico  originale  che  sara'  depositato negli archivi del Govero del
Regno del Belgio, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a
ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti.
   IN  FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati
a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
   Per il Governo della Repubblica federale di Germania
   Per il Governo della Repubblica d'Austria
   Per il Governo del Regno del Belgio
   Per il Governo della Repubblica del Cile
   Per il Governo dello Stato spagnolo
   Per il Governo della Repubblica francese
   Per il Governo della Repubblica italiana
   Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca
            REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE
                PERMANENTE (C.I.P.) E ANNESSI I E II
                               Art. 1.
   La  Commissione  internazionale permanente per la prova delle armi
da  fuoco  portatili e' composta dai delegati di ciascuna delle parti
contraenti.   Ciascuna   parte  contraente  dispone  di  un  voto,  a
prescindere dal numero dei suoi delegati.
                               Art. 2.
   1.  Al termine di ciascuna sessione, la Commissione internazionale
permanente  elegge  il  presidente  della  sessione  successiva tra i
delegati dello Stato sul di cui territorio si svolgera' la sessione.
   2.  Se la commissione, ai fini dell'applicazione dell'art. I della
convenzione,  ritiene  utile  di  proseguire,  in  maniera  continua,
determinate  ricerche  o  esperimenti,  essa  puo' riunirsi nel luogo
prescelto   per   tali   esperimenti,  sia  in  commissione,  sia  in
sotto-commissione.
Il  presidente, di comune accordo con le delegazioni, decide riguardo
alla    composizione,    alle    finalita'   ed   ai   lavori   delle
sotto-commissioni.   Queste   designeranno  tra  i  loro  membri,  un
presidente  ed  un segretario che provvedera' a redigere i rapporti a
norme della sotto-commissione.
                               Art. 3.
   Un  ufficio  permanente,  con  a  capo  un direttore, nominato dal
Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle parti contraenti, e'
incaricato di provvedere:
    1)   durante  le  sessioni,  al  segretariato  della  Commissione
internazionale permanente;
    2)  nell'intervallo  delle sessioni ai servizi di corrispondenza,
di  amministrazione e di archivio; in tale qualita', esso raccoglie i
fascicoli,  documenti  e pubblicazioni tecniche, conserva le impronte
dei  punzoni di prova ufficialmente riconosciuti, classifica, traduce
e  comunica  alle  parti contraenti informazioni di ogni natura sulla
prova  delle  armi  da  fuoco portatili e degli strumenti a finalita'
industriali  e  professionali, nonche' sulle modalita' di controllo e
di prova delle loro munizioni, non solo delle parti contraenti, ma di
tutti gli altri Stati.
   La sede dell'ufficio permanente e' in Belgio.
                               Art. 4.
   1.   La  Commissione  internazionale  permanente  si  riunisce  su
convocazione  dell'ufficio  permanente.  Essa puo' essere convocata a
richiesta  di una delle delegazioni delle parti contraenti; essa deve
essere  convocata se almeno due delegazioni delle parti contraenti ne
fanno richiesta.
   2.  A  tal  fine, ciascuna parte contraente informa il Governo del
Regno  del  Belgio,  che  lo  fa sapere all'ufficio, di ogni modifica
eventualmente  apportata alla lista dei suoi delegati. Possono essere
ammessi  a  partecipare  a  titolo  consultativo  degli  esperti, per
trattare  di alcuni determinati problemi alle riunioni tecniche delle
sotto-commissioni.
   3. Puo' essere ammesso, di comune accordo tra le parti contraenti,
un  osservatore  per  ogni  Stato  non firmatario alle sessioni della
Commissione   internazionale   permanente,   a   condizione  che  sia
ufficialmente  nominato  dal suo Governo. Se un Governo, dopo essersi
fatto  rappresentare  da  un osservatore per tre successive sessioni,
non   chiede  di  aderire  alla  convenzione,  esso  non  sara'  piu'
autorizzato a farsi rappresentare nelle ulteriori sessioni.
   4.  Possono  essere  invitati a titolo consultativo, esperti degli
Stati  non firmatari, alle riunioni tecniche delle sotto-commissioni,
per   trattare  di  alcuni  determinati  problemi,  a  richiesta  del
presidente  della sotto-commissione e con l'accordo di tutti i membri
di tale sotto-commissione.
                               Art. 5.
   1.  Le  parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale
permanente   ad  adottare  ogni  decisione  utile  nell'ambito  delle
finalita' definite nell'art. I della convenzione.
   2.  L'ufficio  permanente  comunica  alle parti contraenti, per il
tramite del Governo del Regno del Belgio, le decisioni adottate dalla
Commissione  internazionale  permanente, ed in particolare, i disegni
ed  i  progetti  degli  apparecchi  campione per la misurazione delle
pressioni,  le tabelle delle dimensioni standardizzate delle camere e
delle  cartuccie,  nonche'  la  descrizione dei marchi dei punzoni di
prova  riconosciuti  a  livello  internazionale.  Tali documenti sono
costantemente tenuti aggiornati dalla commissione.
                               Art. 6.
   Al  fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni precedenti,
le  parti  contraenti  comunicano per le vie diplomatiche, al Governo
del  Regno  del Belgio, il quale le trasmette all'ufficio permanente,
le  leggi,  decreti  ed istruzioni concernenti la prova delle armi da
fuoco  portatili,  nonche'  ogni altro documento pertinente che venga
richiesto alle parti da detto ufficio.
                               Art. 7.
   1.  Le  decisioni della Commissione internazionale permanente sono
sottoposte   a   votazioni,   sia   durante   la  sessione,  sia  per
corrispondenza.
   2.  Le  decisioni  sono  adottate  a maggioranza semplice dei voti
delle  delegazioni  presenti  o  rappresentate ed a condizione che il
numero di voti sia almeno uguale ai 2/3 del numero totale dei Governi
membri  della  Commissione  internazionale permanente. Le astensioni,
voti  o  schede  bianche  o  nulle  non saranno considerate come voti
espressi.
   In   caso   di   uguaglianza   nella  ripartizione  dei  voti,  e'
predominante il voto del presidente.
   3.  Tuttavia,  quando  si tratta del riconoscimento dei punzoni di
prova di una parte contraente, questa non ha diritto di voto.
   4. Nel corso di una sessione, una parte contraente puo' in caso di
impedimento,  delegare  un'altra  parte contraente, nei limiti di una
delega del Governo mandatario.
   5.  In  caso  di  votazione  per  corrispondenza,  le  delegazioni
dispongono  di  un  termine  di  risposta  di  sei  mesi, il quale e'
notificato loro sotto forma di plico con ricevuta di ritorno da parte
del  direttore dell'ufficio permanente. La decorrenza di tale termine
s'intende  e'  partire  dalla  ricezione della notifica relativa alla
fissazione del termine.
   La  mancanza di risposta entro tale termine sara' considerata come
un'astensione.
                               Art. 8.
   1. Le decisioni entrano in vigore se, nei sei mesi successivi alla
notifica  prevista  all'art.  5,  paragrafo  2,  nessuna  delle parti
contraenti si e' opposta o ha formulato riserve presso il Governo del
Regno del Belgio.
   Se  una parte contraente si oppone ad una decisione, questa rimane
senza effetto nei confronti delle altre parti contraenti.
   In caso di riserve formulate da una parte contraente nei confronti
di  una  decisione,  quest'ultima entra in vigore solo se detta parte
contraente ritira le proprie riserve.
   E'  considerato  come  data  di ritiro, la data di ricezione della
notifica inviata al Governo del Regno del Belgio.
   Il   Governo   del   Regno   del  Belgio  informa  la  Commissione
internazionale  permanente  di ogni opposizione, riserva, o ritiro di
riserva.
   2. In caso di decisioni adottate dalla Commissione, in conformita'
con l'articolo I, (Paragrafo)7 della convenzione, la parte contraente
il  cui  (o  i  cui)  punzoni  di  prova non sono piu' riconosciuti e
debbono essere radiati dalla tabella ufficiale, non e' autorizzata ad
esprimere opposizioni ne' a formulare riserve.
                               Art. 9.
   La lingua ufficiale della Commissione internazionale permanente e'
il francese.
                              Art. 10.
   Le  spese dell'ufficio permanente sono sostenute congiuntamente da
tutti gli Stati contraenti.
   Le  spese  generali,  indennita'  e  spese di viaggio dei delegati
della   Commissione   internazionale  permanente,  al  momento  della
riunione    della    Commissione   in   seduta   plenaria   o   delle
sotto-commissioni,   oppure   in  occasione  dei  loro  rapporti  con
l'ufficio permanente, sono a carico dei rispettivi Governi.
                              Art. 11.
   Il  presente  regolamento  ha  lo  stesso  valore  e  durata della
Convenzione di cui e' parte integrante.
   Fatto  a  Bruxelles,  il 1› luglio 1969, in lingua francese, in un
unico originale.
   Per il Governo della Repubblica federale di Germania
   Per il Governo della Repubblica di Austria
   Per il Governo del Regno del Belgio
   Per il Govero della Repubblica del Cile
   Per il Governo dello Stato spagnolo
   Per il Governo della Repubblica francese
   Per il Governo della Repubblica italiana
   Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca
 ANNESSO I AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
                        I. - Le prove campione
   Gli   Stati   contraenti  o  aderenti  s'impegnano  a  riconoscere
reciprocamente, come equivalenti ai punzoni di prova apposti nei loro
banchi  di  prova  nazionali, i punzoni dei banchi di prova ufficiali
stranieri  il  cui  regolamento  non  sia in contrasto con i seguenti
principi:
   La  prova  completa di un'arma consiste nel tiro effettuato ad una
pressione  pari  almeno ad un determinato valore, preceduto e seguito
da un rigoroso controllo volto ad eliminare:
    prima   del   tiro:   i  meccanismi  difettosi  e  le  canne  non
sufficientemene  forbite  o  che  presentino  difetti  che  mettono a
repentaglio  la  resistenza  dell'arma e che non sono controllati dal
tiro di prova;
    dopo  il tiro: ciascuna canna o pezzo essenziale che presenti dei
difetti o deformazioni conseguenti al tiro di prova.
   La  prova  vera  e  propria  e'  effettuata  sia  sull'arma che ha
raggiunto  uno  stadio  di  fabbricazione  tale  da  non dover subire
operazioni che possono nuocere alla sua resistenza, sia quando l'arma
e' completamente terminata ed in condizione di consegna.
    II. - Prove dei fucili da caccia a canne liscie a retrocarica
   Per i fucili a canne liscie a retrocarica, sono stabiliti due tipi
di prove:
    la  prova  ordinaria,  applicata  ai  fucili  adibiti  al tiro di
cartucce  la  cui pressione massima media non supera 650 bars (mesure
crusher);
    la  prova  superiore  applicata  di  fucili  adibiti  al  tiro di
cartuccie di potenza superiore.
   1) Prova ordinaria:
   Questa  prova  si  applica  ai  fucili  cal.  12,  16  e 20 la cui
pressione massima media non supera 650 bars (media 20 colpi).
   La prova ordinaria comporta il tiro di almeno 2 cartuccie. Il tiro
di  queste  due  cartuccie  dovra' consentire di realizzare una volta
almeno ciascuna delle seguenti condizioni:
     a)  sviluppo  nella  camera  di una pressione tale che l'altezza
rimanente   di   un  cilindro-crusher  LCA  posto  nel  1›  manometro
dell'apparecchio  campione  munito  di un pistone di 30 mm(Elevato al
Quadrato) sia pari al massimo a 3,78 mm (850 bars);
     b)  sviluppo  nell'anima  di  una  pressione  tale che l'altezza
rimanente di un cilindro-crusher LCA posto nel 2› manometro situato a
162  mm  dal  fondo di calotta del dispositivo di blocco munito di un
pistone  di 30 mm(Elevato al Quadrato) sia al massimo di 4,40 mm (500
bars).
   2) Prova superiore:
   Questa  prova  si  applica ai fucili cal. 12, 16 e 20 destinati al
tiro  di  cartuccie  la cui pressione massima media puo' superare 650
bars.  La prova comporta il tiro di almeno 2 cartuccie, tenendo conto
dell'eventuale prova ordinaria.
   Il  tiro  delle  due  cartuccie  dovra'  consentire di realizzare,
almeno una volta, ciascuna delle seguenti condizioni:
     a)  sviluppare  in  camera  una  pressione  tale  che  l'altezza
rimanente  di un cilindro LCA posto nel 1› manometro dell'apparecchio
campione, fornito di un pistone di 30 mm(Elevato al Quadrato), sia al
massimo di 3,16 mm (1200 bars).
     b)  sviluppare  nella  canna  una  pressione  tale che l'altezza
rimanente  di  un  cilindro-crusher  posto  nel  2›  manometro sia al
massimo di 4,4 mm (500 bars).
   Le  condizioni  definite  di  cui  sopra  per le due prove possono
essere realizzate:
    sia separatamente con due cartuccie diverse;
    sia  con  due  cartuccie identiche che rispondono simultaneamente
alle condizioni a) e b).
   Alla  prova  ordinaria  ed  alla prova superiore corrispondera' un
punzone distinto per ciascuna.

    ---->  Vedere Tabelle da Pag. 21 a Pag. 22 della G.U.  <----