IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale prevede la non assoggettabilita' all'imposta sul valore aggiunto, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, delle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e delle associazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 49 che provvedono al tasporto o spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' delle importazioni di beni, destinati alle medesime finalita', fatte dalle predette amministrazioni e associazioni; Considerato che occorre provvedere; Decreta: Art. 1. Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle amministrazioni dello Stato e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le quali, in attuazione delle finalita' di cui all'art. 14 della legge stessa, provvedono al trasporto dei beni medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono imponibili, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che la destinazione estera dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della fornitura. Le fatture emesse nei confronti di organizzazioni non governative riconosciute devono contenere anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui al cennato art. 28. Il fornitore e' esonerato da responsabilita' se la destinazione estera dei beni forniti risulti indicata sul documento accompagnatorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e sulla relativa fattura. Le importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono soggette all'imposta se e' presentata in dogana la dichiarazione relativa alla destinazione estera dei beni importati. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati e' data da documentazione doganale. Per le esportazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato detta prova puo' essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualita' e la quantita' dei beni esportati. Le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative riconosciute devono conservare per il periodo di tempo previsto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i documenti di cui ai precedenti commi. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni riguardanti le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione all'estero a cura o a nome del cedente.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 28 della legge n. 49/1987 cosi' recita: "Art. 28. - 1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalita', sulle modalita' di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. 2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo. 3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di itervento sopra indicati, a condizione che le medesime: a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile; b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attivita' commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari; f) documentino esperienza operativa e capacita' organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneita'; g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica; h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilita'; i) si obbligano alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso". - L'art. 14 della legge n. 49/1987 cosi' recita: "Art. 14. - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche o fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Per la gestione e' istituita apposita contabilita' speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. 3. Il fondo e' alimentato con: a) gli stanziamenti e le disponibilita' di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo; c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate agli enti locali; d) donazioni, lasciti, legati e liberalita' debitamente accettati; e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali. 4. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinate alle medesime finalita'. 5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del direttore generale. 6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarieta' sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal direttore generale per importi inferiori". - Il D.P.R. n. 633/1972, pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, concerne: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - Il D.P.R. n. 627/1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978, riguarda l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.