(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                        MINISTERO DELL'INTERNO
            Direzione generale dell'amministrazione civile
                        Divisione enti locali
Circolare MI.A.C. (78) 22 (9)
Pos. 15900.15/25-bis, prot. n. 3045
                                               Roma, 18 dicembre 1978
OGGETTO: Istituzione del libretto internazionale di famiglia.
  Con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 323 del 18 novembre 1978 e di cui si allega copia,  sono
state  stabilite  le  caratteristiche  strutturali  del  libretto  di
famiglia internazionale.
   L'istituzione  di tale documento e' stata disposta in applicazione
della  Convenzione   internazionale   elaborata   dalla   Commissione
internazionale  dello  stato civile, firmata a Parigi il 12 settembre
1974 e ratificata dallo Stato italiano con legge 8  luglio  1977,  n.
487; ad ogni buon fine il testo della convenzione viene pure allegato
alla presente circolare.
   La  suddetta  convenzione,  prendendo  le mosse da esperienze gia'
fatte da vari  Paesi  aderenti,  ha  inteso  introdurre  negli  Stati
contraenti  un  documento avente rilevanza internazionale, che assume
particolare valore sociale specialmente  per  i  cittadini  residenti
all'estero. Infatti il libretto rilasciato dalla competente autorita'
nazionale e' riconosciuto nell'ambito degli altri Stati aderenti alla
convenzione  ai  fini  della certificazione delle situazioni relative
allo stato civile degli interessati.  Esso,  pertanto,  puo'  evitare
continue  richieste  di  certificati  al Paese d'origine, ovviando al
tempo stesso alle difficolta' derivanti dal fatto che in taluni Paesi
l'esibizione di detto documento e' talvolta condizione indispensabile
per la costituzione dei piu' vari  rapporti  di  diritto  pubblico  e
privato  (ad  es. contratti di locazione di abitazioni, assicurazioni
sociali, iscrizioni scolastiche ecc.).
   Poiche'  la  documentazione  contenuta  nel  libretto  di famiglia
internazionale ha la stessa validita' dei certificati di stato civile
rilasciati   dalle  autorita'  competenti,  il  documento  in  parola
presenta indubbi vantaggi anche sul piano nazionale:  esso,  infatti,
e'  una  raccolta  di  certificati  di  stato  civile che consente di
dimostrare, con un unico  documento,  la  situazione  dei  componenti
della  famiglia  per  quanto  riguarda  il matrimonio, la nascita dei
figli ed altre vicende che incidono sullo stato civile degli iscritti
nel libretto, come ad esempio il cambiamento di cognome, il divorzio,
l'annullamento del matrimonio.
   Il  libretto  e'  altresi'  utile  ai fini della dimostrazione del
regime patrimoniale  scelto  dai  coniugi,  in  quanto  il  succitato
decreto ministeriale prevede espressamente l'indicazione di tale dato
nella casella 19 dell'estratto dell'atto di matrimonio contenuto  nel
libretto.
   Il    libretto    di   famiglia   internazionale   e'   rilasciato
dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio  o  che
ha  trascritto  l'atto qualora si tratti di matrimonio religioso o di
matrimonio celebrato all'estero.  Gli  interessati  tuttavia  possono
richiedere  il  rilascio  del  libretto  anche  successivamente  alla
celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell'atto.
   Dell'eventuale  rilascio  del  libretto di famiglia internazionale
l'ufficiale di stato civile deve prendere nota a margine dell'atto di
matrimonio.
   I  comuni  dovranno  a  loro  cura  e  spesa  fornire i libretti e
numerarli progressivamente.
   I  libretti  dovranno  essere  rigorosamente  conformi  per quanto
riguarda il contenuto, l'impaginazione  e  le  dimensioni  (cm  12  x
19,50)  al  modello allegato alla presente circolare che riproduce il
testo riportato in allegato al citato decreto ministeriale 18 ottobre
1978, pure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata.
   Per  ovvii  motivi  di  uniformita'  sul piano nazionale e per una
migliore  riconoscibilita'  del  documento  all'estero  si   richiama
l'attenzione  sull'opportunita'  che la copertina del libretto sia di
carta telata e di colore eguale a quello  dell'esemplare  inviato  in
allegato, con le iscrizioni in nero.
   All'atto del rilascio i comuni potranno esigere dal richiedente un
rimborso spese in misura non superiore a L. 500.
   Si prega di comunicare quanto sopra alle amministrazioni comunali,
richiamando   la   particolare   attenzione   dei   signori   sindaci
sull'importanza  del  nuovo  documento  e  sulla necessita' che siano
rigorosamente osservate le istruzioni sopraindicate e tutte le  altre
prescrizioni  risultanti  dal  testo  della convenzione e del decreto
ministeriale.