AVVERTENZA:
Il  testo  aggiornato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 110, comma 2, del testo unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare  la  lettura sia delle disposizioni della legge, integrate
con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che  di
quelle  modificate  o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
Nel testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 21 del 26 gennaio 1989, sono state, pertanto,  inserite
le  modifiche  (evidenziate  con caratteri corsivi) ad essa apportate
dalla legge 27  febbraio  1989,  n.  62,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989.
  Sul terminale le modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
 
                               Art. 1.
 
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli  di  edilizia
residenziale  pubblica,  sovvenzionata  ed agevolata, presentati dopo
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti  in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2.  Entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro  dei  lavori  pubblici  fissa   con   proprio   decreto   le
prescrizioni   tecniche   necessarie  a  garantire  l'accessibilita',
l'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a)  accorgimenti  tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b)  idonei  accessi  alle  parti  comuni degli edifici e alle singole
unita' immobiliari;
c)  almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi
di sollevamento;
d)  l'installazione,  nel  caso  di  immobili con piu' di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale  raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
4.  E'  fatto  obbligo  di  allegare al progetto la dichiarazione del
professionista  abilitato  di  conformita'   degli   elaborati   alle
disposizioni adottate ai sensi della presente legge.