IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2008)»,  che  all'art.  1,  commi da  209  a  214, detta
disposizioni  in  materia  di  entrata  con  le  quali,  al  fine  di
semplificare  il  procedimento  di fatturazione e registrazione delle
operazioni  imponibili,  introduce  l'obbligo  della emissione, della
trasmissione,    della    conservazione    e    della   archiviazione
esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti
con  le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
con  gli  enti  pubblici  nazionali,  alle  modalita'  e  termini ivi
stabiliti;
  Visto   il   decreto   legislativo  20 febbraio  2004,  n.  52,  di
«Attuazione  della  direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza
le modalita' di fatturazione in materia di IVA»;
  Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
23 gennaio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 27, del
3 febbraio  2004  recante  «Modalita'  di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in
diversi tipi di supporto»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 gennaio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 98, del
27 aprile  2004,  recante  le  «Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;
  Visto  il  provvedimento 9 dicembre 2004 del direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  298, del
21 dicembre  2004,  con il quale sono state disposte le «Modalita' di
trasmissione  e  contenuti  della  comunicazione  telematica ai sensi
dell'art.  21,  comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  ai  fini dell'emissione delle fatture da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non
esistono  strumenti  giuridici  di reciproca assistenza in materia di
IVA»;
  Visti,  in  particolare,  i commi 211 e 212 del citato art. 1 della
legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  nei  quali  e'  disposto  che la
trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il sistema
di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze
e  da  questo  gestito  anche  avvalendosi  delle  proprie  strutture
societarie  e  che  il  gestore  di  detto sistema e' individuato con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono
altresi' definite le competenze ed attribuzioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  recante  «Riforma dell'organizzazione del
governo,  a  norma dell'art. 11 delle legge 15 marzo 1997, n. 59» ed,
in  particolare, gli articoli 57 e 62, con i quali e' stata istituita
la  Agenzia  delle  entrate  alla quale sono state attribuite, tra le
altre,  le  funzioni  concernenti le entrate tributarie erariali, che
non  sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni
dello  Stato  ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito
di  perseguire  il  massimo  livello  di  adempimento  degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i
controlli diretti a contrastare gli adempimenti e l'evasione fiscale;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1976,  n.  8, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  27 marzo 1976, n. 60, recante «Norme per
l'attuazione  del  sistema  informativo del Ministero delle finanze e
per  il  funzionamento  dell'anagrafe  tributaria»  ed in particolare
l'art. 3;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)»,  ed,  in  particolare, i commi 56, 57, 59 e 194,
dell'art.  1,  per  la  parte relativa alla realizzazione del sistema
integrato  delle  banche dati in materia tributaria e finanziaria per
la  condivisione,  il  costante  scambio e la gestione coordinata dei
dati;
  Vista  la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare, l'art.
22,   comma 4,  in  base  al  quale  le  attivita'  di  manutenzione,
conduzione  e  sviluppo  del  sistema  informativo  della  fiscalita'
possono  essere  affidate  a societa' specializzate aventi esperienza
pluriennale  nella  realizzazione  e  conduzione  tecnica dei sistemi
informativi   complessi,   con  particolare  riguardo  al  preminente
interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza;
  Visto  il contratto di servizi quadro del 23 dicembre 2005 e quelli
precedentemente  conclusi tra l'amministrazione finanziaria e SOGEI -
Societa'  Generale  d'Informatica  S.p.A.  aventi  tutti  ad  oggetto
l'affidamento   delle   attivita'  di  manutenzione,  sviluppo  e  la
conduzione dell'intero sistema informativo della fiscalita';
  Considerato  che  le disposizioni in ordine all'obbligo della forma
elettronica  per  la  emissione,  la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione  delle  fatture,  anche  sotto  forma di nota, conto,
parcella  e  simili, nei rapporti con le amministrazioni dello Stato,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  e con gli enti pubblici nazionali,
sono   dettate   in  materia  di  entrate  e  sono  finalizzate  alla
semplificazione  del  procedimento di fatturazione e di registrazione
delle operazioni imponibili;
  Considerato  che  il  sistema  di interscambio, attraverso il quale
deve   avvenire   la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche,  si
inserisce   nel   quadro   di  evoluzione  normativa  in  materia  di
predisposizione   e  conservazione  ai  fini  fiscali  dei  documenti
digitali,  nell'ambito  del  quale opera l'Agenzia delle entrate alla
quale  sono  attribuite  funzioni  riguardanti  le entrate tributarie
erariali,  non  assegnate  alle  competenze  di  altre  agenzie e che
svolge,  tra  le  altre, l'attivita' di informazione ed assistenza ai
contribuenti,   anche   tramite   servizi   telematici   al  fine  di
semplificare   il   rapporto  con  gli  stessi  e  di  agevolare  gli
adempimenti fiscali;
  Considerato  che  SOGEI  -  Societa' Generale d'Informatica S.p.A.,
svolge,   fin   dal   1976,   attivita'  di  sviluppo,  conduzione  e
manutenzione  del  sistema informativo della fiscalita', del quale il
sistema  di  interscambio  deve  considerarsi una integrazione, ed in
tale   attivita'   trentennale  ha  conseguito  professionalita'  con
specifiche  conoscenze,  non  solo  nel  campo tecnico-infomatico, ma
anche  dei  processi organizzativi dell'amministrazione e delle norme
tributarie e fiscali;
  Rilevato l'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze di
attribuire   all'Agenzia   delle  entrate  la  responsabilita'  della
gestione  del  sistema  di  interscambio  ed  alla  SOGEI  - Societa'
Generale  di  Informatica  S.p.A.  la  conduzione tecnica del sistema
medesimo,  atteso  che  detti soggetti, per la rispettiva competenza,
sono  in  grado  di  supportare  l'amministrazione  finanziaria ed in
generale    la    pubblica   amministrazione   nella   realizzazione,
manutenzione   e   gestione   del   sistema   di  interscambio  della
fatturazione elettronica;
  Ritenuto  altresi'  che l'individuazione di detti soggetti, ciascun
per  la  rispettiva competenza, consente una integrazione progressiva
ed  automatica  con  il  processo  di validazione della correttezza e
regolarita'  fiscale e contributiva, sia ai fini della partecipazione
degli  operatori  economici  alle procedure di affidamento indette da
amministrazioni   aggiudicatrici  sia,  soprattutto,  ai  fini  della
liquidazione delle fatture da parte della pubblica amministrazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. L'Agenzia delle entrate e' individuata quale gestore del sistema
di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre
2007,  n.  244;  a  tal  fine l'Agenzia delle entrate si avvale della
SOGEI  -  Societa'  Generale  di  Informatica  S.p.A., quale apposita
struttura  dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica
di detto sistema di interscambio.