(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

Procedure    per    gli   accertamenti   sanitari   di   assenza   di
   tossicodipendenza  o  di  assunzione  di  sostanze  stupefacenti o
   psicotrope   in  lavoratori  addetti  a  mansioni  che  comportano
   particolari  rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di
   terzi  applicative  del  provvedimento  n.  99/cu  30 ottobre 2007
   (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007).

                              PREMESSE

    1.  Le  procedure  per  gli  accertamenti  sanitari di assenza di
tossicodipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  stupefacenti  e/o
psicotrope  nei  lavoratori,  allo  scopo  di  definire  ed  attivare
procedure  e misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumita' del
lavoratore  stesso  e  di  terze  persone,  devono essere finalizzate
primariamente  a  prevenire  incidenti  collegati allo svolgimento di
mansioni  lavorative  a  rischio. Pertanto, i principi generali a cui
ispirare  e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere
dettati  da un indirizzo di cautela conservativa nell'interesse della
sicurezza  del  singolo  e  della collettivita', che prevedano la non
idoneita'  di  tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio
nel   caso   in  cui  usino  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope,
indipendentemente  dalla  presenza  o  meno  di  dipendenza. A questo
proposito,  si  ricorda  che  esistono  sostanze in grado di alterare
fortemente  le  capacita'  e le prestazioni psicofisiche del soggetto
senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri
allucinogeni ecc.).
    2.  Le  procedure  di  cui  al  presente  documento devono essere
finalizzate   ad   escludere   o   identificare   la   condizione  di
tossicodipendenza   e   l'assunzione   di   sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  al  fine  di  assicurare  un  regolare svolgimento delle
mansioni lavorative a rischio.
    3. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficolta' di
rilevazione  e  di  descrizione  delle modalita' e della frequenza di
assunzione  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope da parte del
lavoratore,  dette  procedure,  per  le  finalita'  di cui sopra, non
possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza
di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.
    4.  Il  rilevamento  di  condizioni  cliniche  che necessitano di
terapia  o  trattamenti  specifici  per  la  tossicodipendenza dovra'
essere   preso   obbligatoriamente   in  considerazione  in  modo  da
indirizzare   la   persona   verso  specifici  programmi  di  cura  e
riabilitazione  di  cui all'art. 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 309/90 e successive modifiche.
    5.  Le  procedure  devono  essere  effettuate  in  modo  tale  da
garantire  la  privacy,  il  rispetto  e  la  dignita'  della persona
sottoposta  ad  accertamento e non devono in alcun modo rappresentare
strumenti  persecutori  lesivi  della  liberta' individuale o tesi ad
allontanare   arbitrariamente   la   persona   dalla   sua  attivita'
lavorativa.
    6.  A  specifica  di  quanto riportato nelle premesse dell'Intesa
C.U. del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n.
81/2008  in  materia  di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto
che  i  lavoratori  debbano  essere sottoposti ad accertamento «prima
dell'assunzione  in servizio», si chiarisce che tale accertamento non
e'  da  intendere  come  accertamento «pre-assuntivo» ma come «visita
medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore
prima  di  essere  adibito  al  servizio  lavorativo  nella  mansione
specifica a rischio.
    7.  Occorre,  infine,  tenere  conto delle disposizioni contenute
negli  articoli 1,  comma 2,  e  6 della citata Intesa del 30 ottobre
2007  in  materia  di  idoneita'  fisica,  psichica e attitudinale al
servizio,  nonche'  di  specifici  accertamenti  sanitari  e relativa
periodicita'  in  relazione  all'impiego,  previste  per il personale
delle  ferrovie e di altri servizi di trasporti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonche' per quello
delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

                   PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI

    L'iter  procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla
necessita' di istituire un primo livello di accertamenti da parte del
medico   competente   ed   un   secondo  livello  di  approfondimento
diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti
di cui all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
Attivazione  della procedura: trasmissione dell'elenco dei lavoratori
da sottoporre ad accertamenti da parte del datore di lavoro
    1.  Il  datore  di  lavoro  (cosi' come identificato dall'art. 2,
lettera  b,  del  decreto  legislativo  n.  81/08) comunica al medico
competente,  per  iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre
ad  accertamento  di  assenza di tossicodipendenza e di assunzione di
sostanze  stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni
considerate nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
    2.  La  comunicazione  dovra' essere fatta alla prima attivazione
delle procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori
con   mansioni   che   rientrano   nella   lista   e  successivamente
periodicamente  e  tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi
assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio.
    3.  La  comunicazione  dell'elenco complessivo dei lavoratori che
svolgono  le  suddette mansioni dovra' essere previsto, comunque, con
frequenza minima annuale.
Modalita' di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari
    Accertamento  pre-affidamento  della  mansione:  la persona viene
sottoposta  ad  accertamento  preventivo dell'idoneita' alla mansione
prima  dell'affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio.
E'  necessario  un  risultato  negativo  per  confermare l'assenza di
controindicazioni,  prima  di  un  eventuale  inizio  dell'attivita'.
Questa  valutazione  non  puo'  essere considerata ed effettuata come
accertamento  pre-assuntivo,  coerentemente  con  quanto previsto dal
decreto legislativo n. 81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro.
    Accertamento   periodico:   il   lavoratore   e'   sottoposto  ad
accertamento  periodico,  di  norma  con frequenza annuale, atto alla
verifica  dell'idoneita'  alla  mansione  a rischio. In situazione di
elevata  numerosita'  dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va
tenuto   conto,   inoltre,   che  nel  rispetto  delle  procedure  di
accertamento   si   dovranno  garantire  le  caratteristiche  di  non
prevedibilita'  da  parte  dei lavoratori della data di effettuazione
dell'accertamento  e,  contemporaneamente,  si  dovra'  escludere  la
possibilita'  di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da
parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla base
della lista completa precedentemente presentata al medico competente,
seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli
accertamenti  previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di
individuazione  che  escluda  la possibilita' di scelta volontaria da
parte  del  datore  di  lavoro  stesso.  Tutto  questo  deve avvenire
compatibilmente  con  le  esigenze  lavorative  e  di  programmazione
aziendale.
    Accertamento   per   ragionevole   dubbio:  in  adeguamento  alle
direttive  comunitarie  in materia, il lavoratore viene sottoposto ad
accertamento  di  idoneita'  alla  mansione anche (oltre al controllo
sanitario  periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di
una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di
ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal
datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvedera'
a  verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad
attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.
    Accertamento  dopo  un  incidente:  il  lavoratore,  in  caso  di
ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei
casi  in  cui e' previsto, ad accertamento di idoneita' alla mansione
successivamente  ad  un  incidente  avvenuto  alla guida di veicoli o
mezzi  a  motore  durante  il  lavoro,  per escludere l'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Accertamento   di   follow   up  (monitoraggio  cautelativo):  il
lavoratore,  prima  del  suo rientro nella mansione a rischio, dovra'
comunque   essere   controllato   ad   intervalli  regolari  dopo  la
sospensione   per   esito   positivo   per   assunzione  di  sostanze
stupefacenti  o psicotrope. Questo al fine di verificare nel tempo il
permanere  dello  stato  di non assuntore (osservazione cautelativa).
Gli  accertamenti  andranno  eseguiti con periodicita' almeno mensile
con  date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in
volta coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81
del  9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista
sara' di almeno 6 mesi (vedi specifiche riportate in seguito).
    Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo
un  periodo  di  sospensione  dovuto  a precedente esito positivo: il
lavoratore dovra' essere sottoposto ad accertamento di idoneita' alla
mansione  per  garantire  il  suo  stato  di  non assuntore, prima di
riprendere  a svolgere la mansione a rischio. Il medico competente, a
scopo  cautelativo,  potra'  decidere  se  applicare  nei  successivi
ulteriori  6  mesi  una  osservazione  con eventuali accertamenti con
maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.
Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente
    1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi
dei  lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore
di  lavoro,  il  medico  competente stabilisce il cronogramma per gli
accessi  dei  lavoratori  agli accertamenti definendo date e luogo di
esecuzione  degli  stessi  in accordo con il datore di lavoro, tenuto
conto della numerosita' dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.
    Entro  i  medesimi  trenta  giorni il medico competente trasmette
formalmente  al datore di lavoro il cronogramma degli accessi per gli
accertamenti.   Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  comunicare  al
lavoratore  la  data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso
di non piu' di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento.
    2.   In  caso  di  rifiuto  del  lavoratore  di  sottoporsi  agli
accertamenti,  il medico competente dichiarera' che «non e' possibile
esprimere  giudizio  di  idoneita'  per  impossibilita'  materiale ad
eseguire  gli  accertamenti  sanitari».  Ove  il  lavoratore  non  si
presenti  agli  accertamenti senza aver prodotto documentata e valida
giustificazione  lo  stesso  sara'  sospeso  in via cautelativa dalla
mansione  a  rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il lavoratore
non  si  presenti  all'accertamento  per giustificati e validi motivi
debitamente  documentati  lo  stesso  dovra' essere riconvocato entro
dieci  giorni  dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito
la  sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di
primo  livello,  dovranno  tenere  conto  di  questa  precedente  non
presentazione,  sottoponendo  il  lavoratore  almeno  a tre controlli
tossicologici   a   sorpresa   nei  trenta  giorni  successivi  o  ad
osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole
dubbio  riscontrate dal medico competente. In caso di rifiuto invece,
il   lavoratore   sara'   comunque   sospeso   dalla   mansione   per
«impossibilita' materiale a svolgere gli accertamenti».
    3.   L'accertamento   comprende   la   visita   medica  orientata
all'identificazione  di  segni  e sintomi suggestivi di assunzione di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope. Contestualmente a tale visita,
dovra'  essere  effettuato  un  test tossicologico-analitico di primo
livello.  Questo  potra'  essere  eseguito  presso  idonee  strutture
laboratoristiche  autorizzate  dalla  regione  o provincia autonoma o
presso  i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli
articoli 2  (commi  2,  3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a
tale  specifico  scopo,  comportando,  pertanto, la sola raccolta del
campione contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti
metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che
si  basano  su  tecniche  immunochimiche rapide, pur che siano note e
vengano   rispettate  le  concentrazioni  di  cut-off  stabilite  nel
presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva
a stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici
dovranno   comunque,   se   positivi,   prevedere  (come  di  seguito
dettagliato)   una   conferma  di  risultati  mediante  cromatografia
accoppiata a spettrometria di massa.
    4. In caso di negativita' degli accertamenti di primo livello, il
medico competente conclude l'accertamento con giudizio certificato di
«idoneita»   allo   svolgimento  della  mansione,  comunicandolo  per
iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
    5. In caso di positivita' degli accertamenti di primo livello, si
procedera' come di seguito:
      a) il lavoratore viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla
mansione»,
      b) viene   data   formale   comunicazione   al   lavoratore   e
contestualmente  al  datore  di  lavoro che provvedera', nel rispetto
della   dignita'   e   della  privacy  della  persona,  a  sospendere
temporaneamente,  in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento
della mansione a rischio,
      c) viene  comunicata  al  lavoratore  la  possibilita'  di  una
revisione  del  risultato  in  base  al  quale  e'  stato espresso il
giudizio  di  non  idoneita',  che dovra' essere richiesta entro i 10
giorni dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,
      d) il   lavoratore   viene  inviato  alle  strutture  sanitarie
competenti   per   l'effettuazione  degli  ulteriori  approfondimenti
diagnostici  di  secondo livello. L'invio e' previsto in tutti i casi
in  cui  il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di
cui all'art. 5, comma 3 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007).
Procedure   di   laboratorio   per  l'effettuazione  di  accertamenti
tossicologico-analitici di primo livello
    1.  Fermo  restando  la  possibilita'  di eseguire test analitici
immunochimici  rapidi  contestualmente alla visita medica («on site»)
nel rispetto, comunque, dei criteri di sensibilita' ed oggettivazione
del  risultato  sopra  riportati,  il  medico  competente  potra' far
ricorso  a  laboratori  autorizzati, fatte salve ulteriori specifiche
determinazioni, delle regioni o province autonome o presso laboratori
delle  strutture  sanitarie  competenti  di  cui  agli articoli 2 e 6
dell'Intesa  del 30 ottobre 2007. Il laboratorio, ricevute dal medico
competente  le  aliquote  del  campione prelevato, provvede alla loro
identificazione  e  all'esecuzione  delle  analisi per il rilevamento
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti.
    2.   Gli   accertamenti  analitici  dovranno  basarsi  su  metodi
automatizzati  di  screening  immunochimico,  prevedendo,  in caso di
positivita',   una   conferma   mediante   tecniche   cromatografiche
accoppiate alla spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del
campione come successivamente specificato).
    3. La comunicazione dell'esito da parte del laboratorio al medico
competente  dovra'  avvenire  entro  un  periodo  indicativamente non
superiore ai 10 giorni.
    4. In caso di positivita', e' da prevedere l'idonea conservazione
per  un  periodo  minimo di 90 giorni (aliquota «C» del campione come
successivamente  specificato)  del  campione  per l'eventuale test di
revisione  che  puo'  essere richiesto dal lavoratore entro 10 giorni
dalla comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento.
    5.  Il  lavoratore  potra'  chiedere  la ripetizione dell'analisi
sullo stesso campione precedentemente prelevato (secondo la procedura
di  seguito  riportata)  dalla  struttura  sanitaria  competente.  Il
lavoratore  ha facolta' di richiedere che la ripetizione dell'analisi
avvenga  alla  sua  presenza o alla presenza di un proprio consulente
tecnico con onere economico a suo carico.
    6.  Le  concentrazioni  urinarie  di  cutoff  da  adottarsi nelle
procedure  di  laboratorio  del primo livello di accertamenti sono le
medesime di quelle adottate anche nel secondo livello.
Procedure  diagnostiche-accertative di secondo livello a carico delle
strutture sanitarie competenti
    1.  Il  lavoratore  risultato positivo agli accertamenti di primo
livello  effettuati dal medico competente, viene inviato dallo stesso
alla   struttura   sanitaria  competente  per  la  visita  medica  da
effettuare  in conformita' alle procedure diagnostico-medico legali e
chimico-tossicologiche  di  seguito  riportate.  Nel  caso  in cui il
lavoratore  non si sottoponga agli accertamenti si rimanda all'art. 5
di cui all'Intesa C.U. del 30 ottobre 2008.
    2.  I  Sert,  in  particolare,  dovranno  accertare la presenza o
assenza  di  tossicodipendenza,  rilevando  inoltre le modalita' e la
frequenza  di  assunzione  delle  sostanze.  Qualora gli accertamenti
clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, verra'
data  comunicazione  scritta  al  medico  competente, corredata degli
esiti  degli  esami  di  laboratorio effettuati e i riscontri clinici
anamnestici   rilevati,   il   quale,   a  sua  volta,  certifichera'
l'inidoneita' temporanea del lavoratore alla mansione e informera' il
datore  di  lavoro  che  provvedera'  tempestivamente  a  far cessare
dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.
    3.  Qualora  gli  accertamenti  di  secondo livello dimostrino la
presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente
un  percorso  di  riabilitazione e/o un'idonea terapia, dovra' essere
garantita   la   possibilita'   al  lavoratore  di  accedere  a  tale
trattamento  con la conservazione del posto di lavoro di cui all'art.
124  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 309, 3 ottobre
1990   e   successive   modificazioni.   La   presenza  di  stato  di
tossicodipendenza   andra'   comunicato   per   iscritto   al  medico
competente.
    4.  Monitoraggio  cautelativo: il soggetto per il quale sia stata
certificata  l'assenza  di  tossicodipendenza  allo  stato attuale da
parte  della  struttura  sanitaria  competente  (SERT)  ma  risultato
positivo   agli  accertamenti  di  primo  livello,  prima  di  essere
riammesso  a  svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa,
potra'  essere  sottoposto  a  monitoraggio  cautelativo da parte del
medico   competente   per   almeno   6   mesi   riportando  risultati
completamente  e  costantemente  negativi.  Per  le persone in cui e'
stato  diagnosticato  e  certificato  uno stato di tossicodipendenza,
tale  periodo  di  osservazione  iniziera'  al termine del periodo di
riabilitazione,  dichiarato  e  certificato dal SerT come «remissione
completa» secondo i criteri dell'OMS .
    5.  Esistono  sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o
impossibile  determinazione  con i test di screening di primo livello
(es.  LSD  e  altri  allucinogeni)  che,  tuttavia,  sono in grado di
alterare  profondamente  le  condizioni  psicofisiche  del  soggetto.
Pertanto,  e'  necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre
correlato   ad   un   riscontro  clinico  e/o  strumentale  specifico
(valutazione della capacita' di reattivita' e cognitiva in generale),
se  necessario,  teso  a verificare lo stato di idoneita' psicofisica
anche in assenza di positivita' dei test tossicologici ma in presenza
di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze
non  facilmente  rilevabili  con  i  normali test. In caso di fondato
sospetto,   al   fine  del  contenimento  della  spesa,  si  potranno
richiedere test tossicologici specifici orientati alla determinazione
delle sostanze di cui si ipotizza l'uso da parte del lavoratore.
Metodologia dell'accertamento da parte del medico competente
Accertamenti clinici
    Nell'ambito   della  visita  medica  il  medico  competente  deve
valutare:
      eventuali    antecedenti    inerenti    pregressi   trattamenti
sociosanitari  per  tossicodipendenza  presso  strutture  pubbliche o
private  anche  attraverso  l'acquisizione  di informazioni sanitarie
previo consenso dell'interessato;
      eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e precedenti
incidenti  avvenuti  sia  in  occasione  del  lavoro, sia al di fuori
dell'ambito lavorativo, ritiri di patente, ecc.;
      assunzione di farmaci psicoattivi che possono essere prescritti
o non prescritti;
      eventuale  sussistenza  di  segni  e/o sintomi di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope anche suggestivi di intossicazione
in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.
Esame tossicologico di primo livello
    La   visita   medica   deve   essere  completata  mediante  esame
tossicologico  di  primo  livello  il  cui esito, se positivo, dovra'
essere  confermato con test cromatografico accoppiato a spettrometria
di massa.
Matrice biologica da utilizzare: urina.
Modalita' di prelievo del campione:
      il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo
del  medico  competente  o  di un operatore sanitario qualificato. La
produzione  del  campione  deve avvenire garantendo il rispetto della
dignita'  della  persona  introducendo  misure  atte  ad  evitare  la
possibilita'  di  manomissione  del campione, anche prevedendo che il
soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta;
      l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di
plastica;
      si richiede una quantita' di urina non inferiore 60 ml. Qualora
la  quantita'  di  urina  prodotta  sia  insufficiente,  il  campione
incompleto  viene  sigillato  e viene riaperto solo alla presenza del
soggetto  per  la successiva integrazione in un nuovo contenitore; il
soggetto  a  tal fine puo' assumere bevande analcoliche gassate o non
gassate;
      una  volta  completata  l'operazione  di  raccolta,  il  medico
competente  esegue  il  test  di  screening  immunochimico  rapido  o
provvede  al  trasferimento  del  campione, suddiviso in tre aliquote
sigillate  e  denominate  «A», «B» e «C» di almeno 20 ml ciascuna, al
laboratorio individuato per tale finalita';
      se  il  test  di screening e' negativo, l'urina non deve essere
conservata;
      se  il  test  risulta  positivo, nel caso di esecuzione di test
immunochimica  rapidi  da  parte del medico competente, l'urina viene
travasata  alla  presenza  del  lavoratore  dal  recipiente  di prima
raccolta  in  due  contenitori  che  devono  contenere  almeno  20 ml
cadauno;
      i contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica
antiviolazione  oppure  chiusi  e  sigillati con un sigillo adesivo a
nastro non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico appongono
congiuntamente  la propria firma, e contrassegnati con lettere B e C.
Sui  contenitori  devono  essere altresi' indicati nome e cognome del
lavoratore, del medico e la data e ora del prelievo;
      il   medico  competente  e'  responsabile  della  custodia  del
campione;
      i  contenitori  devono  essere inseriti in apposito contenitore
termico  per la spedizione, dotata di adeguato elemento refrigerante.
Per  i test di primo livello, sia a titolo di screening immunochimica
che  di  conferma  cromatografica  mas  spettrometrica,  che verranno
eseguiti  utilizzando  laboratori  esterni,  le  borse con i campioni
biologici  devono  essere  inviate  nel  piu' breve tempo possibile e
comunque  entro  24  ore dal prelievo al laboratorio per l'esecuzione
del test di screening e/o delle analisi di conferma e per l'eventuale
analisi  di  revisione.  Il  trasporto deve avvenire secondo le norme
vigenti con allegata copia del verbale di prelievo. Alla consegna, il
laboratorio  diventa  responsabile della custodia e conservazione del
campione.  Se  le analisi vengono effettuate dal laboratorio entro le
24 ore il campione verra' conservato in frigo a + 4°C;
      qualora il medico competente si avvalga per gli accertamenti di
primo livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in concomitanza
della  visita  al  prelievo  del  campione  con  le  modalita'  sopra
riportate,  suddividendolo in tre aliquote, di cui una denominata con
la lettera A verra' utilizzata per analisi di screening, con metodica
immunochimica,  e  le  altre  due  aliquote  B e C saranno utilizzate
rispettivamente  per la conferma mediante cromatografia spettrometria
di massa e per l'eventuale analisi di revisione;
      in caso di negativita' il laboratorio provvede all'eliminazione
delle  aliquote residue secondo le disposizioni di legge, comunicando
l'esito negativo al medico competente.
Verbale di prelievo e trasmissione del campione:
      il  medico competente compila per ciascun lavoratore il verbale
di prelievo in triplice copia;
      detto  verbale  deve riportare generalita' del lavoratore e del
medico competente, luogo in cui e' stato eseguito il prelievo, data e
ora  del prelievo, quantita' di urina raccolta, esito delle eventuali
analisi di screening rapido;
      il  verbale  deve  essere  firmato  dal medico responsabile del
prelievo del campione e controfirmato dal lavoratore il quale, in tal
modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo. Il lavoratore puo'
chiedere  che  vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni.
Il  verbale  riportera'  l'elenco  dei  farmaci eventualmente assunti
negli ultimi sette giorni;
      una copia del verbale viene consegnata al lavoratore, una copia
rimane  al  medico  competente  e  l'altra, in caso di positivita' al
test,   viene   trasmessa  al  laboratorio,  di  norma  inserita  nel
contenitore termico per il trasporto dei campioni;
      il  trasporto  per l'invio al laboratorio deve avvenire secondo
le norme vigenti;
      alla   consegna   il  laboratorio  diventa  responsabile  della
custodia e conservazione dei campioni;
      l'apertura  del  contenitore  termico,  contenente  i campioni,
avviene  presso  la  sede  del  laboratorio  che esegue le analisi di
conferma.  Il  laboratorio  accerta  l'integrita'  dei  campioni e la
corrispondenza   al  verbale  di  prelievo.  Redige  un  verbale  per
eventuali  non  conformita'  riscontrate  e  le  comunica  al  medico
competente;
      il  campione  «A»  (se  trasmesso) viene usato per lo screening
immunochimica,  il  campione  «B»  viene  usato  per la conferma e il
campione «C» (conservati a -20°) per l'eventuale ulteriore analisi di
revisione  richiedibile  dal lavoratore. Le analisi del campione «B»,
eseguite utilizzando metodica cromatografica abbinata a spettrometria
di  massa  con  i  valori  di  soglia  previsti  in  Tabella  1, sono
finalizzate  a  confermare la presenza degli analiti trovati nei test
di  screening  o,  comunque,  portare all'identificazione di sostanze
precedentemente  non  rilevate  nei  test  di screening valide per la
diagnosi  di  assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche
in caso di dubbi rilevati durante l'effettuazione della visita medica
precedente. Le analisi devono essere eseguite entro dieci giorni e il
risultato comunicato al medico competente e al lavoratore;
      l'eventuale  test  di  revisione sul campione «C» potra' essere
eseguito  presso  lo stesso laboratorio o altro laboratorio pubblico.
L'effettuazione  dell'analisi  sul  campione  C  deve  avvenire entro
trenta  giorni  dalla  richiesta  e la data deve essere comunicata al
lavoratore  e al medico competente con un anticipo di almeno quindici
giorni  rispetto  all'effettuazione  dell'analisi.  Il  lavoratore ha
facolta'  di  assistere personalmente o tramite un proprio consulente
tecnico   assumendone   l'onere   economico.  In  caso  di  risultato
discordante,  la  rivalutazione  ulteriore, mediante riconsiderazione
dei  dati prodotti dagli accertamenti precedenti e non attraverso una
ulteriore  analisi,  andra' eseguita da una struttura di tossicologia
forense  tra  quelle  individuate  dalla regione o provincia autonoma
scelta,  per  quanto possibile, di concerto tra il datore di lavoro e
il lavoratore, che dovra' esprimere un giudizio finale;
      il  campione  «C»,  qualora  non  utilizzato  per  il  test  di
revisione, viene smaltito secondo le norme vigenti.
Metodologia  dell'accertamento da parte del SERT o da altre strutture
sanitarie   competenti   sui  lavoratori  positivi  alle  analisi  di
screening  o  per  presenza di segni e sintomi di sospetta dipendenza
rilevati  nel  corso  della visita dal medico competente (indicazioni
metodologiche orientative).
    I presupposti e le finalita' medico-legali degli «Accertamenti di
assenza  di  tossicodipendenza»  da svolgersi possibilmente non oltre
trenta giorni dal momento della richiesta, prevedono:
      accertamenti clinici mediante visita medica;
      accertamenti tossicologici-analitici.
Accertamenti clinici mediante visita medica
    La  visita  medica  si  espleta  mediante un esame medico-legale,
clinico-documentale,   clinico-anamnestico,   psicocomportamentale  e
clinico-obiettivo.
    La finalita' generale, oltre a quella di stabilire se vi sia o vi
sia  stato  uso di sostanze, e' di definirne la tipologia di sostanze
utilizzate,  le  modalita'  di  assunzione e la frequenza (per quanto
possibile  ricostruire  sulla  base  delle dichiarazioni del soggetto
sottoposto ad accertamenti). Oltre a questo sara' necessario definire
se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore
un  appropriato  percorso  di  cura  e  riabilitazione secondo quanto
previsto dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n.
309/90.
    L'esame clinico-documentale e' mirato a verificare la sussistenza
o  l'esclusione  di  documentazione  clinica attendibile attestante o
correlabili   con  condizioni  di  uso/abuso/dipendenza  da  sostanze
stupefacenti;  la  sussistenza  di  patologie  correlate  all'uso  di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, di stati o condizioni cliniche
generali  giustificanti  terapie farmacologiche in atto con possibile
interferenza  con  gli accertamenti tossicologici, altre patologie in
grado  di  interferire con le funzioni neuro-cognitive generali. Sono
esaminate    eventuali   certificazioni   rilasciate   da   divisioni
ospedaliere,  unita'  di  pronto soccorso, SERT, unita' di alcologia,
comunita'  terapeutiche accreditate indicanti diagnosi di disturbo da
uso  di  sostanze  psicoattive,  eventuale  comorbita' psichiatrica o
internistico/infettivologica,        esiti       di       monitoraggi
chimico-tossicologici,   terapie   mono   o   multimodali  praticate,
farmacologiche    (sostitutive,   psicotrope   o   aspecifiche)   e/o
psicologiche e/o interventi socio-riabilitativi.
    L'esame  clinico-anamnestico: l'acquisizione dei dati anamnestici
deve  fondarsi  su esperienza clinica specialistica nell'ambito delle
dipendenze  e/o  medico-legale  e  sulla  capacita'  di instaurare un
adeguato setting relazionale e accertativo.
    L'esame   psico-comportamentale   puo'   essere   integrato   con
l'applicazione  dei  criteri  del  DSM  IV  finalizzati alla diagnosi
multiassiale  di  disturbo  da  uso  di sostanze psicoattive mediante
somministrazione  di  una  serie  di  domande  standardizzate volte a
verificare  la  presenza  ed  il  soddisfacimento di ciascun criterio
diagnostico.
    L'esame  clinico-obiettivo,  deve essere connotato da accuratezza
ed elevata specificita' nel rilievo di segni e sintomi di:
      1) intossicazione acuta;
      2) intossicazione cronica;
      3) astinenza;
      4) stato di dipendenza;
      5)  patologie  correlate  all'uso  di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope   con   particolare  attenzione  all'ambito  psichiatrico,
neurologico ed internistico/infettivologico;
      6)   precedenti  clinici  di  rilievo  (es.  esiti  di  traumi,
interventi chirurgici, ecc.);
      7)   eventuali   segni   di  assunzione  mediante  iniezione  o
aspirazione endonasale.
Accertamenti tossicologici-analitici
    L'accertamento chimico-tossicologico viene effettuato utilizzando
entrambe  le  matrici biologiche urinaria e cheratinica, in base alle
seguenti modalita':
    Matrice urinaria
    La  struttura  sanitaria competente dovra' provvedere al prelievo
di nuovi campioni in numero e per un periodo di osservazione idoneo a
formulare  una  corretta  diagnosi  clinica secondo le modalita' gia'
previste,  eseguendo  preliminarmente un test di screening e, in caso
di positivita', un test di conferma.
    Test di screening
    I   risultati  del  test  di  screening  per  essere  considerati
positivi, dovranno corrispondere a concentrazioni superiori ai valori
soglia indicati in tabella:

Tabella  1:  Concentrazione soglia (cut-off) nei test iniziali per la
          positivita' delle classi di sostanze nelle urine

=====================================================================
           Classe di sostanza           |       Concentrazione
=====================================================================
OPPIACEI METABOLITI                     |         300 ng/ml
COCAINA METABOLITI                      |         300 ng/ml
CANNABINOIDI (THC)                      |          50 ng/ml
AMFETAMINA, METANFETAMINA               |         500 ng/ml
MDMA                                    |         500 ng/ml
METADONE                                |         300 ng/ml

    Test di conferma e di revisione
    I  test  di  «conferma»  vanno eseguiti con metodi cromatografici
accoppiati  alla  spettrometria  di  massa  con  i seguenti valori di
concentrazioni  soglia  (cut-off)  per le singole sostanze al fine di
confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque,
di indicare una positivita' non rilevata al test di screening.
    Il test di «revisione», richiedibile dal lavoratore al fine della
verifica  del  precedente  riscontro  di  positivita',  si avvale dei
medesimi metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off.

Tabella  2:  Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per
         la positivita' delle classi di sostanze nelle urine

=====================================================================
               Classe di sostanza               |Concentrazione urine
=====================================================================
OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina,          |
6-acetilmorfina                                 |     100 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
COCAINA E METABOLITI                            |     100 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
CANNABINOIDI METABOLITI                         |      15 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
METADONE                                        |     100 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
AMFETAMINE ED ANALOGHI                          |
---------------------------------------------------------------------
    Amfetamina                                  |     250 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
    Metamfetamina                               |     250 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
    MDMA-MDA-MDEA                               |     250 ng/ml
---------------------------------------------------------------------
BUPRENORFINA                                    |       5 ng/ml

    Matrice cheratinica
    Modalita' prelievo campione
    La  struttura  sanitaria competente esegue detti accertamenti, in
aggiunta  agli  accertamenti  sulle  urine, su un prelievo di matrice
pilifera  che  verra'  suddiviso  in  due  aliquote:  prima  aliquota
denominata  «A»,  per  i  primi  accertamenti  analitici e la seconda
aliquota,  denominata  «B»  conservata  per eventuale accertamento di
revisione.
    Per i capelli
    Lunghezza  raccomandata  =  5  cm,  partendo dal cuoio capelluto.
Viene  recisa  una  ciocca  (non  strappata - il bulbo non ha nessuno
scopo  al  fine  dei presenti accertamenti) nella regione del vertice
posteriore del capo, di almeno 200 mg (grossolanamente corrispondente
allo  spessore di una matita), che alla presenza del lavoratore viene
divisa  in  due  aliquote  di simile peso («A» e «B») di ognuna delle
quali viene fissata l'estremita' prossimale. Esse vengono inserite in
separati   contenitori  non  trasparenti  recanti  tappi  a  chiusura
ermetica   e  sigillati  con  nastro  inamovibile,  etichettati  come
indicato  sopra  per  la matrice urinaria, e conservati a temperatura
ambiente.
    Per i peli
    E'  necessario  tagliare  200  mg di peli dalla regione pubica; i
peli cosi' raccolti vengono suddivisi in due aliquote «A» e «B» .
    Verbale di prelievo
    Il  verbale  di  prelievo  segue  le  medesime  indicazioni della
matrice  urinaria, con l'ulteriore indicazione del colore dei capelli
e di eventuali trattamenti cosmetici.
    Analisi di laboratorio
    Sull'aliquota  «A»  viene  effettuata  l'indagine  analitica  con
procedura   di  pre-trattamento,  estrazione  e  analisi  strumentale
cromatografica    abbinata   alla   spettrometria   di   massa   atta
all'individuazione  e  dosaggio  dei  medesimi  analiti  di  cui alla
Tabella 2, con i limiti di cut-off indicati.
    Sull'aliquota  «B»  viene  effettuato  il  test  di  revisione  a
richiesta del lavoratore interessato, che proceduralmente seguira' le
indicazioni gia' riportate per la matrice urinaria.
    Test di conferma e test su matrice pilifera
    Concentrazione soglia per le singole sostanze (cut-off).

Tabella  3:  Concentrazione  soglia  (cut-off)  nei  test  su matrice
                              pilifera

=====================================================================
        Classe di sostanza        |      Concentrazione capelli
=====================================================================
OPPIACEI METABOLITI (morfina,     |
codeina, 6-acetilmorfina)         |            0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
                                  |       0,2 ng/mg 0,05 ng/mg
COCAINA E METABOLITI              |        (Benzoilecgonina)
---------------------------------------------------------------------
CANNABINOIDI METABOLITI           |            0,1 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
METADONE                          |            0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
AMFETAMINE ED ANALOGHI            |
---------------------------------------------------------------------
    Amfetamina                    |            0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
    Metamfetamina                 |            0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
    MDMA-MDA-MDEA                 |            0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
BUPRENORFINA                      |            0,05 ng/mg

Nota esplicativa 3: Utilizzazione dei risultati su matrice pilifera
    Deve  essere  premesso  che  l'analisi  del  previsto campione di
capelli (della lunghezza definita di 5 cm) fornisce indicazioni circa
l'esposizione cronica o ripetuta del soggetto a sostanze stupefacenti
o  psicotrope  in  un  periodo di circa 4, 6 mesi antecedentemente il
prelievo.  Mentre l'analisi del pelo pubico riflette l'esposizione in
un  lasso  di  tempo di almeno dodici mesi pur con ampia variabilita'
individuale.
    Deve  essere  inoltre precisato che la letteratura internazionale
ha  chiarito  che il rilievo nel pelo di concentrazioni significative
di  sostanze  e  talora  di loro metaboliti, puo' riflettere non solo
assunzione  cronica  o  ripetuta delle stesse ma anche contaminazione
ambientale  da parte delle medesime sostanze in assenza di assunzione
diretta da parte del soggetto.
    Sulla  base  di  queste  premesse  un  risultato  negativo  degli
accertamenti    sulla    matrice   cheratinica   sara'   utilizzabile
direttamente  per  la  formulazione  della conclusione diagnostica di
«non uso di sostanze».
Requisiti di qualita' dei laboratori di analisi
    Gli  accertamenti  tossicologici  previsti  dal  presente Accordo
dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati
dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
specializzati   ed   in   possesso  delle  necessarie  tecnologie  ed
esperienze   e   che   garantiscano   affidabilita'   ed  uniformita'
nell'effettuazione   delle  analisi  secondo  metodiche  di  qualita'
condivise.
    Dette  strutture,  ove  previsto  dalla  legislazione regionale e
nazionale,  dovranno  essere autorizzate e partecipare a programmi di
valutazione  esterna  di  qualita'  organizzati da Enti o Istituti di
livello   regionale,   nazionale  o  internazionale  scientificamente
accreditati.
    Rimangono  ferme  le  competenze  dei  laboratori delle strutture
sanitarie   delle   Amministrazioni   di  cui  all'art.  1,  comma 2,
dell'Intesa del 30 ottobre 2007.

Tariffe

    I  costi  degli accertamenti previsti dal presente Accordo sono a
carico  dei  datori  di  lavoro e, per le controanalisi, a carico del
lavoratore che li richiede.
    Le  tariffe  da  applicare per gli accertamenti sanitari previsti
dal presente Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari
regionali.  Le  regioni  e  P.A.  potranno  stabilire ulteriori costi
(anche  a  forfait)  derivanti  dalle  spese (contenitori, trasporti,
utilizzo locali etc.) qualora non previste dai Nomenclatori.
    Le   tariffe  per  gli  accertamenti  da  parte  della  struttura
sanitaria   competente   (SERT),   con   esclusione  degli  esami  di
laboratorio,  previsti  dal  presente  Accordo,  sono stabilite dalle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

    Figura 1: Procedura generale per il controllo dei lavoratori
                       con mansioni a rischio

                  ---->   Vedere a pag. 23   <----