La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York il 20
novembre 1989.