IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il comma 3 dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n.
274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del  2  maggio  1992,
che  dispone  la  proroga  al  31  dicembre 1992 della gestione fuori
bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla  citata  legge
12 agosto 1982, n. 547;
  Vista  la  delibera  adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28
dicembre 1991 con la quale  si  determina  che  il  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione civile deve provvedere, tra l'altro,
con immediati interventi a completare  le  operazioni  relative  allo
smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;
  Visto  l'art.  4  dell'ordinanza  n.  2202/FPC del 30 dicembre 1991
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio  1992,  n.  2,  che
dispone   che   gli   interventi,  relativi  al  completamento  delle
operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti  trasportati  via
mare da Paesi esteri, saranno definiti con ordinanze del Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile d'intesa con il Ministro
dell'ambiente;
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64
del 17 marzo 1992;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
10  aprile  1992,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile
1992, n. 87, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio  per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1989, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti
industriali;
  Vista  l'ordinanza n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio  1989,  recante  disposizioni
eccezionali relative agli interventi finalizzati allo smaltimento dei
rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier;
  Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12  novembre  1990,  n.  264,  recante, fra
l'altro,  disposizioni  per  l'ulteriore  finanziamento  delle  spese
occorrenti  per  gli  interventi  sui  rifiuti trasportati, via mare,
dalla Nigeria e dal Libano;
  Considerato che i fondi di cui alla precitata ordinanza  non  hanno
consentito di soddisfare appieno l'esigenza di finanziamento relativa
agli interventi per i rifiuti della nave Deep Sea Carrier;
  Vista  la  precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 con
la quale sono stati stanziati,  fra  l'altro,  25  miliardi  per  far
fronte,  con  urgenza,  agli  ulteriori  impegni  finanziari  per  il
completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei  rifiuti
trasportati, via mare, da Paesi esteri;
  Visto  il  proprio decreto 24 marzo 1992 emanato di concerto con il
Ministro  dell'ambiente,  con  il  quale,  al   fine   di   acquisire
indispensabili   elementi   per   la  individuazione  di  criteri  di
ripartizione dei fondi di cui alla precitata  ordinanza  n.  2202/FPC
nel  quadro generale delle esigenze da soddisfare, e' stato istituito
un  gruppo  interministeriale  per  l'esplicazione   di   un'indagine
conoscitiva  delle  problematiche  relative  agli interventi connessi
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla  nave
Rosso;
  Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo;
  Visto  il  verbale  della  riunione interministeriale del 15 aprile
1992, con  i  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
Conferenza  Stato-regioni  nel  corso  della quale e' stata raggiunta
l'intesa in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi di  cui  alla
precitata  ordinanza  n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, tenendo conto
che le ulteriori esigenze finanziarie relative al completamento degli
interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle
navi Karin B e Hai Xiong possono essere interamente  soddisfatte  con
le economie realizzate dalla gestione commissariale relativa;
  Considerato  che  nella precitata riunione interministeriale del 15
aprile 1992 e'  stata  indicata  nella  somma  di  L.  10.500.000.000
l'importo  da  destinare,  compatibilmente  con  la disponibilita' di
fondi, per il soddisfacimento delle spese afferenti  agli  interventi
sui rifiuti della nave Deep Sea Carrier;
  Ritenuto  altresi'  che  appare  opportuno  statuire  che  le somme
erogate per le operazioni finalizzate allo smaltimento debbono essere
recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti ai  quali  fanno
carico, salva, altresi', ogni altra azione di rivalsa per i danni che
lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito o potra' subire;
  Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota prot.
n. 572/Gab del 30 aprile 1992;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per   l'ulteriore   finanziamento   delle   spese   finalizzate  al
completamento degli interventi di  smaltimento  dei  rifiuti  tossici
trasportati   dalla   nave   Deep   Sea  Carrier  e'  autorizzato  il
trasferimento della somma di  L.  10.500.000.000  sulla  contabilita'
speciale   intestata   al  dott.  Gianfranco  Bartolini,  commissario
delegato per gli interventi sui rifiuti  trasportati  dalla  suddetta
nave,  a  valere sul Fondo della protezione civile integrato ai sensi
degli articoli 1 e 3  della  citata  ordinanza  n.  2202/FPC  del  30
dicembre 1991.
  Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad attingere
dalla  propria  disponibilita',  a  titolo di anticipazione, la somma
prevista per l'attuazione della presente ordinanza.