PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974 e di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985 nonche' dello schema per le comunicazioni di cui all'art. 5-bis, sub art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974 La recente normativa in materia di partecipazioni rilevanti, modificata dal D.L. n. 90/92 e dall'art. 11 della legge n. 149/92, ha comportato, da un lato, la necessita' di procedere ad una revisione dei modelli emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia e pubblicati nella G.U. n. 159 del 10 luglio 1990, per le comunicazioni di cui all'art. 1/5, della legge n. 216/74 e dell'art. 9 della legge n. 218/85 e, dall'altro, la predisposizione di uno schema di riferimento per le comunicazioni di cui all'art. 1/5-bis della legge n. 216/74. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5 E DELL'ART. 9 Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74 cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge n. 149/92, sono tenuti all'invio della segnalazione alla Consob ed alla societa' partecipata entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (*). Ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge 281/85 e successive modificazioni ed integrazioni, la medesima segnalazione deve essere inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'operazione. A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonche' le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti. I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato. Tale comunicazione dovra' essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione. La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni. Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla. Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74 e all'art. 9, legge n. 281/85 puo' essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le societa' che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata. Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle succes- sive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B. Nella medesima ipotesi, le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, nello stesso giorno in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione relativa alla variazione del capitale, dovranno portare a conoscenza del mercato, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiori al cinque per cento. Tale previsione sostituisce quella di cui al punto 3.3.b) della Comunicazione Consob n. SOC/RM/92001088 del 24 febbraio 1992 in materia di informazione societaria. Ne consegue che le disposizioni contenute nel citato punto sono abrogate. Peraltro, rimane in vigore l'obbligo, di cui al punto 3.1.b) della suddetta Comunicazione, che impone di comunicare alla Consob ogni variazione del capitale. Si raccomanda, inoltre, di portare tempestivamente a conoscenza dell'organo competente del mercato, le medesime variazioni riguardanti il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Per le societa' cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare. La comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata, alla Consob e, in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la societa' partecipata. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.. In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovra' essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, entro il termine suddetto. I modelli per le comunicazioni potranno essere richiesti alla Associazione Bancaria Italiana. Si precisa che l'obbligo di cui agli artt. 1/5, legge n. 216/74 e 9, legge n. 281/85 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/A e 19/B. (*)Deve essere utilizzato il modello 19/B, da trasmettere alla Consob ed alla societa' partecipata, nel caso di comunicazioni rese dalle societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto con riferimento alle partecipazioni superiori al 10% del capitale dalle stesse detenute in societa' italiane ed estere le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in societa' a responsabilita' limitata. MODALITA' DI COMPILAZIONE Quadro A: DICHIARANTE Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale. Per la specie e per il settore di operativita', le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici: Specie Settore di operativita' 08 Societa' semplice 01 Aziende Autonome 41 Societa' in accomandita per 02 Enti territoriali azioni 42 Societa' in accomandita semplice 03 Enti pubblici economici 43 Societa' in nome collettivo 04 Alimentare agricolo 51 Societa' per azioni 05 Assicurativo 52 Societa' a responsabilita' 06 Bancario limitata 61 Societa' cooperativa a 07 Cartario e Editoriale responsabilita' limitata 62 Societa' cooperativa a 08 Cementifero responsabilita' illimitata 71 Istituzioni creditizie 09 Chimico 72 Comuni, Province e Regioni 10 Commercio 74 Enti e Societa' non residenti 11 Comunicazioni 14 Enti vari 12 Elettronico 13 Finanziario 14 Immobiliare e Edilizio 15 Meccanico e Automobilistico 16 Minerale e Metallurgico 17 Tessile 18 Altri - Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate: 1 Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto. 2 Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione gia' comunicata con causale 1, sempre che la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3. 3 Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovra' essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarita' della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale). In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. 4 Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione. Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa. In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico. Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovra' far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite. - Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione. A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto B) compravendita C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi D) successione o acquisizione a causa di morte E) pegno F) usufrutto G) deposito H) riporto I) altro Quadro B: SOCIETA' PARTECIPATA Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della societa' partecipata ed il relativo codice fiscale. - Capitale sociale in azioni con diritto di voto: andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa. Tale termine coincide per le societa' per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione. Per le societa' cooperative quotate si fara' riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato. Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE - Azioni possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. - Azioni per le quali il dichiarante e' privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA - Azioni possedute: andra' riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso. - Azioni per le quali le societa' controllate, fiduciarie ed interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni rela- tive alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto). - Azioni con diritto di voto in capo a societa' controllate, fiduciarie ed interposte persone: andra' riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. (*) Ai fini della definizione di societa' controllata dovra' farsi riferimento al disposto dell'art. 5 - quater introdotto dal D.L. n. 90/92. Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti. - Numero totale dei fiducianti: andra' indicato il numero complessivo dei fiducianti indipendentemente dalla quantita' di azioni possedute da ciascuno di essi. - Azioni possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla societa' fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andra' riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. - Azioni per le quali il dichiarante e' privato del diritto di voto: andra' riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andra' compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la societa' fiduciaria sia privata del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi. Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE Le societa' di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto, specificando il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle private di tale diritto. Riepilogo - Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. - Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero delle azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E, ed F - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico. Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o piu' quadri G, H ed L, dovra' pure essere indicato - nelle caselle corrispondenti - il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro. - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione. Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI QUADRI H ED L In questo quadro dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L. I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. - Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovra' essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di societa' controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andra' inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di societa' quotate. Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui vanno i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%. Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andra' riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita': - Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalita' del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5 - quater, introdotto dal D.L. n. 90/92 - andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo e' assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andra' barrata anche la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andra' barrata anche la casella E. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della societa' controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti. - Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalita' sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del sosggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente. - Firma del legale rappresentante: ove si opti per la segnalazione a firma congiunta, ciascun quadro H andra' sottoscritto dal legale rappresentante della societa' cui il quadro si riferisce ovvero da persona munita di apposita delega. Quadro L: ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO) Andra' riportato, da parte della societa' fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni delle quali e' in possesso, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Andra' effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1% del capitale, sempreche' tali partecipazioni permangono al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovra' essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni. Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che sara' compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A. Ove sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5-BIS Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5-bis della legge n. 216/74, come sostituito dal d.l. n. 90/92, il superamento (e la riduzione della percentuale al di sotto) delle soglie del 10, 20, 33, 50 e 75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di societa' le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto deve essere comunicato alla Consob ed alla societa' partecipata. L'obbligo incombe su tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, in via diretta o indiretta, si trovino nelle situazioni sopra indi- cate. Il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione e' di due giorni dal momento in cui si e' avuta conoscenza, ovvero, date le circostanze, dal momento in cui si sarebbe dovuto avere conoscenza degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa, anche se gli effetti reali si verificano successivamente. Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno computati, sia per operazioni compiute in borsa, sia fuori borsa, i giorni di borsa chiusa. Ai fini del calcolo della percentuale, si applica il comma 2 dell'art. 1/5 secondo le istruzioni gia' riportate. Inoltre, si tiene conto anche delle azioni possedute da altri soggetti con i quali si e' concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In tal senso, le azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno sommate a quelle sindacate possedute dagli altri soggetti aderenti all'accordo; qualora il totale della azioni sindacate superi la soglia rilevante, ciascun soggetto sara' tenuto autonomamente all'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1/5-bis, anche se il possesso unitario non sia rilevante ai fini dell'applicazione della norma. Una nuova comunicazione dovra' essere effettuata da ciascuno dei soggetti aderenti, qualora per effetto dell'acquisto o della dismissione anche di uno solo dei soggetti, il totale della percentuale sindacata superi (o si riduca al di sotto di) una delle soglie rilevanti. Sempre ai fini del calcolo della percentuale, si deve tener conto delle azioni che in virtu' di accordi stipulati, direttamente o indirettamente, si possono acquistare in borsa o fuori borsa, di propria iniziativa. In tali casi, l'obbligo, che decorre dalla data dell'accordo, prescinde dall'acquisto. Nell'ipotesi in cui il diritto di acquisto non venga esercitato, il soggetto sara' tenuto a comunicare nei termini la riduzione della percentuale di partecipazione al di sotto della soglia rilevante. Qualora i soggetti interposti si avvalgano dell'esenzione di cui all'art. 1/5-ter, i soggetti capogruppo o la persona fisica che li controlla dovranno effettuare la comunicazione nei termini cui sarebbe tenuto il diretto partecipante (esemplificando, A controlla B e C i quali possiedono rispettivamente il 15 ed il 10 per cento del capitale di una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto. Qualora B acquisti un ulteriore 6 per cento, il soggetto A, in regime di esenzione di cui all'art. 1/5-ter, sara' tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-bis, anche se la percentuale totale da lui posseduta non supera la soglia rilevante del 33 per cento; nell'ipotesi in cui i soggetti interposti non si avvalgono dell'esenzione sopra ricordata, sara' il soggetto B a dover effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-bis, ed il soggetto A sara' tenuto solo alla dichiarazione di cui all'art. 1/5). La predetta comunicazione dovra' essere trasmessa a mezzo telex o telefax secondo lo schema di seguito riportato. Dovra' essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 1/5-bis, legge n. 216/74. Le comunicazioni a mezzo telefax dovranno essere confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di 7 giorni; nello stesso termine e con le stesse modalita' potranno essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni gia' effettuate. Si richiede, infine, che copia dell'avviso che la societa' partecipata deve pubblicare ai sensi del settimo comma dell'art. 1/5-bis, sia trasmessa alla Consob, contestualmente all'invio agli organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalita' sopra individuati. Dovranno altresi' essere specificati i giornali su cui sara' pubblicato il suddetto avviso e la data di pubblicazione. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N.6036 DELL'11 MARZO 1992 PUBBLICATA NELLA G.U. N. 65 DEL 18 MARZO 1992 SOGGETTO DICHIARANTE: - andra' riportato, se persone fisiche: nome, domicilio, codice fiscale, numero di telefono; se persone giuridiche o societa' di persone: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero di telefono. SOCIETA' PARTECIPATA: - andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero, valore nominale e categorie delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo. EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI: - dovranno essere indicate le societa' controllate, le societa' fiduciarie o le interposte persone tramite le quali si possiede la partecipazione rilevante. Per ogni soggetto dovranno essere indicati, gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante. NOMINATIVO DELLA/E CONTROPARTE/I DELL'OPERAZIONE: - andra' indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora questi ultimi siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5 bis e cio' sia conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante. DATA DELL'OPERAZIONE: - andra' indicata la data dell'operazione in conformita' delle istruzioni sopra riportate. TIPO DELL'OPERAZIONE: - andra' indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori borsa, negozi di pegno, usufrutto, ecc. CATEGORIA, NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OPERAZIONE E PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO: - i dati richiesti andranno riferiti alle azioni oggetto dell'operazione. TOTALE AZIONI POSSEDUTE: - andra' indicato il numero totale delle azioni, distinte per categorie, possedute dal soggetto, rapportandolo in termini percentuali al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto. Occorrera', inoltre precisare il titolo del possesso. IN IPOTESI DI ACCORDO SCRITTO PER L'ESERCIZIO CONCERTATO DEI DIRITTI DI VOTO: - si dovra' indicare la percentuale totale delle azioni per le quali esiste l'accordo e la percentuale detenuta dal dichiarante nell'ambito dell'accordo. La percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo potra' o meno coincidere con il totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il numero delle azioni oggetto dell'operazione. Il nominativo degli altri soggetti aderenti all'accordo dovra' essere indicato anche se uno o piu' di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui all'art. 1/5. Si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base al quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 1/5 bis, ma che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2 per cento del capitale con diritto di voto di una societa' con azioni quotate in borsa, sara' tenuto ad effettuare esclusivamente la comunicazione di cui all'art. 1/5bis e non anche quella di cui all'art. 1/5. IN IPOTESI DI ACCORDO IN VIRTU' DEL QUALE SI POSSONO ACQUISTARE AZIONI DI PROPRIA INIZIATIVA: - andra' indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo, il tipo di accordo, nonche' i termini e le modalita' previsti per l'acquisizione. INTERRELAZIONI TRA GLI ARTICOLI 1/5 ED 1/5-BIS Si precisa che la comunicazione effettuata in base al disposto dell'art. 1/5-bis, introdotto dal D.L. n. 90/92, non sostituisce quella dovuta ai sensi dell'art. 1/5, tranne l'ipotesi in cui la prima sia redatta sul modello 19/A e contenga tutti gli elementi informativi richiesti ai sensi delle due norme. In tal caso nelle annotazioni dovra' essere indicato che la comunicazione viene effettuata ai sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-bis. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Entro il 29 maggio 1992 dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alle partecipazioni in essere alla data del 29 febbraio 1992, individuate sulla base delle innovazioni introdotte dalle recenti disposizioni in materia. Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non subisca variazioni, rispetto all'ultima comunicazione resa, a seguito delle suddette innovazioni. Si sottolinea che sempre entro il 29 maggio 1992 dovranno essere oggetto di segnalazione anche quelle partecipazioni in essere al 29 febbraio 1992 che assumono rilevanza esclusivamente ai sensi dell'art. 1/5-bis. Le variazioni rilevanti ai sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-bis della legge n. 216/74, nonche' dell'art. 9 della legge n. 281/85, intervenute nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio ed il 29 maggio 1992, dovranno comunque essere comunicate nei termini di cui ai predetti articoli. In tal caso si raccomanda di inviare contestualmente, ove necessario, la comunicazione relativa alla percentuale di partecipazione esistente al 29 febbraio 1992. Le societa' destinatarie delle comunicazioni di cui all'art. 1/5 dovranno pubblicare, secondo le modalita' previste dal settimo comma dell'art. 1/5-bis, entro il 28 giugno 1992, le partecipazioni rilevanti al proprio capitale esistenti alla data del 29 febbraio 1992, ovvero, qualora la partecipazione abbia successivamente subito variazioni rilevanti, l'entita' della partecipazione risultante dall'ultima comunicazione ricevuta. Si precisa, peraltro, che per le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 1/5-bis e relative alle variazioni intervenute nel periodo intercorrente fra il 29 febbraio ed il 28 giugno, rimangono in vigore i termini di pubblicazione di cui al settimo comma della norma.