(all. 2 - art. 1)
           PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' CON AZIONI
          QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO
 Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5,
   sub art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974 e di cui all'art. 9
     della legge n. 281 del 4.6.1985 nonche' dello schema per le
    comunicazioni di cui all'art. 5-bis, sub art. 1, della legge
                         n. 216 del 7.6.1974
  La  recente  normativa  in  materia  di  partecipazioni  rilevanti,
modificata dal D.L. n. 90/92 e dall'art. 11 della legge n. 149/92, ha
comportato, da un lato, la necessita' di procedere ad  una  revisione
dei  modelli emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia e pubblicati
nella G.U. n. 159 del 10 luglio 1990, per  le  comunicazioni  di  cui
all'art.  1/5,  della  legge  n.  216/74 e dell'art. 9 della legge n.
218/85 e, dall'altro, la predisposizione di uno schema di riferimento
per le comunicazioni di cui all'art. 1/5-bis della legge n. 216/74.
   AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5 E DELL'ART. 9
  Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74  cosi'
come  sostituito  dall'art.  11  della  legge  n. 149/92, sono tenuti
all'invio della segnalazione alla Consob ed alla societa' partecipata
entro  48  ore  dall'operazione,  tutti  coloro,  persone  fisiche  e
giuridiche,  che  in  via  diretta  o  per  il  tramite  di  societa'
controllate  o  di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona
superano  la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da
azioni con diritto di voto in una  societa'  con  azioni  quotate  in
borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (*).
Ai  sensi del primo comma dell'art. 9 della legge 281/85 e successive
modificazioni ed integrazioni, la medesima segnalazione  deve  essere
inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'operazione.
A  detta  comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia
del 2% di possesso,  sono  altresi'  tenute  le  societa'  fiduciarie
intestatarie  di  azioni  per  conto di terzi, nonche' le societa' di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai
complessivi investimenti  effettuati  con  il  patrimonio  dei  fondi
gestiti.
I  soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare
la  comunicazione  nell'ipotesi  di   successiva   variazione   della
partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il
limite  dell'1%  del  capitale  sociale  rappresentato  da azioni con
diritto di voto, oppure nell'ipotesi  in  cui  la  partecipazione  si
riduca   al   di  sotto  del  2%  del  capitale  sociale  come  sopra
individuato.
Tale comunicazione dovra'  essere  effettuata  entro  il  termine  di
trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.
La  dichiarazione  e'  dovuta  inoltre  nei  casi in cui intervengano
variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G,
H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.
Le societa' o gli enti facenti capo a societa'  o  enti  tenuti  alla
redazione  di  un  bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di
effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga  resa
dalla  societa'  o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la
controlla.
Nell'ipotesi  in  cui  la  societa'  o  ente capogruppo non rediga un
bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n.  216/74
e   all'art.   9,  legge  n.  281/85  puo'  essere  assolto  con  una
comunicazione  effettuata  dal  solo  soggetto  capogruppo,  o  dalla
persona  fisica  che  lo controlla, a condizione che la comunicazione
medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le societa' che  si
pongono,  all'interno  della  catena  partecipativa,  tra il soggetto
dichiarante e la societa' partecipata.
Ai fini del calcolo della  percentuale  non  va  tenuto  conto  delle
azioni  prive  del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio);
al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali
il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni proprie), o per atti
di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia),  del
diritto di voto sulle medesime.
Nell'ipotesi  di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto,
il creditore pignoratizio e l'usufruttuario  dovranno  effettuare  la
segnalazione  solo  nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto
inerente alle azioni.
Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario
dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso  eserciti
discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.
Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di  contratto  di  riporto, sia il
riportato che il riportatore sono tenuti a rendere  la  comunicazione
ove  vengano  superati  i  limiti  percentuali  previsti dalla norma,
specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.
Le azioni possedute devono essere rapportate, per  il  calcolo  della
percentuale,  al  capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con
diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle succes-
sive modificazioni.
In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi
di  comunicazione  da  parte  dei  soggetti  tenuti  dovranno  essere
adempiuti  secondo  le  istruzioni di seguito riportate relative alla
compilazione del quadro B.
Nella medesima ipotesi, le societa' con azioni  quotate  in  borsa  o
ammesse  alle negoziazioni nel mercato ristretto, nello stesso giorno
in cui gli amministratori depositano per  l'iscrizione  nel  registro
delle  imprese  l'attestazione relativa alla variazione del capitale,
dovranno portare a conoscenza del mercato, mediante pubblicazione  di
un  avviso  su  almeno  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale,  le
variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni  con  diritto
di voto superiori al cinque per cento.
Tale  previsione  sostituisce  quella  di  cui  al punto 3.3.b) della
Comunicazione Consob n.  SOC/RM/92001088  del  24  febbraio  1992  in
materia  di  informazione societaria. Ne consegue che le disposizioni
contenute nel citato punto sono abrogate.
Peraltro, rimane in vigore l'obbligo, di cui al  punto  3.1.b)  della
suddetta  Comunicazione,  che  impone  di comunicare alla Consob ogni
variazione  del  capitale.  Si  raccomanda,   inoltre,   di   portare
tempestivamente  a  conoscenza dell'organo competente del mercato, le
medesime variazioni riguardanti il capitale sociale rappresentato  da
azioni con diritto di voto.
Per  le  societa'  cooperative,  la  dichiarazione  attiene al numero
totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo,
conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal
numero dei  voti  che  di  fatto  possono  essere  espressi  in  sede
assembleare.
La  comunicazione  andra'  inviata  alla  societa'  partecipata, alla
Consob e, in duplice copia,  alla  Filiale  provinciale  della  Banca
d'Italia ove ha sede legale la societa' partecipata. Le comunicazioni
si  intendono  effettuate  nel  giorno  in  cui sono state consegnate
direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..
In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48  ore,  la  relativa
comunicazione  dovra' essere consegnata direttamente ovvero inviata a
mezzo telefax, entro il termine suddetto.
I  modelli  per  le  comunicazioni  potranno  essere  richiesti  alla
Associazione Bancaria Italiana.
Si  precisa che l'obbligo di cui agli artt. 1/5, legge n. 216/74 e 9,
legge n. 281/85 si considera assolto esclusivamente mediante  l'invio
dei modelli 19/A e 19/B.
          (*)Deve  essere  utilizzato il modello 19/B, da trasmettere
          alla Consob ed  alla  societa'  partecipata,  nel  caso  di
          comunicazioni  rese  dalle  societa'  con azioni quotate in
          borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto  con
          riferimento   alle  partecipazioni  superiori  al  10%  del
          capitale dalle stesse  detenute  in  societa'  italiane  ed
          estere  le  cui azioni non sono quotate in borsa o non sono
          ammesse  alle  negoziazioni  nel  mercato  ristretto  o  in
          societa' a responsabilita' limitata.
                      MODALITA' DI COMPILAZIONE
Quadro A: DICHIARANTE
Andranno  riportate  con  precisione  oltre al codice fiscale, per le
persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo  eventuali
titoli) e, per le persone giuridiche e per le societa' di persone, la
ragione  o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo
e dalle successive modificazioni, nonche' l'eventuale sigla sociale.
Per la specie e per il settore di operativita', le  relative  caselle
andranno riempite con uno dei seguenti codici:
        Specie                    Settore di operativita'
08 Societa' semplice                  01 Aziende Autonome
41 Societa' in accomandita per        02 Enti territoriali
   azioni
42 Societa' in accomandita semplice   03 Enti pubblici economici
43 Societa' in nome collettivo        04 Alimentare agricolo
51 Societa' per azioni                05 Assicurativo
52 Societa' a responsabilita'         06 Bancario
   limitata
61 Societa' cooperativa a             07 Cartario e Editoriale
   responsabilita' limitata
62 Societa' cooperativa a             08 Cementifero
   responsabilita' illimitata
71 Istituzioni creditizie             09 Chimico
72 Comuni, Province e Regioni         10 Commercio
74 Enti e Societa' non residenti      11 Comunicazioni
14 Enti vari                          12 Elettronico
                                      13 Finanziario
                                      14 Immobiliare e Edilizio
                                      15 Meccanico e Automobilistico
                                      16 Minerale e Metallurgico
                                      17 Tessile
                                      18 Altri
- Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro
la  causale  della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi
di seguito specificate:
1 Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del
  limite del 2% di possesso  di  azioni  per  le  quali  il  soggetto
  dichiarante  e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti,
  titolare della partecipazione o del diritto di voto.
2 Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della
  partecipazione  gia'  comunicata  con  causale  1,  sempre  che  la
  variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
3 Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale
  entro  il  limite  previsto  del  2%.  Tale  causale  dovra' essere
  indicata anche nei casi di modifiche del contenuto  informativo  di
  cui  al  quadro  A  (ad  es.  cambiamento  della  titolarita' della
  partecipazione per successione mortis causa,  cambio  di  residenza
  ovvero  variazione  della  denominazione  sociale,  trasformazione,
  fusione, trasferimento della sede legale).
  In ipotesi di successione  mortis  causa  o  di  fusione,  i  nuovi
  soggetti  titolari  della  partecipazione,  oltre ad effettuare una
  segnalazione  a  proprio  nome  (con  causale  1  o  2),   dovranno
  comunicare  la riduzione della percentuale entro il limite previsto
  in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando  la  causale
  3.
4 Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi
  verificata  una  delle  ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano
  intervenute modificazioni  nel  contenuto  informativo  di  cui  ai
  quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.
Qualunque  sia  la  causale  della  dichiarazione,  il modello andra'
compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia
al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G,  H  ed  L,
aggiornata al momento di invio della dichiarazione.
Data  dell'acquisto  o  della variazione della partecipazione: andra'
indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore  ovvero  di
30  giorni  entro  il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai
fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni  di  borsa
chiusa.
In  caso  di  trasferimento  per successione mortis causa, acquisto o
trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di  usufrutto
o  di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento
dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.
In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo  deve
farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.
Nell'ipotesi  in  cui  le  variazioni  della  percentuale  in  misura
superiore all'1% del capitale sociale  rappresentato  da  azioni  con
diritto di voto si siano verificate per successive fasi o operazioni,
si  dovra'  far  riferimento  alla data dell'ultima operazione che ha
determinato il superamento di detto limite.
- Codice  dell'acquisto  o  della  variazione  della  partecipazione:
andra'  indicato,  secondo  i  codici di seguito riportati, il titolo
dell'acquisto  o  della  variazione  facendo  riferimento  all'ultima
operazione che determina l'obbligo della segnalazione.
A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto
B) compravendita
C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D) successione o acquisizione a causa di morte
E) pegno
F) usufrutto
G) deposito
H) riporto
I) altro
Quadro B: SOCIETA' PARTECIPATA
Andranno  indicati,  negli  appositi  spazi,  la  denominazione della
societa' partecipata ed il relativo codice fiscale.
- Capitale sociale in azioni con diritto di voto: andra' indicato  il
numero  delle  azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto,
quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.
- Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
indicato  il  numero  delle  azioni rappresentanti il capitale aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale  obbligo  della
segnalazione  decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si
e' conclusa. Tale termine coincide per le  societa'  per  azioni  con
l'iscrizione    nel    registro   delle   imprese   dell'attestazione
dell'avvenuta variazione.
Per le societa' cooperative quotate  si  fara'  riferimento  ai  dati
dell'ultimo bilancio approvato.
Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
-  Azioni  possedute:  il  dichiarante  dovra'  indicare il numero di
azioni aventi  diritto  di  voto  possedute  direttamente,  suddivise
secondo  il  titolo  del  possesso; per le azioni in proprieta' e per
quelle oggetto di contratto di riporto,  il  riquadro  dovra'  essere
compilato  indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia
titolare o meno del diritto di voto.
- Azioni per le quali il dichiarante e' privato del diritto di  voto:
in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo dal proprietario
che  sia  privato  del  diritto  di voto ovvero per azioni oggetto di
contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni  per
le  quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
I soggetti cui spetti tale diritto andranno  elencati  al  successivo
quadro G, secondo le relative istruzioni.
-  Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra'
indicato il numero complessivo di azioni per le quali il  dichiarante
e'  titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla
differenza tra il totale delle azioni possedute ed  il  totale  delle
azioni  per  le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto
di voto.
- Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE,
              FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
-  Azioni  possedute:  andra'  riportato  il  numero di azioni aventi
diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (*),
fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di  possesso
di queste ultime. Per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di
contratto  di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente
dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del
diritto  di  voto.  L'indicazione  dei  soggetti  interposti   andra'
riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.
Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a piu'
soggetti  (rientranti  nelle  categorie  delle societa' controllate o
fiduciarie od interposte persone), le stesse  andranno  indicate  per
ciascun titolo di possesso.
-  Azioni  per  le  quali  le  societa'  controllate,  fiduciarie  ed
interposte persone sono  private  del  diritto  di  voto:  in  questo
riquadro,  che  dovra'  essere compilato solo qualora il proprietario
sia privato  del  diritto  di  voto  ovvero  per  azioni  oggetto  di
contratto  di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per
le quali i soggetti interposti siano  privati  del  diritto  di  voto
anche  nell'ipotesi  in  cui  il voto stesso spetti ad altra societa'
controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr.  istruzioni  rela-
tive  alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta
il diritto di voto).
- Azioni  con  diritto  di  voto  in  capo  a  societa'  controllate,
fiduciarie   ed   interposte  persone:  andra'  riportato  il  numero
complessivo delle azioni per  le  quali  i  predetti  soggetti  siano
titolari  del  diritto  di  voto. Tale numero deve corrispondere alla
differenza tra il totale delle azioni possedute ed  il  totale  delle
azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
(*) Ai fini della definizione di societa'  controllata  dovra'  farsi
riferimento  al  disposto dell'art. 5 - quater introdotto dal D.L. n.
90/92.
Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI
Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggano
a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.
- Numero totale dei fiducianti: andra' indicato il numero complessivo
dei fiducianti indipendentemente dalla quantita' di azioni  possedute
da ciascuno di essi.
-  Azioni  possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni
con diritto al voto possedute dalla societa'  fiduciaria  dichiarante
per  conto  di  altri  soggetti.  L'elenco  di  tali  soggetti andra'
riportato nel quadro L secondo le  relative  istruzioni,  qualora  il
loro  possesso  unitario  sia  superiore  al  2% del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto.
- Azioni per le quali il dichiarante e' privato del diritto di  voto:
andra'  riportato  il  numero delle azioni per le quali il diritto di
voto sia esercitato da soggetto diverso  dalla  societa'  fiduciaria.
Ove  ne ricorrano le condizioni andra' compilato il quadro G, secondo
le relative istruzioni.
- Azioni con diritto di voto in  capo  al  soggetto  dichiarante:  il
numero  di  azioni  deve  corrispondere alla differenza tra il totale
delle  azioni  possedute  e  le  azioni  per  le  quali  la  societa'
fiduciaria sia privata del diritto di voto.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni
indicato nel precedente riquadro.
Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti  diversi  dalle
societa' fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.
Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI
          DI INVESTIMENTO MOBILIARE
Le  societa'  di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare
complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri  fondi  di
investimento  mobiliare,  indicando  separatamente  il  numero  delle
azioni con diritto di voto, specificando il numero di  azioni  aventi
diritto  di  voto  nell'assemblea ordinaria, e quelle private di tale
diritto.
Riepilogo
- Azioni totali possedute: andra' indicato  il  numero  totale  delle
azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri
soggetti,  in  qualita'  di  societa'  fiduciaria  o  di  societa' di
gestione di fondi comuni  di  investimento,  indipendentemente  dalla
titolarita' del voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale
tra  tali  azioni  ed il capitale sociale rappresentato da azioni con
diritto di voto. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine  di
verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
indicato  il  numero  totale  delle  azioni  con  diritto   di   voto
nell'assemblea  ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per
il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di
societa'   di   gestione   di   fondi   comuni    di    investimento,
indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto.
Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il
capitale   sociale  rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto
nell'assemblea ordinaria.
- Azioni con diritto di voto possedute: andra'  riportato  il  numero
delle  azioni - calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E, ed
F - per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di  altri
soggetti,  in  qualita'  di  societa'  fiduciaria  o  di  societa' di
gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti  di
voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni
ed  il  numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di
voto di cui al quadro B.
- Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
indicato  il  numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante,
in proprio o per  il  tramite  di  altri  soggetti,  in  qualita'  di
societa'  fiduciaria  o  di  societa'  di gestione di fondi comuni di
investimento, sia titolare del diritto di voto.
Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il
capitale  sociale  rappresentato  da  azioni  con  diritto  di   voto
nell'assemblea ordinaria.
La  prima  pagina  del  modello  andra'  completata con la data della
dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo  indirizzo  (con
la  specifica  del  Codice  di  Avviamento  Postale),  ed  il  numero
telefonico.
Dovranno  inoltre  essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri
riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche
uno o piu' quadri G, H ed L, dovra'  pure  essere  indicato  -  nelle
caselle  corrispondenti  -  il  numero dei fogli riempiti per ciascun
quadro.
- Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei
fogli che compongono la dichiarazione.
Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN
           NUMERO  DI   AZIONI   SUPERIORE   AL   2%   DEL   CAPITALE
           RAPPRESENTATO   DA   AZIONI   CON  DIRITTO  DI  VOTO,  CON
           ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE  E  DI  QUELLI  RICOMPRESI  NEI
           QUADRI H ED L
In  questo  quadro  dovra' essere riportato l'elenco dei soggetti cui
spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in  proprio  o  in
qualita' di societa' fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri
H ed L.
I   soggetti   cui  spetta  il  diritto  di  voto  andranno  indicati
esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute
dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli  stessi  risultino
titolari  di  diritti  di voto in misura superiore al 2% del capitale
sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al  quadro
B.
Per ogni soggetto andra' indicato il numero delle azioni per le quali
spetta  il  diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di
voto nell'assemblea ordinaria.
Andra' effettuata una  nuova  comunicazione  nel  caso  di  modifiche
dell'elenco  di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti
di voto in capo a  detti  nominativi,  sempre  con  riferimento  alle
azioni  possedute  dal  dichiarante  direttamente  o  indirettamente,
registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al
di sopra del limite del 2%.
Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che
sara'  completato  secondo  le  medesime  istruzioni   riportate   al
precedente quadro A.
-  Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovra' essere
precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al
dichiarante in  proprio  (C),  ovvero  per  il  tramite  di  societa'
controllate,  fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di
altri soggetti (E). Nei primi due casi andra'  inoltre  precisato  il
titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.
Ove  sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro
G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati  progressivamente  a
partire dal numero 1.
Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE
           INTERPOSTE   PERSONE  PER  IL  TRAMITE  DELLE  QUALI  SONO
           POSSEDUTE LE AZIONI
Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato  il
quadro  D,  deve  riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle  quali  il
dichiarante possiede azioni di societa' quotate.
Una  nuova  comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui
vanno i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui
le azioni spettanti al  soggetto  titolare  delle  stesse,  segnalato
nella  parte  superiore  del  quadro  H,  registrino  una  variazione
superiore all'1%.
Per  ciascun  soggetto  titolare  in  via diretta delle azioni andra'
riempito un separato foglio secondo le seguenti modalita':
- Societa' controllata,  fiduciaria  o  interposta  persona  titolare
delle  azioni  con diritto di voto: il riquadro andra' completato per
ciascun  titolare  in  via  diretta  di  tali  azioni  riportando  le
generalita'   del   soggetto  secondo  le  istruzioni  relative  alla
compilazione del precedente  quadro  A.  Andranno  poi  riportate  le
azioni  possedute  dal  soggetto  suddivise  per  titolo del possesso
secondo le  istruzioni  relative  alla  compilazione  del  precedente
quadro D.
-  Rapporto  con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A
ove il  titolare  sia  intestatario  fiduciario  delle  azioni  della
societa' per conto del dichiarante.
Nel  caso di rapporto di controllo - ai sensi dell'art. 1/5 - quater,
introdotto dal D.L. n. 90/92  -  andra'  barrata  rispettivamente  la
casella  B  o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata
al dichiarante dalle azioni detenute in via  diretta  ovvero  in  via
indiretta  per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo
e'  assicurato  da  accordi  con  altri  soci,  che  conferiscono  al
dichiarante  la maggioranza dei diritti di voto, andra' barrata anche
la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e  revocare
la  maggioranza  degli amministratori andra' barrata anche la casella
E.
Ove la situazione di controllo si determini per  effetto  del  cumulo
delle  azioni  possedute  in  via diretta e indiretta si dovra' tener
conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei  successivi  riquadri,
del  soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene
il maggior numero di azioni della societa' controllata. In ogni  caso
andranno   riportati   i  rapporti  partecipativi  esistenti  tra  il
dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di
azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite  di  altri
soggetti.
-  Soggetti  interposti:  nel caso in cui il controllo sia assicurato
dalle azioni detenute in  via  indiretta,  andranno  riportati  nella
seconda  parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed
il soggetto titolare delle azioni con  le  medesime  modalita'  sopra
descritte.  Nel  caso  in cui tra il dichiarante ed il titolare delle
azioni si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata  una
unica  catena  partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di
controllo  diretto,  della  societa'  che,  nell'ambito  del  gruppo,
detiene   il  maggior  numero  di  azioni  del  sosggetto  interposto
controllato. Ove per la  segnalazione  dei  soggetti  interposti  non
fosse  sufficiente  un  unico  foglio,  la catena andra' descritta in
fogli successivi numerati progressivamente.
- Firma del legale rappresentante: ove si opti per la segnalazione  a
firma  congiunta,  ciascun  quadro  H  andra' sottoscritto dal legale
rappresentante della societa' cui il quadro si  riferisce  ovvero  da
persona munita di apposita delega.
Quadro L: ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI
           POSSESSO  SIA  INFERIORE  AL  2% DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO
           RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO)
Andra' riportato, da parte della societa'  fiduciaria,  l'elenco  dei
fiducianti  nel  caso  in  cui  le azioni in loro possesso risultino,
sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al  2%  del  capitale
rappresentato  da  azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per
ogni  soggetto  andra' indicato il numero delle azioni delle quali e'
in  possesso,  specificando  le  azioni  aventi   diritto   di   voto
nell'assemblea ordinaria.
Andra'  effettuata  una  nuova  comunicazione  nel  caso di modifiche
dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base  del  rapporto
fiduciario  intrattenuto,  risultino  variazioni delle partecipazioni
detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore  all'1%
del  capitale,  sempreche' tali partecipazioni permangono al di sopra
del limite del 2%. Tale comunicazione dovra' essere effettuata  anche
se  la  percentuale  complessivamente  detenuta  dalla fiduciaria non
subisca variazioni.
Per ciascun soggetto dovra' essere utilizzato un diverso riquadro che
sara'  compilato  secondo  le  istruzioni  per  la  compilazione  del
precedente quadro A.
Ove  sia necessario, potranno essere utilizzati piu' fogli del quadro
L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati  progressivamente  a
partire dal numero 1.
        AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5-BIS
Ai  sensi  del  primo  comma dell'art. 1/5-bis della legge n. 216/74,
come sostituito dal d.l. n. 90/92, il  superamento  (e  la  riduzione
della  percentuale  al di sotto) delle soglie del 10, 20, 33, 50 e 75
per cento del  capitale  sottoscritto  rappresentato  da  azioni  con
diritto  di  voto  di  societa' le cui azioni sono quotate in borsa o
ammesse  alle  negoziazioni  nel  mercato   ristretto   deve   essere
comunicato alla Consob ed alla societa' partecipata.
L'obbligo  incombe su tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche,
in via diretta o indiretta, si trovino nelle situazioni  sopra  indi-
cate.
Il  termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione e'
di due giorni dal momento in cui si e' avuta conoscenza, ovvero, date
le circostanze, dal momento in cui si sarebbe dovuto avere conoscenza
degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa,
anche se gli effetti reali si verificano successivamente.
Ai fini del calcolo dei due  giorni  non  vanno  computati,  sia  per
operazioni  compiute  in  borsa,  sia  fuori borsa, i giorni di borsa
chiusa.
Ai fini  del  calcolo  della  percentuale,  si  applica  il  comma  2
dell'art. 1/5 secondo le istruzioni gia' riportate.
Inoltre,  si  tiene  conto  anche  delle  azioni  possedute  da altri
soggetti con i quali si e' concluso, direttamente  o  indirettamente,
un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In
tal  senso,  le  azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno
sommate a quelle sindacate possedute dagli  altri  soggetti  aderenti
all'accordo;  qualora  il  totale  della  azioni  sindacate superi la
soglia  rilevante,  ciascun  soggetto  sara'   tenuto   autonomamente
all'obbligo  di  segnalazione  di  cui  all'art. 1/5-bis, anche se il
possesso unitario non sia rilevante ai fini  dell'applicazione  della
norma.
Una  nuova  comunicazione  dovra'  essere  effettuata da ciascuno dei
soggetti  aderenti,  qualora  per  effetto  dell'acquisto   o   della
dismissione   anche  di  uno  solo  dei  soggetti,  il  totale  della
percentuale sindacata superi (o si riduca al di sotto di)  una  delle
soglie rilevanti.
Sempre  ai  fini  del  calcolo della percentuale, si deve tener conto
delle azioni che in  virtu'  di  accordi  stipulati,  direttamente  o
indirettamente,  si  possono  acquistare  in  borsa o fuori borsa, di
propria iniziativa. In tali casi, l'obbligo, che decorre  dalla  data
dell'accordo, prescinde dall'acquisto. Nell'ipotesi in cui il diritto
di  acquisto  non  venga  esercitato,  il  soggetto  sara'  tenuto  a
comunicare  nei   termini   la   riduzione   della   percentuale   di
partecipazione al di sotto della soglia rilevante.
Qualora  i  soggetti  interposti  si  avvalgano dell'esenzione di cui
all'art. 1/5-ter, i soggetti capogruppo o la persona  fisica  che  li
controlla  dovranno  effettuare  la  comunicazione  nei  termini  cui
sarebbe tenuto il diretto partecipante (esemplificando, A controlla B
e C i quali possiedono rispettivamente il 15 ed il 10 per  cento  del
capitale  di  una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle
negoziazioni nel mercato ristretto. Qualora B acquisti un ulteriore 6
per cento, il soggetto A, in regime  di  esenzione  di  cui  all'art.
1/5-ter,  sara' tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art.
1/5-bis, anche se la percentuale totale da lui posseduta  non  supera
la  soglia rilevante del 33 per cento; nell'ipotesi in cui i soggetti
interposti non si avvalgono dell'esenzione sopra ricordata, sara'  il
soggetto  B  a  dover  effettuare  la  comunicazione  di cui all'art.
1/5-bis, ed il soggetto A sara' tenuto solo alla dichiarazione di cui
all'art. 1/5).
La predetta comunicazione dovra' essere trasmessa  a  mezzo  telex  o
telefax  secondo  lo  schema  di  seguito  riportato.  Dovra'  essere
indicato che trattasi di comunicazione ai  sensi  dell'art.  1/5-bis,
legge n. 216/74.
Le  comunicazioni  a  mezzo  telefax  dovranno  essere confermate per
lettera da recapitare alla Consob entro il termine di 7 giorni; nello
stesso termine e con le stesse modalita' potranno  essere  comunicate
eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni gia' effettuate.
Si   richiede,   infine,   che  copia  dell'avviso  che  la  societa'
partecipata deve pubblicare ai  sensi  del  settimo  comma  dell'art.
1/5-bis,  sia  trasmessa  alla Consob, contestualmente all'invio agli
organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalita' sopra individuati.
Dovranno  altresi'  essere  specificati  i  giornali  su  cui   sara'
pubblicato il suddetto avviso e la data di pubblicazione.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA APPROVATO DALLA CONSOB
CON DELIBERA N.6036 DELL'11 MARZO 1992 PUBBLICATA NELLA G.U.
N. 65 DEL 18 MARZO 1992
SOGGETTO DICHIARANTE:
-  andra'  riportato,  se  persone  fisiche:  nome, domicilio, codice
fiscale, numero di telefono; se  persone  giuridiche  o  societa'  di
persone:  denominazione  e  ragione  sociale,  sede,  codice fiscale,
numero di telefono.
SOCIETA' PARTECIPATA:
- andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale,
sede, codice fiscale,  numero,  valore  nominale  e  categorie  delle
azioni  rappresentanti  il  capitale sottoscritto con diritto di voto
quale risulta dall'atto costitutivo.
EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI:
- dovranno essere  indicate  le  societa'  controllate,  le  societa'
fiduciarie  o  le  interposte persone tramite le quali si possiede la
partecipazione rilevante. Per ogni soggetto dovranno essere indicati,
gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante.
NOMINATIVO DELLA/E CONTROPARTE/I DELL'OPERAZIONE:
-  andra'  indicato  il nominativo della/e controparte/i solo qualora
questi  ultimi  siano   autonomamente   tenuti   agli   obblighi   di
comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5 bis e cio' sia conosciuto o
conoscibile da parte del soggetto dichiarante.
DATA DELL'OPERAZIONE:
-  andra'  indicata  la  data  dell'operazione  in  conformita' delle
istruzioni sopra riportate.
TIPO DELL'OPERAZIONE:
- andra' indicato se trattasi di  compravendita,  in  borsa  o  fuori
borsa, negozi di pegno, usufrutto, ecc.
CATEGORIA, NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI OGGETTO
DELL'OPERAZIONE E PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:
-   i   dati   richiesti   andranno   riferiti  alle  azioni  oggetto
dell'operazione.
TOTALE AZIONI POSSEDUTE:
- andra'  indicato  il  numero  totale  delle  azioni,  distinte  per
categorie,   possedute   dal   soggetto,   rapportandolo  in  termini
percentuali al capitale  sottoscritto  rappresentato  da  azioni  con
diritto   di  voto.  Occorrera',  inoltre  precisare  il  titolo  del
possesso.
IN IPOTESI DI ACCORDO SCRITTO PER L'ESERCIZIO CONCERTATO DEI DIRITTI
DI VOTO:
- si dovra' indicare la percentuale totale delle azioni per le  quali
esiste   l'accordo   e   la   percentuale  detenuta  dal  dichiarante
nell'ambito dell'accordo.  La  percentuale  di  azioni  detenute  dal
dichiarante  nell'ambito dell'accordo potra' o meno coincidere con il
totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il  numero
delle  azioni  oggetto  dell'operazione.    Il nominativo degli altri
soggetti aderenti all'accordo dovra' essere indicato anche se  uno  o
piu' di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui
all'art. 1/5. Si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base
al  quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 1/5 bis, ma
che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2  per  cento
del  capitale  con diritto di voto di una societa' con azioni quotate
in borsa, sara' tenuto ad effettuare esclusivamente la  comunicazione
di cui all'art. 1/5bis e non anche quella di cui all'art. 1/5.
IN IPOTESI DI ACCORDO IN VIRTU' DEL QUALE SI POSSONO ACQUISTARE
   AZIONI DI PROPRIA INIZIATIVA:
-  andra' indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo,
il tipo di accordo, nonche' i termini e  le  modalita'  previsti  per
l'acquisizione.
           INTERRELAZIONI TRA GLI ARTICOLI 1/5 ED 1/5-BIS
Si  precisa  che  la  comunicazione  effettuata  in  base al disposto
dell'art. 1/5-bis, introdotto dal  D.L.  n.  90/92,  non  sostituisce
quella  dovuta  ai  sensi  dell'art.  1/5, tranne l'ipotesi in cui la
prima sia redatta sul modello 19/A  e  contenga  tutti  gli  elementi
informativi  richiesti  ai  sensi  delle due norme. In tal caso nelle
annotazioni  dovra'  essere  indicato  che  la  comunicazione   viene
effettuata ai sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-bis.
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Entro  il  29 maggio 1992 dovranno essere effettuate le comunicazioni
relative alle partecipazioni in essere  alla  data  del  29  febbraio
1992,  individuate  sulla  base  delle  innovazioni  introdotte dalle
recenti disposizioni in materia.
Tali  comunicazioni  non  sono  dovute  qualora  la  percentuale   di
partecipazione    non   subisca   variazioni,   rispetto   all'ultima
comunicazione resa, a seguito delle suddette innovazioni.
Si sottolinea che sempre entro il  29  maggio  1992  dovranno  essere
oggetto  di  segnalazione anche quelle partecipazioni in essere al 29
febbraio  1992  che  assumono  rilevanza  esclusivamente   ai   sensi
dell'art. 1/5-bis.
Le  variazioni  rilevanti  ai  sensi degli artt. 1/5 ed 1/5-bis della
legge  n.  216/74,  nonche'  dell'art.  9  della  legge  n.   281/85,
intervenute  nel  periodo  intercorrente  tra il 29 febbraio ed il 29
maggio 1992, dovranno comunque essere comunicate nei termini  di  cui
ai predetti articoli.
In tal caso si raccomanda di inviare contestualmente, ove necessario,
la   comunicazione   relativa   alla  percentuale  di  partecipazione
esistente al 29 febbraio 1992.
Le societa' destinatarie delle  comunicazioni  di  cui  all'art.  1/5
dovranno  pubblicare, secondo le modalita' previste dal settimo comma
dell'art.  1/5-bis,  entro  il  28  giugno  1992,  le  partecipazioni
rilevanti  al  proprio  capitale  esistenti alla data del 29 febbraio
1992, ovvero, qualora la partecipazione abbia successivamente  subito
variazioni   rilevanti,  l'entita'  della  partecipazione  risultante
dall'ultima comunicazione ricevuta.
Si precisa, peraltro, che per  le  comunicazioni  ricevute  ai  sensi
dell'art.  1/5-bis e relative alle variazioni intervenute nel periodo
intercorrente fra il 29 febbraio ed il 28 giugno, rimangono in vigore
i termini di pubblicazione di cui al settimo comma della norma.