La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i  diritti  di
liberta'  e  di autonomia della persona handicappata e ne promuove la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro  e  nella
societa';
b)  previene  e  rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo  della  persona  umana,  il  raggiungimento  della   massima
autonomia  possibile  e  la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione  dei  diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni  per  la  prevenzione,  la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica  della  persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.