AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2, 3 e 4) il cui testo e' riportato in appendice.
 
                              TITOLO I
 
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
BEVANDE  ALCOLICHE  E  TABACCHI  LAVORATI,  NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI
INDIRETTE SUI CONSUMI.
                               Capo I
 
        REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI
                   DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE
                               Art. 1.
              Prodotti soggetti ad accise - Definizioni
  1.  Gli  oli  minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi
lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25  e  27,
sono  sottoposti  ad  accisa  secondo  le  disposizioni stabilite dal
presente decreto.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi
prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta
di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine
o di consumo;
    b)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite
merci  soggette  ad  accisa,  in regime di sospensione dei diritti di
accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
    c) depositario autorizzato: il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale;
    d)   regime   sospensivo:  il  regime  fiscale  applicabile  alla
fabbricazione,  alla  trasformazione,   alla   detenzione   ed   alla
circolazione   dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  fino  al  momento
dell'esigibilita'  dell'accisa  o  del  verificarsi  di   una   causa
estintiva del debito d'imposta;
    e)   operatore   registrato:   la   persona  fisica  o  giuridica
autorizzata  a  ricevere,  nell'esercizio  dell'attivita'   economica
svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti
da  Paesi  comunitari,  extra-comunitari  o dal territorio nazionale;
tale operatore non puo' detenere o spedire i prodotti  in  regime  di
sospensione dei diritti di accisa;
    f)  operatore  non  registrato:  la  persona  fisica  o giuridica
autorizzata  ad  effettuare,  a  titolo  occasionale,   le   medesime
operazioni previste per l'operatore registrato.
  3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel
territorio   della   Comunita'   economica   europea,  come  definito
dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il
25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (a), si
intendono inclusi il Principato  di  Monaco,  Jungholz  e  Mittelberg
(Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si
intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica
francese,  il  territorio  di  Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta,
Melilla e le isole Canarie.
_______________
   (a)  Il  testo  dell'art.  227  del  trattato  che  istituisce  la
Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
1203, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
317 del 23 dicembre 1957, e' il seguente:
   "Art.  227.  -  1.  Il  presente  Trattato si applica al Regno del
Belgio,  alla  Repubblica  francese,  alla  Repubblica  federale   di
Germania,  alla  Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e
al Regno dei Paesi Bassi.
   2.  Per  quanto  riguarda  l'Algeria  e  i  dipartimenti  francesi
d'oltremare,  le  disposizioni  e particolari e generali del presente
trattato riguardanti:
    la libera circolazoine delle merci;
    l'agricoltura, escluso l'art. 40, paragrafo 4;
    la liberalizzazione dei servizi;
    le regole di concorrenza;
    le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108,
109 e 226;
    le istituzioni,
sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato.
   Le   condizioni  di  applicazione  delle  altre  disposizioni  del
presente Trattato saranno definite  al  piu'  tardi  entro  due  anni
dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che
delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.
   Le  istituzioni della Comunita' vigileranno, nel quadro delle pro-
cedure contemplate dal presente Trattato e in  particolare  dall'art.
226,  a  che  sia  consentito lo sviluppo economico e sociale di tali
regioni.
   3. I Paesi  e  i  territori  d'oltremare,  il  cui  elenco  figura
nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello
speciale  regime  di  associazione  definito  nella  quarta parte del
Trattato stesso.
   4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori
europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti
con l'estero".
                                   APPENDICE
 
           Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della
          legge di conversione:
             "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti  adottati
          e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
          giuridici sorti sulla base dei  decreti-legge  31  dicembre
          1992,  n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131,
          salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime  speciale
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, previsto per i  produttori  agricoli,
          per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, per
          le  societa' a responsabilita' limitata, per le societa' di
          mutua  assicurazione  e  per  le   altre   imprese,   anche
          individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un
          volume  di  affari  superiore ai 360 milioni di lire, e del
          decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli
          che hanno effettuato  versamenti  di  imposta  per  effetto
          delle  disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre
          1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e  28  aprile  1993,  n.
          131,  hanno  diritto,  limitatamente alle operazioni per le
          quali e' stata emessa fattura,  in  sede  di  dichiarazione
          relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle
          somme versate. Le societa' per azioni ed in accomandita per
          azioni,   le  societa'  a  responsabilita'  limitata  e  le
          societa'  di  mutua  assicurazione  che  per  il   triennio
          1993-1995  intendano optare per l'applicazione dell'imposta
          nel modo normale possono darne comunicazione  per  iscritto
          all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
             3.  Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          quelle  concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al
          numero 21) della tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non
          di  lusso  secondo i criteri di cui al decreto del Ministro
          dei  lavori  pubblici  2  agosto  1969,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n.  218 del 27 agosto 1969, si applicano
          anche  agli  atti  pubblici  formati,  agli atti giudiziari
          pubblicati o emanati ed alle scritture private  autenticate
          dal  22  maggio  al  21 luglio 1993, nonche' alle scritture
          private non autenticate presentate per la  registrazione  e
          alle  operazioni  effettuate  nello stesso periodo di tempo
          anche se l'acquirente, alla data  dell'acquisto,  possedeva
          altro   fabbricato  o  porzione  di  fabbricato  idoneo  ad
          abitazione in un comune diverso da quello  ove  e'  situato
          l'immobile  acquistato,  a  condizione che abbia dichiarato
          nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune
          dove e' situato l'immobile acquistato  altro  fabbricato  o
          porzione  di  fabbricato  idoneo  ad  abitazione e di voler
          adibire tale immobile a propria abitazione principale.
             4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, un decreto legislativo contenente un  testo
          unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni
          legislative  vigenti in materia di imposte di fabbricazione
          e di consumo e relative sanzioni penali  e  amministrative,
          apportando   ad   esse   le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie ai fini del loro coordinamento ed  aggiornamento
          anche  in relazione alle esigenze derivanti dal processo di
          integrazione europea".
             Si   riporta   il   testo   ovvero   l'argomento   delle
          disposizioni soprarichiamate:
              -  I  DD.LL.  n. 513/1992, n. 47/1993, n. 131/1993 e n.
          213/1993, di contenuto analogo al decreto  qui  pubblicato,
          non  sono  stati  convertiti  in  legge  per decorrenza dei
          termini costituzionali (i relativi  comunicati  sono  stati
          pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale serie
          generale  -  n.  50  del  2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio
          1993, n. 151 del 30 giugno 1993 e  n.  203  del  30  agosto
          1993.
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1, e relative
          note,  della  tariffa,  parte  prima   (Atti   soggetti   a
          registrazione  in  termine  fisso), allegata al testo delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con  D.P.R.  n. 131/1986, cosi' come modificato, da ultimo,
          dal  D.L.  22  maggio  1993,  n.   155,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243:
 
   "Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili
in genere e atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli
stessi, i provvedimenti di espropriazione
per pubblica utilita' e i trasferimenti
coattivi                                                      8%
   Se il trasferimento ha per oggetto
terreni agricoli e relative pertinenze
a favore di soggetti diversi dagli
imprenditori agricoli a titolo principale
o di associazioni o societa' cooperative
di cui agli articoli 12 e 13 della legge
9 maggio 1975, n. 153                                        15%
   Se il trasferimento ha per oggetto
immobili di interesse storico, artistico
e archeologico soggetti alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, sempreche'
l'acquirente non venga meno agli obblighi
della loro conservazione e protezione                         4%
  Se il trasferimento ha per oggetto case
di abitazione non di lusso secondo i criteri
di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-bis                                             4%
   Se il trasferimento avviene a favore
dello Stato, ovvero a favore di enti
pubblici territoriali o consorzi costituiti
esclusivamente fra gli stessi ovvero a
favore di comunita' montane                              L. 150.000
   Se il trasferimento ha per oggetto
immobili situati all'estero o diritti reali
di godimento sugli stessi                                L. 150.000
Note:
   I)  Per  gli  atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a
titolo principale o da associazioni o  societa'  cooperative  di  cui
agli  articoli  12  e  13  della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini
dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per  cento  l'acquirente  deve
produrre  al  pubblico  ufficiale  rogante  la  certificazione  della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto  dall'art.
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso
altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di
voler  conseguire  i sopra indicati requisiti e che entro il triennio
producano la stessa certificazione; qualora al termine  del  triennio
non  sia  stata  prodotta  la documentazione prescritta l'ufficio del
registro competente provvede al recupero della differenza  d'imposta.
Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle
relative  pertinenze,  diversa  dall'uso  agricolo  che avvenga entro
dieci anni dal  trasferimento.  Il  mutamento  di  destinazione  deve
essere  comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente.
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta'
della maggior  imposta  dovuta  in  dipendenza  del  mutamento  della
destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza
di  imposta  sono  dovuti  gli  interessi  di  mora di cui al comma 4
dell'art.  55  del  testo  unico,  con  decorrenza  dal  momento  del
pagamento  della  imposta  principale ovvero, in caso di mutamento di
destinazione, da tale ultimo momento.
   II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del  4  per  cento  la
parte acquirente:
     a)  ove  gia'  sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno
1939, n. 1089, per  i  beni  culturali  dichiarati,  deve  dichiarare
nell'atto  di  acquisto  gli  estremi del vincolo stesso in base alle
risultanze dei registri immobiliari;
     b)  qualora  il  vincolo  non  sia  stato  ancora  imposto  deve
presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione,
da   rilasciarsi   dall'amministrazione   per   i  beni  culturali  e
ambientali,  da  cui  risulti  che  e'  in  corso  la  procedura   di
sottoposizione  dei  beni  al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel
caso in cui, entro il termine di due anni decorrente  dalla  data  di
registrazione    dell'atto,    non   venga   documentata   l'avvenuta
sottoposizione del bene al vincolo.
   Le attestazioni relative ai  beni  situati  nel  territorio  della
regione  siciliana  e  dalle province autonome di Trento e di Bolzano
sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
   L'acquirente  decade  altresi'  dal  beneficio   della   riduzione
d'imposta  qualora  i beni vengano in tutto o in parte alienati prima
che siano stati adempiuti gli obblighi  della  loro  conservazione  e
protezione,  ovvero  nel  caso  di mutamento di destinazione senza la
preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali, o di mancato assolvimento degli  obblighi  di  legge  per
consentire  l'esercizio  del  diritto di prelazione dello Stato sugli
immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e  ambientali
da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni
che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta,
e'  dovuta  una  soprattassa  pari  al  trenta per cento dell'imposta
stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4  dell'art.  55
del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia
a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2.
   II-bis)    Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento
per i trasferimenti  di  case  di  abitazione  non  di  lusso  devono
ricorrere le seguenti condizioni:
    a)   che   l'immobile   sia   ubicato  nel  comune  di  residenza
dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso  svolge  la
propria  attivita',  ovvero,  se trasferito all'estero per ragioni di
lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da  cui  dipende,  ovvero,
nel  caso  in  cui  l'acquirente  sia  cittadino  italiano  immigrato
all'estero,  che  l'immobile  sia  acquistato  come  prima  casa  sul
territorio italiano;
    b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari, a pena di
 decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di
 fabbricato idoneo ad abitazione.
   In  caso  di  dichiarazione  mendace  o  di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al
quarto periodo del comma 1 del presente articolo ed ai numeri  21)  e
21-bis)    della  tabella  A,  parte seconda, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  prima  del  decorso  del termine di cinque anni dalla
data  del  loro  acquisto,  sono  dovute  le  imposte  di   registro,
ipotecaria   e   catastale   nella   misura  ordinaria,  nonche'  una
soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se  si  tratta
di  cessioni  soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del
registro presso cui  sono  stati  registrati  i  relativi  atti  deve
recuperare  nei  confronti  degli  acquirenti una penalita' pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base  all'aliquota  applicabile
in  assenza  di  agevolazioni  e  quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti  gli
interessi  di  mora  di  cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
testo unico. In caso di  cessioni  soggette  ad  imposta  sul  valore
aggiunto  la  dichiarazione  di  cui  alla  lettera  b)  puo'  essere
effettuata,  oltre  che  all'atto  di  acquisto,  anche  in  sede  di
contratto  preliminare. Le predette disposizioni non si applicano nel
caso  in  cui  il  contribuente,  entro  un   anno   dall'alienazione
dell'immobile  acquistato  con  i  benefici richiamati nella presente
nota, proceda all'acquisto di altro immobile  da  adibire  a  propria
abitazione principale".
     II-ter)  I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione
della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui
beni medesimi  sono  soggetti  all'imposta  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 1 della tariffa".
    -  Per  il numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al
D.P.R. 633/1972, si veda la nota (a)  all'art.  36  del  decreto  qui
pubblicato.
    -   Si  riporta  il  testo  del  D.M.  2  agosto  1969,  recante:
"Caratteristiche delle abitazioni di lusso":
   "Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408,
e successive modificazioni ed integrazioni, della  legge  2  febbraio
1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-
legge  11  dicembre  1967,  numero  1150,  convertito  nella  legge 7
febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:
   Art. 1.  -  Le  abitazioni  realizzate  su  aree  destinate  dagli
strumenti  urbanistici,  adottati  od  approvati,  a  ville",  "parco
privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come
"di lusso".
   Art. 2. - Le abitazioni  realizzate  su  aree  per  le  quali  gli
strumenti   urbanistici,   adottati   od   approvati,  prevedono  una
destinazione con tipologia edilizia di case  unifamiliari  e  con  la
specifica  prescrizione  di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le
zone  agricole,  anche  se  in  esse  siano  consentite   costruzioni
residenziali.
   Art.  3.  -  Le abitazioni facenti parte di fabbircati che abbiano
cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la
cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc v.p.p. per ogni  100  mq
di superficie asservita ai fabbricati.
   Art.  4.  - Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno
80 mq di superficie o campi  da  tennis  con  sottofondo  drenato  di
superficie non inferiore a 650 mq.
   Art.  5.  -  Le case composte di uno o piu' vani costituenti unico
alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq
200 (esclusi i balconi, le terrazze,  le  cantine,  le  soffitte,  le
scale  e  posto  macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta
della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
   Art.  6.  -  Le singole unita' immobiliari aventi superficie utile
complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi,  le  terrazze,  le
cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
   Art.  7. - Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti
fabbricati  insistenti  su  aree  comunque   destinate   all'edilizia
residenziale,  quando  il  costo  del terreno coperto e di pertinenza
supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
   Art. 8. - Le case e le  singole  unita'  immobiliari  che  abbiano
oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente
decreto.
   Art. 9. - Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il
primo  giorno  del mese successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale .
   Art. 10.  -  Alle  abitazioni  costruite  in  base  a  licenza  di
costruzione  rilasciata  in  data anteriore a quella della entrata in
vigore del presente decreto si applicano le disposizioni  di  cui  al
decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
   Art. 11. - I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione
e  sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona
dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa
normativa edilizia, nonche' i principali dati  inerenti  al  progetto
approvato.
 
                    TABELLA DELLE CARATTERISTICHE
    Caratteristiche              Specificazione delle caratteristiche
           -                                         -
  a) Superficie dell'appartamento   Superficie utile complessiva
                                     superiore a mq 160, esclusi
                                     dal computo terrazze e balconi,
                                     cantine, soffitte, scale e posto
                                     macchine
 b) Terrazze a livello coperte e    Quando la loro superficie utile
     scoperte e balconi              complessiva supera mq 65 a
                                     servizio di una singola unita'
                                     immobiliare urbana.
 c) Ascensori                       Quando vi sia piu' di un ascen-
                                     sore per ogni scala, ogni
                                     ascensore in piu' conta per
                                     una caratteristica se la scala
                                     serve meno di 7 piani sopraele-
                                     vati.
 d) Scala di servizio               Quando non sia prescritta da
                                     leggi, regolamenti o imposta da
                                     necessita' di prevenzione di
                                     infortuni od incendi.
 e) Montacarichi o ascensore di     Quando sono a servizio di meno
    servizio                         di 4 piani.
 f) Scala principale                a) con pareti rivestite di
                                       materiali pregiati per
                                       un'altezza superiore a
                                       cm 170 di media;
                                    b) con pareti rivestite di
                                       materiali lavorati in modo
                                       pregiato.
 g) Altezza libera netta del        Superiore a m 3,30 salvo che
    piano                            regolamenti edilizi prevedano
                                     altezze minime superiori.
 h) Porte di ingresso agli appar-    a) in legno pregiato o massello
    tamenti da scala interna            e lastronato; b) di legno
                                        intagliato, scolpito o
                                        intarsiato; c) con decora-
                                        zioni pregiate sovrapposte
                                        od impresse.
  i) Infissi interni                 Come alle lettere a), b), c)
                                      della caratteristica h) anche
                                      se tamburati qualora la loro
                                      superficie complessiva superi
                                      il 50% (cinquanta per cento)
                                      della superficie totale.
 l) Pavimenti                        Eseguiti per una superficie
                                      complessiva superiore al 50%
                                      (cinquanta per cento) della
                                      superficie utile totale
                                      dell'appartamento: a) in
                                      materiale pregiato; b) con
                                      materiali lavorati in modo
                                      pregiato.
 m) Pareti                           Quando per oltre il 30% (trenta
                                      per cento) della loro super-
                                      ficie complessiva siano:
                                      a) eseguite con materiali e
                                      lavori pregiati; b) rivestite
                                      di stoffe od altri materiali
                                      pregiati.
 n) Soffitti                         Se a cassettoni decorati oppure
                                      decorati con stucchi tirati sul
                                      posto o dipinti a mano, escluse
                                      le piccole sagome di distacco
                                      fra pareti e soffitti.
 o) Piscina                          Coperta o scoperta, in muratura,
                                      quando sia a servizio di un
                                      edificio o di un complesso di
                                      edifici comprendenti meno di 15
                                      unita' immobiliari.
 p) Campo da tennis                  Quando sia a servizio di un
                                      edificio o di un complesso di
                                      edifici comprendenti meno
                                      di 15 unita' immobiliari.
    N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle
   agevolazioni   fiscali   va   riferito   ad  ogni  singola  unita'
   immobiliare (appartamento)".