AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Il presente decreto e' stato integralmente sostituito dalla  legge
di  conversione  con il testo sottoriportato, salvo l'art. 8 relativo
all'entrata in vigore (v. peraltro il periodo che segue).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e
2  ottobre  1993,  n.  395".  I  DD.LL. n. 274/1993 e n. 395/1993, di
contenuto pressoche' analogo al  presente  decreto,  non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella  ((
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993 e n.
285 del 4 dicembre 1993).
                              Art. 01.
   Attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente
 
  1. Ai fini del presente decreto, le attivita'  tecnico-scientifiche
connesse  all'esercizio  delle  funzioni  pubbliche per la protezione
dell'ambiente consistono:
    a) nella promozione, nei confronti  degli  enti  preposti,  della
ricerca  di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui
fenomeni di inquinamento, sulle condizioni  generali  e  di  rischio,
sulle forme di tutela degli ecosistemi;
    b)  nella  raccolta  sistematica,  anche  informatizzata, e nella
integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione  ambientale,
anche  attraverso  la  realizzazione  del  sistema  informativo  e di
monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
    c) nella elaborazione di dati  e  di  informazioni  di  interesse
ambientale,  nella  diffusione  dei  dati  sullo stato dell'ambiente,
nella  elaborazione,  verifica   e   promozione   di   programmi   di
divulgazione e formazione in materia ambientale;
    d)  nella  formulazione  alle autorita' amministrative centrali e
periferiche  di  proposte  e  pareri   concernenti:   i   limiti   di
accettabilita'  delle  sostanze  inquinanti;  gli  ((  standard )) di
qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento
dei rifiuti; le norme di campionamento e di  analisi  dei  limiti  di
accettabilita' e degli (( standard )) di qualita'; le metodologie per
il  rilevamento  dello  stato  dell'ambiente  e  per il controllo dei
fenomeni di  inquinamento  e  dei  fattori  di  rischio  nonche'  gli
interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente,
delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
    e)  nella  cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con
l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con
le  organizzazioni  internazionali   operanti   nel   settore   della
salvaguardia ambientale;
    f)   nella   promozione  della  ricerca  e  della  diffusione  di
tecnologie ecologicamente  compatibili,  di  prodotti  e  sistemi  di
produzione  a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio
delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di  qualita'
ecologica e all'attivita' di (( auditing )) in campo ambientale;
    g)  nella  verifica  della  congruita'  e della efficacia tecnica
delle disposizioni normative  in  materia  ambientale  nonche'  nella
verifica  della  documentazione tecnica, che accompagna le domande di
autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
    h) nei controlli  di  fattori  fisici,  chimici  e  biologici  di
inquinamento  acustico,  dell'aria,  delle  acque  e  del  suolo, ivi
compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
    i) nell'attivita' di  supporto  tecnico-scientifico  agli  organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti connessi ad attivita' produttive;
    l)  nei  controlli  ambientali  delle  attivita' connesse all'uso
pacifico  dell'energia  nucleare  e  nei  controlli  in  materia   di
protezione dalle radiazioni;
    m) negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche di supporto
alla valutazione di impatto ambientale;
    n)  in  qualsiasi  altra  attivita'  collegata alle competenze in
materia ambientale.
  2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo  e  quelle
amministrative   di  interesse  nazionale  spettanti,  in  base  alla
legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in  materia  di
igiene  degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione
e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita'  pubblica,  al
Servizio sanitario nazionale.
  3.  L'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente di cui
all'articolo l e le agenzie regionali e delle  province  autonome  di
cui   all'articolo   03,   ciascuna  nell'ambito  delle  attribuzioni
stabilite dal presente decreto, sono  tenute  a  prevedere  forme  di
consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle
organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma l del presente
articolo.