(all. 4 - art. 1)
                             ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE IL MONTAGGIO DEI
                             PNEUMATICI
1.             DEFINIZIONI
2.             Ai sensi della presente direttiva si intende per:
2.1.           "Omologazione di un veicolo": l'omologazione di un
               tipo di veicolo per quanto concerne i suoi pneumatici,
               compresi i pneumatici di scorta provvisori.
2.2.           "Tipo di veicolo": una gamma di veicoli che non
               presentano,  almeno  per  quanto  concerne  le singole
               varianti, differenze sostanziali per  quanto  riguarda
               gli  aspetti  che  possono influire sulla designazione
               dimensionale, sul simbolo della categoria di velocita'
               e sull'indice della capacita' di carico.
2.3.           "Ruota": una ruota completa composta di un cerchio e
               di un disco.
2.4.           "Ruota di soccorso per impiego temporaneo": una ruota
               diversa  dalle  ruote  normali  montate  sul  tipo  di
               veicolo.
2.5.           "Unita'": l'assemblaggio di una ruota e di un
               pneumatico.
2.6.           "Unita' normale": un'unita' che puo' essere montata
               sul veicolo in funzionamento normale.
2.7.           "Unita' di soccorso": un'unita' destinata ad essere
               sostituita  ad  un'unita'  normale  in caso di cattivo
               funzionamento di quest'ultima. Un'"unita'  di  scorta"
               puo' essere dei due tipi seguenti:
2.7.0.         "unita' di soccorso normale": un'unita' conforme
               all'unita' normale montata sul tipo di veicolo,
2.7.1.         "unita' di soccorso per impiego temporaneo": un'unita'
               che  differisce  dalle unita' normali montate sul tipo
               di veicolo per quanto concerne le sue  caratteristiche
               principali  (ad esempio: designazione dimensionale del
               pneumatico, dimensioni di funzionamento, condizioni di
               uso o struttura).
               Essa e' destinata ad un uso provvisorio, in condizioni
               particolari.
               Le unita' di soccorso per impiego  temporaneo  possono
               essere  delle seguenti categorie:
2.7.1.1.       categoria 1
               Un'unita'  costituita da una ruota conforme alla ruota
               di  un'unita'  normale  e  da  un  pneumatico  le  cui
               caratteristiche  principali  (ad  esempio, dimensioni,
               struttura) differiscono dal pneumatico normale.
2.7.1.2.       categoria 2
               Un'unita' costituita da una ruota e da  un  pneumatico
               aventi   entrambi   caratteristiche   principali   che
               differiscono dall'unita' normale e che e' destinata ad
               essere trasportata sul veicolo con pneumatico gonfiato
               alla pressione specificata per un impiego temporaneo.
2.7.1.3.       categoria 3
               Un'unita'  costituita  da  una  ruota  normale e da un
               pneumatico  avente  caratteristiche   principali   che
               differiscono  da  un  pneumatico normale, destinata ad
               essere  trasportata   sul   veicolo   con   pneumatico
               ripiegato e non gonfiato.
2.7.1.4.       categoria 4
               Un'unita'  costituita  da una ruota e da un pneumatico
               che  presentano  entrambi  caratteristiche  differenti
               rispetto  ad  un'unita'  normale,  destinata ad essere
               trasportata sul veicolo con pneumatico ripiegato e non
               gonfiato.
2.8.           "Massa massima": il valore massimo dichiarato dal
               costruttore tecnicamente ammissibile per il veicolo.
2.9.           "Carico assiale massimo": il valore massimo dichiarato
               dal costruttore tecnicamente ammissibile per la  forza
               totale  verticale  tra  le  superfici  di contatto dei
               pneumatici dell'asse in questione ed il  suolo  e  che
               risulta dalla parte della massa del veicolo supportata
               da  detto  asse.  La  somma  dei  carichi assiali puo'
               essere superiore al valore che corrisponde alla  massa
               massima del veicolo.
2.10.          "Dimensioni di funzionamento": s'intendono le
               dimensioni  derivate  dalla  designazione dimensionale
               delle ruote e/o dei pneumatici (ad esempio:  diametro,
               larghezza,   rapporto  di  aspetto)  e  dal  montaggio
               dell'unita' sul veicolo (ad esempio: campanatura della
               ruota).
2.11.          "Velocita' massima di progetto": la velocita' massima
               omologata per il  tipo  di  veicolo,  comprendente  la
               tolleranza  prevista  per  i  controlli di conformita'
               della produzione della serie.
3.             PRESCRIZIONI PER I VEICOLI PER QUANTO CONCERNE IL
               MONTAGGIO DEI PNEUMATICI
3.1.           Dati generali
3.1.1.         Fatto salvo il punto 3.7.4, ogni pneumatico montato su
               un veicolo, compreso quello di soccorso,  deve  recare
               il  marchio  di  omologazione  CEE  di componente o il
               marchio di omologazione attestante la conformita'  con
               il  pertinente  regolamento  ECE  30  o  54  di cui ai
               considerando della presente direttiva.
3.2.           Montaggio dei pneumatici
3.2.1.         Tutti i pneumatici montati su un veicolo, esclusi
               eventuali pneumatici di soccorso per  uso  temporaneo,
               devono  avere  la  stessa struttura (vedi allegato II,
               paragrafo 3).
3.2.2.         Tutti i pneumatici montati su un asse devono essere
               dello stesso tipo (vedi allegato II, paragrafo 2.1).
3.2.3.         Lo spazio nel quale gira la ruota deve consentire il
               libero movimento in caso di impiego di pneumatici  che
               presentino le dimensioni massime ammesse, nel rispetto
               delle  prescrizioni  in  materia  di  sospensioni e di
               sterzata fornite dal costruttore del veicolo.
3.3.           Capacita' di carico
3.3.1.         Fatto salvo il punto 3.7, il limite di carico (vedi
               allegato   II   paragrafo   2.31)   di  ogni  tipo  di
               pneumatico, compreso eventualmente quello  di  scorta,
               montato su un veicolo deve:
3.3.1.1.       nel caso di un veicolo munito di pneumatici singoli
               dello stesso tipo, essere almeno pari alla meta' della
               massa   massima   (vedi  paragrafo  2.9)  tecnicamente
               ammissibile per l'asse piu'  caricato  dichiarata  dal
               costruttore del veicolo;
3.3.1.2.       nel caso di un veicolo munito di pneumatici singoli di
               piu'  tipi  diversi, essere almeno pari alla meta' del
               carico assiale massimo (vedi paragrafo 2.9) dichiarato
               dal costruttore del  veicolo  per  l'asse  su  cui  e'
               montato il pneumatico;
3.3.1.3.       nel caso di assi muniti di pneumatici gemellati,
               essere  almeno  pari  a  0,27  volte il carico assiale
               massimo dichiarato dal  costruttore  del  veicolo  per
               l'asse su cui e' montato il pneumatico;
3.3.1.4.       nel caso di assi muniti di pneumatici per veicoli
               industriali  gemellati,  essere  pari ad almeno   0,25
               volte - in  rapporto  all'indice  della  capacita'  di
               carico  previsto  per  il  montaggio  gemellata -   il
               carico assiale massimo dichiarato dal costruttore  del
               veicolo per l'asse su cui e' montato il pneumatico.
3.4.           Velocita' massima raggiungibile
3.4.1.         Ogni pneumatico di cui un veicolo e' munito deve avere
               un simbolo della categoria di velocita' (vedi allegato
               II,  paragrafo  2.29)  compatibile  con  la  velocita'
               massima  di  progetto  del  veicolo  (dichiarata   dal
               costruttore)  o  con  la  variazione  carico-velocita'
               applicabile (vedi allegato II, paragrafo 2.30).
3.4.2.         Le specificazioni di cui sopra non si applicano:
3.4.2.1.       alle unita' di soccorso per l'impiego temporaneo cui
               si applica il paragrafo 3.8;
3.4.2.2.       ai veicoli di norma muniti di pneumatici stradali e
               saltuariamente equipaggiati con pneumatici da neve.
               In  questo  caso,  il  simbolo  della   categoria   di
               velocita'  per i pneumatici da neve deve corrispondere
               ad una velocita'  che  sia  maggiore  della  velocita'
               massima   di  progetto  del  veicolo  (dichiarata  dal
               costruttore) oppure non inferiore a 160 km/h.
               Qualora tuttavia la velocita' massima di progetto  del
               veicolo  (dichiarata  dal  costruttore)  sia  maggiore
               della  velocita'  corrispondente  al   simbolo   della
               categoria  di  velocita'  per  i  pneumatici  da neve,
               all'interno del veicolo deve essere  apposto  bene  in
               evidenza,  facilmente  visibile per il conducente, una
               segnalazione  di  cautela  che  indica  la   velocita'
               massima raggiungibile per i pneumatici da neve.
3.5.           Pneumatico di soccorso.
3.5.1.         Se un veicolo e' munito di una ruota di soccorso, il
               suo pneumatico deve essere:
3.5.1.1.       dello stesso tipo di uno dei pneumatici montati sul
               veicolo  o omologati per tale veicolo, oppure,
3.5.1.2.       se trattasi di un pneumatico di soccorso per impiego
               temporaneo, di un tipo adatto al montaggio sul veicolo
               in qualsiasi posizione. Tuttavia possono essere muniti
               di  pneumatico  di  soccorso  per  impiego  temporaneo
               unicamente i veicoli della categoria M1.
3.5.2.         Ogni veicolo munito di un'unita' di soccorso per
               impiego   temporaneo   deve   essere   corredato    di
               un'informazione   supplementare  chiara  e  indelebile
               sull'unita' di soccorso per impiego temporaneo o sulla
               parte  del  veicolo  attigua  all'unita'  oppure   nel
               manuale  di manutenzione. Devono essere fornite almeno
               le seguenti informazioni:
3.5.2.1.       un'istruzione che inviti alla prudenza nella guida
               quando sia montata un'unita' di soccorso  per  impiego
               temporaneo  ed al rimontaggio di un'unita' normale non
               appena possibile;
3.5.2.2.       un'indicazione che l'utilizzazione del veicolo non e'
               consentita se e' montata nello stesso  tempo  piu'  di
               un'unita' di soccorso per impiego temporaneo;
3.5.2.3.       un'indicazione chiaramente leggibile della pressione
               di gonfiaggio indicata dal costruttore del veicolo per
               il  pneumatico  dell'unita'  di  soccorso  per impiego
               temporaneo;
3.5.2.4.       nel caso di veicoli muniti di soccorso per impiego
               temporaneo di categoria 3 o  4,  una  descrizione  nel
               procedimento   di   gonfiaggio   del  pneumatico  alla
               pressione indicata per l'uso provvisorio  mediante  il
               dispositivo di cui al paragrafo 3.6 qui appresso.
3.6.           Attrezzo per il gonfiamento dell'unita' di soccorso
               per impiego temporaneo.
3.6.1.         Se il veicolo e' munito di un'unita' di soccorso per
               impiego  temporaneo  della  categoria 3 o 4 deve anche
               essere  provvisto  di  un  attrezzo  che  consenta  di
               gonfiare  il  pneumatico  per  portarlo alla pressione
               specificata per l'uso temporaneo al massimo in  cinque
               minuti.
3.7.           Casi particolari
3.7.1.         Per i rimorchi delle categorie 01 e 02 con velocita'
               di  marcia  limitata ad un massimo di 100 km/h, muniti
               di pneumatici per autovetture, montati in semplice, il
               limite di carico di  ciascun  pneumatico  deve  essere
               pari  ad  almeno 0,45 volte la massa massima dell'asse
               piu'   caricato   dichiarata   dal   costruttore   del
               rimorchio.  Per  i  pneumatici  montati  in  gemellato
               questo fattore e' di 0,24.
3.7.2.         Per taluni veicoli speciali muniti di pneumatici per
               veicoli industriali non si applica  la  tabella  della
               variazione della capacita' di carico in funzione della
               velocita'   (vedi   paragrafo   2.30   e  appendice  8
               dell'allegato II). In questi casi i limiti  di  carico
               del   pneumatico  che  devono  essere  raffrontati  ai
               carichi assiali  massimi  (vedi  paragrafi  3.3.1.2  e
               3.3.1.4   del   presente  allegato)  sono  determinati
               moltiplicando la massa corrispondente all'indice della
               capacita'  di  carico  per  un  apposito  coefficiente
               correlato   al   tipo   di   veicolo   ed   alla   sua
               utilizzazione,  anziche'  alla  velocita'  massima  di
               progetto del veicolo. In siffatti  casi  il  paragrafo
               3.4.1   del   presente  allegato  non  si  applica.  I
               coefficienti in questione sono i seguenti:
3.7.2.1.       1,10 per i veicolo della categoria M3, ove il veicolo
               trasporti passeggeri in piedi e la velocita' operative
               non superi i 60 km/h. Tuttavia, per motivi  operativi,
               gli  Stati  membri possono consentire che la velocita'
               operativa sia aumentata ad 80 km/h.
3.7.2.2.       1,15 per i veicoli della categoria M3, destinati ad
               essere  utilizzati  solo  su   percorsi   urbani   con
               frequenti fermate;
3.7.2.3.       1,10 per i veicolo della categoria N adibiti a
               servizio  pubblico,  utilizzati  a  basse velocita' su
               brevi distanze in  circolazione  urbana  e  suburbana,
               come i veicoli adibiti alla pulizia delle strade.
3.7.3.         Qualora un veicolo a motore della categoria M1, traini
               un   rimorchio,   il   carico  aggiuntivo  imposto  al
               dispositivo di aggancio del rimorchio puo' determinare
               il superamento dei limiti di carico del pneumatico, ma
               non di piu' del 15%, purche' la  velocita'  di  marcia
               sia  limitata  al  massimo a 100 km/h e si applichi un
               aumento della pressione di gonfiaggio  di  almeno  0,2
               bar.
3.7.4.         Per un veicolo munito di pneumatici che non sono del
               tipo  per  autovetture, o per veicoli industriali, per
               particolari  condizioni  di   impiego   (ad   esempio,
               pneumatici  agricoli,  per  carrelli  industriali, per
               motocicli), le prescrizioni di cui all'allegato II non
               si  applicano  purche'  l'autorita'  omologante  abbia
               accertato  che  i  pneumatici di cui e' provvisto sono
               adatti alle condizioni di circolazione del veicolo.
3.8.           Specificazioni relative alle unita' di soccorso per
               impiego temporaneo.
3.8.1.         Ogni pneumatico di soccorso per impiego temporaneo
               deve avere una categoria di velocita' pari  ad  almeno
               120 km/h (simbolo L della categoria di velocita').
3.8.2.         Una volta montati sul veicolo per un impiego
               temporaneo,  la  superficie  rivolta  verso  l'esterno
               della ruota deve presentare un  colore  o  un  disegno
               colorato che la distingua chiaramente dal colore o dai
               colori delle unita' normali. Se e' possibile applicare
               una   coppa  coprimozzo  all'unita'  di  soccorso  per
               impiego temporaneo; il colore distintivo o  i  disegni
               colorati  non  devono  essere  coperti da questa coppa
               copriruote.
3.8.3.         Sulla facciata esterna della ruota deve essere esposto
               in modo permanente un simbolo che indica la  velocita'
               massima  in  una  posizione  evidente  e conforme allo
               schizzo qui appresso:


           ---->  Vedere Figura a pag. 155 del S.O.  <----