ALLEGATO IV PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI 1. DEFINIZIONI 2. Ai sensi della presente direttiva si intende per: 2.1. "Omologazione di un veicolo": l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne i suoi pneumatici, compresi i pneumatici di scorta provvisori. 2.2. "Tipo di veicolo": una gamma di veicoli che non presentano, almeno per quanto concerne le singole varianti, differenze sostanziali per quanto riguarda gli aspetti che possono influire sulla designazione dimensionale, sul simbolo della categoria di velocita' e sull'indice della capacita' di carico. 2.3. "Ruota": una ruota completa composta di un cerchio e di un disco. 2.4. "Ruota di soccorso per impiego temporaneo": una ruota diversa dalle ruote normali montate sul tipo di veicolo. 2.5. "Unita'": l'assemblaggio di una ruota e di un pneumatico. 2.6. "Unita' normale": un'unita' che puo' essere montata sul veicolo in funzionamento normale. 2.7. "Unita' di soccorso": un'unita' destinata ad essere sostituita ad un'unita' normale in caso di cattivo funzionamento di quest'ultima. Un'"unita' di scorta" puo' essere dei due tipi seguenti: 2.7.0. "unita' di soccorso normale": un'unita' conforme all'unita' normale montata sul tipo di veicolo, 2.7.1. "unita' di soccorso per impiego temporaneo": un'unita' che differisce dalle unita' normali montate sul tipo di veicolo per quanto concerne le sue caratteristiche principali (ad esempio: designazione dimensionale del pneumatico, dimensioni di funzionamento, condizioni di uso o struttura). Essa e' destinata ad un uso provvisorio, in condizioni particolari. Le unita' di soccorso per impiego temporaneo possono essere delle seguenti categorie: 2.7.1.1. categoria 1 Un'unita' costituita da una ruota conforme alla ruota di un'unita' normale e da un pneumatico le cui caratteristiche principali (ad esempio, dimensioni, struttura) differiscono dal pneumatico normale. 2.7.1.2. categoria 2 Un'unita' costituita da una ruota e da un pneumatico aventi entrambi caratteristiche principali che differiscono dall'unita' normale e che e' destinata ad essere trasportata sul veicolo con pneumatico gonfiato alla pressione specificata per un impiego temporaneo. 2.7.1.3. categoria 3 Un'unita' costituita da una ruota normale e da un pneumatico avente caratteristiche principali che differiscono da un pneumatico normale, destinata ad essere trasportata sul veicolo con pneumatico ripiegato e non gonfiato. 2.7.1.4. categoria 4 Un'unita' costituita da una ruota e da un pneumatico che presentano entrambi caratteristiche differenti rispetto ad un'unita' normale, destinata ad essere trasportata sul veicolo con pneumatico ripiegato e non gonfiato. 2.8. "Massa massima": il valore massimo dichiarato dal costruttore tecnicamente ammissibile per il veicolo. 2.9. "Carico assiale massimo": il valore massimo dichiarato dal costruttore tecnicamente ammissibile per la forza totale verticale tra le superfici di contatto dei pneumatici dell'asse in questione ed il suolo e che risulta dalla parte della massa del veicolo supportata da detto asse. La somma dei carichi assiali puo' essere superiore al valore che corrisponde alla massa massima del veicolo. 2.10. "Dimensioni di funzionamento": s'intendono le dimensioni derivate dalla designazione dimensionale delle ruote e/o dei pneumatici (ad esempio: diametro, larghezza, rapporto di aspetto) e dal montaggio dell'unita' sul veicolo (ad esempio: campanatura della ruota). 2.11. "Velocita' massima di progetto": la velocita' massima omologata per il tipo di veicolo, comprendente la tolleranza prevista per i controlli di conformita' della produzione della serie. 3. PRESCRIZIONI PER I VEICOLI PER QUANTO CONCERNE IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI 3.1. Dati generali 3.1.1. Fatto salvo il punto 3.7.4, ogni pneumatico montato su un veicolo, compreso quello di soccorso, deve recare il marchio di omologazione CEE di componente o il marchio di omologazione attestante la conformita' con il pertinente regolamento ECE 30 o 54 di cui ai considerando della presente direttiva. 3.2. Montaggio dei pneumatici 3.2.1. Tutti i pneumatici montati su un veicolo, esclusi eventuali pneumatici di soccorso per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura (vedi allegato II, paragrafo 3). 3.2.2. Tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo (vedi allegato II, paragrafo 2.1). 3.2.3. Lo spazio nel quale gira la ruota deve consentire il libero movimento in caso di impiego di pneumatici che presentino le dimensioni massime ammesse, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sospensioni e di sterzata fornite dal costruttore del veicolo. 3.3. Capacita' di carico 3.3.1. Fatto salvo il punto 3.7, il limite di carico (vedi allegato II paragrafo 2.31) di ogni tipo di pneumatico, compreso eventualmente quello di scorta, montato su un veicolo deve: 3.3.1.1. nel caso di un veicolo munito di pneumatici singoli dello stesso tipo, essere almeno pari alla meta' della massa massima (vedi paragrafo 2.9) tecnicamente ammissibile per l'asse piu' caricato dichiarata dal costruttore del veicolo; 3.3.1.2. nel caso di un veicolo munito di pneumatici singoli di piu' tipi diversi, essere almeno pari alla meta' del carico assiale massimo (vedi paragrafo 2.9) dichiarato dal costruttore del veicolo per l'asse su cui e' montato il pneumatico; 3.3.1.3. nel caso di assi muniti di pneumatici gemellati, essere almeno pari a 0,27 volte il carico assiale massimo dichiarato dal costruttore del veicolo per l'asse su cui e' montato il pneumatico; 3.3.1.4. nel caso di assi muniti di pneumatici per veicoli industriali gemellati, essere pari ad almeno 0,25 volte - in rapporto all'indice della capacita' di carico previsto per il montaggio gemellata - il carico assiale massimo dichiarato dal costruttore del veicolo per l'asse su cui e' montato il pneumatico. 3.4. Velocita' massima raggiungibile 3.4.1. Ogni pneumatico di cui un veicolo e' munito deve avere un simbolo della categoria di velocita' (vedi allegato II, paragrafo 2.29) compatibile con la velocita' massima di progetto del veicolo (dichiarata dal costruttore) o con la variazione carico-velocita' applicabile (vedi allegato II, paragrafo 2.30). 3.4.2. Le specificazioni di cui sopra non si applicano: 3.4.2.1. alle unita' di soccorso per l'impiego temporaneo cui si applica il paragrafo 3.8; 3.4.2.2. ai veicoli di norma muniti di pneumatici stradali e saltuariamente equipaggiati con pneumatici da neve. In questo caso, il simbolo della categoria di velocita' per i pneumatici da neve deve corrispondere ad una velocita' che sia maggiore della velocita' massima di progetto del veicolo (dichiarata dal costruttore) oppure non inferiore a 160 km/h. Qualora tuttavia la velocita' massima di progetto del veicolo (dichiarata dal costruttore) sia maggiore della velocita' corrispondente al simbolo della categoria di velocita' per i pneumatici da neve, all'interno del veicolo deve essere apposto bene in evidenza, facilmente visibile per il conducente, una segnalazione di cautela che indica la velocita' massima raggiungibile per i pneumatici da neve. 3.5. Pneumatico di soccorso. 3.5.1. Se un veicolo e' munito di una ruota di soccorso, il suo pneumatico deve essere: 3.5.1.1. dello stesso tipo di uno dei pneumatici montati sul veicolo o omologati per tale veicolo, oppure, 3.5.1.2. se trattasi di un pneumatico di soccorso per impiego temporaneo, di un tipo adatto al montaggio sul veicolo in qualsiasi posizione. Tuttavia possono essere muniti di pneumatico di soccorso per impiego temporaneo unicamente i veicoli della categoria M1. 3.5.2. Ogni veicolo munito di un'unita' di soccorso per impiego temporaneo deve essere corredato di un'informazione supplementare chiara e indelebile sull'unita' di soccorso per impiego temporaneo o sulla parte del veicolo attigua all'unita' oppure nel manuale di manutenzione. Devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: 3.5.2.1. un'istruzione che inviti alla prudenza nella guida quando sia montata un'unita' di soccorso per impiego temporaneo ed al rimontaggio di un'unita' normale non appena possibile; 3.5.2.2. un'indicazione che l'utilizzazione del veicolo non e' consentita se e' montata nello stesso tempo piu' di un'unita' di soccorso per impiego temporaneo; 3.5.2.3. un'indicazione chiaramente leggibile della pressione di gonfiaggio indicata dal costruttore del veicolo per il pneumatico dell'unita' di soccorso per impiego temporaneo; 3.5.2.4. nel caso di veicoli muniti di soccorso per impiego temporaneo di categoria 3 o 4, una descrizione nel procedimento di gonfiaggio del pneumatico alla pressione indicata per l'uso provvisorio mediante il dispositivo di cui al paragrafo 3.6 qui appresso. 3.6. Attrezzo per il gonfiamento dell'unita' di soccorso per impiego temporaneo. 3.6.1. Se il veicolo e' munito di un'unita' di soccorso per impiego temporaneo della categoria 3 o 4 deve anche essere provvisto di un attrezzo che consenta di gonfiare il pneumatico per portarlo alla pressione specificata per l'uso temporaneo al massimo in cinque minuti. 3.7. Casi particolari 3.7.1. Per i rimorchi delle categorie 01 e 02 con velocita' di marcia limitata ad un massimo di 100 km/h, muniti di pneumatici per autovetture, montati in semplice, il limite di carico di ciascun pneumatico deve essere pari ad almeno 0,45 volte la massa massima dell'asse piu' caricato dichiarata dal costruttore del rimorchio. Per i pneumatici montati in gemellato questo fattore e' di 0,24. 3.7.2. Per taluni veicoli speciali muniti di pneumatici per veicoli industriali non si applica la tabella della variazione della capacita' di carico in funzione della velocita' (vedi paragrafo 2.30 e appendice 8 dell'allegato II). In questi casi i limiti di carico del pneumatico che devono essere raffrontati ai carichi assiali massimi (vedi paragrafi 3.3.1.2 e 3.3.1.4 del presente allegato) sono determinati moltiplicando la massa corrispondente all'indice della capacita' di carico per un apposito coefficiente correlato al tipo di veicolo ed alla sua utilizzazione, anziche' alla velocita' massima di progetto del veicolo. In siffatti casi il paragrafo 3.4.1 del presente allegato non si applica. I coefficienti in questione sono i seguenti: 3.7.2.1. 1,10 per i veicolo della categoria M3, ove il veicolo trasporti passeggeri in piedi e la velocita' operative non superi i 60 km/h. Tuttavia, per motivi operativi, gli Stati membri possono consentire che la velocita' operativa sia aumentata ad 80 km/h. 3.7.2.2. 1,15 per i veicoli della categoria M3, destinati ad essere utilizzati solo su percorsi urbani con frequenti fermate; 3.7.2.3. 1,10 per i veicolo della categoria N adibiti a servizio pubblico, utilizzati a basse velocita' su brevi distanze in circolazione urbana e suburbana, come i veicoli adibiti alla pulizia delle strade. 3.7.3. Qualora un veicolo a motore della categoria M1, traini un rimorchio, il carico aggiuntivo imposto al dispositivo di aggancio del rimorchio puo' determinare il superamento dei limiti di carico del pneumatico, ma non di piu' del 15%, purche' la velocita' di marcia sia limitata al massimo a 100 km/h e si applichi un aumento della pressione di gonfiaggio di almeno 0,2 bar. 3.7.4. Per un veicolo munito di pneumatici che non sono del tipo per autovetture, o per veicoli industriali, per particolari condizioni di impiego (ad esempio, pneumatici agricoli, per carrelli industriali, per motocicli), le prescrizioni di cui all'allegato II non si applicano purche' l'autorita' omologante abbia accertato che i pneumatici di cui e' provvisto sono adatti alle condizioni di circolazione del veicolo. 3.8. Specificazioni relative alle unita' di soccorso per impiego temporaneo. 3.8.1. Ogni pneumatico di soccorso per impiego temporaneo deve avere una categoria di velocita' pari ad almeno 120 km/h (simbolo L della categoria di velocita'). 3.8.2. Una volta montati sul veicolo per un impiego temporaneo, la superficie rivolta verso l'esterno della ruota deve presentare un colore o un disegno colorato che la distingua chiaramente dal colore o dai colori delle unita' normali. Se e' possibile applicare una coppa coprimozzo all'unita' di soccorso per impiego temporaneo; il colore distintivo o i disegni colorati non devono essere coperti da questa coppa copriruote. 3.8.3. Sulla facciata esterna della ruota deve essere esposto in modo permanente un simbolo che indica la velocita' massima in una posizione evidente e conforme allo schizzo qui appresso: ----> Vedere Figura a pag. 155 del S.O. <----