(all. 1 - art. 1)
                     Disciplinare di produzione
  della denominazione di origine controllata dei vini "Montecarlo"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Montecarlo" e'  riservata
ai  vini  Bianco,  Rosso,  Vin santo, Vin santo occhio di pernice che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel  presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il  vino  D.O.C.  "Montecarlo"  bianco deve essere ottenuto da uve
provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella
proporzione appresso indicata:
    Trebbiano toscano: 40-60%;
    Semillon, Pinot Gris e bianco, Vermentino,  Sauvignon,  Roussanne
globalmente  presenti  in  ragione  del 40-60% purche' almeno tre dei
vitigni indicati raggiungano singolarmente la percentuale del 10%.
   Il vino D.O.C. "Montecarlo" rosso deve essere ottenuto  dalle  uve
provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella
proporzione appresso indicata:
    Sangiovese: 50-75%;
    Canaiolo nero: 5-15%;
    Ciliegiolo,  Colorino,  Malvasia  nera,  Sjriak,  Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Merlot, da soli o congiuntamente nella misura dal
10 al 15%.
   Possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai
vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o  autorizzati  per  la
provincia di Lucca e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini
a D.O.C. "Montecarlo" bianco e rosso comprende, in provincia di Lucca
parte   dei  territori  amministrativi  dei  comuni  di:  Montecarlo,
Altopascio, Capannori e Porcari.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    da ponte Canneto in prossimita' di S.  Salvatore,  il  limite  di
confine  segue,  in  direzione sud per circa 200 metri, la strada che
conduce  a  Marginone  fino  ad  incrociare  il  confine  comunale  e
proseguire  poi  lungo  questi verso est fino alla linea ferroviaria.
Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso  sud  e  poi  verso
est,  sino  all'incrocio  con  il  Rio  S.  Gallo, in localita' Badia
Pozzoseveri, risale verso  nord  il  corso  d'acqua  raggiungendo  la
strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest
fino  a  C.  La  Pineta  da  dove  sale verso nord per la strada che,
costeggiando le colline giunge a C. Di Galante;
    da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che
costeggia il corso d'acqua, affluente di  sinistra  del  rio  Leccio,
passando  per  le  quote 63, 75 e 92. Da quota 92 prosegue verso nord
fino a raggiungere Cantina  Carrara  (quota  38)  per  proseguire  in
direzione  nord-est  lungo  la  strada  vicinale che costeggia C. Del
Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo
il quale procede verso  sud-est  fino  a  raggiungere  la  quota  54,
superato  di poco il C. Della Cherardesca. Da quota 54 prosegue verso
sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la
strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato
per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per  la  strada  che,
superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che segue
verso sud fino a ponte Canneto da dove e' iniziata la delimitazione.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
D.O.C. "Montecarlo" rosso comprende, in provincia di Lucca, parte dei
territori  amministrativi  dei  comuni  di:  Montecarlo,  Altopascio,
Capannori e Porcari.
   La delimitazione parte a nord dal punto  piu'  settentrionale  fra
quota  102  e  129,  segue  verso  est  il confine della provincia di
Pistoia fino in prossimita'  di  quota  54  da  dove  discende  verso
levante-mezzogiorno  fino  a  raggiungere la strada per Montecarlo in
prossimita' del ponte  ferroviario.  Segue  per  breve  tratto  detta
strada  e dopo quota 32 si immette sulla comunale che passando per C.
Mazzini  raggiunge   la   ferrovia   Lucca-Pistoia.   La   linea   di
delimitazione  segue poi detta linea ferroviaria fino a ponte Canneto
in prossimita' di S.  Salvatore, di qui prosegue lungo la strada  che
da  S.  Salvatore  conduce  a  Marginone;  oltrepassato  detto centro
abitato e prima di  incrociare  la  linea  ferroviaria,  devia  sulla
strada  che  passando per la Fornaci raggiunge il confine comunale di
Montecarlo a quota 24.  Segue detto confine comunale fino ad arrivare
a C. Tanti da dove  devia  per  il  viottolo  che  si  immette  sulla
provinciale  Altopascio-Lucca  in  prossimita' di quota 25. Per detta
provinciale raggiunge C. Pineta e  quindi  sale  verso  nord  per  la
strada  vicinale  che  passa  presso Casa Mencarini e Cantina Carrara
raggiungendo il punto piu' a nord della zona delimitata dal quale  e'
partita la presente descrizione.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  D.O.C.  "Montecarlo"  devono   essere   quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   I nuovi impianti dovranno prevedere un numero minimo di ceppi  per
ettaro di 3.500.
   Le  uve  provenienti  da  vigneti  iscritti  all'albo della D.O.C.
"Montecarlo" possono essere destinati alla produzione della tipologia
"Vin santo" e "Vin santo occhio  di  pernice"  qualora  i  conduttori
interessati  optino  per  tale  rivendicazione  in  sede  di denuncia
annuale delle uve fatta alla competente  camera  di  commercio.  Tale
possibilita' esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per
la produzione delle altre tipologie della D.O.C. "Montecarlo".
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le  produzioni massime di uva ammesse per la produzione dei vini a
D.O.C. "Montecarlo", in  coltura  specializzata,  non  devono  essere
superiori a quintali 100 per ettaro per il bianco e a 90 quintali per
il rosso.
   A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, le
produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata  cernita
delle  uve,  purche'  la  produzione  per ettaro non superi del 20% i
limiti medesimi.
   La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a
quello   fissato   nel   presente   disciplinare,  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero  per  le  risorse agricole, alimentari e
forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.
   Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino
"Montecarlo"  bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 10% ed al "Montecarlo" rosso del 10,5%.
                               Art. 5.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per il "Montecarlo" rosso ed al 65% per il "Montecarlo" bianco.
   Per  le  tipologie  "Montecarlo"  Vin  santo e Vin santo occhio di
pernice la resa in vino delle uve fresche non deve  essere  superiore
al 35%.
   Per  il  D.O.C.  "Montecarlo"  rosso  e'  consentita la pratica di
arricchimento  cosi'  come  attualmente  previsto   dalla   normativa
vigente,  la  correzione del mosto o del vino con mosto concentrato o
con mosto concentrato rettificato secondo le norme CEE.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
   Nella vinificazione del vino D.O.C. "Montecarlo" Vin santo  e  Vin
santo  occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte  a  conferire  al  vino  la  sua  peculiare  caratteristica;  in
particolare  il  tradizionale  metodo di vinificazione prevede quanto
segue:
    l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita,   deve   essere
sottoposta  ad  un  appassimento naturale e puo' essere ammostata non
prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre  il  31  marzo
dell'anno successivo;
    l'appassimento  delle  uve  deve avvenire nei locali idonei ed e'
ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
    la  conservazione  e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti
di legno (caratelli) di capacita' non superiori a 5 ettolitri;
    l'immissione al consumo non puo' avvenire prima  del  1  novembre
del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
    l'immissione  al  consumo  della  tipologia Vin santo riserva non
puo' avvenire prima del 1  novembre  del  quarto  anno  successivo  a
quello di produzione delle uve;
    al  termine  del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
   Per  l'elaborazione  dei  vini  D.O.C.   "Montecarlo"   rosso   e'
consentita  la  pratica  del  governo  all'uso  toscano,  purche' sia
rispettata la resa massima vino/uva prevista nel presente articolo.
   Il  vino  D.O.C.  "Montecarlo"  rosso,  proveniente  da  uve   che
assicurino un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%, e
sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore
a  due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia, puo'
portare in designazione la specificazione  aggiuntiva  "riserva".  Il
periodo  di invecchiamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello di produzione delle uve.
                               Art. 6.
   I  vini  D.O.C.  "Montecarlo"  all'atto dell'immissione al consumo
debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Montecarlo" bianco:
    limpidezza: brillante;
    colore: bianco paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, delicato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Montecarlo" rosso:
    limpidezza: brillante;
    colore: rosso rubino vivace;
    odore: vinoso, intenso;
    sapore: asciutto, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Montecarlo" rosso riserva:
    limpidezza: brillante;
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    odore: vinoso, intenso caratteristico;
    sapore: asciutto, sapido vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   "Montecarlo" Vin santo:
    colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
    odore: etereo, intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita'  per
il tipo amabile;
    titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 16% di cui: per il
tipo secco almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per
il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille nel  tipo  secco  e  5  per
mille nel tipo amabile;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   "Montecarlo" Vin santo occhio di pernice:
    colore: da rosa intenso a rosa pallido;
    odore: caldo, intenso;
    sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  16%  di cui 14%
svolto;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 26 per mille.
                               Art. 7.
   In  sede  di  designazione  e  presentazione   dei   vini   D.O.C.
"Montecarlo"   Vin   santo  e  Vin  santo  occhio  di  pernice,  tali
indicazioni  di  tipologia   possono   precedere   la   denominazione
"Montecarlo",   ovvero  figurare  seguite  dalla  specificazione  "di
Montecarlo".
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Montecarlo" e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  diversa  da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto,
superiore, selezionato e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore  quali  viticoltore,  fattoria,  tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di   indicazioni   toponomastiche
aggiuntive  che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle  condizioni  stabilite  dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   Per  tutte  le tipologie della D.O.C. "Montecarlo" e' obbligatorio
indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
   Per la tradizione  consolidata  e  per  la  particolare  forma  di
mercato  che  hanno  i  vini "Montecarlo", e' in ogni caso vietato il
confezionamento e la commercializzazione in recipienti non  di  vetro
superiori  ai 0,750 litri o comunque in confezioni con tappo a corona
o con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe.
   I  vini  D.O.C.  "Montecarlo"  debbono  obbligatoriamente   essere
immessi  al  consumo in recipienti sigillati. I mosti, i vini atti, o
vini commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il
diritto  alla  D.O.C.  con  tutte  le   conseguenti   annotazioni   e
segnalazioni previste, per legge, in caso di declassamento ai vini da
tavola venduti al consumo diretto.
   Le bottiglie, conformi alle norme vigenti, debbono essere di forma
atta  a salvaguardare l'immagine dei vini. Anche l'etichettatura e la
presentazione devono essere  consone  ai  tradizionali  caratteri  di
qualita'.
                               Art. 9.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la D.O.C. "Montecarlo"  vini  che  non  rispondono
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
     Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
                            POLI BORTONE