IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100 A; Vista la proposta della Commissione (1); In cooperazione con il Parlamento europeo (2); Visto il parere del Comitato economico e sociale (3); Considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione (5), puo' essere applicata, mutatis mutandis, agli ascensori idraulici o elettroidraulici; Considerando che la norma EN 81-1 su cui si basa la direttiva 84/529/CEE e' stata completata dopo la pubblicazione della direttiva da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici ed oleoelettrici; Considerando che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE e' urgente perche' i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato; Considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, ------------ (1) GU n. C 17 del 24 gennaio 1990, pag. 9. (2) GU n. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 144 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). (3) GU n. C 168 del 10 luglio 1990, pag. 3. (4) GU n. L 300 del 19 novembre 1984, pag. 86. (5) GU n. L 196 del 18 luglio 1986, pag. 56. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 84/529/CEE e' modificata come segue: 1) Il titolo della direttiva e' sostituito dal titolo seguente: "Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici"; 2) Il testo del primo considerando e' sostituito dal testo seguente: "Considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano cosi' gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni;"; 3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, e' sostituito dal testo seguente: "1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleolettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15, denominati qui di seguito ascensori."; 4) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, e' soppresso il testo seguente: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)."; 5) Nell'allegato I: a) il testo del punto 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici; - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici."; b) nel punto 2 i termini: "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1." sono sostiuiti dai termini: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985).".