(Direttiva- art. 1)
                IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE 
   Visto il trattato che istituisce la Comunita'  economica  europea,
in particolare l'articolo 100 A; 
   Vista la proposta della Commissione (1); 
   In cooperazione con il Parlamento europeo (2); 
   Visto il parere del Comitato economico e sociale (3); 
   Considerando  che  la  direttiva  84/529/CEE  del  Consiglio  (4),
modificata dalla direttiva 86/312/CEE  della  Commissione  (5),  puo'
essere  applicata,  mutatis  mutandis,  agli  ascensori  idraulici  o
elettroidraulici; 
   Considerando che la norma EN 81-1 su  cui  si  basa  la  direttiva
84/529/CEE e' stata completata dopo la pubblicazione della  direttiva
da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici  ed
oleoelettrici; 
   Considerando che l'estensione  del  campo  di  applicazione  della
direttiva 84/529/CEE  e'  urgente  perche'  i  produttori  incontrano
considerevoli  ostacoli  tecnici  agli  scambi  intracomunitari   che
rischiano di compromettere il mercato; 
   Considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire
progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade
il 31 dicembre 1992, 
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   (1) GU n. C 17 del 24 gennaio 1990, pag. 9. 
   (2) GU n. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 144 e  decisione  del  12
settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). 
   (3) GU n. C 168 del 10 luglio 1990, pag. 3. 
   (4) GU n. L 300 del 19 novembre 1984, pag. 86. 
   (5) GU n. L 196 del 18 luglio 1986, pag. 56. 
                 HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
                             Articolo 1 
   La direttiva 84/529/CEE e' modificata come segue: 
   1) Il titolo della direttiva e' sostituito dal titolo seguente: 
    "Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre  1984,  per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici"; 
   2) Il  testo  del  primo  considerando  e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
    "Considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli
degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto
di disposizioni  tassative  che  differiscono  da  uno  Stato  membro
all'altro, ostacolano  cosi'  gli  scambi  di  detti  ascensori;  che
occorre   pertanto   procedere   al    ravvicinamento    di    queste
disposizioni;"; 
   3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, e' sostituito dal  testo
seguente: 
    "1. La presente direttiva si applica  agli  apparecchi  elevatori
elettrici, idraulici od  oleolettrici,  installati  stabilmente,  che
servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto
di persone, o di persone e cose, sospesa mediante  cavi  o  catene  o
retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno  parzialmente,
lungo guide verticali  o  la  cui  inclinazione  sulla  verticale  e'
inferiore a 15›, denominati qui di seguito ascensori."; 
   4) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino,  e'  soppresso  il
testo seguente: 
    "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico,
gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e  i
montacarichi idraulici ed oleoelettrici)."; 
   5) Nell'allegato I: 
     a) il testo del punto 1 e' sostituito dal testo seguente: 
     "1. Gli apparecchi di cui all'articolo  1,  paragrafo  1  devono
corrispondere alle seguenti norme adottate dal  Comitato  europeo  di
normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti  contemplati
al paragrafo 2: 
      - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per
la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei  montacarichi.
Parte 1: ascensori elettrici; 
      - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per
la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei  montacarichi.
Parte 2: ascensori idraulici."; 
     b) nel punto 2 i termini: 
     "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 
      2.1. Punto 12.4.2.1." 
    sono sostiuiti dai termini: 
     "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 
      2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma 
EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985).".