Al Presidente della Repubblica Nel consiglio comunale di Gazzaniga (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegante, in data 5 giugno 1995, da nove membri del corpo consiliare. Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1632/13.4 Gab. del 12 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non puo' rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gazzaniga (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta. Roma, 31 luglio 1995 Il Ministro dell'interno: CORONAS