(all. 1 - art. 1)
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel consiglio comunale di  Gazzaniga  (Bergamo),  rinnovato  nelle
consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e
da   sedici  consiglieri,  si  e'  venuta  a  determinare  una  grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegante,  in  data  5
giugno 1995, da nove membri del corpo consiliare.
   Il  prefetto  di  Bergamo,  ritenendo essersi verificata l'ipotesi
prevista dall'art. 39, comma 1, lettera  b),  n.  2,  della  legge  8
giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento del consiglio
comunale sopracitato, disponendone, nel contempo,  con  provvedimento
n.  1632/13.4  Gab.  del  12  giugno  1995,  la  sospensione,  con la
conseguente nomina del commissario per la  provvisoria  gestione  del
comune.
   Considerato  che  nel  suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli  organi  e  dei  servizi,  essendo  stata
superata  la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non
puo' rinnovarsi per  surrogazione,  si  ritiene  che,  nella  specie,
ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del  consiglio  comunale  di  Gazzaniga  (Bergamo) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona  del
dott. Lucio Marotta.
    Roma, 31 luglio 1995
                                    Il Ministro dell'interno: CORONAS