ALLEGATO I OMOLOGAZIONE CEE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO 1. DEFINIZIONI Ai fini della presente direttiva per 1.1 Tipo di veicolo si intendono i veicoli che non presentano differenze sostanziali in ordine ai seguenti elementi: 1.1.1. forme o materiali della carrozzeria (in particolare, vano motore e sua insonorizzazione); 1.1.2. lunghezza e larghezza del veicolo; 1.1.3. tipo di motore (ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante, numero e volume dei cilindri, numero e tipo dei carburatori o dei sistemi di iniezione, disposizione delle valvole, potenza massima a regime di rotazione (S)); 1.1.4. sistema di trasmissione, il rapporto con il quale viene eseguita la prova e la relativa riduzione totale; 1.1.5. numero, tipo e ubicazione dei dispositivi silenziatori di scarico; 1.1.6. numero, tipo e ubicazione dei dispositivi silenziatori di aspirazione. 1.1.7. Fatte salve le disposizioni dei punti 1.1.2. e 1.1.4, i veicoli diversi da quelli delle categorie M1 e N1 (1) aventi lo stesso tipo di motore e/o demoltiplicazioni totali diverse possono essere considerati quali veicoli dello stesso tipo. Tuttavia, se le differenze di cui sopra danno luogo ad un metodo di prova diverso, esse sono considerate una modifica del tipo. 1.2. Dispositivi silenziatori e di aspirazione 1.2.1. Per "dispositivo silenziatore di scarico", s'intende la serie completa degli elementi necessari per attenuare il rumore provocato dallo scarico del motore del veicolo; 1.2.2. Per "dispositivo silenziatore di aspirazione", s'intende la serie completa degli elementi necessari per attenuare il rumore provocato dall'aspirazione del motore del veicolo. 1.2.3. Ai fini della presente direttiva, i collettori non fanno parte dei dispositivi silenziatori. 1.3. Dispositivi silenziatori di scarico o di aspirazione di tipi diversi Per "dispositivi silenziatori di scarico o di aspirazione di tipi diversi", si intendono i dispositivi che presentino tra loro sostanziali differenze in ordine a quanto segue: 1.3.1. marchi di fabbrica o commerciali apposti sugli elementi costitutivi; 1.3.2. caratteristiche dei materiali che costituiscono uno qualsiasi degli elementi oppure forma o grandezza degli elementi stessi; una variazione del processo di rivestimento (galvanostegia, alluminiatura, ecc.) non costituisce differenza a questo fine; 1.3.3. principi di funzionamento di almeno un elemento; 1.3.4. combinazione dei vari elementi. 1.4. Elemento di un dispositivo silenziatore di scarico o di aspirazione Per "elemento di un dispositivo silenziatore di scarico o di aspirazione", s'intende uno dei componenti isolati il cui insieme costituisce il dispositivo di scarico (per esempio: tubi di scarico, silenziatore propriamente detto) oppure il dispositivo di aspirazione (per esempio: filtro dell'aria). 1.5. Demoltiplicazione totale Per "demoltiplicazione totale", s'intende il numero di giri del motore per ogni giro delle ruote motrici. (1) In conformita' della definizione data al punto 0.1 dell'allegato i della direttiva 70/156/CEE (GU n. L. 42 del 23.2.1970, pag. 16). 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 2.1. La domanda di omologazione CEE per un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro e' presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. 2.2. Essa sara' corredata dei sotto indicati documenti in triplice copia e del seguente materiale: 2.2.1. descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne i punti citati al punto 1.1. Devono essere indicati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo del motore e del veicolo; 2.2.2. elenco degli elementi, debitamente identificati, che costituiscono i dispositivi di scarico e di aspirazione; 2.2.3. disegno complessivo del dispositivo di scarico ed indicazione della sua posizione sul veicolo; 2.2.4. disegni dettagliati relativi a ciascun elemento al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. 2.3. Il costruttore od il suo mandatario dovranno presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. Nel caso di cui al punto 1.1.7 il servizio tecnico che esegue le prove di omologazione, d'accordo con il costruttore del veicolo, sceglie quale veicolo rappresentativo quello con la massa piu' piccola in ordine di marcia, con la lunghezza piu' corta e conformemente alle disposizioni del punto 5.2.2.4.3.3.1.2. 2.4. A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare. 2.5. Prima di concedere l'omologazione, l'autorita' competente deve accertarsi che siano disponibili attrezzature che garantiscano un efficace controllo della conformita' della produzione. 3. ISCRIZIONI 3.1. Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue: 3.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dei dispositivi e dei loro elementi; 3.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante. 3.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo e' montato sul veicolo. 4. OMOLOGAZIONE CEE 4.1. In caso di accettazione di una domanda ai sensi del punto 2.1, l'autorita' competente redige una scheda conforme al modello riportato nell'allegato III, che sara' allegata alla scheda di omologazione CEE del veicolo. 5. SPECIFICHE 5.1. Specifiche di carattere generale 5.1.1. Il veicolo, il suo motore ed i suoi dispositivi silenziatori di scarico e di aspirazione devono essere progettati, costruiti e montati in modo che in normali condizioni di uso e malgrado le vibrazioni alle quali essi possono essere sottoposti, il veicolo possa soddisfare le prescrizioni della presente direttiva. 5.1.2. I dispositivi silenziatori devono essere progettati, costruiti e montati in modo da poter presentare una adeguata resistenza ai fenomeni di corrosione ai quali essi sono sottoposti, tenendo conto delle condizioni d'impiego del veicolo. 5.2. Specifiche in materia di livelli sonori 5.2.1. Metodo di misura 5.2.1.1. Il rumore emesso dal tipo di veicolo presentato per l'omologazione CEE viene misurato con uno dei due metodi descritti rispettivamente al punto 5.2.2.4 per un veicolo in movimento ed al punto 5.2.3.4 per un veicolo fermo (1). L'emissione dei veicoli con massa ammissibile superiore a 2 800 kg deve essere sottoposta ad una misurazione supplementare del rumore dell'aria compressa a veicolo fermo conformemente al punto 5.4, se un dispositivo di frenatura ad aria compressa fa parte del veicolo. (1) Si esegue una prova su un veicolo fermo per determinare un valore di riferimento destinato alle amministrazioni che utilizzano questo metodo per il controllo dei veicoli in servizio. 5.2.1.2. I due valori misurati come prescritto al precedente punto 5.2.1.1 devono essere indicati nel verbale di prova ed in una scheda conforme al modello dell'allegato III. Nel verbale di prova devono altresi' figurare i dati relativi alle condizioni ambientali: terreno di prova (caratteristiche della superficie), temperatura dell'aria, vento (direzione e velocita'), rumore di fondo. 5.2.2. Livello sonoro del veicolo in movimento 5.2.2.1. Valori limite Il livello sonoro misurato conformemente ai punti 5.2.2.2 a 5.2.2.5 del presente allegato non deve superare i seguenti limiti: | Valori limite Categoria di veicoli | espressi in | dB (A) | | 5.2.2.1.1. Veicoli per il trasporto di perso- | ne con al massimo nove posti a | sedere, compreso quello del condu- | cente | 74 | 5.2.2.1.2. Veicoli per il trasporto di perso- | ne con piu' di nove posti a sedere,| compreso quello del conducente, con| massa massima autorizzata superiore| a 3,5 t: | | 5.2.2.1.2.1. - con motore di potenza inferiore | a 150 kW | 78 | 5.2.2.1.2.2. - con motore di potenza pari o su- | periore a 150 kW | 80 | 5.2.2.1.3. Veicoli per il trasporto di perso- | ne con piu' di nove posti a sedere,| compreso quello del conducente; | veicoli per il trasporto di merci; | | 5.2.2.1.3.1. - con massa massima autorizzata non| superiore a 2 t | 76 | 5.2.2.1.3.2. - con massa massima autorizzata | superiore a 2 t ma non superiore | a 3,5 t | 77 | 5.2.2.1.4. Veicoli per il trasporto di merci | con massa massima autorizzata supe-| riore a 3,5 t: | | 5.2.2.1.4.1. - con motore di potenza inferiore | a 75 kW | 77 | 5.2.2.1.4.2. - con motore di potenza pari o su- | periore a 75 kW, ma inferiore a | 150 kW | 78 | 5.2.2.1.4.3. - con motore di potenza pari o su- | periore a 150 kW | 80 | Tuttavia, - per i veicoli delle categorie 5.2.2.1.1 e 5.2.2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A); - per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW; - per i veicoli della categoria 5.2.2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con piu' di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A) se la velocita' alla quale l'estremita' posteriore del veicolo supera la linea BB' (figura 1) in terza marcia e' superiore a 61 km/h. 5.2.2.2. Strumenti di misura 5.2.2.2.1. Misure acustiche L'apparecchio per la misura del livello sonoro e' un fonometro di precisione conforme al modello descritto nella pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Per le misurazioni viene utilizzata la risposta "veloce" del fonometro nonche' la curva di ponderazione "A", entrambi descritti nella suddetta pubblicazione. All'inizio ed alla fine di ogni serie di misurazioni, il fonometro deve essere calibrato, secondo le indicazioni del costruttore, con un'opportuna fonte sonora (ad esempio pistonofono). Qualora nel corso di queste operazioni di calibratura gli errori del fonometro dovessero variare di oltre 1 dB per una serie di misurazioni, la prova deve essere considerata non valida 5.2.2.2.2. Misurazioni della velocita' La velocita' di rotazione del motore e la velocita' del veicolo nel percorso di prova devono essere determinate con tolleranza di + 3%. 5.2.2.3. Condizioni di misura 5.2.2.3.1. Terreno di prova Il terreno di prova deve essere costituito da un tratto di accelerazione disposto centralmente, circondato da una zona praticamente piana. Il tratto di accelerazione deve essere piano; la pista deve essere asciutta e di natura tale che il rumore di rotolamento resti basso. Il terreno di prova deve essere di natura tale che le condizioni di campo acustico libero possano essere realizzate con tolleranza di + dB tra la fonte sonora ed il microfono. Questa condizione si considera soddisfatta quando non esistono grossi ostacoli suono-rifluenti, quali staccionate, rocce, ponti o edifici, alla distanza di 50 m attorno al centro del tratto di accelerazione. La pavimentazione della pista di prova deve essere conforme alle specifiche dell'allegato VI. In prossimita' del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa avere influssi sul campo acustico; nessuno dovra' restare tra il microfono e la fonte sonora. L'osservatore che esegue le misurazioni deve disporsi in modo da non alterare comunque le indicazioni dello strumento di misura. 5.2.2.3.2. Condizioni meteorologiche Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche. Si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento. 5.2.2.3.3. Rumore di fondo Nelle misurazioni il livello sonoro ponderato (A) prodotto da fonti diverse dal veicolo in prova e il livello sonoro che risulta dall'effetto del vento devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) rispetto al livello sonoro del veicolo. Il microfono puo' essere protetto dal vento mediante apposito schermo, purche' si tenga conto dell'influenza di quest'ultimo sulla sensibilita' e sulle caratteristiche direzionali del microfono stesso. 5.2.2.3.4. Condizioni del veicolo Per le misurazioni il veicolo deve essere in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, e senza rimorchio o semirimorchio, a meno che si tratti di veicoli non separabili. I pneumatici del veicolo devono essere di un tipo normalmente montato dal fabbricante su detto veicolo e gonfiati alla pressione o alle pressioni stabilite per il veicolo scarico. Prima di procedere alle misurazioni, il motore del veicolo dovra' essere portato alle normali condizioni di funzionamento per quanto riguarda temperature, regolazione, carburante, candele, carburatore, ecc. (a seconda del caso). Se il veicolo e' munito di ventilatori a comando automatico, non si deve intervenire sul funzionamento di questi dispositivi durante la misurazione. Per i veicoli con piu' di due ruote motrici, sara' usata soltanto la trasmissione destinata alla normale marcia su strada. 5.2.2.4. Metodo di misura 5.2.2.4.1. Natura e numero delle misurazioni Il livello sonoro massimo espresso in decibel (dB), ponderato (A), deve essere misurato durante il passaggio del veicolo tra le linee AA' e BB' (vedi figura 1). La misura non e' valida se si rileva un valore di punta che differisce anormalmente dal livello sonoro generale. Si effettuano almeno due misurazioni su ciascun lato del veicolo. 5.2.2.4.2. Posizione del microfono Il microfono deve essere collocato a 7,5 + 0,2 m dalla linea di riferimento CC' (vedi figura 1) della pista ed a 1,2 + 0,1 m dal suolo. Il suo asse di sensibilita' massima deve essere orizzontale e perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC'). 5.2.2.4.3. Condizioni di guida 5.2.2.4.3.1. Condizioni generali Per tutte le misurazioni il veicolo deve essere guidato in linea retta sul percorso di accelerazione in modo che il piano longitudinale di simmetria del veicolo sia il piu' vicino possibile alla linea CC'. Il veicolo deve avvicinarsi alla linea AA' ad una velocita' iniziale stabilizzata, secondo quanto indicato ai punti 5.2.2.4.3.2 e 5.2.2.4.3.3. Non appena l'estremita' anteriore del veicolo ha raggiunto la linea AA', si spinge a fondo il comando dell'acceleratore con la massima rapidita' possibile, mantenendoli in questa posizione finche' l'estremita' posteriore del veicolo avra' raggiunto la linea BB'; il comando dell'accelerazione deve essere lasciato libero al piu' presto possibile. Nel caso di veicoli articolati non separabili, i rimorchi non devono essere presi in considerazione per quanto concerne il superamento della linea BB'. 5.2.2.4.3.2. Velocita' di avvicinamento Il veicolo si avvicina alla linea A.A' a velocita' stabilizzata pari al piu' basso dei seguenti valori: - 50 km orari; - velocita' corrispondente ad un regime del motore pari ai tre quarti del regime S al quale il motore sviluppa la sua potenza nominale massima nel caso di veicoli della categoria M1 e di veicoli di altre categorie con motore di potenza non superiore a 225 kW. Se, tuttavia, vi e' retrogradazione in prima durante la prova, nel caso di veicoli equipaggiati con cambio automatico avente piu' di due rapporti distinti, il costruttore, per evitare tale retrogradazione, puo' scegliere una delle seguenti procedure di prova: - aumentare la velocita' V del veicolo fino ad un valore massimo di 60 km/h, oppure - ridurre l'alimentazione del carburante sino al 95% di quella necessaria per la potenza massima mantenendo la velocita' a 50 km/h. Si considera soddisfatta questa condizione: - per i motori ad accensione comandata, quando l'angolo di apertura della farfalla e' pari al 90% di quello consentito, e - per i motori ad accensione spontanea, quando lo spostamento della cremagliera della pompa di iniezione e' limitato al 90% della sua corsa. I veicoli muniti di cambio automatico senza selettore manuale sono sottoposti alla prova con diverse velocita' di avvicinamento (30, 40 e 50 km/h), oppure ai tre quarti della velocita' massima su strada, se questo valore e' piu' basso. Si prende in considerazione la condizione che da' luogo al massimo livello sonoro. 5.2.2.4.3.3. Scelta della combinazione del cambio (qualora il veicolo ne sia munito) 5.2.2.4.3.3.1. Cambio non automatico a comando manuale 5.2.2.4.3.3.1.1. Per i veicoli delle categorie M1 ed N1 muniti di cambio con non oltre quattro marce avanti, la prova viene eseguita in seconda marcia. Per i veicoli di dette categorie muniti di cambio con piu' di quattro marce avanti, la prova e' eseguita successivamente in seconda ed in terza marcia. Devono essere presi in considerazione unicamente i rapporti di trasmissione globali destinati ad un normale uso su strada. Si procede al calcolo della media aritmetica dei livelli sonori rilevati per ciascuna di queste condizioni. Se nel corso della prova in seconda marcia il regime del motore supera il regime S al quale il motore sviluppa la potenza nominale massima, la prova deve essere ripetuta con una velocita' di avvicinamento e/o con un regime di avvicinamento del motore ridotti gradualmente ogni volta del 5 % di S sino a che il regime del motore non superi piu' S. Tuttavia, i veicoli della categoria M1 con piu' di quattro marce avanti, equipaggiati con motori sviluppanti una potenza massima superiore a 140 kW ed aventi un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a 75 kW/t, sono sottoposti soltanto alla prova in terza marcia, purche' la velocita' alla quale l'estremita' posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia sia superiore a 61 km/h. 5.2.2.4.3.3.1.2. Per i veicoli delle categorie diverse da M1 e da N1 con un numero totale X di marce avanti (compresi i rapporti ottenuti con un cambio ausiliario e con un ponte a piu' rapporti), le prove saranno eseguite successivamente con i rapporti di ordine superiore o pari a x/n (1) (2). Si tiene conto soltanto della condizione che da' luogo al livello sonoro piu' elevato. Il passaggio ad una marcia superiore a partire da x/n si conclude nella marcia X alla quale si raggiunge per l'ultima volta al passaggio della linea BB' il regime S al quale il motore sviluppa la sua potenza nominale massima. Nel caso di veicoli che presentano demoltiplicazioni totali diverse (compreso un diverso numero di marce) la rappresentativita' del tipo del veicolo sottoposto alla prova e' determinata come segue: - se il livello sonoro massimo e' ottenuto tra i rapporti x/n e X, il veicolo scelto deve essere considerato rappresentativo del suo tipo; - se il livello sonoro massimo e' ottenuto con il rapporto x/n, il veicolo scelto e' considerato rappresentativo del suo tipo soltanto nel caso di veicoli che hanno una demoltiplicazione totale inferiore per x/n; (1) Dove: n = 2 per veicoli con motore di potenza fino a 225 kW; n = 3 per veicoli con motore di potenza superiore a 225 kW. (2) Se x/n non corrisponde ad un numero intero, si utilizza il rapporto piu' alto successivo. - se il livello sonoro massimo e' ottenuto col rapporto X, il veicolo scelto e' considerato rappresentativo del suo tipo soltanto nel caso dei veicoli che hanno una demoltiplicazione totale superiore per X. 5.2.2.4.3.3.2. Cambio automatico munito di selettore manuale La prova e' eseguita con il selettore nella posizione raccomandata dal costruttore per la guida "normale". Devono essere neutralizzati eventuali dispositivi esterni per scalare le marce (ad esempio kickdown). 5.2.2.5. Interpretazione dei risultati 5.2.2.5.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione e' dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB (A). 5.2.2.5.2. Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB (A). 5.2.2.5.3. Il valore preso in considerazione e' il risultato piu' elevato delle misure. Se questo valore e' superiore di 1 dB (A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati cosi' ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti. 5.2.3. Livello sonoro del veicolo fermo 5.2.3.1. Livello sonoro in prossimita' dei veicoli Per facilitare successivamente il controllo del rumore dei veicoli in circolazione, il livello sonoro deve essere misurato vicino alla imboccatura del dispositivo silenziatore di scarico, conformemente alle seguenti prescrizioni, e il risultato della misurazione deve essere registrato nel verbale di prova redatto per il rilascio del certificato di cui all'allegato III. 5.2.3.2. Strumenti di misura 5.2.3.2.1. Misure acustiche Per le misurazioni deve essere usato un fonometro di precisione conformemente al paragrafo 5.2.2.2.1. 5.2.3.2.2. Misurazione del regime Il regime del motore e' determinato con un contagiri esterno al veicolo, con tolleranza di piu' o meno 3%. Detto contagiri non puo' essere quello del veicolo. 5.2.3.3. Condizioni di misura 5.2.3.3.1. Terreno di prova (vedi figura 2) Come terreno di prova puo' essere usata qualsiasi zona libera da forti disturbi acustici. Particolarmente idonee sono le zone piane, rivestite di cemento, asfalto o altro materiale duro che siano altamente riflettenti; sono da evitare le piste in terra battuta. Il terreno di prova deve avere la forma di un rettangolo i cui lati siano lontani almeno 3 m dai punti piu' esterni del veicolo. All'interno di detto rettangolo non devono trovarsi grossi ostacoli, per esempio una persona diversa dall'osservatore o dal conducente. Il veicolo e' disposto all'interno del suddetto rettangolo in modo che il microfono disti almeno 1 m da eventuali cordoni di pietra. 5.2.3.3.2. Condizioni meteorologiche Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche. Si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento. 5.2.3.3.3. Rumore di fondo Le indicazioni dello strumento di misura dovute al rumore di fondo e al vento devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) al livello sonoro da misurare. Il microfono puo' essere munito di un adatto schermo di protezione contro il vento purche' si tenga conto della influenza di quest'ultimo sulla sensibilita' del microfono stesso. 5.2.3.3.4. Condizioni del veicolo Prima di procedere alle misurazioni il motore del veicolo deve essere portato alla temperatura normale di funzionamento. Se il veicolo e' munito di ventilatori a comando automatico, non si deve intervenire su questo dispositivo durante la misurazione del livello sonoro. Durante le misurazioni il cambio deve essere in folle. 5.2.3.4. Metodo di misura 5.2.3.4.1 Natura e numero delle misurazioni Il livello sonoro massimo espresso in decibel (dB) ponderato (A) deve essere misurato durante il periodo di funzionamento descritto al punto 5.2.3.4.3. In ciascun punto di misura devono essere eseguite almeno tre misurazioni. 5.2.3.4.2. Posizioni del microfono (vedi figura 2) Il microfono dev'essere collocato all'altezza dell'orifizio di uscita del tubo di scarico, ma comunque a meno di 0,2 m dalla superficie della pista. La membrana del microfono dev'essere orientata verso l'apertura di scarico dei gas ad una distanza di 0,5 m da detto orifizio. L'asse di sensibilita' massima del microfono dev'essere parallelo alla superficie della pista e formare un angolo di 45 piu' o meno 10 gradi rispetto al piano verticale in cui si trova la direzione d'uscita dei gas di scarico. Rispetto a detto piano verticale il microfono dev'essere collocato dal lato in cui si ottiene la massima distanza tra il microfono ed il profilo del veicolo. Se il sistema di scarico ha piu' orifizi di uscita i cui centri distino 0,3 m o meno e siano raccordati allo stesso silenziatore, il microfono dev'essere orientato verso l'orifizio d'uscita piu' vicino al profilo del veicolo o verso quello piu' alto rispetto alla superficie della pista. Negli altri casi si devono eseguire per ciascun orifizio di uscita misurazioni separate, prendendo come risultato il massimo valore misurato. Per i veicoli muniti di un orifizio di scarico verticale (ad esempio, veicoli industriali) il microfono dev'essere disposto all'altezza dell'orifizio di scarico, essere orientato verso l'alto e con asse verticale. Esso dev'essere disposto alla distanza di 0,5 m dalla parete laterale del veicolo piu' vicina all'orifizio di scarico. Qualora, a causa della struttura del veicolo il microfono non possa essere disposto conformemente alla figura 2 a motivo della presenza di ostacoli facenti parte del veicolo stesso (ad esempio: ruota di scorta, serbatoio di carburante, scatola della batteria), all'atto della misurazione dev'essere fatto un disegno che indichi chiaramente la posizione scelta per il microfono. Per quanto possibile , quest'ultimo deve distare oltre 50 cm dall'ostacolo piu' vicino ed il suo asse di sensibilita' massima dev'essere orientato verso l'orifizio di scarico del gas nel punto meno coperto dai suddetti ostacoli. 5.2.3.4.3. Condizioni di funzionamento del motore Il motore deve funzionare costantemente a 3/4 del regime (S) al quale esso sviluppa la sua potenza massima. Appena stabilizzato il regime, il comando dell'acceleratore deve essere riportato rapidamente nella posizione di "minimo". Il livello sonoro dev'essere misurato per una durata di funzionamento che comprenda un breve periodo a regime stabilizzato e tutta la durata della decelerazione, prendendo come risultato valido l'indicazione massima del fonometro. 5.2.3.5. Risultati (verbale di prova) 5.2.3.5.1. Nel verbale di prova redatto, per il rilascio del certificato di cui all'allegato III devono essere annotati tutti i dati necessari, in particolare quelli che sono serviti a misurare il rumore del veicolo fermo. 5.2.3.5.2. I valori letti sullo strumento di misura devono essere arrotondati al decibel piu' vicino. Sono presi in considerazione soltanto i valori ottenuti in tre misurazioni consecutive, i cui rispettivi divari non siano superiori a 2 dB (A). 5.2.3.5.3. Il valore preso in considerazione e' il risultato piu' elevato di queste tre misurazioni. 5.3. Dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi 5.3.1. I materiali fibrosi possono essere usati per la costruzione dei silenziatori unicamente se nelle fasi di progetto o di produzione sono state messe in atto misure adeguate al fine di raggiungere nella circolazione stradale l'efficienza necessaria per l'osservanza dei limiti fissati al punto 5.2.2.1. In tal caso, il dispositivo silenziatore e' ritenuto efficiente nella circolazione stradale se i gas di scarico non vengono a contatto con i materiali fibrosi o se il silenziatore del veicolo prototipo sottoposto a prova conformemente ai punti 5.2.2. e 5.2.3. e' stato messo nel suo stato normale per la circolazione stradale prima delle misurazioni del livello sonoro. Questo risultato puo' essere ottenuto con una delle tre prove descritte ai seguenti punti 5.3.1.1., 5.3.1.2. e 5.3.1.3., oppure asportando i materiali fibrosi del silenziatore. 5.3.1.1. Percorso continuo di 10000 km su strada 5.3.1.1.1. Circa la meta' del percorso deve essere effettuata nella circolazione urbana ed il resto su strade di comunicazione veloce; il funzionamento continuo su strada puo' essere sostituito da un idoneo programma su pista di prova. 5.3.1.1.2. Si deve cercare di ottenere un ripetuto avvicendarsi delle due condizioni di percorso. 5.3.1.1.3. L'intero programma di prova deve comprendere almeno dieci pause della durata minima di tre ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione. 5.3.1.2. Condizionamento al banco 5.3.1.2.1. Il silenziatore viene montato sul motore accoppiato ad un freno dinamometrico utilizzando i suoi accessori di serie e rispettando le prescrizioni del costruttore del veicolo. 5.3.1.2.2. Le prove vengono effettuate in sei periodi di sei ore ciascuno, con interruzione di almeno 12 ore fra i singoli periodi, per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione. 5.3.1.2.3. Durante ciascun periodo di sei ore, il motore viene portato successivamente nelle seguenti condizioni: 1. sequenza di 5 minuti al minimo; 2. sequenza di 1 ora ad 1/4 del carico, a 3/4 del regime di potenza massima (S); 3. sequenza di 1 ora a meta' carico, a 3/4 del regime di potenza massima (S); 4. sequenza di 10 minuti a pieno carico, a 3/4 del regime di potenza massima (S); 5. sequenza di 15 minuti a meta' carico, a regime di potenza massima (S); 6. sequenza di 30 minuti ad 1/4 del carico, a regime di potenza massima (S). Durata totale delle sei sequenze: 3 ore. Ciascun periodo comprende due serie delle sei sequenze di cui sopra. 5.3.1.2.4. Durante la prova non si effettua il raffreddamento del silenziatore mediante ventilazione forzata per simulare la corrente d'aria che lambisce il veicolo in movimento. Su richiesta del costruttore, pero', il raffreddamento e' autorizzato per non superare la temperatura rilevata all'entrata del silenziatore quando il veicolo circola alla sua velocita' massima. 5.3.1.3. Condizionamento con pulsazioni 5.3.1.3.1. Il dispositivo di scarico o l'elemento di detto dispositivo sono montati sul veicolo definito al paragrafo 2,3 oppure sul motore citato al punto 2.4. Nel primo caso il veicolo e' disposto su un banco a rulli. Nel secondo caso il motore e' montato su un dinamometro. L'apparecchiatura di prova, di cui uno schema dettagliato e' visibile in figura 3, e' montata all'orifizio di uscita del dispositivo silenziatore. Puo' essere autorizzata qualsiasi altra attrezzatura che dia risultati equivalenti. 5.3.1.3.2. L'attrezzatura di prova deve essere regolata in modo che il passaggio del gas di scarico sia interrotto e ristabilito alternativamente dalla valvola a chiusura rapida per 2500 cicli. 5.3.1.3.3. La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas di scarico, misurata almeno 100 mm a valle della flangia di entrata, raggiunge un valore compreso fra 0,35 e 0,40 bar. Essa deve chiudersi quando detta contropressione non differisce di oltre 10% dal suo valore stabilizzato misurato a valvola aperta. 5.3.1.3.4. Il rele' temporizzato deve essere regolato per la durata d'evacuazione dei gas risultante dalle prescrizioni del precedente punto 5.3.1.3.3. 5.3.1.3.5 La velocita' del motore deve essere pari al 75% del regime (S) di potenza massima. 5.3.1.3.6. La potenza indicata dal dinamometro deve corrispondere al 50% della potenza massima misurata al 75 % del regime (S) del motore. 5.3.1.3.7. Gli eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova. 5.3.1.3.8. L'intera prova deve non superare 48 ore. Se occorrono periodi di raffreddamento, essi potranno essere effettuati uno ogni ora. 5.3.2. Qualora debba essere applicato l'articolo 8, punto 3 della direttiva 70/156/CEE concernente l'"omologazione CEE", si usa il metodo di prova di cui al paragrafo 5.3.1.2. 5.4. Rumore dovuto all'aria compressa 5.4.1. Metodo di misurazione La misurazione viene eseguita con il microfono nelle posizioni 2 e 6 come indicato in figura 4 a veicolo fermo. I livelli piu' alti di rumore ponderato A vengono registrati durante l'apertura del regolatore di pressione e durante la ventilazione dopo l'uso di entrambi i freni di servizio e di stazionamento. Il rumore durante l'apertura del regolatore di pressione viene misurato con il motore al minimo. Il rumore di ventilazione e' registrato durante il funzionamento dei freni di servizio e di stazionamento; prima di ogni misurazione, il gruppo compressore dell'aria dev'essere portato alla massima pressione di funzionamento ammissibile e quindi viene spento il motore. 5.4.2. Interpretazione dei risultati Per tutte le posizioni del microfono devono essere eseguite due misurazioni. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione e' dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di un dB (A). Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni effettuate per una posizione del microfono non supera 2 dB (A). Il valore preso in considerazione e' il risultato piu' elevato delle misure. Se questo valore e' superiore di 1 dB (A) al livello massimo ammesso, si procede ad altre due misurazioni della stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati cosi' ottenuti devono rispettare i limiti prescritti. 5.4.3. Valore limite Il livello sonoro non deve superare il limite di 72 dB (A). 6. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE 6.1. Tipi di veicoli modificati per funzionare con benzina senza piombo 6.1.1. L'omologazione di un tipo di veicolo modificato e/o adattato unicamente al fine di renderlo idoneo a funzionare con benzina senza piombo, come specificato nella direttiva 85/210/CEE, deve essere estesa qualora il costruttore certifichi, previa approvazione dell'autorita' responsabile del rilascio dell'omologazione, che il livello sonoro del veicolo modificato non supera i valori limite precisati al punto 5.2.2.1. 6.2. Tipi di veicoli modificati per altri scopi 6.2.1. L'omologazione di un tipo di veicolo puo' essere estesa a tipi di veicoli aventi caratteristiche diverse da quelle riportate all'allegato III, qualora l'autorita' responsabile del rilascio dell'omologazione ritenga che le modifiche apportate non siano tali da avere importanti conseguenze negative sul livello sonoro del veicolo. 7. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 7.1. Ogni veicolo costruito rispettando i requisiti della presente direttiva dev'essere conforme al tipo di veicolo omologato e soddisfare i requisiti del punto 5. 7.2. Per verificare che siano soddisfatte le prescrizioni del punto 7.1 devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione. 7.3. Il detentore dell'omologazione deve in particolare: 7.3.1. disporre delle procedure necessarie per un efficace controllo della qualita'' dei prodotti; 7.3.2. avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria per verificare la conformita' di ciascun tipo omologato; 7.3.3. provvedere affinche' i risultati della prova vengano registrati e che i documenti annessi restino disponibili per un periodo da fissare di comune accordo con l'amministrazione; 7.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova onde verificare e garantire la stabilita' delle caratteristiche dei prodotti tenendo conto della variazione di una produzione industriale; 7.3.5 garantire che per ciascun tipo prodotto vengano eseguite almeno le prove prescritte nell'allegato V, punto I; 7.3.6. garantire che qualsiasi campione o pezzo in prova che dimostri una mancata conformita' per il tipo di prova in questione dia luogo ad un altro campionamento e ad un'altra prova. Devono essere prese tutte le misure necessarie per ristabilire la conformita' della produzione corrispondente. 7.4. L'autorita' competente che ha concesso l'omologazione puo' verificare in qualsiasi momento il sistema di controllo di conformita' applicabile in ciascuna unita' di produzione. 7.4.1. Ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova ed i verbali di controllo. 7.4.2. L'ispettore puo' prelevare dei campioni a caso che saranno sottoposti alla prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni puo' essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dallo stesso fabbricante. 7.4.3. Se il livello della qualita' risulta insoddisfacente oppure se pare necessario verificare la validita' delle prove eseguite in applicazione del punto 7.4.2, l'ispettore deve scegliere dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione. 7.4.4 L'autorita' competente puo' eseguire qualsiasi prova descritta nell'allegato I. 7.4.5. La frequenza normale delle ispezioni da parte delle autorita' competenti e' di una ogni due anni. Se durante una di queste visite vengono riscontrati risultati insoddisfacenti, l'autorita' competente deve prendere tutte le misure necessarie per ristabilire la conformita' della produzione al piu' presto possibile. ----> Vedere IMMAGINI da Pag. 30 a Pag. 33 della G.U. <----