(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I
   OMOLOGAZIONE CEE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL
                           LIVELLO SONORO
1.               DEFINIZIONI
                 Ai fini della presente direttiva per
1.1              Tipo di veicolo
                 si intendono i veicoli che non presentano differenze
                 sostanziali in ordine ai seguenti elementi:
1.1.1.           forme o materiali della carrozzeria (in particolare,
                 vano motore e sua insonorizzazione);
1.1.2.           lunghezza e larghezza del veicolo;
1.1.3.           tipo di motore (ad accensione comandata o spontanea,
                 a  due  o  quattro  tempi,  a  pistone alternativo o
                 rotante, numero e volume dei cilindri, numero e tipo
                 dei  carburatori  o  dei   sistemi   di   iniezione,
                 disposizione delle valvole, potenza massima a regime
                 di rotazione (S));
1.1.4.              sistema di trasmissione, il rapporto con il quale
                 viene eseguita la  prova  e  la  relativa  riduzione
                 totale;
1.1.5.         numero, tipo e ubicazione dei dispositivi silenziatori
                 di scarico;
1.1.6.         numero, tipo e ubicazione dei dispositivi silenziatori
                 di aspirazione.
1.1.7.          Fatte salve le disposizioni dei punti 1.1.2. e 1.1.4,
                 i  veicoli diversi da quelli delle categorie M1 e N1
                 (1)  aventi   lo   stesso   tipo   di   motore   e/o
                 demoltiplicazioni   totali  diverse  possono  essere
                 considerati  quali  veicoli   dello   stesso   tipo.
                 Tuttavia,  se le differenze di cui sopra danno luogo
                 ad un metodo di prova diverso, esse sono considerate
                 una modifica del tipo.
1.2.             Dispositivi silenziatori e di aspirazione
1.2.1.           Per "dispositivo silenziatore di scarico",
                 s'intende la serie completa degli elementi necessari
                 per attenuare il rumore provocato dallo scarico  del
                 motore del veicolo;
1.2.2.           Per "dispositivo silenziatore di aspirazione",
                 s'intende la serie completa degli elementi necessari
                 per  attenuare  il rumore provocato dall'aspirazione
                 del motore del veicolo.
1.2.3.            Ai fini della presente direttiva, i collettori  non
                 fanno parte dei dispositivi silenziatori.
1.3.             Dispositivi silenziatori di scarico o di aspirazione
                 di tipi diversi
                 Per   "dispositivi  silenziatori  di  scarico  o  di
                 aspirazione  di  tipi  diversi",  si   intendono   i
                 dispositivi  che  presentino  tra  loro  sostanziali
                 differenze in ordine a quanto segue:
1.3.1.                 marchi di fabbrica o commerciali apposti sugli
                 elementi costitutivi;
1.3.2.           caratteristiche dei materiali che costituiscono  uno
                 qualsiasi  degli  elementi  oppure forma o grandezza
                 degli elementi stessi; una variazione  del  processo
                 di rivestimento (galvanostegia, alluminiatura, ecc.)
                 non costituisce differenza a questo fine;
1.3.3.           principi di funzionamento di almeno un elemento;
1.3.4.           combinazione dei vari elementi.
1.4.             Elemento di un dispositivo silenziatore di scarico o
                 di aspirazione
                 Per  "elemento  di  un  dispositivo  silenziatore di
                 scarico  o  di  aspirazione",  s'intende   uno   dei
                 componenti  isolati  il  cui  insieme costituisce il
                 dispositivo  di  scarico  (per  esempio:    tubi  di
                 scarico,  silenziatore propriamente detto) oppure il
                 dispositivo  di  aspirazione  (per  esempio:  filtro
                 dell'aria).
1.5.             Demoltiplicazione totale
                 Per  "demoltiplicazione totale", s'intende il numero
                 di  giri  del  motore  per  ogni  giro  delle  ruote
                 motrici.

(1)  In conformita' della definizione data al punto 0.1 dell'allegato
i della direttiva 70/156/CEE (GU n. L. 42 del 23.2.1970, pag. 16).
2.               DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
2.1.            La domanda di omologazione CEE per un tipo di veicolo
                 per quanto riguarda il livello sonoro e'  presentata
                 dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
2.2.             Essa sara' corredata dei sotto indicati documenti in
                 triplice copia e del seguente materiale:
2.2.1.            descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne
                 i punti citati al punto 1.1. Devono essere  indicati
                 i  numeri e/o i simboli che identificano il tipo del
                 motore e del veicolo;
2.2.2.           elenco degli elementi, debitamente identificati, che
                 costituiscono  i  dispositivi  di   scarico   e   di
                 aspirazione;
2.2.3.              disegno complessivo del dispositivo di scarico ed
                 indicazione della sua posizione sul veicolo;
2.2.4.            disegni dettagliati relativi a ciascun elemento  al
                 fine   di   poterlo   individuare   ed  identificare
                 facilmente, con indicazione dei materiali usati.
2.3.                  Il costruttore od il  suo  mandatario  dovranno
                 presentare  al  servizio  tecnico  incaricato  delle
                 prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo
                 da omologare.
                 Nel caso di cui al punto 1.1.7 il  servizio  tecnico
                 che  esegue  le prove di omologazione, d'accordo con
                 il costruttore del veicolo,  sceglie  quale  veicolo
                 rappresentativo  quello con la massa piu' piccola in
                 ordine di marcia, con  la  lunghezza  piu'  corta  e
                 conformemente    alle    disposizioni    del   punto
                 5.2.2.4.3.3.1.2.
2.4.                 A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre
                 presentati un campione del dispositivo di scarico ed
                 un motore avente cilindrata e potenza almeno pari  a
                 quelle  del  motore  montato  sul tipo di veicolo da
                 omologare.
2.5.                 Prima di concedere  l'omologazione,  l'autorita'
                 competente  deve  accertarsi  che  siano disponibili
                 attrezzature che garantiscano un efficace  controllo
                 della conformita' della produzione.
3.               ISCRIZIONI
3.1.            Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico
                 e  di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio
                 ed i tubi, deve figurare quanto segue:
3.1.1.           il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante
                 dei dispositivi e dei loro elementi;
3.1.2.           la denominazione commerciale data dal fabbricante.
3.2.              Detti marchi devono essere chiaramente leggibili  e
                 indelebili  anche  quando  il dispositivo e' montato
                 sul veicolo.
4.               OMOLOGAZIONE CEE
4.1.             In caso di accettazione di una domanda ai sensi  del
                 punto  2.1, l'autorita' competente redige una scheda
                 conforme al modello riportato nell'allegato III, che
                 sara' allegata alla scheda di omologazione  CEE  del
                 veicolo.
5.               SPECIFICHE
5.1.             Specifiche di carattere generale
5.1.1.                Il veicolo, il suo motore ed i suoi dispositivi
                 silenziatori di  scarico  e  di  aspirazione  devono
                 essere  progettati,  costruiti e montati in modo che
                 in  normali  condizioni  di  uso   e   malgrado   le
                 vibrazioni    alle   quali   essi   possono   essere
                 sottoposti,   il   veicolo   possa   soddisfare   le
                 prescrizioni della presente direttiva.
5.1.2.           I dispositivi silenziatori devono essere progettati,
                 costruiti  e montati in modo da poter presentare una
                 adeguata resistenza ai  fenomeni  di  corrosione  ai
                 quali  essi  sono  sottoposti,  tenendo  conto delle
                 condizioni d'impiego del veicolo.
5.2.             Specifiche in materia di livelli sonori
5.2.1.           Metodo di misura
5.2.1.1.         Il rumore emesso dal tipo di veicolo presentato  per
                 l'omologazione  CEE  viene  misurato con uno dei due
                 metodi descritti rispettivamente  al  punto  5.2.2.4
                 per  un veicolo in movimento ed al punto 5.2.3.4 per
                 un veicolo fermo (1).
                 L'emissione  dei  veicoli  con   massa   ammissibile
                 superiore  a  2 800 kg deve essere sottoposta ad una
                 misurazione  supplementare  del   rumore   dell'aria
                 compressa  a  veicolo  fermo  conformemente al punto
                 5.4,  se  un  dispositivo  di  frenatura   ad   aria
                 compressa fa parte del veicolo.

(1) Si esegue una prova su un veicolo fermo per determinare un valore
di  riferimento  destinato alle amministrazioni che utilizzano questo
metodo per il controllo dei veicoli in servizio.
5.2.1.2.         I due valori misurati come prescritto al  precedente
                 punto  5.2.1.1 devono essere indicati nel verbale di
                 prova  ed  in  una  scheda   conforme   al   modello
                 dell'allegato III.
                 Nel verbale di prova devono altresi' figurare i dati
                 relativi  alle  condizioni  ambientali:  terreno  di
                 prova    (caratteristiche     della     superficie),
                 temperatura    dell'aria,    vento    (direzione   e
                 velocita'), rumore di fondo.
5.2.2.           Livello sonoro del veicolo in movimento
5.2.2.1.         Valori limite
                 Il livello sonoro misurato  conformemente  ai  punti
                 5.2.2.2  a  5.2.2.5  del  presente allegato non deve
                 superare i seguenti limiti:

                                                    | Valori limite
                         Categoria di veicoli       |  espressi in
                                                    |    dB (A)
                                                    |
                                                    |
5.2.2.1.1.       Veicoli per il trasporto di perso- |
                 ne con al massimo nove posti a     |
                 sedere, compreso quello del condu- |
                 cente                              |      74
                                                    |
5.2.2.1.2.       Veicoli per il trasporto di perso- |
                 ne con piu' di nove posti a sedere,|
                 compreso quello del conducente, con|
                 massa massima autorizzata superiore|
                 a 3,5 t:                           |
                                                    |
5.2.2.1.2.1.     - con motore di potenza inferiore  |
                   a 150 kW                         |      78
                                                    |
5.2.2.1.2.2.     - con motore di potenza pari o su- |
                   periore a 150 kW                 |      80
                                                    |
5.2.2.1.3.       Veicoli per il trasporto di perso- |
                 ne con piu' di nove posti a sedere,|
                 compreso quello del conducente;    |
                 veicoli per il trasporto di merci; |
                                                    |
5.2.2.1.3.1.     - con massa massima autorizzata non|
                   superiore a 2 t                  |      76
                                                    |
5.2.2.1.3.2.     - con massa massima autorizzata    |
                   superiore a 2 t ma non superiore |
                   a 3,5 t                          |      77
                                                    |
5.2.2.1.4.       Veicoli per il trasporto di merci  |
                 con massa massima autorizzata supe-|
                 riore a 3,5 t:                     |
                                                    |
5.2.2.1.4.1.     - con motore di potenza inferiore  |
                   a 75  kW                         |      77
                                                    |
5.2.2.1.4.2.     - con motore di potenza pari o su- |
                   periore a 75 kW, ma inferiore a  |
                   150 kW                           |      78
                                                    |
5.2.2.1.4.3.     - con motore di potenza pari o su- |
                   periore a 150 kW                 |      80
                                                    |
                 Tuttavia,
                 -   per   i  veicoli  delle  categorie  5.2.2.1.1  e
                    5.2.2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a
                    iniezione diretta, i valori limite sono aumentati
                    di 1 dB (A);
                 - per i veicoli aventi una massa massima autorizzata
                    superiore a 2 tonnellate e progettati per  essere
                    utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono
                    aumentati di 1 dB (A), qualora siano muniti di un
                    motore  con una potenza inferiore a 150 kW e di 2
                    dB (A), qualora siano muniti di un motore con una
                    potenza pari o superiore a 150 kW;
                 - per i veicoli della categoria 5.2.2.1.1, muniti di
                    cambio a comando  manuale  con  piu'  di  quattro
                    marce  avanti  e  di  un  motore  sviluppante una
                    potenza massima superiore a 140 kW, ed avente  un
                    rapporto     potenza     massima/massa    massima
                    autorizzata superiore a 75 kW/t, i valori  limite
                    sono  aumentati  di 1 dB (A) se la velocita' alla
                    quale l'estremita' posteriore del veicolo  supera
                    la  linea  BB'  (figura  1)  in  terza  marcia e'
                    superiore a 61 km/h.
5.2.2.2.         Strumenti di misura
5.2.2.2.1.       Misure acustiche
                 L'apparecchio per la misura del livello sonoro e' un
                 fonometro  di   precisione   conforme   al   modello
                 descritto  nella  pubblicazione n. 179 "Fonometri di
                 precisione",  seconda  edizione,  della  Commissione
                 elettrotecnica    internazionale   (CEI).   Per   le
                 misurazioni viene utilizzata  la  risposta  "veloce"
                 del  fonometro nonche' la curva di ponderazione "A",
                 entrambi descritti nella suddetta pubblicazione.
                 All'inizio  ed  alla   fine   di   ogni   serie   di
                 misurazioni,  il  fonometro  deve  essere calibrato,
                 secondo  le   indicazioni   del   costruttore,   con
                 un'opportuna  fonte sonora (ad esempio pistonofono).
                 Qualora  nel   corso   di   queste   operazioni   di
                 calibratura   gli  errori  del  fonometro  dovessero
                 variare di oltre 1 dB per una serie di  misurazioni,
                 la prova deve essere considerata non valida
5.2.2.2.2.       Misurazioni della velocita'
                 La  velocita' di rotazione del motore e la velocita'
                 del veicolo nel  percorso  di  prova  devono  essere
                 determinate con tolleranza di + 3%.
5.2.2.3.         Condizioni di misura
5.2.2.3.1.       Terreno di prova
                 Il  terreno  di  prova  deve essere costituito da un
                 tratto  di  accelerazione   disposto   centralmente,
                 circondato da una zona praticamente piana. Il tratto
                 di  accelerazione  deve  essere piano; la pista deve
                 essere asciutta e di natura tale che  il  rumore  di
                 rotolamento resti basso.
                 Il  terreno  di prova deve essere di natura tale che
                 le  condizioni  di  campo  acustico  libero  possano
                 essere  realizzate  con  tolleranza  di + dB tra la
                 fonte sonora ed il microfono. Questa  condizione  si
                 considera  soddisfatta  quando  non  esistono grossi
                 ostacoli suono-rifluenti, quali staccionate,  rocce,
                 ponti  o  edifici,  alla distanza di 50 m attorno al
                 centro   del    tratto    di    accelerazione.    La
                 pavimentazione  della  pista  di  prova  deve essere
                 conforme alle specifiche dell'allegato VI.
                 In prossimita' del microfono non deve trovarsi alcun
                 ostacolo  che  possa  avere   influssi   sul   campo
                 acustico;  nessuno dovra' restare tra il microfono e
                 la  fonte  sonora.  L'osservatore  che   esegue   le
                 misurazioni  deve  disporsi  in modo da non alterare
                 comunque le indicazioni dello strumento di misura.
5.2.2.3.2.       Condizioni meteorologiche
                 Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive
                 condizioni  atmosferiche.  Si  deve  evitare  che  i
                 risultati siano falsati da raffiche di vento.
5.2.2.3.3.       Rumore di fondo
                 Nelle  misurazioni  il  livello sonoro ponderato (A)
                 prodotto da fonti diverse dal veicolo in prova e  il
                 livello  sonoro  che  risulta dall'effetto del vento
                 devono essere inferiori di almeno 10 dB (A) rispetto
                 al livello sonoro del  veicolo.  Il  microfono  puo'
                 essere protetto dal vento mediante apposito schermo,
                 purche'    si    tenga   conto   dell'influenza   di
                 quest'ultimo    sulla    sensibilita'    e     sulle
                 caratteristiche direzionali del microfono stesso.
5.2.2.3.4.       Condizioni del veicolo
                 Per  le misurazioni il veicolo deve essere in ordine
                 di marcia, come definito al punto 2.6  dell'allegato
                 I  della  direttiva  70/156/CEE, e senza rimorchio o
                 semirimorchio, a meno che si tratti di  veicoli  non
                 separabili.
                 I  pneumatici  del  veicolo devono essere di un tipo
                 normalmente montato dal fabbricante su detto veicolo
                 e gonfiati alla pressione o alle pressioni stabilite
                 per il veicolo scarico.
                 Prima di procedere alle misurazioni, il  motore  del
                 veicolo   dovra'   essere   portato   alle   normali
                 condizioni  di  funzionamento  per  quanto  riguarda
                 temperature,   regolazione,   carburante,   candele,
                 carburatore,  ecc.  (a  seconda  del  caso).  Se  il
                 veicolo  e'  munito   di   ventilatori   a   comando
                 automatico,    non    si    deve   intervenire   sul
                 funzionamento  di  questi  dispositivi  durante   la
                 misurazione.
                 Per  i  veicoli con piu' di due ruote motrici, sara'
                 usata  soltanto  la  trasmissione   destinata   alla
                 normale marcia su strada.
5.2.2.4.         Metodo di misura
5.2.2.4.1.       Natura e numero delle misurazioni
                 Il  livello sonoro massimo espresso in decibel (dB),
                 ponderato  (A),  deve  essere  misurato  durante  il
                 passaggio  del  veicolo tra le linee AA' e BB' (vedi
                 figura 1). La misura non e' valida se si  rileva  un
                 valore  di  punta  che  differisce  anormalmente dal
                 livello sonoro generale.
                 Si effettuano almeno due misurazioni su ciascun lato
                 del veicolo.
5.2.2.4.2.       Posizione del microfono
                 Il microfono deve essere collocato a 7,5  +  0,2  m
                 dalla linea di riferimento CC' (vedi figura 1) della
                 pista  ed  a  1,2 + 0,1 m dal suolo. Il suo asse di
                 sensibilita'  massima  deve  essere  orizzontale   e
                 perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC').
5.2.2.4.3.       Condizioni di guida
5.2.2.4.3.1.     Condizioni generali
                 Per  tutte  le  misurazioni  il  veicolo deve essere
                 guidato in linea retta sul percorso di accelerazione
                 in modo che il piano longitudinale di simmetria  del
                 veicolo sia il piu' vicino possibile alla linea CC'.
                 Il  veicolo  deve  avvicinarsi alla linea AA' ad una
                 velocita'  iniziale  stabilizzata,  secondo   quanto
                 indicato  ai  punti  5.2.2.4.3.2  e 5.2.2.4.3.3. Non
                 appena  l'estremita'  anteriore   del   veicolo   ha
                 raggiunto la linea AA', si spinge a fondo il comando
                 dell'acceleratore    con    la   massima   rapidita'
                 possibile, mantenendoli in questa posizione  finche'
                 l'estremita'  posteriore del veicolo avra' raggiunto
                 la linea BB';  il  comando  dell'accelerazione  deve
                 essere lasciato libero al piu' presto possibile.
                 Nel  caso  di  veicoli  articolati non separabili, i
                 rimorchi non devono essere presi  in  considerazione
                 per quanto concerne il superamento della linea BB'.
5.2.2.4.3.2.     Velocita' di avvicinamento
                 Il  veicolo  si avvicina alla linea A.A' a velocita'
                 stabilizzata pari al piu' basso dei seguenti valori:
                 - 50 km orari;
                 - velocita' corrispondente ad un regime  del  motore
                    pari  ai  tre  quarti  del  regime  S al quale il
                    motore sviluppa la sua potenza  nominale  massima
                    nel  caso  di  veicoli  della  categoria  M1 e di
                    veicoli di altre categorie con motore di  potenza
                    non superiore a 225 kW.
                 Se, tuttavia, vi e' retrogradazione in prima durante
                 la  prova,  nel  caso  di  veicoli  equipaggiati con
                 cambio  automatico  avente  piu'  di  due   rapporti
                 distinti,   il   costruttore,   per   evitare   tale
                 retrogradazione, puo' scegliere una  delle  seguenti
                 procedure di prova:
                 -  aumentare  la  velocita' V del veicolo fino ad un
                    valore massimo di 60 km/h, oppure
                 - ridurre l'alimentazione del carburante sino al 95%
                    di  quella  necessaria  per  la  potenza  massima
                    mantenendo  la  velocita' a 50 km/h. Si considera
                    soddisfatta questa condizione:
                   - per i motori  ad  accensione  comandata,  quando
                    l'angolo  di  apertura  della farfalla e' pari al
                    90% di quello consentito, e
                   - per i motori ad accensione spontanea, quando  lo
                    spostamento  della  cremagliera  della  pompa  di
                    iniezione e' limitato al 90% della sua corsa.
                 I  veicoli  muniti  di   cambio   automatico   senza
                 selettore  manuale  sono  sottoposti  alla prova con
                 diverse velocita' di  avvicinamento  (30,  40  e  50
                 km/h),  oppure ai tre quarti della velocita' massima
                 su strada, se questo valore e' piu' basso. Si prende
                 in considerazione la condizione  che  da'  luogo  al
                 massimo livello sonoro.
5.2.2.4.3.3.         Scelta della combinazione del cambio (qualora il
                 veicolo ne sia munito)
5.2.2.4.3.3.1.   Cambio non automatico a comando manuale
5.2.2.4.3.3.1.1. Per i veicoli delle categorie M1  ed  N1  muniti  di
                 cambio  con non oltre quattro marce avanti, la prova
                 viene eseguita in seconda marcia.
                 Per i veicoli di dette categorie  muniti  di  cambio
                 con  piu'  di  quattro  marce  avanti,  la  prova e'
                 eseguita successivamente  in  seconda  ed  in  terza
                 marcia.   Devono   essere  presi  in  considerazione
                 unicamente  i  rapporti  di   trasmissione   globali
                 destinati ad un normale uso su strada. Si procede al
                 calcolo  della  media  aritmetica dei livelli sonori
                 rilevati per ciascuna di queste condizioni.
                 Se nel corso della prova in seconda marcia il regime
                 del motore supera il regime S  al  quale  il  motore
                 sviluppa  la potenza nominale massima, la prova deve
                 essere ripetuta con una velocita'  di  avvicinamento
                 e/o  con  un  regime  di  avvicinamento  del  motore
                 ridotti gradualmente ogni volta del 5 % di S sino  a
                 che il regime del motore non superi piu' S.
                 Tuttavia,  i  veicoli della categoria M1 con piu' di
                 quattro  marce  avanti,  equipaggiati   con   motori
                 sviluppanti  una  potenza massima superiore a 140 kW
                 ed aventi un rapporto potenza massima/massa  massima
                 autorizzata  superiore  a  75  kW/t, sono sottoposti
                 soltanto alla prova  in  terza  marcia,  purche'  la
                 velocita'  alla  quale  l'estremita'  posteriore del
                 veicolo supera la linea  BB'  in  terza  marcia  sia
                 superiore a 61 km/h.
5.2.2.4.3.3.1.2.  Per i veicoli delle categorie diverse da M1 e da N1
                 con un numero totale X di marce avanti  (compresi  i
                 rapporti  ottenuti con un cambio ausiliario e con un
                 ponte a piu' rapporti), le  prove  saranno  eseguite
                 successivamente con i rapporti di ordine superiore o
                 pari a x/n (1) (2).
                 Si  tiene  conto  soltanto  della condizione che da'
                 luogo al livello sonoro piu' elevato.
                 Il passaggio ad una marcia superiore  a  partire  da
                 x/n  si  conclude  nella  marcia  X  alla  quale  si
                 raggiunge per  l'ultima  volta  al  passaggio  della
                 linea BB' il regime S al quale il motore sviluppa la
                 sua potenza nominale massima.
                 Nel caso di veicoli che presentano demoltiplicazioni
                 totali diverse (compreso un diverso numero di marce)
                 la   rappresentativita'   del   tipo   del   veicolo
                 sottoposto alla prova e' determinata come segue:
                 - se il livello sonoro massimo  e'  ottenuto  tra  i
                    rapporti  x/n  e X, il veicolo scelto deve essere
                    considerato rappresentativo del suo tipo;
                 - se il livello sonoro massimo e'  ottenuto  con  il
                    rapporto  x/n,  il  veicolo scelto e' considerato
                    rappresentativo del suo tipo soltanto nel caso di
                    veicoli che hanno  una  demoltiplicazione  totale
                    inferiore per x/n;

(1) Dove: n = 2 per veicoli con motore di potenza fino a 225 kW;
          n = 3 per veicoli con motore di potenza superiore a 225
              kW.
(2)  Se  x/n  non  corrisponde  ad  un  numero intero, si utilizza il
rapporto piu' alto successivo.
                 - se il  livello  sonoro  massimo  e'  ottenuto  col
                    rapporto  X,  il  veicolo  scelto  e' considerato
                    rappresentativo del suo tipo  soltanto  nel  caso
                    dei   veicoli  che  hanno  una  demoltiplicazione
                    totale superiore per X.
5.2.2.4.3.3.2.   Cambio automatico munito di selettore manuale
                 La  prova  e'  eseguita  con  il   selettore   nella
                 posizione  raccomandata dal costruttore per la guida
                 "normale".   Devono essere  neutralizzati  eventuali
                 dispositivi esterni per scalare le marce (ad esempio
                 kickdown).
5.2.2.5.         Interpretazione dei risultati
5.2.2.5.1.         Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti
                 di misura, il risultato di ciascuna  misurazione  e'
                 dato  dal valore letto sullo strumento, diminuito di
                 1 dB (A).
5.2.2.5.2.       Le misure sono considerate valide se il divario  fra
                 due  misurazioni consecutive effettuate sullo stesso
                 lato del veicolo non supera 2 dB (A).
5.2.2.5.3.        Il valore preso in considerazione e'  il  risultato
                 piu'  elevato  delle  misure.  Se  questo  valore e'
                 superiore di 1 dB (A) al livello massimo ammesso per
                 la categoria alla quale  appartiene  il  veicolo  in
                 prova,  si  procede  ad  una  seconda  serie  di due
                 misurazioni dalla stessa  posizione  del  microfono.
                 Tre  dei  quattro  risultati  cosi' ottenuti da tale
                 posizione devono rientrare nei limiti prescritti.
5.2.3.           Livello sonoro del veicolo fermo
5.2.3.1.         Livello sonoro in prossimita' dei veicoli
                 Per  facilitare  successivamente  il  controllo  del
                 rumore  dei  veicoli  in  circolazione,  il  livello
                 sonoro  deve essere misurato vicino alla imboccatura
                 del    dispositivo    silenziatore    di    scarico,
                 conformemente   alle  seguenti  prescrizioni,  e  il
                 risultato della misurazione deve  essere  registrato
                 nel  verbale  di  prova  redatto per il rilascio del
                 certificato di cui all'allegato III.
5.2.3.2.         Strumenti di misura
5.2.3.2.1.       Misure acustiche
                 Per le misurazioni deve essere usato un fonometro di
                 precisione conformemente al paragrafo 5.2.2.2.1.
5.2.3.2.2.       Misurazione del regime
                 Il regime del motore e' determinato con un contagiri
                 esterno al veicolo, con tolleranza di  piu'  o  meno
                 3%.    Detto  contagiri  non  puo' essere quello del
                 veicolo.
5.2.3.3.         Condizioni di misura
5.2.3.3.1.       Terreno di prova (vedi figura 2)
                 Come terreno di prova puo'  essere  usata  qualsiasi
                 zona    libera    da    forti   disturbi   acustici.
                 Particolarmente idonee sono le zone piane, rivestite
                 di cemento, asfalto o altro materiale duro che siano
                 altamente riflettenti; sono da evitare le  piste  in
                 terra battuta.
                 Il  terreno  di  prova  deve  avere  la  forma di un
                 rettangolo i cui lati siano lontani almeno 3  m  dai
                 punti piu' esterni del veicolo. All'interno di detto
                 rettangolo  non devono trovarsi grossi ostacoli, per
                 esempio una persona diversa dall'osservatore  o  dal
                 conducente.  Il  veicolo e' disposto all'interno del
                 suddetto rettangolo in modo che il  microfono  disti
                 almeno 1 m da eventuali cordoni di pietra.
5.2.3.3.2.       Condizioni meteorologiche
                 Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive
                 condizioni  atmosferiche.  Si  deve  evitare  che  i
                 risultati siano falsati da raffiche di vento.
5.2.3.3.3.       Rumore di fondo
                 Le indicazioni dello strumento di misura  dovute  al
                 rumore  di  fondo e al vento devono essere inferiori
                 di almeno 10 dB (A) al livello sonoro  da  misurare.
                 Il microfono puo' essere munito di un adatto schermo
                 di protezione contro il vento purche' si tenga conto
                 della  influenza  di quest'ultimo sulla sensibilita'
                 del microfono stesso.
5.2.3.3.4.       Condizioni del veicolo
                 Prima di procedere alle misurazioni  il  motore  del
                 veicolo deve essere portato alla temperatura normale
                 di   funzionamento.  Se  il  veicolo  e'  munito  di
                 ventilatori  a  comando  automatico,  non  si   deve
                 intervenire   su   questo   dispositivo  durante  la
                 misurazione del livello sonoro.
                 Durante le misurazioni  il  cambio  deve  essere  in
                 folle.
5.2.3.4.         Metodo di misura
5.2.3.4.1        Natura e numero delle misurazioni
                 Il  livello  sonoro massimo espresso in decibel (dB)
                 ponderato  (A)  deve  essere  misurato  durante   il
                 periodo   di   funzionamento   descritto   al  punto
                 5.2.3.4.3.
                 In ciascun punto di misura  devono  essere  eseguite
                 almeno tre misurazioni.
5.2.3.4.2.       Posizioni del microfono (vedi figura 2)
                 Il   microfono   dev'essere   collocato  all'altezza
                 dell'orifizio di uscita  del  tubo  di  scarico,  ma
                 comunque  a  meno  di  0,2  m dalla superficie della
                 pista.  La   membrana   del   microfono   dev'essere
                 orientata verso l'apertura di scarico dei gas ad una
                 distanza  di  0,5  m  da  detto  orifizio. L'asse di
                 sensibilita'  massima   del   microfono   dev'essere
                 parallelo  alla  superficie della pista e formare un
                 angolo di 45 piu' o meno 10 gradi rispetto al  piano
                 verticale  in cui si trova la direzione d'uscita dei
                 gas di scarico.
                 Rispetto  a  detto  piano  verticale  il   microfono
                 dev'essere  collocato  dal lato in cui si ottiene la
                 massima distanza tra il microfono ed il profilo  del
                 veicolo.
                 Se il sistema di scarico ha piu' orifizi di uscita i
                 cui  centri  distino 0,3 m o meno e siano raccordati
                 allo stesso silenziatore,  il  microfono  dev'essere
                 orientato  verso  l'orifizio d'uscita piu' vicino al
                 profilo  del  veicolo  o  verso  quello  piu'   alto
                 rispetto  alla  superficie  della pista. Negli altri
                 casi si devono  eseguire  per  ciascun  orifizio  di
                 uscita    misurazioni   separate,   prendendo   come
                 risultato il massimo valore misurato.
                 Per i veicoli  muniti  di  un  orifizio  di  scarico
                 verticale   (ad  esempio,  veicoli  industriali)  il
                 microfono    dev'essere     disposto     all'altezza
                 dell'orifizio  di  scarico,  essere  orientato verso
                 l'alto  e  con  asse  verticale.   Esso   dev'essere
                 disposto   alla  distanza  di  0,5  m  dalla  parete
                 laterale del veicolo  piu'  vicina  all'orifizio  di
                 scarico.
                 Qualora,  a  causa  della  struttura  del veicolo il
                 microfono non possa  essere  disposto  conformemente
                 alla  figura  2  a motivo della presenza di ostacoli
                 facenti parte del veicolo stesso (ad esempio:  ruota
                 di  scorta,  serbatoio  di carburante, scatola della
                 batteria),  all'atto  della  misurazione  dev'essere
                 fatto   un   disegno   che  indichi  chiaramente  la
                 posizione  scelta  per  il  microfono.  Per   quanto
                 possibile  ,  quest'ultimo  deve distare oltre 50 cm
                 dall'ostacolo  piu'  vicino  ed  il  suo   asse   di
                 sensibilita'   massima  dev'essere  orientato  verso
                 l'orifizio di scarico del gas nel punto meno coperto
                 dai suddetti ostacoli.
5.2.3.4.3.       Condizioni di funzionamento del motore
                 Il  motore  deve  funzionare costantemente a 3/4 del
                 regime (S) al quale esso  sviluppa  la  sua  potenza
                 massima.
                 Appena    stabilizzato   il   regime,   il   comando
                 dell'acceleratore deve essere riportato  rapidamente
                 nella  posizione  di  "minimo".  Il  livello  sonoro
                 dev'essere misurato per una durata di  funzionamento
                 che comprenda un breve periodo a regime stabilizzato
                 e  tutta  la  durata  della decelerazione, prendendo
                 come  risultato  valido  l'indicazione  massima  del
                 fonometro.
5.2.3.5.         Risultati (verbale di prova)
5.2.3.5.1.          Nel verbale di prova redatto, per il rilascio del
                 certificato di cui all'allegato  III  devono  essere
                 annotati  tutti  i  dati  necessari,  in particolare
                 quelli che sono serviti a  misurare  il  rumore  del
                 veicolo fermo.
5.2.3.5.2.            I valori letti sullo strumento di misura devono
                 essere arrotondati al decibel piu' vicino.
                 Sono  presi  in  considerazione  soltanto  i  valori
                 ottenuti  in  tre  misurazioni  consecutive,  i  cui
                 rispettivi divari non siano superiori a 2 dB (A).
5.2.3.5.3.        Il valore preso in considerazione e'  il  risultato
                 piu' elevato di queste tre misurazioni.
5.3.                   Dispositivi silenziatori di scarico contenenti
                 materiali fibrosi
5.3.1.              I materiali fibrosi possono essere usati  per  la
                 costruzione  dei  silenziatori  unicamente  se nelle
                 fasi di progetto o di produzione sono state messe in
                 atto misure adeguate al fine  di  raggiungere  nella
                 circolazione  stradale  l'efficienza  necessaria per
                 l'osservanza dei limiti fissati al punto 5.2.2.1. In
                 tal caso, il dispositivo  silenziatore  e'  ritenuto
                 efficiente  nella  circolazione stradale se i gas di
                 scarico non  vengono  a  contatto  con  i  materiali
                 fibrosi  o  se il silenziatore del veicolo prototipo
                 sottoposto a prova conformemente ai punti  5.2.2.  e
                 5.2.3.  e'  stato messo nel suo stato normale per la
                 circolazione stradale prima  delle  misurazioni  del
                 livello   sonoro.   Questo   risultato  puo'  essere
                 ottenuto  con  una  delle  tre  prove  descritte  ai
                 seguenti punti 5.3.1.1., 5.3.1.2. e 5.3.1.3., oppure
                 asportando i materiali fibrosi del silenziatore.
5.3.1.1.         Percorso continuo di 10000 km su strada
5.3.1.1.1.         Circa la meta' del percorso deve essere effettuata
                 nella circolazione urbana ed il resto su  strade  di
                 comunicazione  veloce;  il funzionamento continuo su
                 strada puo' essere sostituito da un idoneo programma
                 su pista di prova.
5.3.1.1.2.       Si deve cercare di ottenere un ripetuto avvicendarsi
                 delle due condizioni di percorso.
5.3.1.1.3.       L'intero programma di prova deve comprendere  almeno
                 dieci  pause  della  durata  minima  di  tre ore per
                 riprodurre  gli   effetti   del   raffreddamento   e
                 dell'eventuale condensazione.
5.3.1.2.         Condizionamento al banco
5.3.1.2.1.        Il silenziatore viene montato sul motore accoppiato
                 ad  un  freno  dinamometrico  utilizzando   i   suoi
                 accessori di serie e rispettando le prescrizioni del
                 costruttore del veicolo.
5.3.1.2.2.      Le prove vengono effettuate in sei periodi di sei ore
                 ciascuno,  con  interruzione  di almeno 12 ore fra i
                 singoli periodi,  per  riprodurre  gli  effetti  del
                 raffreddamento e dell'eventuale condensazione.
5.3.1.2.3.        Durante ciascun periodo di sei ore, il motore viene
                 portato successivamente nelle seguenti condizioni:
                 1. sequenza di 5 minuti al minimo;
                 2. sequenza di 1 ora ad 1/4 del carico,  a  3/4  del
                    regime di potenza massima (S);
                 3.  sequenza  di  1  ora  a  meta' carico, a 3/4 del
                    regime di potenza massima (S);
                 4. sequenza di 10 minuti a pieno carico, a  3/4  del
                    regime di potenza massima (S);
                 5. sequenza di 15 minuti a meta' carico, a regime di
                    potenza massima (S);
                 6. sequenza di 30 minuti ad 1/4 del carico, a regime
                    di potenza massima (S).
                 Durata totale delle sei sequenze: 3 ore.
                 Ciascun   periodo  comprende  due  serie  delle  sei
                 sequenze di cui sopra.
5.3.1.2.4.        Durante la prova non si effettua il  raffreddamento
                 del  silenziatore  mediante ventilazione forzata per
                 simulare la corrente d'aria che lambisce il  veicolo
                 in  movimento.  Su richiesta del costruttore, pero',
                 il raffreddamento e' autorizzato per non superare la
                 temperatura rilevata  all'entrata  del  silenziatore
                 quando   il   veicolo  circola  alla  sua  velocita'
                 massima.
5.3.1.3.         Condizionamento con pulsazioni
5.3.1.3.1.         Il dispositivo di scarico o  l'elemento  di  detto
                 dispositivo  sono  montati  sul  veicolo definito al
                 paragrafo 2,3 oppure sul motore citato al punto 2.4.
                 Nel primo caso il veicolo e' disposto su un banco  a
                 rulli.  Nel  secondo caso il motore e' montato su un
                 dinamometro.
                 L'apparecchiatura  di  prova,  di  cui  uno   schema
                 dettagliato  e'  visibile  in  figura  3, e' montata
                 all'orifizio di uscita del dispositivo silenziatore.
                 Puo' essere autorizzata qualsiasi altra attrezzatura
                 che dia risultati equivalenti.
5.3.1.3.2.       L'attrezzatura di prova deve essere regolata in modo
                 che il passaggio del gas di scarico sia interrotto e
                 ristabilito   alternativamente   dalla   valvola   a
                 chiusura rapida per 2500 cicli.
5.3.1.3.3.      La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei
                 gas di scarico, misurata almeno 100 mm a valle della
                 flangia di entrata, raggiunge un valore compreso fra
                 0,35  e  0,40  bar. Essa deve chiudersi quando detta
                 contropressione  non differisce di oltre 10% dal suo
                 valore stabilizzato misurato a valvola aperta.
5.3.1.3.4.        Il rele' temporizzato deve essere regolato  per  la
                 durata   d'evacuazione   dei  gas  risultante  dalle
                 prescrizioni del precedente punto 5.3.1.3.3.
5.3.1.3.5        La velocita' del motore deve essere pari al 75%  del
                 regime (S) di potenza massima.
5.3.1.3.6.              La  potenza  indicata  dal  dinamometro  deve
                 corrispondere al 50% della potenza massima  misurata
                 al 75 % del regime (S) del motore.
5.3.1.3.7.           Gli eventuali orifizi di drenaggio devono essere
                 otturati durante la prova.
5.3.1.3.8.      L'intera prova deve non superare 48 ore. Se occorrono
                 periodi  di  raffreddamento,  essi  potranno  essere
                 effettuati uno ogni ora.
5.3.2.           Qualora debba essere applicato l'articolo 8, punto 3
                 della      direttiva      70/156/CEE     concernente
                 l'"omologazione CEE", si usa il metodo di  prova  di
                 cui al paragrafo 5.3.1.2.
5.4.             Rumore dovuto all'aria compressa
5.4.1.           Metodo di misurazione
                 La misurazione viene eseguita con il microfono nelle
                 posizioni  2 e 6 come indicato in figura 4 a veicolo
                 fermo.  I livelli piu' alti di  rumore  ponderato  A
                 vengono registrati durante l'apertura del regolatore
                 di pressione e durante la ventilazione dopo l'uso di
                 entrambi i freni di servizio e di stazionamento.
                 Il  rumore  durante  l'apertura  del  regolatore  di
                 pressione viene misurato con il motore al minimo.
                 Il rumore di ventilazione e' registrato  durante  il
                 funzionamento   dei   freni   di   servizio   e   di
                 stazionamento; prima di ogni misurazione, il  gruppo
                 compressore   dell'aria   dev'essere   portato  alla
                 massima pressione  di  funzionamento  ammissibile  e
                 quindi viene spento il motore.
5.4.2.           Interpretazione dei risultati
                 Per  tutte  le posizioni del microfono devono essere
                 eseguite due  misurazioni.  Per  tener  conto  delle
                 imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato
                 di  ciascuna  misurazione  e'  dato dal valore letto
                 sullo strumento, diminuito di un dB (A).  Le  misure
                 sono  considerate  valide  se  il  divario  fra  due
                 misurazioni  effettuate  per   una   posizione   del
                 microfono non supera 2 dB (A).
                 Il  valore  preso  in considerazione e' il risultato
                 piu' elevato  delle  misure.  Se  questo  valore  e'
                 superiore di 1 dB (A) al livello massimo ammesso, si
                 procede   ad  altre  due  misurazioni  della  stessa
                 posizione del microfono. Tre dei  quattro  risultati
                 cosi'    ottenuti   devono   rispettare   i   limiti
                 prescritti.
5.4.3.           Valore limite
                 Il  livello sonoro non deve superare il limite di 72
                 dB (A).
6.               ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE
6.1.            Tipi di veicoli modificati per funzionare con benzina
                 senza piombo
6.1.1.           L'omologazione di un tipo di veicolo modificato  e/o
                 adattato  unicamente  al  fine  di renderlo idoneo a
                 funzionare   con   benzina   senza   piombo,    come
                 specificato  nella direttiva 85/210/CEE, deve essere
                 estesa qualora  il  costruttore  certifichi,  previa
                 approvazione    dell'autorita'    responsabile   del
                 rilascio dell'omologazione, che  il  livello  sonoro
                 del  veicolo  modificato  non supera i valori limite
                 precisati al punto 5.2.2.1.
6.2.             Tipi di veicoli modificati per altri scopi
6.2.1.             L'omologazione di un tipo di veicolo  puo'  essere
                 estesa  a  tipi  di  veicoli  aventi caratteristiche
                 diverse  da  quelle  riportate   all'allegato   III,
                 qualora   l'autorita'   responsabile   del  rilascio
                 dell'omologazione ritenga che le modifiche apportate
                 non  siano  tali  da  avere  importanti  conseguenze
                 negative sul livello sonoro del veicolo.
7.               CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
7.1.             Ogni veicolo costruito rispettando i requisiti della
                 presente  direttiva  dev'essere  conforme al tipo di
                 veicolo omologato e soddisfare i requisiti del punto
                 5.
7.2.             Per verificare che siano soddisfatte le prescrizioni
                 del  punto  7.1  devono  essere  eseguiti  opportuni
                 controlli della produzione.
7.3.             Il detentore dell'omologazione deve in particolare:
7.3.1.            disporre delle procedure necessarie per un efficace
                 controllo della qualita'' dei prodotti;
7.3.2.         avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria
                 per  verificare  la  conformita'  di  ciascun   tipo
                 omologato;
7.3.3.           provvedere affinche' i risultati della prova vengano
                 registrati   e   che  i  documenti  annessi  restino
                 disponibili per un  periodo  da  fissare  di  comune
                 accordo con l'amministrazione;
7.3.4.           analizzare i risultati di ciascun tipo di prova onde
                 verificare   e   garantire   la   stabilita'   delle
                 caratteristiche dei  prodotti  tenendo  conto  della
                 variazione di una produzione industriale;
7.3.5                 garantire che per ciascun tipo prodotto vengano
                 eseguite almeno le prove prescritte nell'allegato V,
                 punto I;
7.3.6.          garantire che qualsiasi campione o pezzo in prova che
                 dimostri una mancata  conformita'  per  il  tipo  di
                 prova   in   questione   dia   luogo   ad  un  altro
                 campionamento e ad un'altra prova.    Devono  essere
                 prese  tutte le misure necessarie per ristabilire la
                 conformita' della produzione corrispondente.
7.4.            L'autorita' competente che ha concesso l'omologazione
                 puo'  verificare  in qualsiasi momento il sistema di
                 controllo di  conformita'  applicabile  in  ciascuna
                 unita' di produzione.
7.4.1.                     Ad ogni ispezione devono essere presentati
                 all'ispettore i registri di prova ed  i  verbali  di
                 controllo.
7.4.2.             L'ispettore puo' prelevare dei campioni a caso che
                 saranno sottoposti alla prova  nel  laboratorio  del
                 costruttore.  Il  numero  minimo  di  campioni  puo'
                 essere  determinato  in  base  ai  risultati   della
                 verifica eseguita dallo stesso fabbricante.
7.4.3.           Se il livello della qualita' risulta insoddisfacente
                 oppure  se  pare  necessario verificare la validita'
                 delle  prove  eseguite  in  applicazione  del  punto
                 7.4.2,  l'ispettore  deve  scegliere dei campioni da
                 inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove
                 di omologazione.
7.4.4            L'autorita' competente puo' eseguire qualsiasi prova
                 descritta nell'allegato I.
7.4.5.           La frequenza normale delle ispezioni da parte  delle
                 autorita'  competenti  e'  di  una ogni due anni. Se
                 durante una di  queste  visite  vengono  riscontrati
                 risultati  insoddisfacenti,  l'autorita'  competente
                 deve  prendere  tutte  le  misure   necessarie   per
                 ristabilire  la conformita' della produzione al piu'
                 presto possibile.

    ---->  Vedere IMMAGINI da Pag. 30 a Pag. 33 della G.U.  <----