(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI  APPLICAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI
DEL PRESENTE DECRETO PER LE MATERIE RADIOATTIVE  E  PER  LE  MACCHINE
                              RADIOGENE 
 
  1. Materie radioattive 
  1.1 Sono soggette alle disposizioni  del  presente  decreto,  salvo
quanto diversamente  disposto  ai  paragrafi  3  e  4,  le  attivita'
indicate  al  comma  1,  lettera  b)  dell'articolo  1  allorche'  si
verifichino congiuntamente le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3. 
  1.2. La quantita' totale di radioattivita' e' uguale o superiore a:
  a) 5 10(elevato)3 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 1 di
  radiotossicita'; 
  b) 5 10(elevato)4 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 2 di
radiotossicita'; 
  c) 5 10(elevato)5 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 3 di
radiotossicita'; 
  d) 5 10(elevato)6 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 4 di
radiotossicita'. 
  1.3. La concentrazione media dei radionuclidi, intesa come rapporto
tra le quantita' di radioattivita' dei radionuclidi  e  la  massa  di
materiale m cui esse sono disperse, e' uguale o superiore a 1 Bq/g. 
  1.4. La suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi
di radiotossicita' e' riportata nella Tabella  I-1  ed  e'  aggiomata
nelle forme e nei modi di cui all'articolo  1,  comma  2.  In  attesa
dell'aggiornamento i radionuclidi non riportati nella tabella  devono
essere considerati appartenenti al Gruppo 2, ovvero al  Gruppo  1  se
emettitori di' radiazioni alfa, a meno che la loro  appartenenza  non
sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione  Europea
o di competenti organismi internazionali. 
  1.5. Ove siano presenti piu'  radionuclidi  appartenenti  a  gruppi
diversi di radiotossicita', le condizioni previste nel punto  1.2  si
intendono veri` ficate allorche' sia uguale o superiore a 1 la  somma
dei rapporti tra quantita' di radioattivita' di ciascun  radionuclide
e quantita' di radioattivita' relativa al Gruppo  di  radiotossicita'
di cui al punto 1.2 stesso. 
  1.6. Nel caso di radionuclidi in equilibrio  secolare  con  i  loro
prodotti di decadimento, le quantita' di  radioattivita'  di  cui  al
punto 1.2. e le concentrazioni medie di cui al punto 1.3 sono  quelle
del  radionuclide  capostipite.  Alcuni  radionuclidi'  ai  quali  si
applica tale disposizione sono riportati in Tabella I-2. 
 
  2. Definizione di materie radioattive naturali 
  2.1.  Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   decreto   sono
considerate materie radioattive naturali l'Uranio naturale (U nat) ed
il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti di decadimento. 
  2.2. L'Uranio naturale e' formato da una miscela di  U(elevato)235,
con concentrazione ponderale come si trova in natura  (0,72%  circa),
di U(elevato)238, e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi. 
Il Torio naturale e' formato da Th232  e  dai  relativi  prodotti  di
decadimento.  Le  miscele  di  Uranio  contenenti  U(elevato)235   in
percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate
Uranio impoverito. 
  2.3.  Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente   decreto,   per
capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente
l'U(elevato)238 ed il Th(elevato)232. 
 
  3. Coltivazioni minerarie - Operazioni con minerali 
  3.1. Sono  soggette  alle  disposizioni  del  presente  decreto  le
lavorazioni minerarie di cui all'articolo 11, in cui si verifichi una
delle seguenti condizioni. 
  a) il minerale grezzo  coltivato,  nella  sua  composizione  media,
abbia un tasso di Uranio e/o Torio uguale o superiore all'1 per cento
in peso; 
  b) la concentrazione media annua di materie  radioattive  nell'aria
inalata  dai   lavoratori   risulti,   in   condizioni   normali   di
ventilazione, uguale o superiore a 1/10 dei valori di  concentrazione
di cui alla tabella IV-3 dell'Allegato IV; 
  c) l'intensita' media  di  equivalente  di  dose  nell'ambiente  di
lavoro, a distanza non inferiore a 0,1 m  dal  minerale  in  posto  o
abbattuto, sia uguale o superiore a 0.5 microSv/h; 
  3.2. Negli impianti di arricchimento di minerali e  negli  impianti
in cui comunque  si  effettua  una  manipolazione  di  minerale,  ivi
inclusa la mera detenzione, le norme di cui al  presente  decreto  si
applicano, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di  cui
al  punto  precedente,  allorquando  si  raggiunga,  in  uno   stadio
qualsiasi del processo, un tasso di  sostanze  radioattive  superiore
all'1 per conto in peso di Uranio e/o di Torio. 
 
  4. Particolari attivita' 
  4.1. Sono soggette alle disposizioni del  presente  decreto,  anche
per quantita' di radioattivita' o concentrazioni inferiori ai  valori
stabiliti nel paragrafo 1, le attivita' comportanti: 
  a) la somministrazione di materie radioattive alle persone a  scopo
specifico diagnostico, terapeutico, di ricerca scientifica; 
  b) l'aggiunta  di  materie  radioattive,  mirante  a  sfruttare  la
radioattivita' delle stesse, nelle attivita' di cui all'articolo  98,
comma 1, e nei medicinali nonche' l'importazione di tali beni; 
  c) lo smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi  provenienti
dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII; 
  d) il riciclo di materiali contenenti  sostanze  radioattive  dalle
installazioni di cui ai  Capi  VI  e  VII.  Ai  fini  delle  presenti
disposizioni, per riciclo  si  intende  la  cessione  deliberata  dei
materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di attivita'  di  cui
ai predetti Capi VI e VII,  al  fine  del  riutilizzo  dei  materiali
stessi, anche attraverso lavorazioni. 
 
  5. Modalita' di applicazione specifiche 
  5.1. Con i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  del
presente decreto vengono stabilite condizioni ed eventuali  modalita'
di appli¬cazione del decreto stesso, per i seguenti casi: 
  a) esposizioni al Radon ed ai suoi prodotti di  decadimento,  negli
ambienti di lavoro; 
  b) esposizioni alla radiazione cosmica; 
  c) esposizioni derivanti  da  radionuclidi  naturali,  ivi  inclusi
quelli di cui al paragrafo 2, presenti  in  tracce  significative  in
materiali e in prodotti; 
  d) radionuclidi derivanti dalla  ricaduta  di  esplosioni  nucleari
nelle concentrazioni in cui sono normalmente presenti nell'ambiente; 
  e)  radionuclidi   presenti   nell'ambiente   per   effetto   dello
smaltimento o dell'immissione in  esso  di  effluenti  o  di  rifiuti
radioattivi o del riciclo di materiale; restano  fermi  gli  obblighi
stabiliti dal presente decreto per quanti effettuano lo smaltimento o
il riciclo e quel¬li stabiliti all'articolo 25 del decreto citato per
quanto attiene al ritrovamento di sorgenti; restano altresi' fermi  i
poteri  e  gli  obbli¬ghi  relativi  agli  eventuali  interventi   di
recupero; 
  f) radionuclidi presenti in modo diffuso nell'ambiente a seguito di
eventi di natura radiologica, che avvengano anche  al  di  fuori  del
territorio della Repubblica; 
  g) esposizioni al Radon  e  ai  suoi  prodotti  di  decadimento  in
ambienti diversi da quelli di cui alla lettera a). 
  5.2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 104
per i radionuclidi previsti alle lettere d), e) e f). 
 
  6. Esclusioni 
  6.1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione  di  quelle
relative  al  controllo  sulla  radioattivita'  ambientale,  di   cui
all'articolo 104, non  si  applicano  ai  radionuclidi  derivanti  da
interazioni   della   radiazione    cosmica,    quali    H(elevato)3,
Be(elevato)7, C(elevato)14, Na(elevato)22,  nelle  concentrazioni  in
cui sono presenti in natura. 
 
  7. Macchine radiogene 
  7.1. Sono  soggette  alle  disposizioni  del  presente  decreto  le
macchine radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 
  1) tubi,  valvole  e  apparecchiature  in  genere,  che  accelerino
particelle elementari cariche con energie: 
  a) superiori a 20 KeV 
  b) superiori a 5 KeV  ed  inferiori  o  eguali  a  20  KeV,  quando
l'intensita' dell'equivalente  di  dose,  in  condizioni  normali  di
fun¬zionamento, sia eguale o superiore a 1 µSv/h a  una  distanza  di
0,1   m    da    qualsiasi    punto    della    superficie    esterna
dell'appa¬recchiatura; 
  2) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive,
quando l'intensita' dell'equivalente di dose, in condizioni  norma¬li
di funzionamento, sia eguale o superiore a 5 µSv/h a una distanza  di
0,05   m   da    qualsiasi    punto    della    superficie    esterna
dell'appa¬recchiatura. 
 
 
TAB I-1 Suddivisione dei principali radionuclidi nei gruppi di 
radiotossicita' 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
TAB. I-2. - Alcuni radionuclidi ai quali si applica  la  disposizione
di cui al punto 1.6. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico