ALLEGATO I DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO PER LE MATERIE RADIOATTIVE E PER LE MACCHINE RADIOGENE 1. Materie radioattive 1.1 Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto ai paragrafi 3 e 4, le attivita' indicate al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 allorche' si verifichino congiuntamente le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3. 1.2. La quantita' totale di radioattivita' e' uguale o superiore a: a) 5 10(elevato)3 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 1 di radiotossicita'; b) 5 10(elevato)4 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 2 di radiotossicita'; c) 5 10(elevato)5 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 3 di radiotossicita'; d) 5 10(elevato)6 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 4 di radiotossicita'. 1.3. La concentrazione media dei radionuclidi, intesa come rapporto tra le quantita' di radioattivita' dei radionuclidi e la massa di materiale m cui esse sono disperse, e' uguale o superiore a 1 Bq/g. 1.4. La suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi di radiotossicita' e' riportata nella Tabella I-1 ed e' aggiomata nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1, comma 2. In attesa dell'aggiornamento i radionuclidi non riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti al Gruppo 2, ovvero al Gruppo 1 se emettitori di' radiazioni alfa, a meno che la loro appartenenza non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali. 1.5. Ove siano presenti piu' radionuclidi appartenenti a gruppi diversi di radiotossicita', le condizioni previste nel punto 1.2 si intendono veri` ficate allorche' sia uguale o superiore a 1 la somma dei rapporti tra quantita' di radioattivita' di ciascun radionuclide e quantita' di radioattivita' relativa al Gruppo di radiotossicita' di cui al punto 1.2 stesso. 1.6. Nel caso di radionuclidi in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento, le quantita' di radioattivita' di cui al punto 1.2. e le concentrazioni medie di cui al punto 1.3 sono quelle del radionuclide capostipite. Alcuni radionuclidi' ai quali si applica tale disposizione sono riportati in Tabella I-2. 2. Definizione di materie radioattive naturali 2.1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono considerate materie radioattive naturali l'Uranio naturale (U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti di decadimento. 2.2. L'Uranio naturale e' formato da una miscela di U(elevato)235, con concentrazione ponderale come si trova in natura (0,72% circa), di U(elevato)238, e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi. Il Torio naturale e' formato da Th232 e dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti U(elevato)235 in percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate Uranio impoverito. 2.3. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente l'U(elevato)238 ed il Th(elevato)232. 3. Coltivazioni minerarie - Operazioni con minerali 3.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le lavorazioni minerarie di cui all'articolo 11, in cui si verifichi una delle seguenti condizioni. a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di Uranio e/o Torio uguale o superiore all'1 per cento in peso; b) la concentrazione media annua di materie radioattive nell'aria inalata dai lavoratori risulti, in condizioni normali di ventilazione, uguale o superiore a 1/10 dei valori di concentrazione di cui alla tabella IV-3 dell'Allegato IV; c) l'intensita' media di equivalente di dose nell'ambiente di lavoro, a distanza non inferiore a 0,1 m dal minerale in posto o abbattuto, sia uguale o superiore a 0.5 microSv/h; 3.2. Negli impianti di arricchimento di minerali e negli impianti in cui comunque si effettua una manipolazione di minerale, ivi inclusa la mera detenzione, le norme di cui al presente decreto si applicano, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, allorquando si raggiunga, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso di sostanze radioattive superiore all'1 per conto in peso di Uranio e/o di Torio. 4. Particolari attivita' 4.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, anche per quantita' di radioattivita' o concentrazioni inferiori ai valori stabiliti nel paragrafo 1, le attivita' comportanti: a) la somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo specifico diagnostico, terapeutico, di ricerca scientifica; b) l'aggiunta di materie radioattive, mirante a sfruttare la radioattivita' delle stesse, nelle attivita' di cui all'articolo 98, comma 1, e nei medicinali nonche' l'importazione di tali beni; c) lo smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII; d) il riciclo di materiali contenenti sostanze radioattive dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII. Ai fini delle presenti disposizioni, per riciclo si intende la cessione deliberata dei materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di attivita' di cui ai predetti Capi VI e VII, al fine del riutilizzo dei materiali stessi, anche attraverso lavorazioni. 5. Modalita' di applicazione specifiche 5.1. Con i decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto vengono stabilite condizioni ed eventuali modalita' di appli¬cazione del decreto stesso, per i seguenti casi: a) esposizioni al Radon ed ai suoi prodotti di decadimento, negli ambienti di lavoro; b) esposizioni alla radiazione cosmica; c) esposizioni derivanti da radionuclidi naturali, ivi inclusi quelli di cui al paragrafo 2, presenti in tracce significative in materiali e in prodotti; d) radionuclidi derivanti dalla ricaduta di esplosioni nucleari nelle concentrazioni in cui sono normalmente presenti nell'ambiente; e) radionuclidi presenti nell'ambiente per effetto dello smaltimento o dell'immissione in esso di effluenti o di rifiuti radioattivi o del riciclo di materiale; restano fermi gli obblighi stabiliti dal presente decreto per quanti effettuano lo smaltimento o il riciclo e quel¬li stabiliti all'articolo 25 del decreto citato per quanto attiene al ritrovamento di sorgenti; restano altresi' fermi i poteri e gli obbli¬ghi relativi agli eventuali interventi di recupero; f) radionuclidi presenti in modo diffuso nell'ambiente a seguito di eventi di natura radiologica, che avvengano anche al di fuori del territorio della Repubblica; g) esposizioni al Radon e ai suoi prodotti di decadimento in ambienti diversi da quelli di cui alla lettera a). 5.2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 104 per i radionuclidi previsti alle lettere d), e) e f). 6. Esclusioni 6.1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle relative al controllo sulla radioattivita' ambientale, di cui all'articolo 104, non si applicano ai radionuclidi derivanti da interazioni della radiazione cosmica, quali H(elevato)3, Be(elevato)7, C(elevato)14, Na(elevato)22, nelle concentrazioni in cui sono presenti in natura. 7. Macchine radiogene 7.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le macchine radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie: a) superiori a 20 KeV b) superiori a 5 KeV ed inferiori o eguali a 20 KeV, quando l'intensita' dell'equivalente di dose, in condizioni normali di fun¬zionamento, sia eguale o superiore a 1 µSv/h a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'appa¬recchiatura; 2) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensita' dell'equivalente di dose, in condizioni norma¬li di funzionamento, sia eguale o superiore a 5 µSv/h a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'appa¬recchiatura. TAB I-1 Suddivisione dei principali radionuclidi nei gruppi di radiotossicita' Parte di provvedimento in formato grafico TAB. I-2. - Alcuni radionuclidi ai quali si applica la disposizione di cui al punto 1.6. Parte di provvedimento in formato grafico