ALLEGATO II SPEDIZIONI, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI 1. Esenzioni 1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 , comma 1 del presente decreto non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi nei quali la concentrazione di radionuclidi e' inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel caso di sostanze radioattive naturali solide; b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite dall'utilizzatore al fornitore e che non contengano materie fissili speciali. 2. Invio di rifiuti radioattivi verso Stati membri dell'Unione Europea. 2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione Europea deve far pervenire all'Autorita' competente di cui all'articolo 32, comma 2, la domanda di autorizzazione alla spedizione dei rifiuti utilizzando la parte 1 del Documento uniforme riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato. Copia della domanda deve essere inviata anche all'ANPA. 2.2. L'Autorita' competente italiana, acquisisce, ove previsto, il parere dell'ANPA ed invia per l'approvazione la domanda alle Autorita' competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito, indicate nell'Appendice 2. 2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, l'Autorita' competente italiana autorizza il detentore dei rifiuti a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme succitato. Copia di detto documento viene trasmessa dalla Autorita' competente italiana alle Autorita' che hanno comunicato la loro approvazione, nonche' all'ANPA e ai Ministeri dell'Interno, della Sanita', del Lavoro e Previdenza Sociale, dell'Ambiente e dell'Industria, Commercio e Artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorita' competente italiana. 2.4. L'Autorita' competente italiana invia copia dell'attestato di ricevimento dei rifiuti radioattivi, trasmessogli dalla Autorita' competente del paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli stessi. 3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri della Unione Europea. 3.1. L'Autorita' competente italiana che ha ricevuto dall'Autorita' competente di un Paese membro dell'Unione Europea la richiesta per la spedizione o il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi, sentita ove previsto l'ANPA, comunica all'Autorita' competente del Paese richiedente la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato di approvazione, trasmettendole la parte 2 del Documento uniforme. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'Interno, della Sanita', del Lavoro e Previdenza Sociale, dell'Ambiente e dell'Industria, Commercio e Artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorita' competente italiana. 3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorita' competente italiana e all'ANPA l'attestato di ricevimento, utilizzando il modello di cui alla parte 5 del Documento uniforme. 3.3. L'Autorita' competente italiana invia copia dell'attestato alle Autorita' degli altri Paesi coinvolti nell'operazione. 4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione Europea. 4.1. Nel caso di transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi oggetto di spedizione tra Stati membri dell'Unione Europea, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato sentita l'ANPA, trasmette all'Autorita' competente del paese membro dell'Unione Europea che ne ha fatto richiesta la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato, utilizzando la parte 2 del Documento uniforme. 4.2. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'Intemo, della Sanita', del Lavoro e Previdenza Sociale e dell'Ambiente. 5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione Europea 5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti da un Paese esterno all'Unione Europea, si segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Il destinatario sul territorio italiano deve agire come se fosse il detentore di detti rifiuti. 5.2. L'Autorita' competente italiana verifica preventivamente che il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una clausola con il detentore nel Paese terzo, la quale obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata. 6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione Europea. 6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi dal territorio italiano verso un Paese estemo all'Unione Europea, il detentore presenta domanda di autorizzazione alla spedizione all'Autorita' competente italiana, utilizzando la parte 1 del Documento uniforme. L'Autorita' italiana, acquisito, ove previsto, il parere dell'ANPA, trasmette la domanda all'Autorita' del Paese di destinazione e alle Autorita' degli eventuali Paesi di transito. 6.2. L'Autorita' competente italiana verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti abbia negoziato con il destinatario degli stessi una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti, indicante altresi' il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione. 6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l'Autorita' competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme e invia copia di detto documento all'Autorita' del Paese di destinazione e alle Autorita' degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'Interno, della Sanita', del Lavoro e Previdenza Sociale, dell'Ambiente e dell'Industria, Commercio e Artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorita' competente italiana. 6.4. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo a destinazione dei rifiuti radioattivi, il detentore iniziale dei rifiuti stessi, utilizzando la parte 5 del Documento uniforme, notifica all'Autorita' competente italiana che detti rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione, indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione Europea attraversato. 7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti e destinati a un Paese non facente parte dell'Unione Europea. 7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione Europea, per i quali l'Italia e' il paese d'ingresso nell'Unione va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. E' considerato detentore il responsabile della spedizione sui territorio italiano. 7.2. Il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi con sede nel Paese esterno all'Unione Europea si sia impegnato formalmente, mediante una dichiarazione, a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata. 8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi 8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte 4 del Documento uniforme. Detto elenco deve accompagnare, insieme alle Parti 1 e 3 del Documento uniforme, i rifiuti radioattivi durante la spedizione e dovra' essere allegato all'attestato di ricevimento. 9. Criteri per le autorizzazioni 9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi: a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud; b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea e che sia parte della quarta Convenzione ACP-CEE, salvo quanto previsto al punto 9.2., lettere a) e b); c) verso un paese esterno all'Unione Europea che, in base ai criteri definiti dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 92/3/EURATOM, non possegga risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti. 9.2. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1 non possono essere rifiutate: a) per il ritorno al paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti o esportati ai fini del loro trattamento; b) per il ritorno al paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile nucleare irradiato che sia stato effettuato in un paese diverso; c) per il ritorno dei rifiuti al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata. 9.3. Una domanda puo' riguardare piu' di una spedizione purche': a) i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorita' competenti, e c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita dell'Unione Europea e attraverso lo stesso valico di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorita' competenti interessate. 9.4. L'autorizzazione e' valida per un periodo non superiore a tre anni. 9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1 e 4.1 eventualmente definite dall'Autorita' competente italiana non possono essere piu' gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.