(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
 
   SPEDIZIONI, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI 
 
  1. Esenzioni 
  1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 , comma 1 del  presente
decreto non si applicano: 
  a)  ai  rifiuti  radioattivi  nei  quali   la   concentrazione   di
radionuclidi e' inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel  caso  di
sostanze radioattive naturali solide; 
  b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite  dall'utilizzatore
al fornitore e che non contengano materie fissili speciali. 
 
  2. Invio di rifiuti  radioattivi  verso  Stati  membri  dell'Unione
Europea. 
  2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi  sul  territorio  italiano
che  intenda  spedirli  o  farli  spedire  in  altro   Stato   membro
dell'Unione Europea deve far pervenire  all'Autorita'  competente  di
cui all'articolo 32, comma  2,  la  domanda  di  autorizzazione  alla
spedizione dei rifiuti utilizzando la parte 1 del Documento  uniforme
riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato. Copia della domanda
deve essere inviata anche all'ANPA. 
  2.2. L'Autorita' competente italiana, acquisisce, ove previsto,  il
parere  dell'ANPA  ed  invia  per  l'approvazione  la  domanda   alle
Autorita' competenti del Paese  di  destinazione  e  degli  eventuali
Paesi di transito, indicate nell'Appendice 2. 
  2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione
sono state concesse, l'Autorita'  competente  italiana  autorizza  il
detentore  dei  rifiuti   a   procedere   all'invio   degli   stessi,
trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme succitato. Copia di
detto documento viene trasmessa dalla Autorita'  competente  italiana
alle Autorita' che hanno comunicato  la  loro  approvazione,  nonche'
all'ANPA e ai Ministeri dell'Interno, della  Sanita',  del  Lavoro  e
Previdenza  Sociale,  dell'Ambiente  e  dell'Industria,  Commercio  e
Artigianato,  ove  quest'ultimo  non   sia   l'Autorita'   competente
italiana. 
  2.4. L'Autorita' competente italiana invia copia dell'attestato  di
ricevimento dei rifiuti  radioattivi,  trasmessogli  dalla  Autorita'
competente del paese di destinazione, al detentore che  ha  proceduto
all'invio degli stessi. 
 
  3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri della  Unione
Europea. 
  3.1. L'Autorita' competente italiana che ha ricevuto dall'Autorita'
competente di un Paese membro dell'Unione Europea la richiesta per la
spedizione  o  il  transito  sul  territorio  nazionale  di   rifiuti
radioattivi, sentita  ove  previsto  l'ANPA,  comunica  all'Autorita'
competente  del  Paese  richiedente  la  propria  approvazione,   con
eventuali condizioni, oppure il  diniego  motivato  di  approvazione,
trasmettendole la parte 2 del Documento uniforme. Copia dello  stesso
documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'Interno, della
Sanita',  del  Lavoro   e   Previdenza   Sociale,   dell'Ambiente   e
dell'Industria, Commercio e Artigianato,  ove  quest'ultimo  non  sia
l'Autorita' competente italiana. 
  3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti  radioattivi
il  destinatario  sul  territorio  italiano  trasmette  all'Autorita'
competente  italiana   e   all'ANPA   l'attestato   di   ricevimento,
utilizzando il modello di cui alla parte 5 del Documento uniforme. 
  3.3. L'Autorita' competente  italiana  invia  copia  dell'attestato
alle Autorita' degli altri Paesi coinvolti nell'operazione. 
 
  4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione Europea. 
  4.1. Nel caso  di  transito  sul  territorio  italiano  di  rifiuti
radioattivi  oggetto  di  spedizione  tra  Stati  membri  dell'Unione
Europea, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato sentita
l'ANPA,  trasmette  all'Autorita'   competente   del   paese   membro
dell'Unione  Europea  che  ne   ha   fatto   richiesta   la   propria
approvazione, con eventuali condizioni, oppure il  diniego  motivato,
utilizzando la parte 2 del Documento uniforme. 
  4.2. Copia dello stesso documento viene  trasmessa  all'ANPA  e  ai
Ministeri dell'Intemo, della Sanita', del Lavoro e Previdenza Sociale
e dell'Ambiente. 
 
  5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione Europea 
  5.1.  Per  l'importazione  sul  territorio  italiano   di   rifiuti
radioattivi provenienti da un Paese esterno  all'Unione  Europea,  si
segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del  punto
2.4. Il destinatario sul territorio italiano deve agire come se fosse
il detentore di detti rifiuti. 
  5.2. L'Autorita' competente italiana verifica  preventivamente  che
il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una  clausola
con il detentore nel Paese terzo,  la  quale  obblighi  il  detentore
stesso a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa  essere
ultimata. 
 
  6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione Europea. 
  6.1. Per  l'esportazione  di  rifiuti  radioattivi  dal  territorio
italiano verso un  Paese  estemo  all'Unione  Europea,  il  detentore
presenta domanda  di  autorizzazione  alla  spedizione  all'Autorita'
competente italiana, utilizzando la parte 1 del  Documento  uniforme.
L'Autorita' italiana, acquisito, ove previsto, il  parere  dell'ANPA,
trasmette la domanda all'Autorita' del Paese di destinazione  e  alle
Autorita' degli eventuali Paesi di transito. 
  6.2. L'Autorita' competente italiana verifica  preventivamente  che
il detentore dei rifiuti abbia negoziato con  il  destinatario  degli
stessi una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a  rendere
tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo
dei rifiuti, indicante altresi' il valico di frontiera d'ingresso nel
Paese di destinazione. 
  6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi  di  transito,
l'Autorita' competente italiana autorizza il detentore ad  effettuare
la spedizione, trasmettendogli la parte 3 del  Documento  uniforme  e
invia  copia  di  detto  documento   all'Autorita'   del   Paese   di
destinazione e alle Autorita'  degli  eventuali  Paesi  di  transito.
Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai  Ministeri
dell'Interno,  della  Sanita',  del  Lavoro  e  Previdenza   Sociale,
dell'Ambiente  e  dell'Industria,  Commercio   e   Artigianato,   ove
quest'ultimo non sia l'Autorita' competente italiana. 
  6.4. Entro due  settimane  a  decorrere  dalla  data  di  arrivo  a
destinazione dei  rifiuti  radioattivi,  il  detentore  iniziale  dei
rifiuti stessi,  utilizzando  la  parte  5  del  Documento  uniforme,
notifica all'Autorita' competente italiana che  detti  rifiuti  hanno
raggiunto  la  loro  destinazione,  indicando  l'ultimo   valico   di
frontiera dell'Unione Europea attraversato. 
 
  7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti  e  destinati  a  un
Paese non facente parte dell'Unione Europea. 
  7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi
provenienti e destinati verso un Paese non facente parte  dell'Unione
Europea, per i quali l'Italia e' il paese d'ingresso  nell'Unione  va
seguita la procedura indicata al  paragrafo  2,  con  esclusione  del
punto 2.4. E' considerato detentore il responsabile della  spedizione
sui territorio italiano. 
  7.2. Il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato  verifica
preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi con sede nel
Paese  esterno  all'Unione  Europea  si  sia  impegnato  formalmente,
mediante  una  dichiarazione,  a  riprendere  i  rifiuti  qualora  la
spedizione non possa essere ultimata. 
 
  8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti 
radioattivi 
  8.1.  Il  detentore  di  rifiuti  radioattivi,  prima  di  ciascuna
spedizione, compila un elenco  dei  colli  oggetto  della  spedizione
stessa, utilizzando la parte 4 del Documento uniforme.  Detto  elenco
deve accompagnare, insieme alle Parti 1 e 3 del Documento uniforme, i
rifiuti radioattivi durante la spedizione e  dovra'  essere  allegato
all'attestato di ricevimento. 
 
  9. Criteri per le autorizzazioni 
  9.1.  Non  possono  essere  autorizzate  esportazioni  di   rifiuti
radioattivi: 
  a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud; 
  b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea e che sia
parte della quarta Convenzione  ACP-CEE,  salvo  quanto  previsto  al
punto 9.2., lettere a) e b); 
  c) verso un paese  esterno  all'Unione  Europea  che,  in  base  ai
criteri definiti dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo  20
della  direttiva  92/3/EURATOM,  non   possegga   risorse   tecniche,
giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura  dei
rifiuti. 
  9.2. Se sono rispettate le disposizioni di  legge  applicabili,  le
autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma  1  non  possono  essere
rifiutate: 
  a) per il ritorno  al  paese  di  origine  di  rifiuti  radioattivi
equivalenti  a  quelli  che  siano  stati  in  precedenza  spediti  o
esportati ai fini del loro trattamento; 
  b) per il ritorno al paese di origine  dei  rifiuti  radioattivi  e
degli altri materiali  prodotti  dal  ritrattamento  di  combustibile
nucleare irradiato che sia stato effettuato in un paese diverso; 
  c) per il ritorno dei rifiuti al detentore  che  ha  effettuato  la
spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata. 
  9.3. Una domanda puo' riguardare piu' di una spedizione purche': 
  a) i  residui  radioattivi  a  cui  essa  si  riferisce  presentino
essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e 
radioattive, e 
  b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo 
destinatario e siano coinvolte le stesse autorita' competenti, e 
  c) gli inoltri previsti, qualora le  spedizioni  interessino  paesi
terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di  frontiera  di
entrata e/o di uscita dell'Unione  Europea  e  attraverso  lo  stesso
valico di frontiera del paese terzo o dei  paesi  terzi  interessati,
salvo diverso accordo tra le autorita' competenti interessate. 
  9.4. L'autorizzazione e' valida per un periodo non superiore a  tre
anni. 
  9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1 e 4.1 eventualmente definite
dall'Autorita' competente italiana non possono essere piu' gravose di
quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.