(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL PRESENTE DECRETO, DELLE
MODALITA E DEI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI  LAVORATORI,  DEGLI
     APPRENDISTI E DEGLI STUDENTI, NONCHE' DELLE AREE DI LAVORO 
 
  0. Definizioni 
  0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle di cui  al
Capo II, le definizioni di cui al punto 0.1 dell'Allegato IV. 
 
  1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione 
  1.1. Sono  classificati  lavoratori  esposti  i  soggetti  che,  in
ragione della attivita' lavorativa svolta per  conto  del  datore  di
lavoro,  sono  suscettibili  di  una  esposizione   alle   radiazioni
ionizzanti superiore ad uno  qualsiasi  dei  limiti  fissati  per  le
persone del pubblico dall'Allegato IV. 
  1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti,
in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del  datore  di
lavoro, ad una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei  limiti
fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV. 
 
  2. Apprendisti e studenti 
  2.1. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al  rischio  derivante
dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di  studio  o
di apprendistato, vengono suddivisi nelle seguenti categorie: 
  a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18 anni, che  si
avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle
radiazioni  ionizzanti,  o  i  cui  studi  implicano  necessariamente
l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
  b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni, che si
trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); 
  c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che  non
si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); d) apprendisti  e
studenti di eta' inferiore a 16 anni. 
 
  3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e 
degli studenti 
  3.1. Sono classificati in Categoria A  i  lavoratori  esposti  che,
sulla base degli accertamenti compiuti  dall'esperto  qualificato  ai
sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore,
in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: 
  a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace; 
  b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al 
  punto 2.1. dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonche' 
  per le mani, avambracci, piedi e  caviglie,  con  le  modalita'  di
valutazione stabilite al predetto punto. 
  3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai  sensi
del punto 3.1 sono classificati in Categoria B. 
  3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera  a)  del
punto 2.1 si applicano le modalita' di classificazione stabilite  per
i lavoratori al paragrafo 1 e ai punti 3.1 e 3.2. 
  3.4. Sono classificati  in  categoria  A  i  prestatori  di  lavoro
addetti alle lavorazioni  minerarie  disciplinate  dal  Capo  IV  del
presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita'  da
parte di un esperto qualificato. 
 
  4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro 
  4.1. Ogni area di lavoro in  cui,  sulla  base  degli  accertamenti
compiuti dall'esperto  qualificato  ai  sensi  del  paragrafo  5  del
presente Allegato, sussiste per i  lavoratori  in  essa  operanti  il
rischio di  superamento  di  uno  qualsiasi  dei  valori  di  cui  al
precedente punto 3.1 e' classificata Zona Controllata. 
  4.2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori  in  essa
operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose  fissati
per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere
classificata Zona Controllata ai sensi del punto 4.1, e' classificata
Zona Sorvegliata. 
  4.3. Le Zone Controllate  e  le  Zone  Sorvegliate  sono  segnalate
utilizzando la segnaletica definita dalle norme di  buona  tecnica  o
comunque in maniera visibile e  comprensibile.  Le  Zone  Controllate
sono delimitate e le modalita' di accesso ad esse sono regolamentate. 
 
  5. Accertamenti dell'esperto qualificato 
  5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3  e  4
deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui  all'articolo
77 c da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi  dell'articolo
80. 
  5.2. Nell'accertamento di cui al punto 5.1. si deve tener conto: 
  a) del rischio  di  esposizione  interna  ed  esterna,  secondo  le
modalita' stabilite nell'Allegato IV; 
  b) del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi anomali  e
malfunzionamenti che, senza comportare esposizioni accidentali  e  di
emergenza, siano  suscettibili  di  aumentare  le  dosi  dei  singoli
derivanti dalla normale attivita' lavorativa programmata. 
 
  6. Sorveglianza fisica della radioprotezione 
  6.1. La  sorveglianza  fisica  della  radioprotezione  deve  essere
effettuata, ai  sensi  dell'articolo  75,  ove  le  attivita'  svolte
comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o piu' Zone
Controllate o in una o piu' Zone  Sorvegliate  oppure  comportino  la
classificazione degli addetti alle attivita' come lavoratori esposti,
anche  di  categoria  B,  o  come  apprendisti  e  studenti  ad  essi
equiparati ai sensi dei punti 3.3 e 3.4. 
  6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere  effettuata  nelle
seguenti installazioni: 
  a) impianti nucleari di cui all'articolo 7; 
  b) miniere di cui al Capo IV; 
  c) installazioni soggette all'autorizzazione  di  cui  all'articolo
33; 
  d) installazioni soggette al nulla osta di  Categoria  B  ai  sensi
dell'articolo 29; 
  e) mstallazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo  13
della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860; 
  f) installazioni soggette al nulla osta di  Categoria  A  ai  sensi
dell'articolo 28. 
  6.3. Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1, la  sorveglianza
fisica puo' non essere effettuata per le installazioni  di  cui  alle
lettere  d)  ed  e)  del  punto  6.2,  quando  sia   data   esplicita
dimostrazione di non necessita' da parte di  un  esperto  qualificato
nella relazione di radioprotezione di cui al comma 2 dell'articolo 61
del presente decreto. 
 
  7. Valutazione delle dosi 
  7.1. La valutazione delle dosi ricevute  o  impegnate  deve  essere
effettuata, in modo sistematico,  dall'esperto  qualificato  mediante
apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori
classificati in categoria A. 
  7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'articolo  80,  l'esperto
qualificato indica, per gli effetti di cui all'articolo 79, comma  4,
se le valutazioni  individuali  di  cui  al  punto  precedente  siano
impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non significative
in relazione al  tipo  ed  alle  caratteristiche  delle  sorgenti  di
radiazioni, alle  specifiche  modalita'  delle  esposizioni  ed  alla
sensibilita' delle metodiche di misura. 
  7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta  la  noti  significativita'
tecnica delle valutazioni individuali,  nella  relazione  di  cui  al
punto 7.2 vengono indicati i criteri e le  modalita'  specifiche  con
cui sono utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali  di
cui al punto 7.1, i dati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o
quelli relativi a misurazioni individuali su altri lavoratori esposti
classificati in categoria A. 
 
  8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controtiate e nelle 
Zone Sorvegliate 
  8.1. L'esperto qualificato, nell'ambito della  sorveglianza  fisica
della protezione nelle Zone Controllate  e  nelle  Zone  Sorvegliate,
deve effettuare le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro: 
  a) della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi
contaminanti e della natura, stato fisico e forma chimica di essi; 
  b) della dose assorbita o della fluenza delle  radiazioni,  nonche'
della natura e del fattore di qualita' di esse. 
 
  9. Esposizioni eccezionali concordate 
  9.1. In situazioni  che  si  presentano  nel  corso  di  operazioni
normali,  quando  non  si  possano  utilizzare  altre  tecniche   che
permettano  di  evitarlo.  lavoratori  classificati  in  categoria  A
possono essere sottoposti ad esposizioni eccezionali concordate. 
  9.2. I datori di lavoro, i dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni  e  competenze,  possono  adibire  alle
operazioni  che  comportano  l'esposizione   eccezionale   concordata
soltanto lavoratori scelti tra quelli  preventivamente  indicati  dal
medico autorizzato sulla base dell'eta' e dello stato di salute. 
  9.3. Non possono essere in nessun caso  sottoposti  ad  esposizioni
eccezionali concordate: 
  a) le donne in eta' fertile; 
  b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per
qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi  superiori  ai  valori
dei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 
  9.4.  Non  possono  altresi'  essere  sottoposti   ad   esposizione
eccezionale concordata i lavoratori che non si siano  volontariamente
dichiarati disponibili, dopo aver ricevuto  dall'esperto  qualificato
un'informazione completa sui rischi e sulle precauzioni  da  adottare
nel corso delle operazioni in questione. 
  9.5. Le modalita' tecniche dell'esposizione eccezionale  concordata
debbono essere preventivamente approvate  per  iscritto  dall'esperto
qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione. 
  9.6. La dose ricevuta  o  impegnata  a  seguito  di  un'esposizione
eccezionale concordata non deve in ogni caso superare il  doppio  dei
valori dei limiti di dose fissati per anno solare ai paragrafi 1 e  2
dell'Allegato IV. 
  9.7.  Alle  esposizioni  eccezionali  concordate  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 91 ed al paragrafo  8  dell'Allegato
IV.