ALLEGATO III DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL PRESENTE DECRETO, DELLE MODALITA E DEI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI, DEGLI APPRENDISTI E DEGLI STUDENTI, NONCHE' DELLE AREE DI LAVORO 0. Definizioni 0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle di cui al Capo II, le definizioni di cui al punto 0.1 dell'Allegato IV. 1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione 1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV. 1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti, in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV. 2. Apprendisti e studenti 2.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di studio o di apprendistato, vengono suddivisi nelle seguenti categorie: a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); d) apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni. 3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti 3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace; b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1. dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonche' per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione stabilite al predetto punto. 3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del punto 3.1 sono classificati in Categoria B. 3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del punto 2.1 si applicano le modalita' di classificazione stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai punti 3.1 e 3.2. 3.4. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto qualificato. 4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro 4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente punto 3.1 e' classificata Zona Controllata. 4.2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del punto 4.1, e' classificata Zona Sorvegliata. 4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalita' di accesso ad esse sono regolamentate. 5. Accertamenti dell'esperto qualificato 5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 c da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 80. 5.2. Nell'accertamento di cui al punto 5.1. si deve tener conto: a) del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo le modalita' stabilite nell'Allegato IV; b) del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che, senza comportare esposizioni accidentali e di emergenza, siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti dalla normale attivita' lavorativa programmata. 6. Sorveglianza fisica della radioprotezione 6.1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 75, ove le attivita' svolte comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o piu' Zone Controllate o in una o piu' Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli addetti alle attivita' come lavoratori esposti, anche di categoria B, o come apprendisti e studenti ad essi equiparati ai sensi dei punti 3.3 e 3.4. 6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata nelle seguenti installazioni: a) impianti nucleari di cui all'articolo 7; b) miniere di cui al Capo IV; c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 33; d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B ai sensi dell'articolo 29; e) mstallazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860; f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A ai sensi dell'articolo 28. 6.3. Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1, la sorveglianza fisica puo' non essere effettuata per le installazioni di cui alle lettere d) ed e) del punto 6.2, quando sia data esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione di cui al comma 2 dell'articolo 61 del presente decreto. 7. Valutazione delle dosi 7.1. La valutazione delle dosi ricevute o impegnate deve essere effettuata, in modo sistematico, dall'esperto qualificato mediante apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori classificati in categoria A. 7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'articolo 80, l'esperto qualificato indica, per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4, se le valutazioni individuali di cui al punto precedente siano impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non significative in relazione al tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di radiazioni, alle specifiche modalita' delle esposizioni ed alla sensibilita' delle metodiche di misura. 7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la noti significativita' tecnica delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al punto 7.2 vengono indicati i criteri e le modalita' specifiche con cui sono utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al punto 7.1, i dati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a misurazioni individuali su altri lavoratori esposti classificati in categoria A. 8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controtiate e nelle Zone Sorvegliate 8.1. L'esperto qualificato, nell'ambito della sorveglianza fisica della protezione nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate, deve effettuare le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro: a) della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi contaminanti e della natura, stato fisico e forma chimica di essi; b) della dose assorbita o della fluenza delle radiazioni, nonche' della natura e del fattore di qualita' di esse. 9. Esposizioni eccezionali concordate 9.1. In situazioni che si presentano nel corso di operazioni normali, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo. lavoratori classificati in categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni eccezionali concordate. 9.2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano l'esposizione eccezionale concordata soltanto lavoratori scelti tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'eta' e dello stato di salute. 9.3. Non possono essere in nessun caso sottoposti ad esposizioni eccezionali concordate: a) le donne in eta' fertile; b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 9.4. Non possono altresi' essere sottoposti ad esposizione eccezionale concordata i lavoratori che non si siano volontariamente dichiarati disponibili, dopo aver ricevuto dall'esperto qualificato un'informazione completa sui rischi e sulle precauzioni da adottare nel corso delle operazioni in questione. 9.5. Le modalita' tecniche dell'esposizione eccezionale concordata debbono essere preventivamente approvate per iscritto dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione. 9.6. La dose ricevuta o impegnata a seguito di un'esposizione eccezionale concordata non deve in ogni caso superare il doppio dei valori dei limiti di dose fissati per anno solare ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 9.7. Alle esposizioni eccezionali concordate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 ed al paragrafo 8 dell'Allegato IV.