ALLEGATO IV DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 96, DEI LIMITI DI DOSE, PER I LAVORATORI, PER GLI APPRENDISTI, GLI STUDENTI E LE PERSONE DEL PUBBLICO, NONCHE' DEI CRITERI DI COMPUTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE. 0. Definizioni 0.1. Ai fini del presente allegato valgono, oltre a quelle di cui al Capo II, le seguenti definizioni: a) Equivalente di dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per i fattori di modifica di cui al par. 12; b) Equivalente di dose efficace (Dose Efficace, E): somma degli equivalenti di dose medi nei diversi organi o tessuti, ponderati secondo quanto indicato al par. 13; c) Limite annuale di introduzione (ALI): attivita' che, introdotta nell'organismo, comporta per l'individuo una dose impegnata pari al limite annuale appropriato; d) Limite derivato di concentrazione di un radionuclide in aria (DAC): concentrazione media di un radionuclide in aria, espressa in unita' di attivita' per unita' di volume, che, in un determinato periodo di esposizione, comporta un'introduzione per inalazione pari al limite di introduzione annuale ovvero comporta per il cristallino o la pelle un equivalente di dose pari al pertinente limite; e) Dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto in un determinato periodo di tempo, di regola cinquant'anni per i lavoratori, in seguito all'introduzione di uno o piu' radionuclidi. 0.2. Il termine "dose", cosi' come utilizzato nel presente decreto, deve essere inteso come "equivalente di dose" o "equivalente di dose efficace". 1. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di equivalente di dose efficace per i lavoratori esposti 1.1. Il limite di equivalente di dose per esposizione globale per i lavoratori esposti e' stabilito in 100 mSv in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, con l'ulteriore condizione che non venga superato il limite di 50 mSv in un anno solare. 1.2. I limiti per l'equivalente di dose efficace sono pari al limite stabilito al punto 1.1 per l'esposizione globale. 2. Limiti di equivalente di dose per particolari organi o tessuti per i lavoratori esposti 2.1. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 1, devono altresi' essere rispettati, in un anno solare, i seguenti limiti per i lavo-ratori esposti: a) 150 mSv per il cristallino; b) 500 mSv per la pelle; se l'esposizione risulta da una contaminazione radioattiva cutanea, tale limite si applica all'equivalente di dose medio su qualsiasi superficie di 1 cm(elevato)2; c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. 3. Limiti di introduzione per inalazione per i lavoratori esposti 3.1. In caso di introduzione di radionuclidi per inalazione i limiti di equivalente di dose per i lavoratori esposti di cui al paragrafo 1 sono rispettati se le introduzioni di radionuclidi non superano, in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, il doppio dei valori riportati nella colonna 3 della Tabella IV-1, con l'ulteriore condizione che, in un anno solare, le introduzioni non superino i valori stessi. 3.2. Nel caso di miscele di radionuclidi in aria, i limiti di equivalente di dose di cui al paragrafo 1 per i lavoratori esposti sono rispettati se e verificata la seguente condizione, sia in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, sia in un anno solare: --- \ I(base)j \ ---------------- <= 1 / K ALI(base)j / ---j dove: I(base)j e' l'introduzione per inalazione in Bq del radionuclide j nel periodo considerato, quinquennio o anno solare; K e' uguale rispettivamente a 2 se il periodo considerato e' un quinquennio o ad 1 se il periodo e' un anno solare; ALI(base)j e' il valore di introduzione riportato per l'inalazione del radionuclide j nella colonna 3 della Tabella IV-1. 4. Limiti derivati di concentrazione in aria 4.1. Nel caso di esposizione interna per inalazione, il rispetto dei limiti di introduzione, stabiliti per i lavoratori esposti ai sensi dcl paragrafo 3, e' dimostrato ove siano verificate, congiuntamente, le condizioni seguenti, con le avvertenze di cui ai punti successivi: a) le condizioni di lavoro o i dispositivi di protezione siano tali da assicurare l'uniformita' dell'esposizione; b) la concentrazione di radionuclidi in aria, su cinque anni solari consecutivi qualsiasi, non sia superiore a 2/5 dei valori riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1, con l'ulteriore condizione che la concentrazione in aria non sia superiore, su un anno solare, ai valori stessi. 4.2. Per gli isotopi radioattivi dei gas nobili e per il Tritio (H(elevato)3) elemento, i limiti stabiliti nei paragrafi 1 e 2 per i lavoratori esposti sono rispettati ove siano verificate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1. Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera b) fanno eccezione i radionuelidi Ar(elevato)39, Kr(elevato)83 e Kr(elevato)85, per i quali i limiti per i lavoratori esposti sono rispettati se non vengono superati, in ogni anno solare, i valori delle concentrazioni in aria riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1. 4.3. I valori delle concentrazioni riportate-nella colonna 4 della Tabella IV-1 si riferiscono ad un'esposizione di 2000 ore per anno solare. 4.4. Ferma restando la regola relativa ai radionuclidi Ar(elevato)39, Kr(elevato)83m e Kr(elevato)85 di cui al punto 4.2, nel caso di esposizione a miscele di radionuclidi in aria deve essere verificata la condizione seguente, sia in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, sia in un anno solare: --- \ C(base)j \ ---------------- <= 1 / K DAC(base)j / ---j dove: C(base)j e' la concentrazione in aria in Bq/m(elevato)3 del radionuclide, mediata su cinque anni solari consecutivi oppure su un anno solare; K e uguale rispettivamente a 2/5 se il periodo considerato e' un quinquennio o a 1 se il periodo e' un anno solare; DAC(base)j e' il valore della concentrazione in aria del radionuccide j riportato nella colonna 4 della Tabella IV-1. 5. Disposizioni particolari per le lavoratrici esposte in eta' fertile 5.1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto per la esposizione globale al paragrafo 1 e per l'esposizione a particolari organi e tessuti al paragrafo 2, l'esposizione delle lavoratrici, nonche' delle apprendiste e delle studentesse di cui al punto 6.2, che siano in eta' fertile, deve inoltre essere tale da assicurare che l'equivalente di dose all'addome ricevuto in un trimestre solare qualsiasi non superi 13 mSv. 5.2. Ove sussista il rischio di introduzione di radionuclidi per inalazione deve altresi' essere assicurato che le concentrazioni di radionuclidi in aria mediate su un trimestre solare qualsiasi non superino i valori riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1. 6. Limiti di esposizione per apprendisti e studenti 6.1. I limiti di equivalente di dose ed i limiti di introduzione per gli apprendisti e per gli studenti di cui al paragrafo 2 dell'Allegato III del presente decreto sono stabiliti ai punti seguenti, in relazione alla suddivisione dei medesimi in ragione dell'eta' e del tipo di attivita' lavo-rativa o di studio. 6.2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del punto. 2.1 dell'Allegato III i limiti di equivalente di dose, di introduzione per inalazione o, se del caso, di concentrazione in aria, sono uguali ai limiti fissati per i lavoratori esposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 5. 6.3. Per i soggetti di cui alla lettera b) del punto 2.1 dell'Allegato III, i limiti sono fissati, in ogni anno solare: 1) per l'equivalente di dose in: a) 6 mSv per esposizione globale; il limite per l'equivalente di dose efficace, definito al paragrafo 13, e' anch'esso pari a 6 mSv per anno solare; b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1. per il cristallino, la pelle nonche' per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione stabilite al predetto punto; 2) per le introduzioni per inalazione in 12/100 dei valori riportati nella colonna 3 della Tabella IV-1; per l'esposizione a miscele di radionuclidi deve essere verificata la relazione --- \ I(base)j \ ( ----------------- ) <= 1 / 0,12 ALI(base)j INA / ---j 3) per le concentrazioni in aria, in 12/100 dei valori riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1; si applicano per le concentrazioni re particolari condizioni di impiego stabilite nel paragrafo 4, escluse quelle che si riferiscono al limite quinquennale e fatti sali i limiti di concentrazione di cui al n. 4); 4) per gli isotopi radioattivi soltoriportati i limiti di cui al n. 1) sono rispettati se le concentrazioni in aria mediate sii un anno solare non superano r valori seguenti, espressi in Bq/m(elevato)3: Ar(elevato)39 = 2x10(elevato)6 Kr(elevato)83m 1x10(elevato)8 Kr(elevato)85 = 1x10(elevato)6 6.4. Per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del punto 2.1 dell'Allegato III, i limiti annuali di equivalente di dose e di introduzione, con riferimento alla loro attivita', sono eguali alla meta' di quelli stabiliti per le persone del pubblico nei parr. 14 e 15; per detti soggetti. inoltre, ogni singola esposizione correlata alla loro attivita' non puo' superare un ventesimo dei valori annuali di cui al par. 14 e un centesimo dei valori annuali di cui al par. 15. 7. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per lavoratori esposti, apprendisti e studenti 7.1. Quando l'esposizione e' totale, i limiti di equivalente di dose fissati per i lavoratori esposti nel paragrafo 1, per le lavoratrici esposte nel paragrafo 5 e per gli apprendisti e studenti nei punti 6.2 e 6.3, sono rispettati se e' soddisfatta, sia in cinque anni solari consecutivi qual-siasi per i lavoratori, sia in un anno solare per tutti, oltre a quanto disposto al punto 7.4, la condizione: --- H(base)est \ I(base)j ---------- + \ ( ---------------- ) <= 1 H(base)L / K ALI(base)j INA / ---j o, nei di cui ai paragrafi 4 e 5, se e' soddisfatta l'analoga condizione relativa alle concentrazioni. 7.2. Nella relazione di cui al punto 7.1: H(base)L e' il limite di equivalente di dose in mSv, globale o all'addome, fissato ai sensi dei paragrafi 1 e 5 e ai punti 6.2 e 6.3, per i soggetti e per i periodi di tempo previsti in tali disposizioni; H(base)est e' l'equivalente di dose in mSv ricevuto per esposizione esterna globale o all'addome nei periodi di tempo di cui sopra; I(base)j (base)INA e' l'introduzione in Bq per inalazione del radionuclide j nei periodi di cui sopra; ALI(base)j e' il valore di introduzione riportato nella colonna 3 della Tabella IV-1. 7.3. Nella relazione di cui al punto 7.1 K e' uguale: a) per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e studenti di cui al punto 6.2, a 2 se il periodo di esposizione e' un quinquennio, a 1 se tale periodo e' un anno solare; b) per le lavoratrici esposte di cui al paragrafo 5, nonche' le apprendiste e le studentesse di cui al punto 6.2, a 1/4 riferito ad un periodo di un trimestre; c) per gli apprendisti e studenti di cui al punto 6.3, numero 2), a 12/100. 7.4. Resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti annuali di esposizione per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo 2 e nel punto 6.3, n. 1), lettere b) e c), e n. 4). 8. Particolari condizioni di esposizione 8.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi del punto 3.3. dell'Allegato III sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o, nel caso di lavoratori classificati in categoria A, eccezionali concordate, il limite annuale di esposizione globale ovvero di equivalente di dose efficace di 50 mSv di cui al paragrafo 1, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 20 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti gli anni solari seguenti, compreso l'anno del superamento, risulti non superiore a 20 mSv. 9. Sorveglianza medica eccezionale 9.1. L'obbligo della sorveglianza medica eccezionale previsto dall'articolo 91 del presente decreto sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro attivita' lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno solare: a) un'esposizione maggiore del limite di 50 mSv fissato al paragrafo 1 per esposizione globale, oppure b) un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel paragrafo 2, oppure c) un'esposizione tale da comportare il superamento di uno dei limiti annuali di introduzione di cui al paragrafo 3 con le modalita' di applicazione stabilite nel medesimo paragrafo, oppure d) un'esposizione totale tale da comportare il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 7.1, nella quale H(base)L e' pari a 50 mSv, ALI(base)j e' il valore riportato nella colonna 3 della Tabella IV-1 e K e' uguale a 1. 9.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 92 del presente decreto sussiste ove si siano verificate le condizioni di cui al punto 9.1. 10. Lavoratori autonomi, dipendenti da terzi e lavoratori non esposti 10.1. 1 limiti di equivalente di dose ed i limiti di introduzione per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato III, lavoratori non esposti, nonche' per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, che svolgano nell'ambito aziendale attivita' diverse da quelle dei lavoratori esposti, sono, con riferimento all'attivita' lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati per le persone del pubblico nei parr. 14 e 15. 11. Precedenti esposizioni lavorative 11.1. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nel presente Allegato non si tiene conto delle esposizioni anteriori alla data da cui hanno effetto le disposizioni dell'Allegato stesso. 12. Equivalente di dose. Fattori di qualita' e di conversione 12.1. L'equivalente di dose H si ottiene moltiplicando la dose assorbita D per il fattore di qualita' Q. I valori del fattore di qualita' nonche' del fattore di qualita' efficace Q(elevato)- per i diversi tipi di radiazione sono fissati nelle Tabelle IV-5, IV-6 e IV-7. 12.2. Il fattore di qualita' Q e' una funzione del trasferimento lineare di energia Loo impiegata per ponderare le dosi assorbite onde attribuire loro significato ai fini della radioprotezione (Tabella IV-4). 12.3. Il fattore efficace di qualita' Q e' il valore medio del fattore di qualita' quando la dose assorbita e' impartita da particelle aventi diversi valori di L(base)oo. Tale fattore e' calcolato secondo la relazione Parte di provvedimento in formato grafico 12.4. Nelle Figure da IV-1 a IV-5 sono riportati i valori dei fattori di conversione (rateo di fluenza - rateo di equivalente di dose) in funzione dell'energia delle particelle, nonche' del fattore di qualita' Q e del fattore di qualita' efficace Q(elevato)- in funzione dell'energia delle particelle o di L(base)oo, in acqua, da utilizzare nel calcolo dell'equivalente di dose: 13. Equivalente di dose efficace 13.1. L'equivalente di dose efficace, da utilizzare nel caso di esposizione non omogenea, e' definito come -- \ H(base)E = / w(base)T H(base)T --T dove: H(base)T e' l'equivalente di dose medio all'organo o tessuto T; (elevato)w T e il fattore di ponderazione dell'equivalente di dose all'organo o tessuto T. 13.2. I valori dei fattori di ponderazione sono i seguenti: Gonadi 0,25 Mammelle 0,15 Midollo osseo rosso 0,12 Polmone 0,12 Tiroide 0,03 Ossa (superfici ossee) 0,03 Rimanenti organi e tessuti 0,30 13.3. Per determinare il contributo dei rimanenti organi o tessuti, si valuta l'equivalente di dose medio per i 5 organi o tessuti piu' esposti dei runanenti organi o tessuti (eccettuati il cristallino, la pelle, gli avambracci, le mani, i piedi e le caviglie) utilizzando per ognuno un fat-tore di ponderazione 0,06. Si trascura in questo caso l'esposizione di tutti gli altri organi o tessuti. 14. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di equivalente di dose efficace per le persone del pubblico 14.1. Il limite di equivalente di dose globale.per le persone del pubblico e' stabilito in 1 mSv per anno solare. 14.2. Il limite di equivalente di dose efficace, definito al paragrafo 13, e' pari al limite stabilito al punto 14.1 per l'esposizione globale. 15. Limiti di equivalente di dose per particolari organi o tessuti per le persone del pubblico 15.1. Fermo restando il risnetto dei limiti di cui al paragrafo 14, per le persone del pubblico devono altresi' essere rispettati in un anno solare i seguenti limiti: a) 15 mSv per il cristallino; b) 50 mSv per la pelle; se l'esposizione deriva da una contaminazione cutanea, il limite si applica all'equivalente di dose medio su qualsiasi superficie di 1 cm(elevato)2; c) 50 mSv per mani, avambracci, piedi e caviglie. 16. Limiti di esposizione interna per le persone del pubblico 16.1. In caso di esposizione interna i limiti di equivalente di dose di cui al paragrafo 14 per le persone del pubblico sono rispettati se le introduzioni di radionuclidi per inalazione o per ingestione non superano in un anno solare i valori riportati rispettivamente nelle colonne 5 e 6 della Tabella IV-1. Tali valori si riferiscono agli adulti; per i bambini occorre tener conto delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che possono comportare modificazioni dei valori medesimi. 16.2. In caso di esposizione a miscele di radionuclidi per inalazione e per ingestione, i limiti di equivalente di dose per le persone del pubblico di cui al paragrafo 14, sono rispettati se e' verificata, in un anno solare, la seguente condizione: --- --- \ I(base)j \ I(base)j \ ( ------------ ) + \ ( ----------- ) <= 1 / ALI(base)j INA / ALI(base)j ING / / ---j ---j dove: I(base)j (base)INA e I(base)j (base)ING sono le introduzioni in Bq, in un anno solare del radionuclide j, rispettivamente per inalazione e per ingestione ingestione ALI(base)j (base)INA e ALI(base)j (base)ING sono i valori di introduzione annuale del radionuclide j, rispettivamente per inalazione e per ingestione, riportati nelle colonne 5 e 6 della Tabella IV-1. 17. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per le persone del pubblico 17.1. Quando l'esposizione e' totale, i limiti di equivalente di dose fissati per le persone del pubblico nel paragrafo 14 sono rispettati se e' verificata, in un anno solare, la condizione --- --- H(base)est \ I(base)j \ I(base)j ---------- \ ( ------------ ) + \ ( ----------- ) <= 1 H(base)L / ALI(base)j INA / ALI(base)j ING / / ---j ---j dove H(base)est e' l'equivalente di dose globale in mSv ricevuto per esposizione esterna in un anno solare e H(base)L e' il limite di dose per le persone del pubblico di cui al paragrafo 14; gli altri simboli hanno il significato determinato nel paragrafo 16. 17.2. Resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti annuali di esposizione per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo 15. 18. Esposizione a Radon. Acque di miniera. 18.1. Le disposizioni di cui al presente allegato non si applicano alle esposizioni a Rn(elevato)222, Rn(elevato)220 e relativi prodotti di decadimento ad essi associati, salvo quanto stabilito al punto 18.2. 18.2. Ai fini di valutazioni e di eventuali programmazioni delle esposizioni, oltre che agli effetti di cui al Capo IV del presente decreto, sono assunti come riferimento i valori di cui alla Tabella IV-3. 18.3. Il valore di cui all'articolo 16, comma 1, relativo alle acque di miniera, e' pari a 10(elevato)3 Bq/m(elevato)3. 19. Casi di non applicazione 19.1. Ai sensi dell'articolo 96, comma 5, i limiti di dose di cui al presente Allegato non si applicano: a) all'esposizione degli individui a causa di esami e trattamenti medici cui sono sottoposti; b) alle esposizioni accidentali e di emergenza nonche' alle esposizioni eccezionali concordate di cui al punto 9.6 dell'Allegato III; c) alle esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni; d) alle esposizioni di persone che in modo consapevole e volontario e al di fuori della loro occupazione prestino assistenza a pazienti sottoposti a esami o trattamenti medici, sia all'interno, sia al di fuori di strutture sanitarie; e) alle esposizioni di volontari che partecipino a programmi di ricerca scientifica clinica, al di fuori dei casi previsti all'articolo 108, comma 2. 19.2. Con decreto del Ministro della Sanita', sentita l'ANPA, possono essere stabilite specifiche procedure e vincoli di dose per le esposizioni di cui al par. 19.1, lettera d). 20. Situazioni eccezionali - Emergenza nucleare 20.1. Le disposizioni di cui agli articoli 101, comma 3, e 115 si applicano alle situazioni suscettibili di comportare per il gruppo critico della popolazione, nell'arco di un anno, un equivalente di dose efficace o un equivalente di dose per irradiazione globale totale individuali superiori a 5 mSv. Nota a Tabella IV-1 1. Per le miscele di radionuclidi vale quanto di seguito specificato: a) se la composizione della miscela e' ignota, ma si puo' escludere con certezza la presenza di taluni radionuclidi, si utilizza il piu' basso dei limiti fissati per i radionuclidi che possono essere presenti; b) se la composizione precisa della miscela e' ignota, ma ne sono stati identificati i radionuclidi, si utilizza il piu' basso dei limiti fissati per t radionuclidi presenti; c) se la concentrazione e la tossicita' di uno dei radionuclidi della miscela predominano, si utilizzano i limiti annuali di introduzione fissati per questo radionuclide; d) ai fini dell'applicazione della Tabella valgono i criteri di cui alla Tabella IV-2. 2. Per l'uranio naturale e per il torio naturale vale quanto indicato rispettivamente per U-238 e Th-232 ai sensi di quanto stabilito al par. 2 dell'Allegato I. Tabella IV.1 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella IV-2a Parte di provvedimento in formato grafico Tabella IV-2b Parte di provvedimento in formato grafico Tabella IV-3 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella IV-4 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella IV-5 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella IV-6 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella IV-7 Parte di provvedimento in formato grafico Figura IV-1 Parte di provvedimento in formato grafico Figura IV-2 Parte di provvedimento in formato grafico Figura IV-3 Parte di provvedimento in formato grafico Figura IV-4 Parte di provvedimento in formato grafico Figura IV-5 Parte di provvedimento in formato grafico