(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 96, DEI LIMITI DI DOSE, PER  I
LAVORATORI, PER GLI  APPRENDISTI,  GLI  STUDENTI  E  LE  PERSONE  DEL
PUBBLICO, NONCHE' DEI CRITERI DI COMPUTO  E  DI  UTILIZZAZIONE  DELLE
              GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE. 
 
  0. Definizioni 
  0.1. Ai fini del presente allegato valgono, oltre a quelle  di  cui
al Capo II, le seguenti definizioni: 
  a) Equivalente di dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta
moltiplicando la dose assorbita (D) per i fattori di modifica di  cui
al par. 12; 
  b) Equivalente di dose efficace (Dose  Efficace,  E):  somma  degli
equivalenti di dose medi nei  diversi  organi  o  tessuti,  ponderati
secondo quanto indicato al par. 13; 
  c) Limite annuale di introduzione (ALI): attivita' che,  introdotta
nell'organismo, comporta per l'individuo una dose impegnata  pari  al
limite annuale appropriato; 
  d) Limite derivato di concentrazione di  un  radionuclide  in  aria
(DAC): concentrazione media di un radionuclide in aria,  espressa  in
unita' di attivita' per unita' di  volume,  che,  in  un  determinato
periodo di esposizione, comporta un'introduzione per inalazione  pari
al limite di introduzione annuale ovvero comporta per il  cristallino
o la pelle un equivalente di dose pari al pertinente limite; e)  Dose
impegnata: dose  ricevuta  da  un  organo  o  da  un  tessuto  in  un
determinato  periodo  di  tempo,  di  regola  cinquant'anni   per   i
lavoratori, in seguito all'introduzione di uno o piu' radionuclidi. 
  0.2. Il termine "dose", cosi' come utilizzato nel presente decreto,
deve essere inteso come "equivalente di dose" o "equivalente di  dose
efficace". 
 
  1. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di 
equivalente di dose efficace per i lavoratori esposti 
  1.1. Il limite di equivalente di dose per esposizione globale per i
lavoratori esposti e' stabilito in 100  mSv  in  cinque  anni  solari
consecutivi qualsiasi,  con  l'ulteriore  condizione  che  non  venga
superato il limite di 50 mSv in un anno solare. 
  1.2. I limiti per l'equivalente  di  dose  efficace  sono  pari  al
limite stabilito al punto 1.1 per l'esposizione globale. 
 
  2. Limiti di equivalente di dose per particolari organi o tessuti 
per i lavoratori esposti 
  2.1. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al  paragrafo  1,
devono altresi' essere rispettati, in  un  anno  solare,  i  seguenti
limiti per i lavo-ratori esposti: 
  a) 150 mSv per il cristallino; 
  b)  500  mSv  per  la  pelle;  se  l'esposizione  risulta  da   una
contaminazione  radioattiva   cutanea,   tale   limite   si   applica
all'equivalente  di  dose  medio  su  qualsiasi   superficie   di   1
cm(elevato)2; 
  c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. 
 
  3. Limiti di introduzione per inalazione per i lavoratori esposti 
  3.1. In caso di  introduzione  di  radionuclidi  per  inalazione  i
limiti di equivalente di dose per i  lavoratori  esposti  di  cui  al
paragrafo 1 sono rispettati se le introduzioni  di  radionuclidi  non
superano, in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, il doppio  dei
valori riportati nella colonna 3 della Tabella IV-1, con  l'ulteriore
condizione che, in un anno solare, le  introduzioni  non  superino  i
valori stessi. 
  3.2. Nel caso di miscele di  radionuclidi  in  aria,  i  limiti  di
equivalente di dose di cui al paragrafo 1 per  i  lavoratori  esposti
sono rispettati se e verificata la seguente condizione, sia in cinque
anni solari consecutivi qualsiasi, sia in un anno solare: 
 
 
        --- 
        \ I(base)j 
         \ ---------------- <= 1 
         / K ALI(base)j 
        / 
        ---j 
 
 
  dove:  I(base)j  e'  l'introduzione  per  inalazione  in   Bq   del
radionuclide j nel periodo considerato, quinquennio o anno solare; 
  K e' uguale rispettivamente a 2 se il  periodo  considerato  e'  un
quinquennio o ad 1 se il periodo e' un anno solare; 
  ALI(base)j e' il valore di introduzione riportato per  l'inalazione
del radionuclide j nella colonna 3 della Tabella IV-1. 
 
  4. Limiti derivati di concentrazione in aria 
  4.1. Nel caso di esposizione interna per  inalazione,  il  rispetto
dei limiti di introduzione, stabiliti per  i  lavoratori  esposti  ai
sensi  dcl  paragrafo  3,  e'  dimostrato   ove   siano   verificate,
congiuntamente, le condizioni seguenti, con le avvertenze di  cui  ai
punti successivi: 
  a) le condizioni di lavoro o i dispositivi di protezione siano tali
da assicurare l'uniformita' dell'esposizione; 
  b) la concentrazione di radionuclidi in aria, su cinque anni solari
consecutivi qualsiasi, non sia superiore a 2/5 dei  valori  riportati
nella colonna 4 della Tabella IV-1, con l'ulteriore condizione che la
concentrazione in aria non sia  superiore,  su  un  anno  solare,  ai
valori stessi. 
  4.2. Per gli isotopi radioattivi dei gas nobili  e  per  il  Tritio
(H(elevato)3) elemento, i limiti stabiliti nei paragrafi 1 e 2 per  i
lavoratori esposti sono rispettati ove siano verificate le condizioni
di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1.  Per  quanto  riguarda  la
condizione di cui alla lettera  b)  fanno  eccezione  i  radionuelidi
Ar(elevato)39, Kr(elevato)83 e Kr(elevato)85, per i  quali  i  limiti
per i lavoratori esposti sono rispettati se non vengono superati,  in
ogni anno solare, i valori delle  concentrazioni  in  aria  riportati
nella colonna 4 della Tabella IV-1. 
  4.3. I valori delle concentrazioni riportate-nella colonna 4  della
Tabella IV-1 si riferiscono ad un'esposizione di 2000  ore  per  anno
solare. 
  4.4.  Ferma   restando   la   regola   relativa   ai   radionuclidi
Ar(elevato)39, Kr(elevato)83m e Kr(elevato)85 di cui  al  punto  4.2,
nel caso di esposizione a miscele di radionuclidi in aria deve essere
verificata  la  condizione  seguente,  sia  in  cinque  anni   solari
consecutivi qualsiasi, sia in un anno solare: 
 
 
        --- 
        \ C(base)j 
         \ ---------------- <= 1 
         / K DAC(base)j 
        / 
        ---j 
 
 
  dove: C(base)j e' la concentrazione in aria in  Bq/m(elevato)3  del
radionuclide, mediata su cinque anni solari consecutivi oppure su  un
anno  solare;  K  e  uguale  rispettivamente  a  2/5  se  il  periodo
considerato e' un quinquennio o a 1 se il periodo e' un anno solare; 
  DAC(base)j  e'  il  valore  della  concentrazione   in   aria   del
radionuccide j riportato nella colonna 4 della Tabella IV-1. 
 
  5. Disposizioni particolari per le lavoratrici esposte in eta' 
fertile 
  5.1.  Fermo  restando  il  rispetto  di  quanto  disposto  per   la
esposizione globale al paragrafo 1 e per l'esposizione a  particolari
organi e tessuti al paragrafo  2,  l'esposizione  delle  lavoratrici,
nonche' delle apprendiste e delle studentesse di cui  al  punto  6.2,
che siano in eta' fertile, deve inoltre essere tale da assicurare che
l'equivalente di dose all'addome  ricevuto  in  un  trimestre  solare
qualsiasi non superi 13 mSv. 
  5.2. Ove sussista il rischio di introduzione  di  radionuclidi  per
inalazione deve altresi' essere assicurato che le  concentrazioni  di
radionuclidi in aria mediate su un  trimestre  solare  qualsiasi  non
superino i valori riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1. 
 
  6. Limiti di esposizione per apprendisti e studenti 
  6.1. I limiti di equivalente di dose ed i  limiti  di  introduzione
per gli apprendisti  e  per  gli  studenti  di  cui  al  paragrafo  2
dell'Allegato III  del  presente  decreto  sono  stabiliti  ai  punti
seguenti, in relazione alla  suddivisione  dei  medesimi  in  ragione
dell'eta' e del tipo di attivita' lavo-rativa o di studio. 
  6.2. Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  del  punto.  2.1
dell'Allegato III i limiti di equivalente di  dose,  di  introduzione
per inalazione o, se del caso, di concentrazione in aria, sono uguali
ai limiti fissati per i lavoratori esposti ai sensi dei paragrafi  da
1 a 5. 
  6.3.  Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  b)  del  punto  2.1
dell'Allegato III, i limiti sono fissati, in ogni anno solare: 
  1) per l'equivalente di dose in: 
  a) 6 mSv per esposizione globale; il limite  per  l'equivalente  di
dose efficace, definito al paragrafo 13, e' anch'esso pari  a  6  mSv
per anno solare; 
  b) i tre decimi di uno qualsiasi dei  limiti  di  dose  fissati  al
punto 2.1.  per  il  cristallino,  la  pelle  nonche'  per  le  mani,
avambracci,  piedi  e  caviglie,  con  le  modalita'  di  valutazione
stabilite al predetto punto; 
  2)  per  le  introduzioni  per  inalazione  in  12/100  dei  valori
riportati nella colonna 3 della Tabella IV-1; per l'esposizione a 
miscele di radionuclidi deve essere verificata la relazione 
 
 
        --- 
        \ I(base)j 
         \ ( ----------------- ) <= 1 
         / 0,12 ALI(base)j INA 
        / 
        ---j 
 
 
  3) per le concentrazioni in aria, in 12/100  dei  valori  riportati
nella  colonna  4  della  Tabella   IV-1;   si   applicano   per   le
concentrazioni re particolari condizioni  di  impiego  stabilite  nel
paragrafo 4, escluse quelle che si riferiscono al limite quinquennale
e fatti sali i limiti di concentrazione di cui al n. 4); 
  4) per gli isotopi radioattivi soltoriportati i limiti di cui al n.
1) sono rispettati se le concentrazioni in aria mediate sii  un  anno
solare non superano r valori seguenti, espressi in Bq/m(elevato)3: 
  Ar(elevato)39 = 2x10(elevato)6 
  Kr(elevato)83m 1x10(elevato)8 
  Kr(elevato)85 = 1x10(elevato)6 
  6.4. Per i soggetti di cui alle lettere  c)  e  d)  del  punto  2.1
dell'Allegato III, i limiti annuali  di  equivalente  di  dose  e  di
introduzione, con riferimento alla loro attivita', sono  eguali  alla
meta' di quelli stabiliti per le persone del pubblico nei parr. 14  e
15; per detti soggetti. inoltre, ogni singola  esposizione  correlata
alla loro attivita' non puo' superare un ventesimo dei valori annuali
di cui al par. 14 e un centesimo dei valori annuali di  cui  al  par.
15. 
 
  7. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per lavoratori 
esposti, apprendisti e studenti 
  7.1. Quando l'esposizione e' totale, i  limiti  di  equivalente  di
dose fissati per  i  lavoratori  esposti  nel  paragrafo  1,  per  le
lavoratrici esposte nel paragrafo 5 e per gli apprendisti e  studenti
nei punti 6.2 e 6.3, sono rispettati se e' soddisfatta, sia in cinque
anni solari consecutivi qual-siasi per i lavoratori, sia in  un  anno
solare  per  tutti,  oltre  a  quanto  disposto  al  punto  7.4,   la
condizione: 
 
 
                     --- 
   H(base)est \ I(base)j 
   ---------- + \ ( ---------------- ) <= 1 
    H(base)L / K ALI(base)j INA 
                     / 
                     ---j 
 
 
  o, nei di cui ai paragrafi 4  e  5,  se  e'  soddisfatta  l'analoga
condizione relativa alle concentrazioni. 
  7.2. Nella relazione di cui al punto 7.1: 
  H(base)L e' il limite di equivalente di  dose  in  mSv,  globale  o
all'addome, fissato ai sensi dei paragrafi 1 e 5 e  ai  punti  6.2  e
6.3, per i soggetti e  per  i  periodi  di  tempo  previsti  in  tali
disposizioni; 
  H(base)est e' l'equivalente di dose in mSv ricevuto per esposizione
esterna globale o all'addome nei  periodi  di  tempo  di  cui  sopra;
I(base)j  (base)INA  e'  l'introduzione  in  Bq  per  inalazione  del
radionuclide j nei periodi di cui sopra; 
  ALI(base)j e' il valore di introduzione riportato nella  colonna  3
della Tabella IV-1. 
  7.3. Nella relazione di cui al punto 7.1 K e' uguale: 
  a) per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e studenti di cui
al punto 6.2, a 2 se il periodo di esposizione e' un quinquennio, a 1
se tale periodo e' un anno solare; 
  b) per le lavoratrici esposte di cui al  paragrafo  5,  nonche'  le
apprendiste e le studentesse di cui al punto 6.2, a 1/4  riferito  ad
un periodo di un trimestre; 
  c) per gli apprendisti e studenti di cui al punto 6.3, numero 2), a
12/100. 
  7.4. Resta fermo l'obbligo  del  rispetto  dei  limiti  annuali  di
esposizione per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo
2 e nel punto 6.3, n. 1), lettere b) e c), e n. 4). 
 
  8. Particolari condizioni di esposizione 
  8.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti  e  gli
studenti ad essi equiparati ai sensi del punto 3.3. dell'Allegato III
sia  superato,  anche  a  seguito  di  esposizioni  accidentali,   di
emergenza o, nel caso di  lavoratori  classificati  in  categoria  A,
eccezionali concordate, il  limite  annuale  di  esposizione  globale
ovvero di equivalente di dose efficace di 50 mSv di cui al  paragrafo
1, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare,
a 20 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse  per
tutti gli anni solari  seguenti,  compreso  l'anno  del  superamento,
risulti non superiore a 20 mSv. 
 
  9. Sorveglianza medica eccezionale 
  9.1.  L'obbligo  della  sorveglianza  medica  eccezionale  previsto
dall'articolo 91 del  presente  decreto  sussiste  per  i  lavoratori
esposti, gli apprendisti e gli studenti che,  nel  corso  delle  loro
attivita' lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno solare: 
  a) un'esposizione maggiore del limite di 50 mSv fissato al 
paragrafo 1 per esposizione globale, oppure 
  b) un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel paragrafo 
2, oppure 
  c) un'esposizione tale da comportare  il  superamento  di  uno  dei
limiti annuali di introduzione di cui al paragrafo 3 con le modalita' 
di applicazione stabilite nel medesimo paragrafo, oppure 
  d) un'esposizione totale tale da  comportare  il  mancato  rispetto
delle condizioni di cui al punto 7.1, nella quale H(base)L e' pari  a
50 mSv, ALI(base)j e' il  valore  riportato  nella  colonna  3  della
Tabella IV-1 e K e' uguale a 1. 
  9.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 92 del  presente
decreto sussiste ove si siano verificate  le  condizioni  di  cui  al
punto 9.1. 
 
  10. Lavoratori autonomi, dipendenti da terzi e lavoratori non 
esposti 
  10.1. 1 limiti di equivalente di dose ed i limiti  di  introduzione
per i lavoratori che, in relazione  alle  proprie  occupazioni,  sono
considerati, ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato  III,  lavoratori
non esposti, nonche' per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi,
che svolgano nell'ambito aziendale attivita' diverse  da  quelle  dei
lavoratori esposti, sono, con riferimento all'attivita' lavorativa di
tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati per  le  persone
del pubblico nei parr. 14 e 15. 
 
  11. Precedenti esposizioni lavorative 
  11.1. Ai fini dell'applicazione di quanto  stabilito  nel  presente
Allegato non si tiene conto delle esposizioni anteriori alla data  da
cui hanno effetto le disposizioni dell'Allegato stesso. 
 
  12. Equivalente di dose. Fattori di qualita' e di conversione 
  12.1. L'equivalente di dose H  si  ottiene  moltiplicando  la  dose
assorbita D per il fattore di qualita' Q. I  valori  del  fattore  di
qualita' nonche' del fattore di qualita' efficace Q(elevato)-  per  i
diversi tipi di radiazione sono fissati nelle Tabelle  IV-5,  IV-6  e
IV-7. 
  12.2. Il fattore di qualita' Q e' una  funzione  del  trasferimento
lineare di energia Loo impiegata per ponderare le dosi assorbite onde
attribuire loro significato ai fini  della  radioprotezione  (Tabella
IV-4). 
  12.3. Il fattore efficace di qualita' Q  e'  il  valore  medio  del
fattore  di  qualita'  quando  la  dose  assorbita  e'  impartita  da
particelle aventi diversi valori di L(base)oo. Tale fattore e' 
calcolato secondo la relazione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  12.4. Nelle Figure da IV-1 a  IV-5  sono  riportati  i  valori  dei
fattori di conversione (rateo di fluenza - rateo  di  equivalente  di
dose) in funzione dell'energia delle particelle, nonche' del  fattore
di qualita' Q e del  fattore  di  qualita'  efficace  Q(elevato)-  in
funzione dell'energia delle particelle o di L(base)oo, in  acqua,  da
utilizzare nel calcolo dell'equivalente di dose: 
 
  13. Equivalente di dose efficace 
  13.1. L'equivalente di dose efficace, da utilizzare nel caso di 
esposizione non omogenea, e' definito come 
 
 
                          -- 
                          \ 
               H(base)E = / w(base)T H(base)T 
                          --T 
 
 
  dove: 
  H(base)T e' l'equivalente di dose medio all'organo o tessuto T; 
  (elevato)w T e il fattore di ponderazione dell'equivalente di  dose
all'organo o tessuto T. 
  13.2. I valori dei fattori di ponderazione sono i seguenti: 
 
 
               Gonadi 0,25 
               Mammelle 0,15 
               Midollo osseo rosso 0,12 
               Polmone 0,12 
               Tiroide 0,03 
               Ossa (superfici ossee) 0,03 
               Rimanenti organi e tessuti 0,30 
 
 
  13.3. Per determinare il contributo dei rimanenti organi o tessuti,
si valuta l'equivalente di dose medio per i 5 organi o  tessuti  piu'
esposti dei runanenti organi o tessuti (eccettuati il cristallino, la
pelle, gli avambracci, le mani, i piedi e  le  caviglie)  utilizzando
per ognuno un fat-tore di ponderazione 0,06. Si  trascura  in  questo
caso l'esposizione di tutti gli altri organi o tessuti. 
 
  14. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di 
equivalente di dose efficace per le persone del pubblico 
  14.1. Il limite di equivalente di dose globale.per le  persone  del
pubblico e' stabilito in 1 mSv per anno solare. 
  14.2. Il limite  di  equivalente  di  dose  efficace,  definito  al
paragrafo  13,  e'  pari  al  limite  stabilito  al  punto  14.1  per
l'esposizione globale. 
 
  15. Limiti di equivalente di dose per particolari organi o tessuti 
per le persone del pubblico 
  15.1. Fermo restando il risnetto dei limiti di cui al paragrafo 14,
per le persone del pubblico devono altresi' essere rispettati  in  un
anno solare i seguenti limiti: 
  a) 15 mSv per il cristallino; 
  b)  50  mSv  per  la  pelle;  se  l'esposizione   deriva   da   una
contaminazione cutanea, il limite si applica all'equivalente di  dose
medio su qualsiasi superficie di 1 cm(elevato)2; 
  c) 50 mSv per mani, avambracci, piedi e caviglie. 
 
  16. Limiti di esposizione interna per le persone del pubblico 
  16.1. In caso di esposizione interna i  limiti  di  equivalente  di
dose di cui  al  paragrafo  14  per  le  persone  del  pubblico  sono
rispettati se le introduzioni di radionuclidi per  inalazione  o  per
ingestione  non  superano  in  un  anno  solare  i  valori  riportati
rispettivamente nelle colonne 5 e 6 della Tabella IV-1. 
  Tali valori si riferiscono agli adulti; per i bambini occorre tener
conto delle caratteristiche anatomiche  e  fisiologiche  che  possono
comportare modificazioni dei valori medesimi. 
  16.2.  In  caso  di  esposizione  a  miscele  di  radionuclidi  per
inalazione e per ingestione, i limiti di equivalente di dose  per  le
persone del pubblico di cui al paragrafo 14, sono  rispettati  se  e'
verificata, in un anno solare, la seguente condizione: 
 
 
--- --- 
\ I(base)j \ I(base)j 
 \ ( ------------ ) + \ ( ----------- ) <= 1 
 / ALI(base)j INA / ALI(base)j ING 
/ / 
---j ---j 
 
 
  dove: 
  I(base)j (base)INA e I(base)j (base)ING sono le introduzioni in Bq,
in un anno solare del radionuclide j, rispettivamente per inalazione 
e per ingestione ingestione 
  ALI(base)j (base)INA  e  ALI(base)j  (base)ING  sono  i  valori  di
introduzione  annuale  del  radionuclide   j,   rispettivamente   per
inalazione e per ingestione, riportati nelle  colonne  5  e  6  della
Tabella IV-1. 
 
  17. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per le persone del 
pubblico 
  17.1. Quando l'esposizione e' totale, i limiti  di  equivalente  di
dose fissati per le persone del pubblico nel paragrafo 14 sono 
rispettati se e' verificata, in un anno solare, la condizione 
 
 
            --- --- 
H(base)est \ I(base)j \ I(base)j 
---------- \ ( ------------ ) + \ ( ----------- ) <= 1 
 H(base)L / ALI(base)j INA / ALI(base)j ING 
            / / 
            ---j ---j 
 
 
  dove H(base)est e' l'equivalente di dose globale  in  mSv  ricevuto
per esposizione esterna in un anno solare e H(base)L e' il limite  di
dose per le persone del pubblico di cui al paragrafo  14;  gli  altri
simboli hanno il significato determinato nel paragrafo 16. 
  17.2. Resta fermo l'obbligo del  rispetto  dei  limiti  annuali  di
esposizione per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo
15. 
 
  18. Esposizione a Radon. Acque di miniera. 
  18.1. Le disposizioni di cui al presente allegato non si  applicano
alle esposizioni a Rn(elevato)222, Rn(elevato)220 e relativi prodotti
di decadimento ad essi associati, salvo  quanto  stabilito  al  punto
18.2. 
  18.2. Ai fini di valutazioni e di  eventuali  programmazioni  delle
esposizioni, oltre che agli effetti di cui al Capo  IV  del  presente
decreto, sono assunti come riferimento i valori di cui  alla  Tabella
IV-3. 
  18.3. Il valore di cui all'articolo  16,  comma  1,  relativo  alle
acque di miniera, e' pari a 10(elevato)3 Bq/m(elevato)3. 
 
  19. Casi di non applicazione 
  19.1. Ai sensi dell'articolo 96, comma 5, i limiti di dose  di  cui
al presente Allegato non si applicano: 
  a) all'esposizione degli individui a causa di esami  e  trattamenti
medici cui sono sottoposti; 
  b)  alle  esposizioni  accidentali  e  di  emergenza  nonche'  alle
esposizioni eccezionali concordate di cui al punto 9.6  dell'Allegato
III; 
  c) alle esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni; 
  d) alle esposizioni di persone che in modo consapevole e volontario
e al di fuori della loro occupazione prestino assistenza  a  pazienti
sottoposti a esami o trattamenti medici, sia all'interno, sia  al  di
fuori di strutture sanitarie; 
  e) alle esposizioni di volontari che  partecipino  a  programmi  di
ricerca  scientifica  clinica,  al  di  fuori   dei   casi   previsti
all'articolo 108, comma 2. 
  19.2. Con decreto  del  Ministro  della  Sanita',  sentita  l'ANPA,
possono essere stabilite specifiche procedure e vincoli di  dose  per
le esposizioni di cui al par. 19.1, lettera d). 
 
  20. Situazioni eccezionali - Emergenza nucleare 
  20.1. Le disposizioni di cui agli articoli 101, comma 3, e  115  si
applicano alle situazioni suscettibili di comportare  per  il  gruppo
critico della popolazione, nell'arco di un anno,  un  equivalente  di
dose efficace o un  equivalente  di  dose  per  irradiazione  globale
totale individuali superiori a 5 mSv. 
  Nota a Tabella IV-1 
  1.  Per  le  miscele  di  radionuclidi  vale  quanto   di   seguito
specificato: 
  a) se la composizione della miscela e' ignota, ma si puo' escludere
con certezza la presenza di taluni radionuclidi, si utilizza il  piu'
basso dei limiti  fissati  per  i  radionuclidi  che  possono  essere
presenti; 
  b) se la composizione precisa della miscela e' ignota, ma  ne  sono
stati identificati i radionuclidi, si  utilizza  il  piu'  basso  dei
limiti fissati per t radionuclidi presenti; 
  c) se la concentrazione e la tossicita'  di  uno  dei  radionuclidi
della  miscela  predominano,  si  utilizzano  i  limiti  annuali   di
introduzione fissati per questo radionuclide; 
  d) ai fini dell'applicazione della Tabella valgono i criteri di cui
alla Tabella IV-2. 
  2. Per l'uranio naturale  e  per  il  torio  naturale  vale  quanto
indicato rispettivamente per  U-238  e  Th-232  ai  sensi  di  quanto
stabilito al par. 2 dell'Allegato I. 
 
 
                                                         Tabella IV.1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            Tabella IV-2a 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            Tabella IV-2b 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            Tabella IV-3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            Tabella IV-4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            Tabella IV-5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            Tabella IV-6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            Tabella IV-7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                             Figura IV-1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                             Figura IV-2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                             Figura IV-3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                             Figura IV-4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                             Figura IV-5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico