ALLEGATO V DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 78 E 88 DELLE MODALITA', TITOLI DI STUDIO, ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA TECNICO-PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI AUTORIZZATI 1. Elenchi nominativi 1.1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorve¬glianza fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di radioprote¬zione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente allegato. 2. Requisiti per l'iscrizione 2.1. Agli elenchi nominativi di cui al precedente punto 1.1. possono essere iscritti, su domanda diretta all'Ispettorato medico centrale del lavoro, coloro che: a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea, ovvero, cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; b) godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti; c) siano m possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli previsti dal successivo punto 14, se aspiranti all'elenco dei medici autorizzati; d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni di cui ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica e medica della radioprotezione; e) non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni ai sen-si del punto 15 lettere a) e b). 3. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati. 3.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualifi¬cati. 3.2. La Commissione e' presieduta dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da laureati in materie tecnico-scientifiche, esperti in sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui: - uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari; - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; - uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; - due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui uno esperto in sorveglianza medica della radioprote¬zione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato medico centrale del lavoro. 3.3. I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano m carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. 4.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizza¬ti. 4.2. La Commissione e' presieduta dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da laureati in medicina esperti in materia di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui: - uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari; - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari; - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; - uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; - due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui uno laureato in materie scientifiche esperto in sorve¬glianza fisica della radioprotezione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato medico centrale del lavoro. 4.3. I componenti della Commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un membro supplente. 5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni 5.1. Alle Commissioni di cui ai punti 3 e 4 spettano le deliberazioni relative all'iscrizione nell'elenco nominativo di rispettiva competenza. 5.2. Esse decidono, nel merito tecnico e scientifico, sulla validita' ed idoneita' della documentazione comunque esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione. Le Commissioni esprimono altresi' proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dagli elenchi e sottopongono all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi. 5.3. Le deliberazioni delle Commissioni sono valide in presenza della meta' piu' uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 5.4. Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive. 6. Accertamento della capacita' tecnica e professionale 6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2 lettera d), e' conseguita dal richiedente l'iscrizione con il superamento di un esame i cui contenuti sono definiti nei successivi punti 10, 11 e 12 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e nel punto 14 per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 6.2. In base all'esito del predetto esame il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato". Limitatamente agli esperti qualificati, l'abilitazione puo' essere riconosciuta per gradi inferiori a quello richiesto. 7. Modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione. 7.1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati il candidato dovra' dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, di tutti i requisiti previsti dal punto 2 lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio indicati alla lettera c). 7.2. La frequenza delle sessioni di esame e' annuale: ai predetti esami vengono ammessi i richiedenti che abbiano prodotto domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare. 7.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa data e sede saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. 7.4. Il candidato che non si presenti all'esame di abilitazione per giustificato motivo da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'assenza sara' riconvocato per una volta nella corrente sessione annuale. 7.5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati dei requisiti di preparazione, verte sui principi teorici delle materie indicate nei punti 10, 11 e 12 nonche' su argomenti concernenti l'appli¬cazione pratica dei principi e delle tecniche di radioprotezione e dosimetria. 7.6. L'esame di cui al punto 7.5 puo' essere completato a giudizio della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte. 7.7. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indi¬cate al successivo punto 14. 8. Iscrizione negli elenchi 8.1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalle Commissioni di cui ai punti 3 e 4 possono essere iscritti nei relativi elenchi previa doman¬da redatta su carta legale e diretta all'Ispettorato medico centrale del lavoro. 8.2. Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati: a) certificati in bollo dei titoli di studio posseduti; b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle norme in corso; c) codice fiscale. 9. Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati. 9.1. Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'articolo 78 sono richiesti: a) per l'abilitazione di terzo grado il contestuale possesso di: 1.laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; 2.diplomi, conseguiti mediante la frequenza di corsi universitari per laureati, di specializzazione in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti. La Commissione puo' riconoscere, come sostitutiva del diploma di specializzazione, attivita' in ambito radioprotezionistico presso sorgenti ed impianti per i quali sia prevista l'abilitazione di terzo grado che assicuri, a suo giudizio, una preparazione equivalen¬te. b) per l'abilitazione di secondo e primo grado: - laurea o diplomi universitari in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria. 10. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel primo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 10.1 Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: - natura e proprieta' della radiazione elettromagnetica ionizzante, modalita' di interazione con la materia; - caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica; - rilevazione e dosimetria dei raggi X, principi teorici, grandezze, teoria della cavita', metodi e strumenti di misura; - dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento; - effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti; - disposizioni legislative e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti; - protezione della popolazione; - controlli di qualita' su apparecchiature radiologiche. 11. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel secondo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 11.1 Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argo¬menti indicati al precedente punto 10, in materia di: - rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 Mev; - rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose assorbita; - principali impieghi delle sostanze radioattive nell'industria, nella ricerca scientifica e nella medicina; - manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per impieghi medici e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale ed interna, limiti derivati, sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, calcolo della dose assor¬bita per contaminazione interna, trattamento dei rifiuti radioattivi, trasporto di materiali radioattivi; - cenni sulla radiazione neutronica; - controlli di qualita' su apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare. 12. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel terzo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 12.1 Il richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di: - misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura; - dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalita'; - radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica, progettazione di barriere; - caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emit¬tenti neutroni; - caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all'articolo 7. - situazioni di emergenza nucleare. 13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 13.1 Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati e' richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia nonche' del titolo di medico competente ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626. 14. Contenuto dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 14.1 Il richiedente l'iscrizione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonche' dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavo¬ro, la radiobiologia e la radiopatologia, la radiotossicologia e la medicina legale connesse con l'impiego delle radiazioni ionizzanti. Erichiesta altresi' un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ioniz¬zanti e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela. Il richiedente deve altresi' dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione. 15. Cancellazioni 15.1 La cancellazione dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati si effettua: a) per disposizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 93; b) in caso di esercizio dell'attivita' durante periodi di sospensione disposta dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ai sensi dell'articolo 93; c) su domanda dell'iscritto.