(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
 
DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI  ARTICOLI  78  E  88  DELLE  MODALITA',
TITOLI DI STUDIO, ACCERTAMENTO DELLA  CAPACITA  TECNICO-PROFESSIONALE
PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI
                             AUTORIZZATI 
 
  1. Elenchi nominativi 
  1.1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti
qualificati e  dei  medici  autorizzati,  incaricati  rispettivamente
della  sorve¬glianza  fisica  e  della  sorveglianza   medica   della
radioprotezione, secondo quanto  stabilito  dalle  norme  vigenti  in
materia di radioprote¬zione dai  rischi  derivanti  dalle  radiazioni
ionizzanti, si applicano le norme del presente allegato. 
 
  2. Requisiti per l'iscrizione 
  2.1. Agli elenchi  nominativi  di  cui  al  precedente  punto  1.1.
possono essere iscritti, su domanda  diretta  all'Ispettorato  medico
centrale del lavoro, coloro che: 
  a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione  Europea,
ovvero, cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime  di
reciprocita'; 
  b) godano  dei  diritti  politici  e  non  risultino  essere  stati
interdetti; 
  c) siano m possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9,  se
aspiranti  all'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti   qualificati,
ovvero dei titoli previsti dal  successivo  punto  14,  se  aspiranti
all'elenco dei medici autorizzati; 
  d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni  di  cui
ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica  e
medica della radioprotezione; 
  e) non  siano  stati  cancellati  dagli  elenchi  nominativi  degli
esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni
ai sen-si del punto 15 lettere a) e b). 
 
  3.  Commissione  per  l'iscrizione  nell'elenco  nominativo   degli
esperti qualificati. 
  3.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro  e'  istituita
la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli  esperti
qualifi¬cati. 
  3.2. La Commissione e' presieduta dal capo dell'Ispettorato  medico
centrale  del  lavoro  ed  e'  composta  da   laureati   in   materie
tecnico-scientifiche, esperti in sorveglianza fisica della protezione
dalle radiazioni ionizzanti, di cui: 
  - uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
tra i propri funzionari 
  -  uno  designato  dal  Ministero  della  sanita'  tra   i   propri
funzionari; 
  - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
  - uno  designato  dall'Istituto  superiore  per  la  sicurezza  sul
lavoro; 
  - uno designato dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; 
  -  due  designati  dall'Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente, di  cui  uno  esperto  in  sorveglianza  medica  della
radioprote¬zione. 
  Le funzioni di segreteria della Commissione sono  espletate  da  un
funzionario dell'Ispettorato medico centrale del lavoro. 
  3.3. I componenti della Commissione ed il segretario sono  nominati
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
durano m carica cinque anni e possono essere riconfermati. 
  In  corrispondenza  di  ogni  membro  effettivo  e'   nominato   un
supplente. 
 
  4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo  dei  medici
autorizzati. 
  4.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro  e'  istituita
la Commissione per l'iscrizione  nell'elenco  nominativo  dei  medici
autorizza¬ti. 
  4.2. La Commissione e' presieduta dal Capo dell'Ispettorato  medico
centrale del lavoro ed e' composta da laureati in medicina esperti in
materia di sorveglianza  medica  della  protezione  dalle  radiazioni
ionizzanti di cui: 
  - uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
tra i propri funzionari; 
  -  uno  designato  dal  Ministero  della  sanita'  tra   i   propri
funzionari; 
  - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
  - uno  designato  dall'Istituto  superiore  per  la  sicurezza  sul
lavoro; 
  - uno designato dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; 
  -  due  designati  dall'Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente, di cui uno laureato in materie scientifiche esperto in
sorve¬glianza fisica della radioprotezione. 
  Le funzioni di segreteria della Commissione sono  espletate  da  un
funzionario dell'Ispettorato medico centrale del lavoro. 
  4.3. I componenti della Commissione e il segretario  sono  nominati
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 
  In corrispondenza di ogni membro effettivo e'  nominato  un  membro
supplente. 
 
  5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni 
  5.1.  Alle  Commissioni  di  cui  ai  punti  3  e  4  spettano   le
deliberazioni  relative  all'iscrizione  nell'elenco  nominativo   di
rispettiva competenza. 
  5.2.  Esse  decidono,  nel  merito  tecnico  e  scientifico,  sulla
validita' ed idoneita' della documentazione  comunque  esibita  dagli
interessati  ai  fini  dell'iscrizione.  Le   Commissioni   esprimono
altresi' proposte o pareri  nel  merito  della  sospensione  e  della
cancellazione dagli elenchi e sottopongono all'esame di  abilitazione
i richiedenti che vi siano stati ammessi. 
  5.3. Le deliberazioni delle Commissioni  sono  valide  in  presenza
della meta' piu' uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In
caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 
  5.4. Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive. 
 
  6. Accertamento della capacita' tecnica e professionale 
  6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2 lettera d), e'  conseguita
dal richiedente l'iscrizione con il superamento di  un  esame  i  cui
contenuti sono  definiti  nei  successivi  punti  10,  11  e  12  per
l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e nel  punto  14
per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 
  6.2. In base all'esito del  predetto  esame  il  richiedente  viene
considerato "abilitato" o "non abilitato". 
  Limitatamente agli esperti qualificati, l'abilitazione puo'  essere
riconosciuta per gradi inferiori a quello richiesto. 
 
  7. Modalita'  per  l'ammissione  e  lo  svolgimento  dell'esame  di
abilitazione. 
  7.1. Con la domanda di ammissione  all'esame  di  abilitazione  per
l'iscrizione negli elenchi degli esperti  qualificati  e  dei  medici
autorizzati il candidato dovra' dimostrare  il  possesso,  anche  nei
modi e nelle forme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  di
tutti i requisiti previsti dal punto 2 lettere a), b)  ed  e)  e  dei
titoli di studio indicati alla lettera c). 
  7.2. La frequenza delle sessioni di esame e' annuale:  ai  predetti
esami vengono ammessi i  richiedenti  che  abbiano  prodotto  domanda
entro il 31 dicembre del precedente anno solare. 
  7.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa data
e sede saranno comunicati agli  interessati  almeno  quindici  giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse. 
  7.4. Il candidato che non si presenti all'esame di abilitazione per
giustificato  motivo  da  presentarsi  entro  15  giorni  dalla  data
dell'assenza sara' riconvocato per una volta nella corrente  sessione
annuale. 
  7.5. L'esame di abilitazione per  l'accertamento  del  possesso  da
parte  del  richiedente  l'iscrizione   nell'elenco   degli   esperti
qualificati dei requisiti di preparazione, verte sui principi teorici
delle materie indicate nei punti 10, 11 e  12  nonche'  su  argomenti
concernenti l'appli¬cazione pratica dei principi e delle tecniche  di
radioprotezione e dosimetria. 
  7.6. L'esame di cui al punto 7.5 puo' essere completato a  giudizio
della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte. 
  7.7. L'esame di abilitazione per  l'accertamento  del  possesso  da
parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei  medici
autorizzati dei requisiti di  preparazione  verte  sulle  materie  ed
argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato
ed indi¬cate al successivo punto 14. 
 
  8. Iscrizione negli elenchi 
  8.1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati  dalle  Commissioni
di cui ai punti 3 e 4 possono essere iscritti  nei  relativi  elenchi
previa doman¬da redatta su carta  legale  e  diretta  all'Ispettorato
medico centrale del lavoro. 
  8.2. Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati: 
  a) certificati in bollo dei titoli di studio posseduti; 
  b) attestazione del versamento della relativa tassa di  concessione
governativa nella misura prevista dalle norme  in  corso;  c)  codice
fiscale. 
 
  9.  Requisiti  per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione   per
l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati. 
  9.1.  Per  l'accesso  ai  vari  gradi  di   abilitazione   previsti
dall'articolo 78 sono richiesti: 
  a) per l'abilitazione di terzo grado il contestuale possesso di: 
  1.laurea in fisica, o in chimica o  in  chimica  industriale  o  in
ingegneria; 
  2.diplomi, conseguiti mediante la frequenza di  corsi  universitari
per laureati, di specializzazione in materia di protezione contro  le
radiazioni ionizzanti. 
  La Commissione puo' riconoscere, come sostitutiva  del  diploma  di
specializzazione, attivita'  in  ambito  radioprotezionistico  presso
sorgenti ed impianti per i quali sia prevista l'abilitazione di terzo
grado che assicuri, a suo giudizio, una preparazione equivalen¬te. 
  b) per l'abilitazione di secondo e primo grado: 
  - laurea o diplomi universitari in  fisica,  o  in  chimica,  o  in
chimica industriale o in ingegneria. 
 
  10. Contenuto  dell'esame  per  l'iscrizione  nel  primo  grado  di
abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 
  10.1 Il richiedente l'iscrizione al  primo  grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: 
  - natura e proprieta' della radiazione elettromagnetica ionizzante,
modalita' di interazione con la materia; 
  - caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature  emittenti
raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di  lavoro,  barriere
primarie e secondarie, loro progettazione e verifica; 
  -  rilevazione  e  dosimetria  dei  raggi  X,   principi   teorici,
grandezze, teoria della cavita', metodi e strumenti di misura; 
  - dosimetria personale per  esposizione  a  raggi  X,  dosimetri  e
principi di funzionamento; 
  - effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti; 
  - disposizioni legislative e normative tecniche sulla tutela contro
il rischio da radiazioni ionizzanti; - protezione della popolazione; 
  - controlli di qualita' su apparecchiature radiologiche. 
 
  11. Contenuto dell'esame per  l'iscrizione  nel  secondo  grado  di
abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 
  11.1 Il richiedente l'iscrizione al secondo grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che  degli
argo¬menti indicati al precedente punto 10, in materia di: 
  - rilevazione e misura dei raggi X e gamma di  energia  fino  a  10
Mev; 
  - rilevazione  e  misure  di  flusso  delle  particelle  elementari
cariche, dose assorbita; 
  - principali impieghi delle  sostanze  radioattive  nell'industria,
nella ricerca scientifica e nella medicina; 
  - manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori
e  reparti  per  impieghi  medici  e   nella   ricerca   scientifica,
contaminazione superficiale ed interna, limiti derivati,  sistemi  di
rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, calcolo  della  dose
assor¬bita  per  contaminazione  interna,  trattamento  dei   rifiuti
radioattivi, trasporto di materiali radioattivi; 
  - cenni sulla radiazione neutronica; 
  - controlli  di  qualita'  su  apparecchiature  radiologiche  e  di
medicina nucleare. 
 
  12. Contenuto  dell'esame  per  l'iscrizione  nel  terzo  grado  di
abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 
  12.1 Il richiedente l'iscrizione al  terzo  grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che  degli
argomenti indicati nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di: 
  - misura e  rilevazione  dei  flussi  di  neutroni,  spettrometria,
principi e strumenti di misura; 
  - dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalita'; 
  -   radioprotezione   nel   campo   dell'irradiazione   neutronica,
progettazione di barriere; 
  -  caratteristiche  di  installazione  e  di   funzionamento,   con
particolare riferimento al rischio da  radiazioni  ionizzanti,  delle
sorgenti emit¬tenti neutroni; 
  - caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione,  con
riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti,  degli  impianti  di
cui all'articolo 7. 
  - situazioni di emergenza nucleare. 
 
  13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per
l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 
  13.1 Per l'ammissione all'esame di  abilitazione  per  l'iscrizione
nell'elenco  nominativo  dei  medici  autorizzati  e'  richiesto   il
possesso della laurea in medicina e chirurgia nonche' del  titolo  di
medico competente ai sensi del decreto legislativo del  19  settembre
1994, n. 626. 
 
  14.  Contenuto  dell'esame   di   abilitazione   per   l'iscrizione
nell'elenco dei medici autorizzati. 
  14.1 Il  richiedente  l'iscrizione  deve  dimostrare  di  possedere
un'adeguata conoscenza  dei  problemi  generali  di  prevenzione,  di
diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie  da  lavoro,
nonche'  dei  problemi  particolari  riguardanti  la  patologia,   la
clinica, l'igiene del lavo¬ro, la radiobiologia e la  radiopatologia,
la radiotossicologia e la  medicina  legale  connesse  con  l'impiego
delle  radiazioni   ionizzanti.   Erichiesta   altresi'   un'adeguata
conoscenza dei problemi particolari di igiene della  popolazione  nei
confronti dei rischi da radiazioni ioniz¬zanti e  delle  disposizioni
legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela. 
  Il richiedente deve altresi' dimostrare di conoscere  gli  elementi
essenziali della sorveglianza fisica della protezione. 
 
  15. Cancellazioni 
  15.1  La  cancellazione  dagli  elenchi  nominativi  degli  esperti
qualificati e dei medici autorizzati si effettua: 
  a) per disposizione del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale ai sensi dell'articolo 93; 
  b)  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  durante   periodi   di
sospensione disposta dal Capo dell'Ispettorato  medico  centrale  del
lavoro ai sensi dell'articolo 93; 
  c) su domanda dell'iscritto.