IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITA' E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica"; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione"; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la "Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"; Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanita' ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari; Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattivita' ed esemplare riprodotto in cattivita'; Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attivita' produttiva; Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale; Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita' che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.