IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITA' E DELLE RISORSE AGRICOLE,
   ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la "Disciplina  dei
reati  relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione,  firmata  a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975,  n.  874,  e  del  regolamento  CEE  n.  3626/82  e
successive  modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica";
  Vista  la  legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le "Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio";
  Visto  il  decreto-legge  12  gennaio  1993,  n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante:  "Modifiche
ed  integrazioni  alla  legge  7 febbraio 1992, n. 150, in materia di
commercio e detenzione di esemplari di fauna e  flora  minacciati  di
estinzione";
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la
"Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone
che siano fatte salve le  prescrizioni  ed  i  divieti  di  cui  agli
articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone
che  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il
Ministro dell'interno, il Ministro della sanita' ed il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da
applicare nella individuazione  di  esemplari  vivi  di  mammiferi  e
rettili  di  specie  selvatica  e  di  esemplari  vivi di mammiferi e
rettili  provenienti  da  riproduzioni  in  cattivita'  che   possono
costituire  pericolo  per  la  salute e l'incolumita' pubblica, e che
venga redatto l'elenco di tali esemplari;
  Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale  viene
indicato  il  significato di esemplare di specie selvatica, esemplare
nato in cattivita' ed esemplare riprodotto in cattivita';
  Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici
possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
  Considerato che determinate  specie  di  mammiferi  selvatici  sono
oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme
in materia sanitaria e di disciplina dell'attivita' produttiva;
  Visto  l'art.  17  della  citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il
quale prevede che le regioni possano autorizzare gli  allevamenti  di
fauna  selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed
amatoriale;
  Viste le risultanze  della  Conferenza  dei  servizi,  tenutasi  il
giorno  25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura
del Ministero dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, sono da  considerare
potenzialmente  pericolosi  per  l'incolumita'  e la salute pubblica,
tutti gli esemplari vivi di  mammiferi  e  rettili  selvatici  ovvero
provenienti   da   riproduzioni  in  cattivita'  che  in  particolari
condizioni ambientali e/o comportamentali, possono  arrecare  con  la
loro  azione  diretta  effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che
non sottoposti a controlli sanitari o a  trattamenti  di  prevenzione
possono trasmettere malattie infettive all'uomo.