(all. 2 - art. 1)
ALLEGATO B.
   In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti  gli
individui   appartenenti   alla   classe   dei  mammiferi  rientranti
nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioe'
tutti gli  individui  il  cui  allevamento  e'  consentito  ai  sensi
dell'art.  17  e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
che pertanto non rientrano  nel  divieto  previsto  dall'art.  1  del
presente decreto.
   Restano   esclusi   dal   campo   di   applicazione   del  decreto
l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.