ALLEGATO B. In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioe' tutti gli individui il cui allevamento e' consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto. Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.