TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALL'ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO DEL 1970. In conformita' alle disposizioni di cui all'Articolo 11 dell'Accordo Bilaterale sul Trasporto Aereo, firmato a Roma il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), in riferimento all'Accordo e ai paragrafi 7 (a) e (b) del Memorandum d'Intesa firmato a Roma il 21 maggio 1970 (qui di seguito denominato "il Memorandum") nonche' allo Scambio di Note del 22 giugno 1970, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno concordato quanto segue: A - SERVIZI DI COMBINAZIONE 1. A partire dal 1 aprile 1991: (a) Il Governo Italiano accettera' la designazione - attualmente in sospeso - da parte degli Stati Uniti di una compagnia aerea aggiuntiva che effettui voli combinati tra Chicago e i punti terminali in comune (Milano e Roma) per un totale di sette voli settimanali fino a 300 posti, oppure per un totale di sei voli settimanali con oltre 300 posti. Gli Stati Uniti avranno il diritto di far operare una compagnia designata - tra quelle autorizzate in Italia sulla Rotta "a" nella tabella delle Rotte degli Stato Uniti - oltre l'Italia, con destinazione Zagabria e Dubrovnik. In alternativa, gli Stati Uniti avranno il diritto di operare due compagnie aeree designate - tra quelle autorizzate in Italia sulla Rotta "a" nella Tabella delle Rotte degli Stati Uniti - una per Zagabria e una per Dubrovnik. Detti voli per la Jugoslavia possono iniziare il 29 ottobre 1990. (b) La compagnia italiana designata, l'Alitalia, avra' il diritto - ai sensi dell'Accordo - di operare in due nuovi scali negli Stati Uniti non previsti dalla Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo, per un totale di sei voli settimanali con oltre 300 posti o di sette voli settimanali fino a 300 posti. Il vettore italiano puo' iniziare questo servizio il 29 ottobre 1990 con un massimo di 4 voli settimanali utilizzando aeromobili di qualsiasi dimensione. Il 29 ottobre 1990 il vettore italiano puo' altresi' iniziare il servizio di collegamento con i due punti di cui al paragrafo seguente. La compagnia aerea italiana designata, l'Alitalia, avra' altresi' il diritto di operare - cosi' come indicato nell'Accordo e nel presente Memorandum d'Intesa verso e da due punti "oltre" due scali di sua scelta negli USA (tranne New York verso o da Toronto), sulla base del quinto diritto della liberta' di traffico, da scegliere tra i Paesi americani, purche' i voli aggiuntivi per ciascuno di questi punti non superino il numero di voli autorizzati per nuovi scali ai sensi del presente paragrafo 1(b) o 1(c). La compagnia italiana designata, l'Alitalia, avra' il diritto di operare quattro nuovi voli combinati con punti terminali in comune con lo stesso aeromobile nel territorio degli USA, da scegliere tra i punti elencati nella Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo e nel presente paragrafo, nonche' nei paragrafi seguenti 2(b) e 3(b) del presente Memorandum d'Intesa, e puo' scegliere di avere in comune punti terminali autorizzati negli USA dove il servizio sia operato sulla base di norme in comune o del cambio di capacita' autorizzato ai sensi dell'Accordo, dello Scambio di Note del 1970, o delle sezioni B e C del presente Memorandum d'intesa. Qualsiasi modifica dei punti terminali in comune sara' soggetta a un preavviso di 90 giorni. (c) A partire dal primo aprile 1991, le compagnie aeree statunitensi e italiane designate ai sensi dei precedenti paragrafi 1(a) e 1(b) avranno il diritto di operare sette voli settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile. (d) L'autorizzazione ad operare attraverso punti intermedi nella Tabella B delle Rotte (Italia), allegata all'Accordo, viene modificata nel modo seguente: "Dall'Italia attraverso un punto intermedio in Canada e attraverso punti intermedi in tre Paesi da scegliere tra (1) Francia o Spagna; (2) il Regno Unito; (3) due ulteriori Paesi europei da scegliere, per le seguenti destinazioni:" La Nota 4 nella Tabella Italiana "B" delle Rotte allegata all'Accordo, viene modificata come segue: "Solo quattro Paesi intermedi possono essere serviti contemporaneamente: un punto in Canada e tre Paesi da scegliere tra (1) Francia o Spagna; (2) il Regno Unito; (3) uno solo o due Paesi europei. I due punti intermedi in (3) possono essere cambiati previa notifica di 90 giorni al Governo degli Stati Uniti. Inoltre, potra' essere servita contemporaneamente solo una delle seguenti combinazioni di punti terminali in comune, Washington e Los Angeles; Chicago e Los Angeles; Detroit e San Francisco. La selezione di una delle tre combinazioni e la scelta tra la Francia e la Spagna saranno effettuate conformemente alla seguente procedura: dopo la selezione iniziale, sara' possibile effettuare in ogni momento una sostituzione previa notifica scritta di sei mesi attraverso i canali diplomatici. In seguito ogni ulteriore sostituzione sara' effettuata solo ad intervalli di non meno di tre anni previa notifica scritta attraverso i canali diplomatici." 2. A partire dal primo Novembre 1992: (a) Una quarta compagnia statunitense da designare - per quanto riguarda i voli combinati - avra' il diritto, in conformita' al seguente paragrafo 5, di operare tra uno scalo nuovo o gia' esistente negli Stati Uniti e i punti terminali in comune di Milano e Roma, per un totale di cinque voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti, o di quattro voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti. (b) La compagnia designata italiana avra' il diritto, ai sensi dell'Accordo, di operare in due nuovi scali aggiuntivi nel territorio degli Stati Uniti non previsti nella Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo, per un totale di cinque voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti, o di quattro voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti. (c) A partire dal primo novembre 1993, ogni compagnia avra' il diritto di operare - sulle rotte di cui ai precedenti paragrafi 2(a) e 2(b) - sette voli settimanali con aeromobile fino a 300 posti, o sei voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti. A partire dal primo novembre 1994, ogni compagnia avra' il diritto di incrementare il servizio fino a sette voli settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile. 3. A partire dal primo aprile 1994: (a) Una quinta compagnia statunitense da designare - per quanto riguarda i voli combinati - avra' il diritto, conformemente al seguente paragrafo 5, di operare tra uno scalo nuovo o gia' esistente negli Stati Uniti e i punti terminali in comune di Milano e Roma. se e quando la crescita del traffico aereo nel precedente periodo di dodici mesi sara' stata uguale o superiore al 40% del traffico di passeggeri tra gli Stati Uniti e l'Italia nel 1989. In ogni caso, tale servizio puo' cominciare non piu' tardi del primo aprile 1996. Ai fini del presente paragrafo, i dati relativi al traffico saranno quelli forniti dal Governo degli Stati Uniti. Non appena si sara' verificata l'una o l'altra condizione, la quinta compagnia statunitense avra' il diritto di operare cinque voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti o quattro voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti. (b) A partire dalla data in cui si sia verificata una delle due condizioni di cui al precedente paragrafo 3 (a), la compagnia italiana designata avra' il diritto - ai sensi dell'Accordo - di operare in un nuovo scalo negli Stati Uniti non specificato nella Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo, per un totale di quattro voli settimanali con aeromobile con oltre 300 posti o di cinque voli settimanali con aeromobile fino a 300 posti. (c) A partire da un anno dopo che si sia verificata una delle due condizioni di cui al precedente paragrafo 3 (a), ciascuna compagnia avra' il diritto di operare - sulle rotte specificate nei precedenti paragrafi 3 (a) e 3 (b) - sette voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti, o sei voli settimanali con aeromobile con oltre 300 posti. Dopo che sia trascorso un altro anno, ciascuna compagnia avra' il diritto di incrementare il servizio fino a sette voli settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile. 4. (a) Conformemente al seguente paragrafo 5, esercitando i propri diritti ai sensi dei paragrafi 1 (a), 2 (a) e 3 (a), gli Stati Uniti possono - previa notifica di 90 giorni al Governo Italiano - sostituire i tre scali selezionati con tre scali differenti e designare vettori diversi rispetto ai tre vettori designati in conformita' ai suddetti paragrafi. (b) Esercitando i propri diritti ai sensi dei precedenti paragrafi 1(b), 2(b) e 3(b), l'Italia puo' - previa notifica di 90 giorni al Governo degli Stati Uniti - sostituire i cinque scali selezionati in conformita' ai suddetti paragrafi con scali differenti. 5. Le designazioni operate dagli Stati Uniti ai sensi dei paragrafi 1(a), 2(a) e 3(a), nonche' le sostituzioni ai sensi del paragrafo 4, saranno soggette alla limitazione che: (a) Non potranno essere designati contemporaneamente piu' di due vettori statunitensi per operare su Boston, New York, Philadelphia, Baltimora, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle e San Juan. In relazione agli scali statunitensi non autorizzati attualmente dagli Stati Uniti, non potra' essere designato contemporaneamente piu' di un vettore statunitense. (b) In relazione alla designazione di un ulteriore vettore per Chicago ai sensi del precedente paragrafo 1 (a), resteranno in vigore le due designazioni di vettori ai sensi del Memorandum di maggio 1970. Tuttavia, qualora gli Stati Uniti, anteriormente al primo aprile 1998, desiderassero sostituire i due vettori designati dal Memorandum del 1970 con un nuovo vettore - per quanto riguarda i voli per Chicago - ogni eventuale sostituzione sara' effettuata previa consultazione con l'Italia e solo su accordo delle parti. Posteriormente al primo aprile 1998, gli Stati Uniti potranno sostituire i vettori designati dal Memorandum del 1970 con un nuovo vettore, previa notifica di 90 giorni e purche' la sostituzione non porti ad avere piu' di due vettori operanti contemporaneamente tra lo scalo di Chicago e l'Italia. Fatta salva questa limitazione alla sostituzione o alle designazioni dei due vettori designati dal Memo- randum del 1970, gli Stati Uniti potranno sostituire il vettore aggiuntivo designato per Chicago ai sensi del paragrafo 1 (a) con un altro vettore previa notifica di 90 giorni. B- REGOLE IN COMUNE Operando o offrendo i servizi autorizzati sulle rotte convenute, una compagnia designata di una delle parti, che abbia l'autorita' di esercire detto servizio, puo' - su base di reciprocita' - e conformemente alle condizioni applicate normalmente ad accordi di questo tipo, stipulare intese nel campo del marketing con un'altra compagnia o compagnie che ne abbiano ugualmente l'autorita', purche' l'intesa non includa anche il cabotaggio o un fondo comune delle entrate. C- CAMBIO DI CAPACITA' 1. Senza recare pregiudizio alla posizione di una delle Parti rispetto al diritto - ai sensi dell'accordo tra i vettori - di cambiare la capacita' in scali nei Paesi terzi, le autorita' aeronautiche delle Parti approveranno cambiamenti di aeromobili da parte delle compagnie designate delle due Parti in scali intermedi in Paesi terzi serviti sulle rotte autorizzate, incluso il quinto diritto di liberta' di traffico, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti nella nota del 22 giugno 1970, fatta salva la seguente eccezione: saranno permessi cambiamenti ad aeromobili multipli se la capacita' totale dell'aeromobile che operi verso il territorio dell'altra Parte non superi la capacita' dell'aeromobile intercontinentale, purche' la frequenza del servizio da parte dell'aeromobile verso il territorio dell'altra Parte, a seguito di detto cambiamento di aeromobile nello scalo intermedio di un Paese terzo, non superi per ciascuna delle Parti un totale di 14 voli andata e ritorno alla settimana. 2. Fatte salve le condizioni e i limiti stabiliti nella nota del 2 giugno 1970, le sostituzioni di aeromobili negli scali sul territorio dell'altra Parte con aeromobili multipli destnati ad altri scali autorizzati sul territorio dell'altra Parte saranno approvati dalle autorita' aeronautiche dell'altra parte, purche' la capacita' totale utilizzata di detti aeomobili multipli non superi la capacita' degli aeromobili intercontinentali. D- PREZZI L'Articolo 10 dell'Accordo sara' sostituito con il seguente Articolo 10 emendato come segue: "Articolo 10 Prezzi 1. Definizioni Ai fini del presente Articolo: (a) Per "Tariffa" si intende il prezzo applicato o da applicare da parte delle compagnie designate per il trasporto internazionale di passeggeri, bagaglio o merci (esclusa la posta), incluse tutte le condizioni che regolino l'applicazione della tariffa medesima. (b) Per "Compensazione" si intende il diritto di stabilire in ogni momento, usando procedure accelerate, una tariffa identica o sostanzialmente simile tra gli stessi scali, nonostante le differenze nelle condizioni operative relative a: aeroporti, rotte, distanze, orari, coincidenze, tipo di aeromobile, configurazione dell'aeromobile o cambiamento dell'aeromobile. 2. Criteri per l'approvazione delle tariffe (a) Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte permetteranno alle compagnie designate di stabilire le tariffe tenendo debito conto di tutti i fattori rilevanti ivi inclusi: gli interessi degli utenti, il costo di gestione, le caratteristiche del prodotto, il profitto ragionevole e altre considerazioni di mercato. (b) Le autorita' aeronautiche dedicheranno particolare attenzione alle tariffe che possano essere oggetto di obiezioni perche' ingiustificatamente discriminatorie, eccessivamente alte o ingiustificatamente basse. 3. Regola del Paese di origine (a) Ciascuna Parte, in conformita' alle procedure stabilite nel paragrafo 4, puo' notificare la sua disapprovazione rispetto alle tariffe che non rispettano i criteri di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda il trasporto tra i territori delle Parti dove il primo scalo sull'itinerario, (come evidenziato dal documento che autorizza il trasporto via aerea), si trova sul proprio territorio. (b) Nessuna delle due Parti prendera' misure unilaterali per disapprovare le tariffe di una compagnia designata di una delle Parti per quanto riguarda il trasporto tra i territori delle Parti dove il primo scalo sull'itinerario, (cosi' come evidenziato dal documento che autorizza il trasporto via aerea), si trova sul territorio dell'altra Parte. 4. Procedure di presentazione delle tariffe (a) Ciascuna parte puo' chiedere alle sue Autorita' Aeronautiche le tariffe per il trasporto verso o dal suo territorio da parte delle compagnie designate di entrambe le Parti. La presentazione di dette tariffe puo' essere richiesta alle compagnie aeree delle Parti non piu' di 30 giorni prima della loro entrata in vigore. In singoli casi, una Parte puo' permettere la presentazione con un preavviso piu' breve del richiesto, previa formale richiesta di una compagnia designata. Qualora una Parte autorizzi una compagnia a mettere in vigore una tariffa con un breve preavviso, la tariffa entrera' in vigore alla data proposta per quanto riguarda il trasporto aereo che ha origine nel territorio di quella Parte. Nell'ambito della presentazione delle tariffe verra' specificato che una presentazione analoga e' in corso presso le Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte. (b) Le Autorita' Aeronautiche di ciascuna Parte possono notificare l'approvazione delle tariffe direttamente alla compagnia designata. In caso di tariffe per trasporto avente origine nel proprio territorio, una Parte notifichera' per iscritto all'altra Parte la sua eventuale nota di rigetto, specificandone i motivi e inviandone una copia alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte; detta copia puo' essere fornita direttamente dalle Autorita' Aeronautiche della parte non consenziente. Tale nota di rigetto sara' presentata non piu' tardi di 14 giorni a partire dalla data di ricezione delle tariffe proposte. In mancanza di una notifica tempestiva della nota di rigetto, le tariffe saranno considerate approvate ed entreranno in vigore alla data proposta, a meno che le Autorita' Aeronautiche delle parti non convengano diversamente durante le consultazioni, cosi' come specificato nel seguente paragrafo (c). (c) Entro 7 giorni dalla ricezione della notifica della nota di rigetto, le Autorita' Aeronautiche della Parte ricevente possono richiedere delle consultazioni. Le consultazioni cominceranno non oltre 10 giorni dopo la data di ricezione, salvo diverso accordo. In attesa di un accordo o di fronte all'impossibilita' di un accordo, la tariffa non sara' applicata nel territorio della Parte non consenziente. 5. Armonizzazione Per il trasporto tra i territori delle parti, e tra il territorio di una Parte e un Paese terzo, le Autorita' Aeronautiche di ciascuna Parte permetteranno alla compagnia designata dell'altra Parte di armonizzare le proprie tariffe tra gli stessi scali. Ciascuna Parte permettera' altresi' alle compagnie dei Paesi terzi di armonizzare le tariffe per il trasporto tra i territori delle Parti, a condizione di reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo interessato. 6. Esercizio in attesa dell'approvazione delle tariffe In attesa della decisione della Parte nel territorio della quale ha origine il trasporto, le compagnie aeree possono attuare la commercializzazione, la pubblicita' e le vendite sulla base delle tariffe proposte per il trasporto da iniziare alla data proposta per l'entrata in vigore (o posteriormente), purche' abbiano i requisiti per poter essere "soggette all'approvazione del governo". "In nessun caso potranno essere attuate la pubblicita' o le vendite prima della presentazione delle tariffe proposte alle Parti". Il presente Memorandum d'Intesa costituira' parte integrante dell'Accordo ed entrera' in vigore all'atto della firma. L'Articolo 10 emendato entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio di Note, che costituira' strumento di ratifica da parte Italiana. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum. Fatto in due copie a Roma il 27 settembre 1990. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEGLI REPUBBLICA ITALIANA STATI UNITI D'AMERICA CARLO BERNINI PETER SECCHIA Roma, 27 settembre 1990 Eccellenza, Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sul Trasporto Aereo tra i Governi degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana, firmato il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato l'"Accordo") e ai recenti colloqui tra i nostri Governi in relazione all'Articolo 10 dell'Accordo. Ho altresi' l'onore di fare riferimento al Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989 tra gli Stati Uniti e alcuni membri della Conferenza Europea per l'Aviazione Civile (ECAC) concernente le tariffe aeree per i voli oltre oceano. Ho l'onore di proporre che, nel caso in cui il Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989, un suo eventuale emendamento o una successiva intesa su quel soggetto cessino di essere in vigore, il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana continueranno ad approvare automaticamente le tariffe che verranno loro sottoposte e che rientrino nell'ambito dell'approvazione automatica prevista dai piu' recenti Allegati al Memorandum d'Intesa. Le sarei grato di una conferma che questo e' anche l'intendimento del Suo Governo sulla questione succitata. La prego di voler accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Carlo BERNINI ----------------- S.E. Peter SECCHIA Ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA Roma, 27 settembre 1990 Eccellenza, durante recenti negoziati tra i nostri Governi relativi all'Accordo sul Trasporto Aereo del 1970 nella sua veste attuale dopo gli emendamenti (qui di seguito denominato l'"Accordo"), le delegazioni hanno discusso la definizione del termine "tariffa" che sarebbe apparso in un nuovo Articolo 10 dell'Accordo. Le scrivo questa lettera per confermare l'intendimento del mio Governo che - ai fini del presente Accordo - ogni tariffa di transito applicata al trasporto internazionale, commercializzata e venduta in quanto tale, incluse le tariffe di transito ottenute usando altre tariffe o costi, aggiuntivi di trasporto in settori internazionali o domestici facenti parte del settore internazionale di transito, verrebbe considerata "tariffa" ai sensi dell'Articolo 10. Nello stesso tempo, tuttavia, le combinazioni di tariffe internazionali con tariffe domestiche o internazionali disponibili per il trasporto locale non devono essere considerate tariffe internazionali e, pertanto, non verrebbero incluse nella definizione di "tariffa". E' inoltre intendimento del mio Governo che vettori che applicano tariffe conformi al presente Accordo dovranno indicare quando il prezzo non include commissioni applicabili. Le sarei grato di una conferma che questo e' anche l'intendimento del Suo Governo su questo argomento. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Carlo BERNINI ----------------- S.E. Peter SECCHIA Ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA Roma, 27 settembre 1990 On. Carlo Bernini Ministro Ministero dei trasporti e dell'aviazione Civile Piazza della Croce Rossa Roma Caro Ministro Bernini, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 27 settembre 1990 del seguente tenore: "Caro Ambasciatore Secchia, Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sul Trasporto Aereo tra i Governi degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana, firmato il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato l'"Accordo") e ai recenti colloqui tra i nostri Governi in relazione all'Articolo 10 dell'Accordo. Ho altresi' l'onore di fare riferimento al Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989 fra gli Stati Uniti e alcuni membri della Conferenza Europea per l'Aviazione Civile (ECAC) concernente le tariffe aeree per i voli oltre oceano. Ho l'onore di proporre che, nel caso in cui il Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989, un suo eventuale emendamento o una successiva intesa su quel soggetto cessino di essere in vigore, il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana continueranno ad approvare automaticamente le tariffe che verranno loro sottoposte e che rientrino nell'ambito dell'approvazione automatica prevista dai piu' recenti Allegati al Memorandum d'Intesa. Carlo BERNINI" Ho l'onore di confermare l'assenso del Governo degli Stati Uniti su questo argomento. Con ossequio. Peter F. Secchia Ambasciatore Roma, 27 settembre 1990 On. Carlo Bernini Ministro Ministero dei trasporti e dell'Aviazione Civile Piazza della Croce Rossa Roma Caro Ministro Bernini, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 27 settembre 1990 del seguente tenore: "Caro Ambasciatore Secchia, durante recenti negoziati tra i nostri Governi relativi all'Accordo sul Trasporto Aereo del 1970 nella sua veste attuale dopo gli emendamenti (qui di seguito denominato l'"Accordo"), le delegazioni hanno discusso la definizione del termine "tariffa" che sarebbe apparso in un nuovo Articolo 10 dell'Accordo. Le scrivo questa lettera per confermare l'intendimento del mio Governo che - ai fini del presente Accordo - ogni tariffa di transito applicata al trasporto internazionale, commercializzata e venduta in quanto tale, incluse le tariffe di transito ottenute usando altre tariffe o costi aggiuntivi di trasporto in settori internazionali o domestici facenti parte del settore internazionale di transito, verrebbe considerata "tariffa" ai sensi dell'Articolo 10. Nello stesso tempo, tuttavia, le combinazioni di tariffe internazionali con tariffe domestiche o internazionali disponibili per il trasporto locale non devono essere considerate tariffe internazionali e, pertanto, non verrebbero incluse nella definizione di "tariffa". E' inoltre intendimento del mio Governo che vettori che applicano tariffe conformi al presente Accordo dovranno indicare quando il prezzo non include commissioni applicabili. Carlo BERNINI" Ho l'onore di confermarLe l'assenso del mio Governo su questo argomento. Con ossequio. Peter F. Secchia Ambasciatore