(Memorandum)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL
GOVERNO  DEGLI  STATI  UNITI  D'AMERICA  RELATIVO   ALL'ACCORDO   SUL
TRASPORTO AEREO DEL 1970. 
In conformita' alle disposizioni di cui all'Articolo 11  dell'Accordo
Bilaterale sul Trasporto Aereo, firmato a Roma il 22 giugno 1970 (qui
di seguito denominato "l'Accordo"), in riferimento all'Accordo  e  ai
paragrafi 7 (a) e (b) del Memorandum d'Intesa firmato a  Roma  il  21
maggio 1970 (qui di seguito denominato "il Memorandum") nonche'  allo
Scambio di Note del 22  giugno  1970,  il  Governo  della  Repubblica
Italiana e il Governo degli Stati Uniti  d'America  hanno  concordato
quanto segue: 
                     A - SERVIZI DI COMBINAZIONE 
1. A partire dal 1 aprile 1991: 
(a) Il Governo Italiano accettera' la designazione -  attualmente  in
sospeso  -  da  parte  degli  Stati  Uniti  di  una  compagnia  aerea
aggiuntiva  che  effettui  voli  combinati  tra  Chicago  e  i  punti
terminali in comune (Milano e Roma)  per  un  totale  di  sette  voli
settimanali fino a 300 posti,  oppure  per  un  totale  di  sei  voli
settimanali con oltre 300 posti. 
Gli Stati Uniti avranno il  diritto  di  far  operare  una  compagnia
designata - tra quelle autorizzate in Italia sulla  Rotta  "a"  nella
tabella  delle  Rotte  degli  Stato  Uniti  -  oltre  l'Italia,   con
destinazione Zagabria e Dubrovnik. In alternativa,  gli  Stati  Uniti
avranno il diritto di operare due compagnie  aeree  designate  -  tra
quelle autorizzate in Italia sulla  Rotta  "a"  nella  Tabella  delle
Rotte degli Stati Uniti - una per Zagabria e una per Dubrovnik. Detti
voli per la Jugoslavia possono iniziare il 29 ottobre 1990. 
(b) La compagnia italiana designata, l'Alitalia, avra' il  diritto  -
ai sensi dell'Accordo - di operare in due  nuovi  scali  negli  Stati
Uniti non  previsti  dalla  Tabella  Italiana  delle  Rotte  allegata
all'Accordo, per un totale di sei  voli  settimanali  con  oltre  300
posti o di sette voli  settimanali  fino  a  300  posti.  Il  vettore
italiano puo' iniziare questo servizio il  29  ottobre  1990  con  un
massimo di 4 voli settimanali  utilizzando  aeromobili  di  qualsiasi
dimensione. Il 29 ottobre 1990  il  vettore  italiano  puo'  altresi'
iniziare il servizio di collegamento  con  i  due  punti  di  cui  al
paragrafo seguente. 
La compagnia aerea italiana designata, l'Alitalia, avra' altresi'  il
diritto di operare - cosi' come indicato nell'Accordo e nel  presente
Memorandum d'Intesa verso e da due punti "oltre"  due  scali  di  sua
scelta negli USA (tranne New York verso o da Toronto), sulla base del
quinto diritto della liberta' di traffico, da scegliere tra  i  Paesi
americani, purche' i voli aggiuntivi per ciascuno di questi punti non
superino il numero di voli autorizzati per nuovi scali ai  sensi  del
presente paragrafo 1(b) o 1(c). 
La compagnia italiana designata,  l'Alitalia,  avra'  il  diritto  di
operare quattro nuovi voli combinati con punti  terminali  in  comune
con lo stesso aeromobile nel territorio degli USA, da scegliere tra i
punti  elencati  nella  Tabella   Italiana   delle   Rotte   allegata
all'Accordo e nel presente paragrafo, nonche' nei paragrafi  seguenti
2(b) e 3(b) del presente Memorandum d'Intesa,  e  puo'  scegliere  di
avere in  comune  punti  terminali  autorizzati  negli  USA  dove  il
servizio sia operato sulla base di norme in comune o  del  cambio  di
capacita' autorizzato ai sensi dell'Accordo, dello  Scambio  di  Note
del 1970, o delle sezioni B e C del presente Memorandum d'intesa. 
Qualsiasi modifica dei punti terminali in comune sara' soggetta a  un
preavviso di 90 giorni. 
(c) A partire dal primo aprile 1991, le compagnie aeree  statunitensi
e italiane designate ai sensi dei precedenti paragrafi  1(a)  e  1(b)
avranno il diritto di operare sette voli  settimanali  con  qualsiasi
tipo di aeromobile. 
(d) L'autorizzazione ad  operare  attraverso  punti  intermedi  nella
Tabella  B  delle  Rotte  (Italia),   allegata   all'Accordo,   viene
modificata nel modo seguente: 
"Dall'Italia attraverso un punto intermedio in  Canada  e  attraverso
punti intermedi in tre Paesi da scegliere tra (1) Francia  o  Spagna;
(2) il Regno Unito; (3) due ulteriori Paesi europei da scegliere, per 
le seguenti destinazioni:" 
La  Nota  4  nella  Tabella  Italiana  "B"   delle   Rotte   allegata
all'Accordo, viene modificata come segue: 
"Solo   quattro    Paesi    intermedi    possono    essere    serviti
contemporaneamente: un punto in Canada e tre Paesi da  scegliere  tra
(1) Francia o Spagna; (2) il Regno Unito; (3) uno solo  o  due  Paesi
europei. I due punti intermedi in (3) possono essere cambiati  previa
notifica di 90 giorni al Governo degli Stati Uniti.  Inoltre,  potra'
essere   servita   contemporaneamente   solo   una   delle   seguenti
combinazioni di punti terminali in comune, Washington e Los  Angeles;
Chicago e Los Angeles; Detroit e San Francisco. La selezione  di  una
delle tre combinazioni e la scelta tra la Francia e la Spagna saranno
effettuate conformemente alla seguente procedura: dopo  la  selezione
iniziale, sara' possibile effettuare in ogni momento una sostituzione
previa notifica scritta di sei mesi attraverso i canali  diplomatici.
In seguito ogni  ulteriore  sostituzione  sara'  effettuata  solo  ad
intervalli di non meno di tre anni previa notifica scritta attraverso 
i canali diplomatici." 
2. A partire dal primo Novembre 1992: 
(a) Una quarta compagnia  statunitense  da  designare  -  per  quanto
riguarda i voli combinati -  avra'  il  diritto,  in  conformita'  al
seguente paragrafo 5, di operare tra uno scalo nuovo o gia' esistente
negli Stati Uniti e i punti terminali in comune di Milano e Roma, per
un totale di cinque voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti,
o di quattro voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti. 
(b) La compagnia  designata  italiana  avra'  il  diritto,  ai  sensi
dell'Accordo, di operare in due nuovi scali aggiuntivi nel territorio
degli Stati Uniti non previsti nella  Tabella  Italiana  delle  Rotte
allegata all'Accordo, per un totale di cinque  voli  settimanali  con
aeromobili fino a 300  posti,  o  di  quattro  voli  settimanali  con
aeromobili con oltre 300 posti. 
(c) A partire dal  primo  novembre  1993,  ogni  compagnia  avra'  il
diritto di operare - sulle rotte di cui ai precedenti paragrafi  2(a)
e 2(b) - sette voli settimanali con aeromobile fino a  300  posti,  o
sei voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti. 
A partire dal primo novembre 1994, ogni compagnia avra' il diritto di
incrementare il servizio fino a sette voli settimanali con  qualsiasi
tipo di aeromobile. 
3. A partire dal primo aprile 1994: 
(a) Una quinta compagnia  statunitense  da  designare  -  per  quanto
riguarda i voli  combinati  -  avra'  il  diritto,  conformemente  al
seguente paragrafo 5, di operare tra uno scalo nuovo o gia' esistente
negli Stati Uniti e i punti terminali in comune di Milano e Roma.  se
e quando la crescita del traffico aereo  nel  precedente  periodo  di
dodici mesi sara' stata uguale o superiore al  40%  del  traffico  di
passeggeri tra gli Stati Uniti e l'Italia nel  1989.  In  ogni  caso,
tale servizio puo' cominciare non piu' tardi del primo aprile 1996. 
Ai fini del presente paragrafo, i dati relativi al  traffico  saranno
quelli forniti dal Governo degli Stati Uniti. 
Non appena si sara' verificata l'una o l'altra condizione, la  quinta
compagnia statunitense  avra'  il  diritto  di  operare  cinque  voli
settimanali  con  aeromobili  fino  a  300  posti  o   quattro   voli
settimanali con aeromobili con oltre 300 posti. 
(b) A partire dalla data in cui  si  sia  verificata  una  delle  due
condizioni di  cui  al  precedente  paragrafo  3  (a),  la  compagnia
italiana designata avra' il diritto -  ai  sensi  dell'Accordo  -  di
operare in un nuovo scalo negli Stati  Uniti  non  specificato  nella
Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo, per un  totale  di
quattro voli settimanali con aeromobile con  oltre  300  posti  o  di
cinque voli settimanali con aeromobile fino a 300 posti. 
(c) A partire da un anno dopo che si sia  verificata  una  delle  due
condizioni di cui al precedente paragrafo 3 (a),  ciascuna  compagnia
avra' il diritto di operare - sulle rotte specificate nei  precedenti
paragrafi 3 (a) e 3 (b) - sette voli settimanali con aeromobili  fino
a 300 posti, o sei voli settimanali  con  aeromobile  con  oltre  300
posti. Dopo che sia trascorso un altro anno, ciascuna compagnia avra'
il diritto di incrementare il servizio fino a sette voli  settimanali
con qualsiasi tipo di aeromobile. 
4. (a) Conformemente al seguente paragrafo 5,  esercitando  i  propri
diritti ai sensi dei paragrafi 1 (a), 2 (a) e 3 (a), gli Stati  Uniti
possono -  previa  notifica  di  90  giorni  al  Governo  Italiano  -
sostituire i  tre  scali  selezionati  con  tre  scali  differenti  e
designare vettori  diversi  rispetto  ai  tre  vettori  designati  in
conformita' ai suddetti paragrafi. 
(b) Esercitando i propri diritti ai sensi  dei  precedenti  paragrafi
1(b), 2(b) e 3(b), l'Italia puo' - previa notifica di  90  giorni  al
Governo degli Stati Uniti - sostituire i cinque scali selezionati  in
conformita' ai suddetti paragrafi con scali differenti. 
5. Le designazioni operate dagli Stati Uniti ai sensi  dei  paragrafi
1(a), 2(a) e 3(a), nonche' le sostituzioni ai sensi del paragrafo  4,
saranno soggette alla limitazione che: 
(a) Non potranno essere  designati  contemporaneamente  piu'  di  due
vettori statunitensi per operare su Boston, New  York,  Philadelphia,
Baltimora, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle e San  Juan.
In relazione agli  scali  statunitensi  non  autorizzati  attualmente
dagli Stati Uniti, non  potra'  essere  designato  contemporaneamente
piu' di un vettore statunitense. 
(b) In relazione  alla  designazione  di  un  ulteriore  vettore  per
Chicago ai sensi del precedente paragrafo 1 (a), resteranno in vigore
le due designazioni di vettori ai  sensi  del  Memorandum  di  maggio
1970. Tuttavia, qualora  gli  Stati  Uniti,  anteriormente  al  primo
aprile 1998, desiderassero sostituire i  due  vettori  designati  dal
Memorandum del 1970 con un nuovo vettore - per quanto riguarda i voli
per Chicago - ogni eventuale  sostituzione  sara'  effettuata  previa
consultazione  con  l'Italia  e  solo   su   accordo   delle   parti.
Posteriormente  al  primo  aprile  1998,  gli  Stati  Uniti  potranno
sostituire i vettori designati dal Memorandum del 1970 con  un  nuovo
vettore, previa notifica di 90 giorni e purche' la  sostituzione  non
porti ad avere piu' di due vettori operanti contemporaneamente tra lo
scalo di Chicago e l'Italia.  Fatta  salva  questa  limitazione  alla
sostituzione o alle designazioni dei due vettori designati dal  Memo-
randum del 1970, gli  Stati  Uniti  potranno  sostituire  il  vettore
aggiuntivo designato per Chicago ai sensi del paragrafo 1 (a) con  un
altro vettore previa notifica di 90 giorni. 
                         B- REGOLE IN COMUNE 
Operando o offrendo i servizi autorizzati sulle rotte convenute,  una
compagnia designata di una delle  parti,  che  abbia  l'autorita'  di
esercire  detto  servizio,  puo'  -  su  base  di  reciprocita'  -  e
conformemente alle condizioni applicate  normalmente  ad  accordi  di
questo tipo, stipulare intese nel campo del  marketing  con  un'altra
compagnia o compagnie che ne abbiano ugualmente l'autorita',  purche'
l'intesa non includa anche il cabotaggio  o  un  fondo  comune  delle
entrate. 
                       C- CAMBIO DI CAPACITA' 
1. Senza  recare  pregiudizio  alla  posizione  di  una  delle  Parti
rispetto al diritto - ai  sensi  dell'accordo  tra  i  vettori  -  di
cambiare  la  capacita'  in  scali  nei  Paesi  terzi,  le  autorita'
aeronautiche delle Parti approveranno cambiamenti  di  aeromobili  da
parte delle compagnie designate delle due Parti in scali intermedi in
Paesi terzi  serviti  sulle  rotte  autorizzate,  incluso  il  quinto
diritto di liberta' di traffico, conformemente alle condizioni  e  ai
limiti stabiliti nella nota  del  22  giugno  1970,  fatta  salva  la
seguente  eccezione:  saranno  permessi  cambiamenti  ad   aeromobili
multipli se la capacita' totale dell'aeromobile che  operi  verso  il
territorio dell'altra Parte non superi la  capacita'  dell'aeromobile
intercontinentale,  purche'  la  frequenza  del  servizio  da   parte
dell'aeromobile verso il territorio dell'altra Parte,  a  seguito  di
detto cambiamento di aeromobile nello scalo intermedio  di  un  Paese
terzo, non superi per ciascuna delle  Parti  un  totale  di  14  voli
andata e ritorno alla settimana. 
2. Fatte salve le condizioni e i limiti stabiliti nella  nota  del  2
giugno 1970, le sostituzioni di aeromobili negli scali sul territorio
dell'altra Parte con aeromobili  multipli  destnati  ad  altri  scali
autorizzati sul territorio dell'altra Parte saranno  approvati  dalle
autorita' aeronautiche dell'altra parte, purche' la capacita'  totale
utilizzata di detti aeomobili multipli non superi la capacita'  degli
aeromobili intercontinentali. 
                              D- PREZZI 
L'Articolo 10 dell'Accordo sara' sostituito con il seguente  Articolo
10 emendato come segue: 
                            "Articolo 10 
                               Prezzi 
1. Definizioni 
Ai fini del presente Articolo: 
(a) Per "Tariffa" si intende il prezzo applicato o  da  applicare  da
parte delle compagnie designate per il  trasporto  internazionale  di
passeggeri, bagaglio o merci (esclusa la  posta),  incluse  tutte  le
condizioni che regolino l'applicazione della tariffa medesima. 
(b) Per "Compensazione" si intende il diritto di  stabilire  in  ogni
momento,  usando  procedure  accelerate,  una  tariffa   identica   o
sostanzialmente simile tra gli stessi scali, nonostante le differenze
nelle condizioni operative relative a:  aeroporti,  rotte,  distanze,
orari,    coincidenze,    tipo    di    aeromobile,    configurazione
dell'aeromobile o cambiamento dell'aeromobile. 
2. Criteri per l'approvazione delle tariffe 
(a) Le autorita' aeronautiche di ciascuna  Parte  permetteranno  alle
compagnie designate di stabilire le tariffe tenendo debito  conto  di
tutti i fattori rilevanti ivi inclusi: gli interessi degli utenti, il
costo di gestione,  le  caratteristiche  del  prodotto,  il  profitto
ragionevole e altre considerazioni di mercato. 
(b) Le autorita'  aeronautiche  dedicheranno  particolare  attenzione
alle  tariffe  che  possano  essere  oggetto  di  obiezioni   perche'
ingiustificatamente   discriminatorie,    eccessivamente    alte    o
ingiustificatamente basse. 
3. Regola del Paese di origine 
  (a) Ciascuna Parte, in conformita'  alle  procedure  stabilite  nel
paragrafo 4, puo' notificare la  sua  disapprovazione  rispetto  alle
tariffe che non rispettano i criteri  di  cui  al  paragrafo  2,  per
quanto riguarda il trasporto tra i  territori  delle  Parti  dove  il
primo scalo sull'itinerario,  (come  evidenziato  dal  documento  che
autorizza il trasporto via aerea), si trova sul proprio territorio. 
(b)  Nessuna  delle  due  Parti  prendera'  misure  unilaterali   per
disapprovare le tariffe di una compagnia designata di una delle Parti
per quanto riguarda il trasporto tra i territori delle Parti dove  il
primo scalo sull'itinerario, (cosi' come  evidenziato  dal  documento
che autorizza il  trasporto  via  aerea),  si  trova  sul  territorio
dell'altra Parte. 
4. Procedure di presentazione delle tariffe 
(a) Ciascuna parte puo' chiedere alle sue Autorita'  Aeronautiche  le
tariffe per il trasporto verso o dal suo territorio  da  parte  delle
compagnie designate di entrambe le Parti. La presentazione  di  dette
tariffe puo' essere richiesta alle compagnie aeree  delle  Parti  non
piu' di 30 giorni prima della loro  entrata  in  vigore.  In  singoli
casi, una Parte puo' permettere la  presentazione  con  un  preavviso
piu' breve del richiesto, previa formale richiesta di  una  compagnia
designata. Qualora una Parte autorizzi una  compagnia  a  mettere  in
vigore una tariffa con un breve preavviso,  la  tariffa  entrera'  in
vigore alla data proposta per quanto riguarda il trasporto aereo  che
ha  origine  nel  territorio  di  quella  Parte.  Nell'ambito   della
presentazione delle tariffe verra' specificato che una  presentazione
analoga e' in  corso  presso  le  Autorita'  Aeronautiche  dell'altra
Parte. 
(b) Le Autorita' Aeronautiche di ciascuna  Parte  possono  notificare
l'approvazione delle tariffe direttamente alla  compagnia  designata.
In  caso  di  tariffe  per  trasporto  avente  origine  nel   proprio
territorio, una Parte notifichera' per iscritto  all'altra  Parte  la
sua eventuale nota di rigetto, specificandone i motivi  e  inviandone
una copia alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte;  detta  copia
puo' essere fornita direttamente dalle Autorita'  Aeronautiche  della
parte non consenziente. Tale nota di  rigetto  sara'  presentata  non
piu' tardi di 14 giorni a  partire  dalla  data  di  ricezione  delle
tariffe proposte. In mancanza di una notifica tempestiva  della  nota
di rigetto, le tariffe saranno considerate approvate ed entreranno in
vigore alla data proposta, a meno che le Autorita' Aeronautiche delle
parti non convengano diversamente  durante  le  consultazioni,  cosi'
come specificato nel seguente paragrafo (c). 
(c) Entro 7 giorni dalla  ricezione  della  notifica  della  nota  di
rigetto, le Autorita'  Aeronautiche  della  Parte  ricevente  possono
richiedere delle consultazioni.  Le  consultazioni  cominceranno  non
oltre 10 giorni dopo la data di ricezione, salvo diverso accordo.  In
attesa di un accordo o di fronte all'impossibilita' di un accordo, la
tariffa  non  sara'  applicata  nel  territorio   della   Parte   non
consenziente. 
5. Armonizzazione 
Per il trasporto tra i territori delle parti, e tra il territorio  di
una Parte e un Paese terzo, le  Autorita'  Aeronautiche  di  ciascuna
Parte permetteranno alla  compagnia  designata  dell'altra  Parte  di
armonizzare le proprie tariffe tra gli stessi scali.  Ciascuna  Parte
permettera' altresi' alle compagnie dei Paesi terzi di armonizzare le
tariffe per il trasporto tra i territori delle Parti, a condizione di
reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo interessato. 
6. Esercizio in attesa dell'approvazione delle tariffe 
In attesa della decisione della Parte nel territorio della  quale  ha
origine  il  trasporto,  le  compagnie  aeree  possono   attuare   la
commercializzazione, la pubblicita' e le  vendite  sulla  base  delle
tariffe proposte per il trasporto da iniziare alla data proposta  per
l'entrata in vigore (o posteriormente), purche' abbiano  i  requisiti
per poter essere "soggette all'approvazione del governo". "In  nessun
caso potranno essere attuate la pubblicita' o le vendite prima  della
presentazione delle tariffe proposte alle Parti". 
Il  presente  Memorandum  d'Intesa   costituira'   parte   integrante
dell'Accordo ed entrera' in vigore all'atto della firma. 
L'Articolo 10 emendato entrera' in vigore 15 giorni dopo  lo  scambio
di Note, che costituira' strumento di ratifica da parte Italiana. 
IN FEDE DI CHE, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum. 
Fatto in due copie a Roma il 27 settembre 1990. 
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEGLI 
REPUBBLICA ITALIANA STATI UNITI D'AMERICA 
  CARLO BERNINI PETER SECCHIA 
                                              Roma, 27 settembre 1990 
Eccellenza, 
        Ho l'onore di  fare  riferimento  all'Accordo  sul  Trasporto
Aereo tra i Governi degli Stati Uniti e  della  Repubblica  Italiana,
firmato il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato  l'"Accordo")  e
ai recenti colloqui tra i nostri Governi in relazione all'Articolo 10
dell'Accordo. Ho altresi' l'onore di fare riferimento  al  Memorandum
d'Intesa del 25 settembre 1989 tra gli Stati Uniti  e  alcuni  membri
della Conferenza Europea per l'Aviazione Civile (ECAC) concernente le
tariffe aeree per i voli oltre oceano. 
        Ho l'onore di proporre che, nel caso  in  cui  il  Memorandum
d'Intesa del 25 settembre 1989, un suo eventuale  emendamento  o  una
successiva intesa su quel soggetto cessino di essere  in  vigore,  il
Governo degli Stati Uniti d'America e  il  Governo  della  Repubblica
Italiana continueranno ad approvare automaticamente  le  tariffe  che
verranno   loro    sottoposte    e    che    rientrino    nell'ambito
dell'approvazione automatica prevista dai piu'  recenti  Allegati  al
Memorandum d'Intesa. 
        Le  sarei  grato  di  una  conferma  che  questo   e'   anche
l'intendimento del Suo Governo sulla questione succitata. 
        La prego di voler accettare  i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione. 
                            Carlo BERNINI 
    
-----------------

    
S.E. Peter SECCHIA 
Ambasciatore degli 
Stati Uniti d'America 
         ROMA 
                                              Roma, 27 settembre 1990 
Eccellenza, 
        durante recenti  negoziati  tra  i  nostri  Governi  relativi
all'Accordo sul Trasporto Aereo del 1970 nella sua veste attuale dopo
gli  emendamenti  (qui  di  seguito   denominato   l'"Accordo"),   le
delegazioni hanno discusso la definizione del termine  "tariffa"  che
sarebbe apparso in un nuovo Articolo 10 dell'Accordo. 
        Le scrivo questa lettera per  confermare  l'intendimento  del
mio Governo che - ai fini del presente  Accordo  -  ogni  tariffa  di
transito applicata al trasporto  internazionale,  commercializzata  e
venduta in quanto tale,  incluse  le  tariffe  di  transito  ottenute
usando altre tariffe o costi,  aggiuntivi  di  trasporto  in  settori
internazionali o domestici facenti parte del  settore  internazionale
di transito, verrebbe considerata "tariffa"  ai  sensi  dell'Articolo
10.  Nello  stesso  tempo,  tuttavia,  le  combinazioni  di   tariffe
internazionali con tariffe domestiche  o  internazionali  disponibili
per  il  trasporto  locale  non  devono  essere  considerate  tariffe
internazionali e, pertanto, non verrebbero incluse nella  definizione
di "tariffa". 
        E' inoltre intendimento  del  mio  Governo  che  vettori  che
applicano tariffe conformi  al  presente  Accordo  dovranno  indicare
quando il prezzo non include commissioni applicabili. 
        Le  sarei  grato  di  una  conferma  che  questo   e'   anche
l'intendimento del Suo Governo su questo argomento. 
        La  prego  di  accettare  i  sensi  della   mia   piu'   alta
considerazione. 
                         Carlo BERNINI 
    
-----------------

    
S.E. Peter SECCHIA 
Ambasciatore degli 
Stati Uniti d'America 
       ROMA 
                                              Roma, 27 settembre 1990 
On. Carlo Bernini 
Ministro 
Ministero dei trasporti 
e dell'aviazione Civile 
Piazza della Croce Rossa 
Roma 
Caro Ministro Bernini, 
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 27 settembre
1990 del seguente tenore: 
"Caro Ambasciatore Secchia, 
        Ho l'onore di  fare  riferimento  all'Accordo  sul  Trasporto
Aereo tra i Governi degli Stati Uniti e  della  Repubblica  Italiana,
firmato il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato  l'"Accordo")  e
ai recenti colloqui tra i nostri Governi in relazione all'Articolo 10
dell'Accordo. Ho altresi' l'onore di fare riferimento  al  Memorandum
d'Intesa del 25 settembre 1989 fra gli Stati Uniti  e  alcuni  membri
della Conferenza Europea per l'Aviazione Civile (ECAC) concernente le
tariffe aeree per i voli oltre oceano. 
        Ho l'onore di proporre che, nel caso  in  cui  il  Memorandum
d'Intesa del 25 settembre 1989, un suo eventuale  emendamento  o  una
successiva intesa su quel soggetto cessino di essere  in  vigore,  il
Governo degli Stati Uniti d'America e  il  Governo  della  Repubblica
Italiana continueranno ad approvare automaticamente  le  tariffe  che
verranno   loro    sottoposte    e    che    rientrino    nell'ambito
dell'approvazione automatica prevista dai piu'  recenti  Allegati  al
Memorandum d'Intesa. 
                            Carlo BERNINI" 
Ho l'onore di confermare l'assenso del Governo degli Stati  Uniti  su
questo argomento. 
                          Con ossequio. 
                                 Peter F. Secchia 
                                 Ambasciatore 
                                              Roma, 27 settembre 1990 
On. Carlo Bernini 
Ministro 
Ministero dei trasporti 
e dell'Aviazione Civile 
Piazza della Croce Rossa 
Roma 
Caro Ministro Bernini, 
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 27 settembre
1990 del seguente tenore: 
"Caro Ambasciatore Secchia, 
        durante recenti  negoziati  tra  i  nostri  Governi  relativi
all'Accordo sul Trasporto Aereo del 1970 nella sua veste attuale dopo
gli  emendamenti  (qui  di  seguito   denominato   l'"Accordo"),   le
delegazioni hanno discusso la definizione del termine  "tariffa"  che
sarebbe apparso in un nuovo Articolo 10 dell'Accordo. 
        Le scrivo questa lettera per  confermare  l'intendimento  del
mio Governo che - ai fini del presente  Accordo  -  ogni  tariffa  di
transito applicata al trasporto  internazionale,  commercializzata  e
venduta in quanto tale,  incluse  le  tariffe  di  transito  ottenute
usando altre tariffe o  costi  aggiuntivi  di  trasporto  in  settori
internazionali o domestici facenti parte del  settore  internazionale
di transito, verrebbe considerata "tariffa"  ai  sensi  dell'Articolo
10.  Nello  stesso  tempo,  tuttavia,  le  combinazioni  di   tariffe
internazionali con tariffe domestiche  o  internazionali  disponibili
per  il  trasporto  locale  non  devono  essere  considerate  tariffe
internazionali e, pertanto, non verrebbero incluse nella  definizione
di "tariffa". 
        E' inoltre intendimento  del  mio  Governo  che  vettori  che
applicano tariffe conformi  al  presente  Accordo  dovranno  indicare
quando il prezzo non include commissioni applicabili. 
                         Carlo BERNINI" 
Ho l'onore  di  confermarLe  l'assenso  del  mio  Governo  su  questo
argomento. 
                          Con ossequio. 
                                 Peter F. Secchia 
                                 Ambasciatore