IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, e successive modifiche;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modifiche;
   Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, e successive modifiche;
   Visto il decreto  legislativo  19  settembre  1994  n.  626,  come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
   Vista  la  legge  22  febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli
articoli 1 e 34 e gli allegato A e B;
   Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  ed  in  particolare
l'articolo 6, comma 3;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979,
n. 886, e successive modifiche;
   Vista la direttiva n. 92/91/CEE del Consiglio del 3 novembre 1992,
relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento  della  tutela
della  sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  nelle  industrie
estrattive per trivellazione  (undicesima  direttiva  particolare  ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della
sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                        (Attivita' soggette)
1.  Il  presente  decreto  legislativo prescrive misure per la tutela
   della sicurezza e della salute dei lavoratori  durante  il  lavoro
   nelle  attivita'  estrattive  di  sostanze  minerali di prima e di
   seconda categoria, cosi' come definite dall'articolo 2  del  regio
   decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.
2. Le norme del presente decreto si applicano:
   a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
      minerali;
   b)  ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
      minerarie,  esistenti  entro  il  perimetro  dei  permessi   di
      ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
   c)  ai  lavori  svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
      della miniera ai sensi dell'articolo 23 del  regio  decreto  n.
      1443  del  1927,  anche  se  ubicati  fuori del perimetro delle
      concessioni;
   d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura
      dei prodotti delle cave ed alle operazioni  di  caricamento  di
      tali prodotti dai piazzali;
   e)   alle   attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
      stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi  nel  territorio
      nazionale,   nel   mare   territoriale   e   nella  piattaforma
      continentale e nelle altre aree sottomarine  comunque  soggette
      ai poteri dello Stato.
3.  Per  quanto  non diversamente disposto, o modificato dal presente
   decreto, si applicano le norme di cui ai  decreti  del  Presidente
   della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24
   maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della
   legge  30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre
   1994, n.  626, come modificato dal decreto  legislativo  19  marzo
   1996,  n.  242,  di  seguito  complessivamente  denominato decreto
   legislativo n. 626 del 1994.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a
   statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,
   compatibilmente  con  i  rispettivi statuti e le relative norme di
   attuazione.
 
          AVVERTENZA:
   In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie  generale
-  del  10 febbraio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del testo
del  presente  decreto  corredato  delle  relative  note,  ai   sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo l986, n. 217.