(all. 1 - art. 1)
                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                                Capo I
                           Fini e principi
                               Art. 1.
                             Istituzione
  1.  La   Libera  Universita'  Maria  Santissima   Assunta  (LUMSA),
istituita  in Roma  con  regio  decreto 26  ottobre  1939  n. 1760  e
successive modificazioni,  ha personalita'  giuridica pubblica  ed e'
retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria.
  2. La LUMSA e' promossa dal Vicariato di Roma quale Ente fondatore,
che  ne assicura  il  perseguimento delle  finalita' istituzionali  e
provvede, in collaborazione con l'"Associazione Luigia Tincani per la
promozione della cultura", a fornire i mezzi e i servizi necessari al
suo  normale funzionamento  e al  suo sviluppo,  anche sulla  base di
apposite convenzioni.
  3. L'Ente  morale "Unione  S. Caterina  da Siena  delle Missionarie
della Scuola", in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione,
ha il compito  di curare l'organizzazione interna della  LUMSA con la
quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.
  4.   La   LUMSA   gode   di   autonomia   didattica,   scientifica,
amministrativa,  organizzativa  e  disciplinare, secondo  i  principi
stabiliti dalla normativa vigente in  materia e le norme del presente
statuto.
   5. La LUMSA non persegue fini di lucro.
  6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA e' esercitata dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
                               Art. 2.
                          F i n a l i t a'
   1. La LUMSA ha lo scopo di:
  contribuire   allo    sviluppo   della   ricerca    scientifica   e
all'approfondimento degli studi;
  preparare i  giovani ad  un consapevole  inserimento nel  mondo del
lavoro, con  particolare attenzione all'insegnamento,  alle pubbliche
amministrazioni,   alle   attivita'    istituzionali,   alle   libere
professioni, curando  che la  formazione teorica sia  accompagnata da
adeguate conoscenze pratiche;
  favorire  una  qualificata   formazione  culturale,  scientifica  e
tecnica,   fondata   su   una  concezione   umanistica   della   vita
contemporanea.
  2. Essa  promuove l'educazione  integrale della persona,  secondo i
principi cristiani nella tradizione cattolica.
                               Art. 3.
                         Autonomia e liberta'
  1. Nel  rispetto della propria identita',  l'Universita' garantisce
ai singoli docenti e ricercatori  piena liberta' di insegnamento e di
ricerca scientifica, favorisce  forme di coordinamento dell'attivita'
didattica e promuove la ricerca interdisciplinare.
                               Art. 4.
                           Titoli di studio
  1. L'Universita' rilascia titoli di studio con valore legale.
                               Art. 5.
                               S e d i
  1. La LUMSA ha sede in Roma  e svolge le proprie attivita' in altre
sedi determinate dal  Consiglio di amministrazione, in  base al piano
di sviluppo dell'Ateneo.
                               Capo II
                           Fonti normative
                               Art. 6.
                           Fonti normative
   1. Le fonti normative della LUMSA sono:
  disposizioni  costituzionali e  disposizioni  di  legge in  materia
universitaria e di diritto allo studio;
    il presente statuto;
    i seguenti regolamenti:
      a) regolamento generale di Ateneo;
      b) regolamento didattico di Ateneo;
  c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      d) regolamento elettorale;
  e)  regolamento organico  del  personale  tecnico amministrativo  e
ausiliario;
      f) regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo;
      g) regolamento di Ateneo per gli studenti;
      h) regolamento di Ateneo per il tutorato;
  i)  regolamento   di  attuazione   delle  norme   sul  procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  l)  regolamento   per  la  valutazione  scientifica,   didattica  e
dell'efficienza amministrativa.
  2. Il Consiglio di amministrazione  puo' emanare, sentito il Senato
accademico, regolamenti per ulteriori specifiche materie.
                              Titolo II
                          ORGANI DI ATENEO
                                Capo I
                          Organi di governo
                               Art. 7.
                          Organi di governo
   1. Sono organi di governo della LUMSA:
     a) il Consiglio di amministrazione;
     b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
     c) il Rettore;
     d) il corpo accademico;
     e) il Senato accademico;
     f) i presidi di Facolta';
  g)  i presidenti  dei corsi  di laurea  e dei  corsi di  diploma; i
direttori delle scuole;
     h) i consigli di Facolta';
  i) i consigli di corso di laurea e di corso di diploma;
     l) il direttore amministrativo.
                               Art. 8.
            Composizione del Consiglio di amministrazione
   1. Compongono il Consiglio di amministrazione:
     a) il Rettore;
  b) l'Ente fondatore nella persona del suo rappresentante legale;
  c)   un  rappresentante   del   Governo   designato  dal   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  d) un rappresentante dell'Ente morale  "Unione S. Caterina da Siena
delle Missionarie della Scuola";
     e) quattro consiglieri nominati dall'Ente fondatore;
  f) quattro  consiglieri nominati dall'"Associazione  Luigia Tincani
per la promozione della cultura";
     g) i presidi di Facolta';
  h)  un  rappresentante eletto  dei  professori  di ruolo  di  prima
fascia;
     i) il direttore amministrativo.
  2. Il Consiglio di amministrazione  elegge tra i consiglieri di cui
alle lettere e)  e f) il Presidente. Il Rettore  esercita le funzioni
di vicepresidente vicario.
  3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
                               Art. 9.
             Competenze del Consiglio di amministrazione
  1. Il Consiglio  di amministrazione esercita le  competenze ad esso
attribuite dal presente statuto.
   2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
  a) determina  l'indirizzo generale di sviluppo  dell'Universita' in
funzione  del perseguimento  degli obiettivi  di cui  all'art. 2  del
presente statuto;
  b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche
e patrimoniali dell'Universita';
  c)  approva  il  bilancio  di  previsione  e  il  conto  consuntivo
dell'Universita';
  d)  nomina, su  proposta del  corpo  accademico, il  Rettore e,  su
proposta dei consigli di Facolta', i presidi, scelti tra i professori
ordinari e straordinari;
  e) delibera, su proposta dei  competenti organi accademici, a quali
insegnamenti attribuire le  cattedre di ruolo vacanti  e le modalita'
di copertura;
  f)  delibera,  su proposta  dei  competenti  organi accademici,  in
ordine alla chiamata  dei professori di ruolo per  la copertura delle
cattedre vacanti;
  g)  delibera,   su  proposta  dei  competenti   organi  accademici,
l'assegnazione dei posti di ruolo per ricercatore;
  h)  nomina,  su  proposta   dei  competenti  organi  accademici,  i
ricercatori di ruolo;
  i) nomina  il direttore amministrativo, sentiti  l'Ente fondatore e
l'Ente morale  "Unione S. Caterina  da Siena delle  Missionarie della
Scuola";
  l) delibera,  su proposta  dei competenti organi  accademici, quali
insegnamenti attivare in ciascun anno accademico;
  m)  delibera,  su proposta  dei  competenti  organi accademici,  il
conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento;
  n) delibera, sentiti i  competenti organi accademici, l'istituzione
di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
  o) delibera sulle assegnazioni di  fondi agli organi didattici e di
ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;
  p)  delibera sulle  assunzioni,  sull'assegnazione  e su  eventuali
provvedimenti   disciplinari   relativi   al  personale   tecnico   -
amministrativo e ausiliario, sentita l'apposita commissione;
     q) approva i regolamenti dell'Universita';
  r) delibera su tutti i  provvedimenti che comportino entrate oppure
spese a carico del bilancio;
  s) puo'  istituire commissioni temporanee o  permanenti con compiti
istruttori, consultivi,  operativi delegati dal Consiglio  stesso. Le
norme per  il funzionamento e  per la composizione  delle commissioni
vengono precisate nella delibera istitutiva.
  3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti.
  4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente.
                              Art. 10.
             Presidente del Consiglio di amministrazione
   1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
  a) ha la legale rappresentanza dell'Universita', anche in giudizio;
     b) convoca e presiede le sedute del Consiglio stesso;
  c)   cura  l'esecuzione   dei   provvedimenti   del  Consiglio   di
amministrazione,  salva   la  competenza   del  Rettore   in  materia
scientifica e didattica;
  d) puo' adottare deliberazioni  di urgenza riferendone al Consiglio
nella prima seduta successiva, per la ratifica;
     e) puo' delegare al Rettore specifiche attribuzioni.
                              Art. 11.
                          Governo didattico
  1. Il  governo didattico  della LUMSA spetta  al Rettore,  al corpo
accademico,  al  Senato  accademico,  ai  consigli  di  Facolta',  ai
consigli di corso di laurea e di diploma, ai consigli delle scuole, i
quali esercitano  rispettivamente le attribuzioni di  cui al presente
statuto ed alla normativa vigente in materia.
                              Art. 12.
                            R e t t o r e
  1. Il Rettore dell'Universita' dura in carica un quadriennio e puo'
essere riconfermato.
   2. Il Rettore:
  a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici
e nelle cerimonie;
  b) sovrintende all'attivita' didattica  e scientifica che si svolge
nell'Universita';
  c) riferisce con relazione  annuale al Consiglio di amministrazione
sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
  d)  cura l'osservanza  di  tutte le  norme  concernenti la  materia
scientifica e didattica;
  e)  provvede all'esecuzione  delle deliberazioni  del Consiglio  di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
  f) adotta le misure disciplinari relative agli studenti;
  g)  esercita tutte  le altre  funzioni che  gli sono  demandate dal
presente statuto  e dalle leggi sull'istruzione  universitaria, salva
la competenza degli altri organi statutari.
  3. Il Rettore puo' convocare  a fine consultivo le varie componenti
della  comunita'  accademica  nelle  forme e  nei  modi  che  ritiene
opportuni.
  4. Il Rettore puo' designare un professore di ruolo di prima fascia
con funzioni di Pro - Rettore.
  5.  Al   Rettore  viene  corrisposta  una   indennita'  di  carica,
determinata  dal  Consiglio  di  amministrazione,  sulla  base  delle
disposizioni vigenti.
                              Art. 13.
                           Corpo accademico
  1. Il  corpo accademico si compone  di tutti i professori  di ruolo
dell'Universita' ed  e' presieduto dal  Rettore, il quale  lo convoca
ogni  volta  che  lo  ritenga  opportuno  per  udirne  il  parere  su
determinati     argomenti      riguardanti     interessi     generali
dell'Universita'.
  2. In  assenza o impedimento  del Rettore, nonche' in  occasione di
designazione  del  Rettore,  il   corpo  accademico  e'  convocato  e
presieduto dal decano.
  3. Le funzioni di segretario sono  espletate dal piu' giovane tra i
professori di ruolo intervenuti.
                              Art. 14.
                          Senato accademico
   1. Il Senato accademico e' composto:
     a) dal Rettore, che lo presiede;
  b) dai  presidi di Facolta' o,  in caso di impedimento,  da un loro
delegato.
  2.  Alle   adunanze  del  Senato  accademico   partecipa  con  voto
consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita funzioni di
segretario.
  3. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono
demandate dal presente statuto nonche' dalla normativa vigente.
                              Art. 15.
                            P r e s i d i
  1.  Ai  presidi  sono  demandate  le  attribuzioni  previste  dalla
normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
  2.  I  presidi durano  in  carica  quattro  anni e  possono  essere
riconfermati.
  3.  I   presidi  possono   designare  il   rispettivo  vicepreside,
scegliendolo tra i professori  ordinari o straordinari della Facolta'
medesima.
  4.  Ai presidi  puo'  essere riconosciuta  un'indennita' di  carica
nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
                              Art. 16.
              Presidenti di corso di laurea e di diploma
  1. I presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma durano
in carica tre  anni accademici e vengono eletti, tra  i professori di
prima fascia,  da tutti i  titolari di  un insegnamento nel  corso di
laurea o di diploma.
  2.  In mancanza  di professori  di  prima fascia  i presidenti  dei
consigli di  corso di laurea e  di diploma possono essere  eletti tra
gli altri professori titolari di insegnamento.
  3.  I presidenti  dei  consigli di  corso di  laurea  e di  diploma
vengono nominati con decreto del Rettore.
                              Art. 17.
                        Consiglio di Facolta'
  1.  Il  consiglio  di  Facolta'  si compone  del  preside,  che  lo
presiede, di  tutti i  professori di ruolo  che vi  appartengono, dei
rappresentanti dei ricercatori e  delle rappresentanze degli studenti
secondo  le   modalita'  previste  dalla  normativa   vigente  e  dal
regolamento generale di Ateneo.
  2. Al consiglio  di Facolta' spettano le  attribuzioni previste dal
presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla vigente
normativa.
  3. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:
  a) deliberare,  nei limiti fissati dallo  statuto, sull'ordinamento
degli studi;
  b) proporre  al Consiglio  di amministrazione a  quali insegnamenti
attribuire  i posti  di ruolo  vacanti, nonche'  proporre i  posti di
ricercatore da attivare;
  c) proporre gli  insegnamenti annuali o semestrali  da attivare per
ciascun anno accademico;
  d) proporre al Consiglio di  amministrazione le designazioni per la
nomina dei professori di ruolo e  dei professori a contratto e per il
conferimento delle supplenze;
     e) proporre l'assegnazione dei ricercatori;
  f) proporre la ripartizione dei fondi assegnati alla Facolta';
  g)   proporre    eventuali   riforme   statutarie    da   apportare
all'ordinamento degli studi;
  h) esprimere pareri su questioni di indole scientifica e didattica;
  i)   verificare,   secondo   la  normativa   vigente,   l'attivita'
scientifica e didattica;
  l) esercitare  ogni altra  funzione ad  esso demandata  dalle leggi
sull'ordinamento  universitario,  salva  la  competenza  degli  altri
organi previsti dal presente statuto.
                              Art. 18.
                     Consigli di corso di laurea
  1. I consigli  di corsi di laurea sono costituiti  ed esercitano le
loro attribuzioni in conformita' alle leggi vigenti.
                              Art. 19.
                       Direttore amministrativo
  1. Il direttore amministrativo  esercita le funzioni previste dalla
legge e dal presente statuto.
  2.   In   conformita'   alle    disposizioni   del   Consiglio   di
amministrazione e degli altri  organi accademici, sovrintende a tutti
i servizi amministrativi, contabili e di segreteria.
  3.  E'  responsabile  dell'osservanza  delle  norme  legislative  e
regolamentari, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2.
                               Capo II
                   Organi consultivi e di verifica
                              Art. 20.
                  Commissione scientifica di Ateneo
   1. La commissione scientifica di Ateneo e' composta da:
    due professori ordinari:
    due professori associati;
    due ricercatori universitari;
    un membro nominato dal Rettore.
  2. I  componenti della  commissione sono eletti  dagli appartenenti
alle rispettive categorie con  voto limitato, secondo quanto disposto
nel  regolamento elettorale.  Ciascun componente  dura in  carica tre
anni.
  3. Il presidente della commissione  scientifica di Ateneo e' eletto
dalla commissione stessa  tra i propri membri e  nominato con decreto
del Rettore.
  4. La commissione scientifica di Ateneo  e' organo di proposta e di
consulenza del  Senato accademico e del  Consiglio di amministrazione
su  tutte  le  questioni   riguardanti  l'attivita'  scientifica.  La
commissione scientifica di Ateneo,  valutata la rilevanza scientifica
delle singole iniziative,  delibera la destinazione dei  fondi per la
ricerca; detta  deliberazione e' sottoposta a  ratifica del Consiglio
di amministrazione.
                              Art. 21.
                       Consiglio degli studenti
  1.  Il  consiglio degli  studenti  esercita  funzioni di  carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
dell'Ateneo, e  funzioni di coordinamento rispetto  all'attivita' dei
rappresentanti degli studenti.
  2. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo
le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del
consiglio degli studenti.
   3. In particolare il consiglio degli studenti:
  a) formula  proposte e, se  richiesto, esprime pareri  su questioni
attinenti all'attivita' didattica,  ai servizi per gli  studenti e al
diritto allo studio;
  b)   esprime    parere   obbligatorio,   non    vincolante,   sulla
organizzazione delle  prestazioni a  tempo parziale degli  studenti e
delle  loro associazioni  per attivita'  di supporto  alla didattica,
alla ricerca e al diritto allo studio;
  c)  predispone il  regolamento  per il  proprio funzionamento,  che
dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
  4.  Il  consiglio degli  studenti  e'  composto dai  rappresentanti
eletti in ciascun consiglio di Facolta', consiglio di corso di laurea
e consiglio di corso di diploma.
  5.  Il  consiglio  degli  studenti elegge  al  proprio  interno  il
presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta
dei propri  componenti; dopo  la terza  votazione e'  sufficiente una
maggioranza di votanti.
   6. Il presidente resta in carica due anni.
                              Art. 22.
        Commissione per la valutazione scientifica, didattica
                  e dell'efficienza amministrativa
  1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica,
fatta salva  la competenza che  in tema di valutazione  scientifica e
didattica  spetta   ai  consigli  di  Facolta',   e'  costituita  una
commissione   per    la   valutazione   scientifica,    didattica   e
dell'efficienza amministrativa.
  2. La commissione  e' composta dal Rettore che la  presiede, da due
docenti  per  ogni  Facolta',   eletti  dai  rispettivi  consigli  di
Facolta',  da  un  rappresentante  eletto  dal  personale  tecnico  -
amministrativo  e   da  tre   esperti  designati  dal   Consiglio  di
amministrazione.
   3. La commissione ha durata quadriennale.
  4.  Alla fine  di ogni  anno accademico  la commissione  redige una
relazione,  che  e'  sottoposta  a  deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazione.
  5.  Il  funzionamento  di  detta  commissione  e'  disciplinato  da
apposito regolamento.
                              Art. 23.
  Commissione per il personale tecnico - amministrativo e ausiliario
  1.  Il Consiglio  di amministrazione  per l'espletamento  delle sue
funzioni relative al personale  tecnico - amministrativo e ausiliario
si  avvale di  una  commissione con  compiti istruttori,  consultivi,
operativi delegati dal Consiglio stesso.
  2.  La commissione  e'  composta  da tre  membri  del Consiglio  di
amministrazione e da due  rappresentanti eletti dal personale tecnico
amministrativo e ausiliario.
                              Art. 24.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1. Al  collegio dei revisori  dei conti compete il  controllo sulla
regolarita'    della    gestione     amministrativa    e    contabile
dell'Universita'.
  2. Il  Consiglio di  amministrazione designa tra  iscritti all'albo
dei  revisori  dei  conti,  estranei  all'Ateneo,  i  componenti  del
collegio che  vengono nominati in  numero di  tre effettivi e  di due
supplenti,  con decreto  rettorale.  Il collegio  elegge  tra i  suoi
componenti il presidente.
                             Titolo III
                         RICERCA E DIDATTICA
                              Art. 25.
                         Strutture didattiche
  1. La  LUMSA comprende,  secondo quanto  indicato nella  tabella A,
allegata al presente statuto:
     a) Facolta';
     b) corsi di laurea e di diploma universitario;
     c) dottorati di ricerca;
     d) scuole di specializzazione;
     e) scuole dirette a fini speciali;
  f) corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento;
     g) corsi di abilitazione;
e ogni altro corso previsto dalla vigente legislazione.
                              Art. 26.
                         Corsi post - lauream
  1.  In  conformita'  alle disposizioni  legislative  e  comunitarie
vigenti,  su   proposta  delle  Facolta',  su   delibera  del  Senato
accademico e del Consiglio  di amminstrazione, vengono istituiti, con
decreto  del  Rettore,  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  corsi  di
perfezionamento post  lauream, scuole  di specializzazione,  corsi di
aggiornamento e di abilitazione.
  2. Le modalita' per il  funzionamento di tali corsi sono contenute,
per  quanto  non stabilito  dalla  legge,  nel decreto  rettorale  di
istituzione.
                              Art. 27.
                           I s t i t u t i
  1.  Per  promuovere  e  organizzare  l'attivita'  di  ricerca,  per
sostenere l'attivita' didattica, possono essere eretti istituti anche
interfacolta'.
  2. Le  modalita' di istituzione  e di funzionamento  sono contenute
nel regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 28.
                          Centri di ricerca
  1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo
puo'  istituire   centri  di   ricerca,  anche   attraverso  apposite
convenzioni con enti pubblici e privati.
  2. Le  modalita' di istituzione, di  organizzazione e funzionamento
dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 29.
                           Sedi decentrate
  1. Il regolamento generale di  Ateneo puo' stabilire forme speciali
di  autonomia amministrativa  e di  gestione per  le sedi  decentrate
dell'Universita'.
                              Art. 30.
                   Sistema bibliotecario di Ateneo
  1. Il sistema bibliotecario di Ateneo comprende le biblioteche, gli
archivi e  i centri  di documentazione  dell'Universita'. Esso  ha lo
scopo di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e
la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario.
  2. Il funzionamento del sistema  bibliotecario e' retto da apposito
regolamento.
  3. Al sistema  e' preposta una commissione di Ateneo  per i servizi
bibliotecari, archivistici e documentari con compiti di coordinamento
e indirizzo,  composta dal  presidente, nominato  dal Rettore,  e dai
rappresentanti  delle Facolta',  del personale  di biblioteca,  degli
studenti, secondo le modalita' previste nel regolamento.
   4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola in:
    biblioteca centrale "Giorgio Petrocchi";
  biblioteche di settore, di istituto e di centri di ricerca.
                              Titolo IV
              ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA
                                Capo I
                        Disposizioni generali
                              Art. 31.
                           Amministrazione
  1.  L'amministrazione  della  LUMSA,  nell'ambito  delle  direttive
emanate  dal  Consiglio  di  amministrazione  secondo  le  competenze
indicate nell'art. 9  del presente statuto, e'  struttura di supporto
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo
complesso ed e' articolata in uffici.
                              Art. 32.
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
  1.  I   criteri  della   gestione  finanziaria  e   contabile  sono
disciplinati dal  regolamento per l'amministrazione, la  finanza e la
contabilita'.  Detto  regolamento  e'  deliberato  dal  Consiglio  di
amministrazione,  sentito il  Senato  accademico, ed  e' emanato  con
decreto del Rettore.
                              Art. 33.
                            B i l a n c i
  1. Il bilancio di previsione  e il conto consuntivo vengono redatti
in termini di competenza.  Le risorse disponibili annualmente possono
essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.
  2.  Il  bilancio  di  previsione  e  il  conto  consultivo  vengono
predisposti  dagli  uffici sulla  base  delle  norme del  regolamento
generale per l'amministrazione, la finanza  e la contabilita', e sono
adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.
                               Capo II
                  Patrimonio e risorse finanziarie
                              Art. 34.
                              Patrimonio
  1.  La LUMSA  utilizza per  le sue  attivita' istituzionali  i beni
immobili  di cui  e' proprietaria  ovvero che  ha a  disposizione per
contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo.
  2. L'Universita' utilizza i propri  beni mobili e in particolare le
attrezzature  tecniche,  le  collezioni scientifiche,  il  patrimonio
librario, nonche' i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la
disponibilita'.
  3. L'Universita'  cura la manutenzione  ordinaria e, per i  beni di
sua proprieta', straordinaria nonche' l'incremento del suo patrimonio
edilizio assicurandone la migliore gestione.
                              Art. 35.
                         Risorse finanziarie
  1.  Le  risorse  finanziarie  che  l'Universita'  utilizza  per  il
conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:
     a) contributi di cui all'art. 1;
  b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti;
  c)  erogazioni di  provenienza  statale,  regionale, provinciale  o
comunale;
  d) erogazioni  provenienti da altri  enti pubblici o privati,  o da
persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA;
  e) entrate  derivanti da contratti  e convenzioni per  attivita' di
formazione, ricerca,  consulenza, stipulati  con soggetti  pubblici e
privati;
  f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo.
                              Art. 36.
                          Tasse e contributi
  1 Le  tasse universitarie  e i contributi  a carico  degli studenti
sono  fissati   secondo  i   criteri  stabiliti   dalle  disposizioni
legislative vigenti per le universita' statali.
  2. In aggiunta alle predette  tasse e contributi, gli studenti sono
tenuti a  versare contributi  speciali, secondo quanto  stabilito dal
Consiglio di amministrazione.
  3.  I  criteri   generali  relativi  a  tasse   e  contributi  sono
disciplinati  dall'apposito  regolamento,  emanato con  delibera  del
Consiglio di amministrazione.
                              Titolo V
                   DOCENTI, RICERCATORI, PERSONALE
                TECNICO - AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
                                Capo I
                        Docenti e ricercatori
                              Art. 37.
                              Professori
  1.  Gli  insegnamenti ufficiali  sono  impartiti  da professori  di
ruolo. Tali  insegnamenti possono altresi' essere  conferiti nei modi
previsti dalla  legislazione universitaria, ivi compresi  i contratti
di diritto privato.
  2. I professori di ruolo appartengono alle seguenti fasce:
     a) professori ordinari e straordinari;
     b) professori associati.
  3. I posti di professori di  ruolo sono determinati dalla tabella B
annessa al presente statuto.
                              Art. 38.
                             Ricercatori
  1.  I  ricercatori  collaborano  con  i  professori  nella  ricerca
scientifica  e nell'attivita'  didattica. I  posti di  ricercatore di
ruolo sono determinati dalla tabella C annessa al presente statuto.
                              Art. 39.
                             Norme comuni
  1. Non possono essere proposti per  la nomina a professore di ruolo
e  a ricercatore  coloro che  non siano  stati vincitori  di concorso
pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  2. Per l'assunzione, lo stato  giuridico e il trattamento economico
dei professori di  ruolo e dei ricercatori sono  osservate, in quanto
compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della
LUMSA, le norme legislative e  regolamentari vigenti in materia per i
professori  di ruolo  e  per i  ricercatori  delle universita'  dello
Stato.
  3. Agli oneri previdenziali  e all'assistenza sanitaria si provvede
come per legge.
                              Art. 40.
                          C o n t r a t t i
  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione, su  proposta  motivata  del
consiglio di  Facolta', sentito  il Senato accademico  puo' stipulare
contratti  di  insegnamento  di  diritto privato  avente  ad  oggetto
prestazioni di opera  professionale con professori di  ruolo di altre
universita' o studiosi cultori della materia anche se non in possesso
della cittadinanza italiana.
  2.  Il  trattamento  economico  dei professori  a  contratto  e  la
disciplina  della  loro attivita'  sono  stabiliti  dal Consiglio  di
amministrazione con apposito regolamento.
  3. Nel  contratto vengono determinate  la misura e le  modalita' di
corresponsione  del compenso.  L'Universita' provvede  alla copertura
assicurativa privata contro gli infortuni.
                              Art. 41.
         Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre
  1. Alle cattedre  di lingue e letterature  straniere possono essere
assegnati  collaboratori ed  esperti  linguistici di  lingua madre  i
quali hanno il  compito di curare le relative  esercitazioni sotto la
direzione del professore della materia.
  2. Per  tali collaboratori  ed esperti  lingustici di  lingua madre
verranno   stipulati   contratti   di   diritto   privato   a   tempo
indeterminato, ovvero per esigenze temporanee a tempo determinato.
  3. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio
sulla  verifica  dell'attivita'  svolta con  riguardo  agli  obblighi
contrattuali.
  4.  Gli  organi  accademici  procedono  annualmente  alla  verifica
dell'attivita' svolta.
                              Art. 42.
                              Nulla osta
  1.  L'attivita' d'insegnamento  e di  ricerca presso  la LUMSA,  in
riferimento a quanto  disposto nell'art. 2, comporta  il rispetto dei
principi ispiratori dell'Universita'.
  2. La nomina  dei professori di ruolo, dei  professori a contratto,
dei  ricercatori,  dei lettori  e'  subordinata  al gradimento  della
competente autorita' ecclesiastica, in  conformita' all'art. 10.3 del
concordato tra la  Santa Sede e lo  Stato italiano e al  numero 6 del
protocollo addizionale.
                               Capo III
           Personale tecnico - amministrativo e ausiliario
                              Art. 43.
           Personale tecnico - amministrativo e ausiliario
  1. Il personale  tecnico - amministrativo e  ausiliario della LUMSA
e' costituito da:
  a)  membri della  "Unione S.  Caterina da  Siena delle  Missionarie
della Scuola";
     b) altro personale di ruolo.
  2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del
personale agli uffici  spetta all'"Unione S. Caterina  da Siena delle
Missionarie della Scuola".
  3. Le qualifiche funzionali, i  profili professionali e le relative
dotazioni  organiche   del  personale  della  LUMSA   sono  stabilite
nell'annessa tabella D  e possono essere modificate  dal Consiglio di
amministrazione.
  4. Per la copertura dei  posti dell'organico del personale indicati
nella tabella D,  che si rendono vacanti e che  non vengono ricoperti
da soggetti  appartenenti all'Ente  morale di  cui sopra,  si procede
sulla base delle  modalita' previste dal regolamento  organico di cui
al successivo comma.
  5  Per quanto  concerne  la  disciplina, lo  stato  giuridico e  il
trattamento economico, le modalita'  di assunzione e di inquadramento
del personale tecnico - amministrativo  e ausiliario, si applicano le
norme contenute nel regolamento  organico deliberato dal Consiglio di
amministrazione, sulla base della legislazione vigente.
                              Titolo VI
               STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI
                              Art. 44.
                         I s c r i z i o n i
  1. L'iscrizione ai corsi di laurea e di diploma nonche' a qualsiasi
altro corso della LUMSA si  ottiene in base alle vigenti disposizioni
di legge.
  2. Il Consiglio di amministrazione  e i competenti organi didattici
emanano apposite  disposizioni per disciplinare le  iscrizioni di cui
al comma precedente.
                              Art. 45.
                   Diritti e doveri degli studenti
  1.  Salvo quanto  disposto  dal successivo  art. 47,  l'Universita'
favorisce  le  attivita'  formative autogestite  dagli  studenti  nei
settori  della cultura,  degli scambi  culturali, dello  sport e  del
tempo libero.
  2.  Gli   studenti  sono   tenuti  a  frequentare   assiduamente  e
diligentemente  i  corsi  di  insegnamento, a  seguire  le  attivita'
collaterali, a tenere corretto contegno all'interno dell'Universita',
nel   rispetto  della   liberta'  di   ciascuno  e   delle  finalita'
dell'Ateneo.
  3. La  frequenza, la  diligenza e il  profitto degli  studenti sono
accertati  con  le modalita'  che  saranno  stabilite dai  competenti
organi didattici.
  4. Il regolamento generale di  Ateneo detta le norme concernenti la
disciplina degli studenti.
                              Art. 46.
                        Discipline teologiche
  1. Per essere  ammesso a sostenere l'esame di laurea  o di diploma,
lo  studente   dovra'  aver  superato  gli   esami  delle  discipline
teologiche.
  2. Gli insegnamenti  e il numero degli esami da  sostenere per ogni
corso  di laurea  e  di  diploma sono  determinati  dal Consiglio  di
amministrazione, su proposta del Senato accademico.
  3.  I docenti  delle  discipline teologiche  vengono designati  dal
Consiglio  di  amministrazione,  il   quale  ne  determina  anche  il
trattamento economico.
                              Art. 47.
                         Diritto allo studio
  1.  L'Universita', anche  sulla  base della  normativa nazionale  e
regionale relativa al diritto  allo studio, garantisce servizi, spazi
e  attrezzature  adeguati allo  scopo  di  favorire l'attuazione  del
diritto allo  studio e la  partecipazione attiva degli  studenti alla
vita universitaria.
                              Art. 48.
                        Attivita' di tutorato
  1.  L'Universita'  assicura  le  attivita' di  tutorato,  che  sono
definite nell'apposito regolamento.
                              Art. 49.
                      Attivita' di orientamento
  1. Al  fine di promuovere una  formazione permanente, l'Universita'
organizza  servizi  di  orientamento   per  gli  studenti,  favorendo
l'accoglienza  e l'informazione  prima,  durante e  dopo  i corsi  di
studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali.
                              Art. 50.
                    Centri di ricerca e di servizi
  1. Il  Consiglio di amministrazione, sentito  il Senato accademico,
su  proposta  delle  strutture   e  degli  organi  interessati,  puo'
istituire centri di di ricerca e centri di servizi.
  2.  I centri  di ricerca  promuovono e  organizzano l'attivita'  di
scientifica in particolari settori.
  3.  I  centri di  servizi  supportano  l'attivita' didattica  e  di
ricerca  ed  in  particolare  le  attivita'  librarie,  informatiche,
telematiche,  linguistiche,  tecniche,   statistiche,  di  stampa  ed
editoriali.   I   centri   possono   essere   costituiti   anche   in
collaborazione con altre universita' o enti pubblici e privati.
  4. Le modalita' di  istituzione, organizzazione e funzionamento dei
centri sono di volta in volta disciplinate da apposito regolamento.
                              Art. 51.
                 Comitato per lo sport universitario
  1. Nell'ambito  della normativa vigente,  il comitato per  lo sport
universitario  coordina   le  attivita'  sportive  a   vantaggio  dei
componenti la comunita' universitaria,  sovrintende agli indirizzi di
gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo, promuove
le attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico.
   2. Il comitato per lo sport e' composto da:
     a) il Rettore o suo delegato, che lo presiede;
     b) il direttore amministrativo o suo delegato;
     c)   due  membri  designati  dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale;
     d) due studenti nominati dal consiglio degli studenti;
     e)   un   rappresentante   dei   docenti  designato  dal  Senato
accademico;
     f)    un    rappresentante    del      personale    tecnico    -
amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione.
   3. Il comitato ha le seguenti competenze:
  a) definisce  le regole generali per  lo svolgimento dell'attivita'
sportiva, sia in forma individuale sia associata;
  b)  esprime pareri  e  propone  la stipula  di  convenzioni per  la
gestione  dei servizi  e degli  impianti sportivi  universitari e  ne
verifica l'attuazione;
  c) definisce gli indirizzi di  gestione dei servizi, degli impianti
e delle attivita'  sportive e i relativi piani  di spesa, assicurando
la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche
da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica;
  d)  propone al  Consiglio  di amministrazione  gli  interventi e  i
programmi relativi alle strutture sportive;
  e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia
di sport e di diritto allo studio;
  f)  redige  una  relazione   annuale  sull'attivita'  svolta  e  la
trasmette al Consiglio di amministrazione;
  g) provvede alla diffusione  dell'informazione su quanto di propria
competenza.
  4. Il comitato ha bilancio autonomo. Alla copertura delle spese per
l'attivita'  sportiva si  provvede mediante  i fondi  stanziati dalla
legge  vigente  e  mediante  altre  specifiche  entrate  previste  in
bilancio.  Non sono  ammesse erogazioni  o impegni  di spesa  che non
siano stati preventivamente finanziati.
   5. Il comitato dura in carica un biennio accademico.
  6. La  gestione degli  impianti sportivi  e la  realizzazione delle
attivita'  corrispondenti   puo'  venire  affidata   in  convenzione.
L'Universita'  puo' inoltre  stipulare  convenzioni  per favorire  il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1.
                              Art. 52.
                    Collaborazione degli studenti
  1.   L'Universita'  puo'   avvalersi   dell'opera  degli   studenti
attraverso forme di collaborazione  con attivita' connesse ai servizi
dell'Ateneo, esclusi quelli inerenti  alle attivita' di docenza, allo
svolgimento   di  esami   e   alla   assunzione  di   responsabilita'
amministrativa.
  2.  Un  regolamento fissa  le  modalita'  e  il compenso  per  tali
collaborazioni, che non devono configurare  in alcun modo un rapporto
di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.
                             Titolo VII
                       RAPPORTI CON L'ESTERNO
                              Art. 53.
                            Norme generali
  1. L'Universita', in conformita' ai  principi di cui all'art. 1 del
presente statuto, puo' stipulare convenzioni e contratti o concludere
accordi con  altre universita', con amministrazioni  dello Stato, con
enti   pubblici   e   privati,   italiani,   comunitari,   stranieri,
internazionali,  per   ogni  forma  di  cooperazione   scientifica  e
didattica  e  comunque per  lo  svolgimento  di attivita'  di  comune
interesse.
  2.  L'Universita' favorisce,  in  particolare,  scambi culturali  e
mobilita' di docenti e studenti;  riconosce i curricula didattici nel
quadro della normativa vigente, secondo quanto stabilito dagli organi
competenti.
                              Art. 54.
                 Centri per i rapporti con l'esterno
  1.  Per  il  raggiungimento  delle finalita'  di  cui  all'articolo
precedente, l'Universita' puo' istituire,  con delibera del Consiglio
di amministrazione, appositi centri per i rapporti con l'esterno.
                              Art. 55.
                       Comitato dei sostenitori
  1.  Il comitato  dei sostenitori  dell'Universita' ha  lo scopo  di
promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali
e produttive.
  2.  Il comitato  e'  costituito  da persone  fisiche  e da  persone
giuridiche pubbliche  e private,  da altri enti,  che si  impegnano a
favorire l'attivita' dell'Universita',  anche tramite l'erogazione di
contributi finanziari.
  3.   La  composizione,   le  modalita'   di  partecipazione   e  di
funzionamento  del comitato  sono  previste  da apposito  regolamento
predisposto dal Consiglio di amministrazione.
  4. Il comitato e' presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un
vicepresidente.
  5.  Il  Rettore  espone   annualmente  al  comitato  una  relazione
sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
  6.  Il   comitato  si  riunisce   almeno  una  volta   all'anno  su
convocazione del presidente.
                             Titolo VIII
                        NORME COMUNI E FINALI
                              Art. 56.
              Consiglio di Facolta' di nuova istituzione
  1. Le attribuzioni  del consiglio di Facolta'  di nuova istituzione
sono  esercitate,  fino  alla  regolare costituzione  di  questo,  da
apposito  comitato composto  da cinque  professori di  ruolo, tre  di
prima  fascia  e  due  di   seconda  fascia,  nominati  dal  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  su
proposta del Consiglio di amministrazione, sentiti l'Ente fondatore e
il Senato accademico.
  2. I  professori di  ruolo, che in  base alle  vigenti disposizioni
vengono  a  far  parte  della   nuova  Facolta',  sono  aggregati  al
rispettivo comitato.
  3. I  membri del comitato  durano in carica fino  alla costituzione
del consiglio di Facolta' e comunque non oltre un quinquennio.
  4. Assegnati alla  Facolta' di nuova istituzione  tre professori di
ruolo di prima fascia, viene costituito il consiglio di Facolta' e il
comitato cessa dalle sue funzioni.
                              Art. 57.
         Convocazione e deliberazioni degli organi collegiali
  1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti o
su richiesta  di un quinto  dei componenti  il collegio, ove  non sia
diversamente previsto.  L'ordine del giorno delle  sedute deve essere
comunicato, di norma,  con almeno cinque giorni  di anticipo rispetto
alla data della adunanza.
  2. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando e' presente
la meta' piu' uno dei  componenti. Non concorrono alla formazione del
numero legale  coloro che  abbiano motivato  per iscritto  la propria
assenza, salvo non sia diversamente disposto.
  3.  Le  deliberazioni degli  organi  collegiali  sono approvate  se
ottengono i voti  favorevoli della maggioranza dei  presenti, salvo i
casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una
maggioranza diversa.
                              Art. 58.
                        Designazioni elettive
  1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono
a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un
terzo dei nominativi da designare.
  2. Le  votazioni per l'elezione  di rappresentanti di  categoria si
svolgono nell'ambito delle singole categorie.
  3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte la meta' piu' uno
degli  aventi diritto,  con eccezione  delle votazioni  relative alle
rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite
nel regolamento elettorale.
   4. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.
                              Art. 59.
                    Durata delle cariche elettive
  1.  Gli  organi elettivi  dell'Ateneo  durano  in carica  tre  anni
accademici, salva diversa disposizione contenuta nel presente statuto
o nei regolamenti.
                              Art. 60.
                       Revisione dello statuto
  1. Lo  statuto puo'  essere modificato nel  testo e  negli allegati
secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
  2. L'iniziativa per la riforma  dello statuto spetta al Rettore, al
Senato accademico,  al Consiglio  di amministrazione, ai  consigli di
Facolta', ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di diploma.
  3.  Le proposte  di  modifica dello  statuto  pervenute al  Rettore
debbono essere esaminate entro sei mesi dalla data di presentazione.
  4. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta
dei  componenti il  Consiglio di  amministrazione, sentiti  il Senato
accademico e  gli organi collegiali delle  strutture interessate alla
modifica.
  5. Le modifiche dello statuto  e degli allegati riguardanti il mero
recepimento di  norme di legge  imperative sono adottate  con decreto
del Rettore, su  conforme parere del Senato  accademico del Consiglio
di amministrazione.
  6. Fermo quanto disposto dall'art. 8  della legge 9 maggio 1989, n.
168,   in  presenza   di  rilievi   ministeriali,  il   Consiglio  di
amministazione puo'  confermare la detta modifica  con la maggioranza
di cui al precedente comma 4.