Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Fini e principi Art. 1. Istituzione 1. La Libera Universita' Maria Santissima Assunta (LUMSA), istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939 n. 1760 e successive modificazioni, ha personalita' giuridica pubblica ed e' retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria. 2. La LUMSA e' promossa dal Vicariato di Roma quale Ente fondatore, che ne assicura il perseguimento delle finalita' istituzionali e provvede, in collaborazione con l'"Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura", a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo normale funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni. 3. L'Ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola", in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione interna della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici. 4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e le norme del presente statuto. 5. La LUMSA non persegue fini di lucro. 6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA e' esercitata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 2. F i n a l i t a' 1. La LUMSA ha lo scopo di: contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi; preparare i giovani ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all'insegnamento, alle pubbliche amministrazioni, alle attivita' istituzionali, alle libere professioni, curando che la formazione teorica sia accompagnata da adeguate conoscenze pratiche; favorire una qualificata formazione culturale, scientifica e tecnica, fondata su una concezione umanistica della vita contemporanea. 2. Essa promuove l'educazione integrale della persona, secondo i principi cristiani nella tradizione cattolica. Art. 3. Autonomia e liberta' 1. Nel rispetto della propria identita', l'Universita' garantisce ai singoli docenti e ricercatori piena liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica, favorisce forme di coordinamento dell'attivita' didattica e promuove la ricerca interdisciplinare. Art. 4. Titoli di studio 1. L'Universita' rilascia titoli di studio con valore legale. Art. 5. S e d i 1. La LUMSA ha sede in Roma e svolge le proprie attivita' in altre sedi determinate dal Consiglio di amministrazione, in base al piano di sviluppo dell'Ateneo. Capo II Fonti normative Art. 6. Fonti normative 1. Le fonti normative della LUMSA sono: disposizioni costituzionali e disposizioni di legge in materia universitaria e di diritto allo studio; il presente statuto; i seguenti regolamenti: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento didattico di Ateneo; c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) regolamento elettorale; e) regolamento organico del personale tecnico amministrativo e ausiliario; f) regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo; g) regolamento di Ateneo per gli studenti; h) regolamento di Ateneo per il tutorato; i) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. l) regolamento per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa. 2. Il Consiglio di amministrazione puo' emanare, sentito il Senato accademico, regolamenti per ulteriori specifiche materie. Titolo II ORGANI DI ATENEO Capo I Organi di governo Art. 7. Organi di governo 1. Sono organi di governo della LUMSA: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente del Consiglio di amministrazione; c) il Rettore; d) il corpo accademico; e) il Senato accademico; f) i presidi di Facolta'; g) i presidenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma; i direttori delle scuole; h) i consigli di Facolta'; i) i consigli di corso di laurea e di corso di diploma; l) il direttore amministrativo. Art. 8. Composizione del Consiglio di amministrazione 1. Compongono il Consiglio di amministrazione: a) il Rettore; b) l'Ente fondatore nella persona del suo rappresentante legale; c) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; d) un rappresentante dell'Ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola"; e) quattro consiglieri nominati dall'Ente fondatore; f) quattro consiglieri nominati dall'"Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura"; g) i presidi di Facolta'; h) un rappresentante eletto dei professori di ruolo di prima fascia; i) il direttore amministrativo. 2. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i consiglieri di cui alle lettere e) e f) il Presidente. Il Rettore esercita le funzioni di vicepresidente vicario. 3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Art. 9. Competenze del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso attribuite dal presente statuto. 2. In particolare il Consiglio di amministrazione: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto; b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Universita'; c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Universita'; d) nomina, su proposta del corpo accademico, il Rettore e, su proposta dei consigli di Facolta', i presidi, scelti tra i professori ordinari e straordinari; e) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, a quali insegnamenti attribuire le cattedre di ruolo vacanti e le modalita' di copertura; f) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, in ordine alla chiamata dei professori di ruolo per la copertura delle cattedre vacanti; g) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, l'assegnazione dei posti di ruolo per ricercatore; h) nomina, su proposta dei competenti organi accademici, i ricercatori di ruolo; i) nomina il direttore amministrativo, sentiti l'Ente fondatore e l'Ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola"; l) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, quali insegnamenti attivare in ciascun anno accademico; m) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento; n) delibera, sentiti i competenti organi accademici, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; o) delibera sulle assegnazioni di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti; p) delibera sulle assunzioni, sull'assegnazione e su eventuali provvedimenti disciplinari relativi al personale tecnico - amministrativo e ausiliario, sentita l'apposita commissione; q) approva i regolamenti dell'Universita'; r) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; s) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi, operativi delegati dal Consiglio stesso. Le norme per il funzionamento e per la composizione delle commissioni vengono precisate nella delibera istitutiva. 3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente. Art. 10. Presidente del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione: a) ha la legale rappresentanza dell'Universita', anche in giudizio; b) convoca e presiede le sedute del Consiglio stesso; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia scientifica e didattica; d) puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al Consiglio nella prima seduta successiva, per la ratifica; e) puo' delegare al Rettore specifiche attribuzioni. Art. 11. Governo didattico 1. Il governo didattico della LUMSA spetta al Rettore, al corpo accademico, al Senato accademico, ai consigli di Facolta', ai consigli di corso di laurea e di diploma, ai consigli delle scuole, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui al presente statuto ed alla normativa vigente in materia. Art. 12. R e t t o r e 1. Il Rettore dell'Universita' dura in carica un quadriennio e puo' essere riconfermato. 2. Il Rettore: a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica che si svolge nell'Universita'; c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; f) adotta le misure disciplinari relative agli studenti; g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi statutari. 3. Il Rettore puo' convocare a fine consultivo le varie componenti della comunita' accademica nelle forme e nei modi che ritiene opportuni. 4. Il Rettore puo' designare un professore di ruolo di prima fascia con funzioni di Pro - Rettore. 5. Al Rettore viene corrisposta una indennita' di carica, determinata dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle disposizioni vigenti. Art. 13. Corpo accademico 1. Il corpo accademico si compone di tutti i professori di ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal Rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Universita'. 2. In assenza o impedimento del Rettore, nonche' in occasione di designazione del Rettore, il corpo accademico e' convocato e presieduto dal decano. 3. Le funzioni di segretario sono espletate dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti. Art. 14. Senato accademico 1. Il Senato accademico e' composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) dai presidi di Facolta' o, in caso di impedimento, da un loro delegato. 2. Alle adunanze del Senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita funzioni di segretario. 3. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto nonche' dalla normativa vigente. Art. 15. P r e s i d i 1. Ai presidi sono demandate le attribuzioni previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. I presidi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 3. I presidi possono designare il rispettivo vicepreside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della Facolta' medesima. 4. Ai presidi puo' essere riconosciuta un'indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. Art. 16. Presidenti di corso di laurea e di diploma 1. I presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma durano in carica tre anni accademici e vengono eletti, tra i professori di prima fascia, da tutti i titolari di un insegnamento nel corso di laurea o di diploma. 2. In mancanza di professori di prima fascia i presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma possono essere eletti tra gli altri professori titolari di insegnamento. 3. I presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma vengono nominati con decreto del Rettore. Art. 17. Consiglio di Facolta' 1. Il consiglio di Facolta' si compone del preside, che lo presiede, di tutti i professori di ruolo che vi appartengono, dei rappresentanti dei ricercatori e delle rappresentanze degli studenti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente e dal regolamento generale di Ateneo. 2. Al consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla vigente normativa. 3. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti: a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi; b) proporre al Consiglio di amministrazione a quali insegnamenti attribuire i posti di ruolo vacanti, nonche' proporre i posti di ricercatore da attivare; c) proporre gli insegnamenti annuali o semestrali da attivare per ciascun anno accademico; d) proporre al Consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto e per il conferimento delle supplenze; e) proporre l'assegnazione dei ricercatori; f) proporre la ripartizione dei fondi assegnati alla Facolta'; g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi; h) esprimere pareri su questioni di indole scientifica e didattica; i) verificare, secondo la normativa vigente, l'attivita' scientifica e didattica; l) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. Art. 18. Consigli di corso di laurea 1. I consigli di corsi di laurea sono costituiti ed esercitano le loro attribuzioni in conformita' alle leggi vigenti. Art. 19. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. 2. In conformita' alle disposizioni del Consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria. 3. E' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2. Capo II Organi consultivi e di verifica Art. 20. Commissione scientifica di Ateneo 1. La commissione scientifica di Ateneo e' composta da: due professori ordinari: due professori associati; due ricercatori universitari; un membro nominato dal Rettore. 2. I componenti della commissione sono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie con voto limitato, secondo quanto disposto nel regolamento elettorale. Ciascun componente dura in carica tre anni. 3. Il presidente della commissione scientifica di Ateneo e' eletto dalla commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto del Rettore. 4. La commissione scientifica di Ateneo e' organo di proposta e di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attivita' scientifica. La commissione scientifica di Ateneo, valutata la rilevanza scientifica delle singole iniziative, delibera la destinazione dei fondi per la ricerca; detta deliberazione e' sottoposta a ratifica del Consiglio di amministrazione. Art. 21. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Ateneo, e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 2. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del consiglio degli studenti. 3. In particolare il consiglio degli studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) esprime parere obbligatorio, non vincolante, sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti e delle loro associazioni per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun consiglio di Facolta', consiglio di corso di laurea e consiglio di corso di diploma. 5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti; dopo la terza votazione e' sufficiente una maggioranza di votanti. 6. Il presidente resta in carica due anni. Art. 22. Commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa 1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai consigli di Facolta', e' costituita una commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa. 2. La commissione e' composta dal Rettore che la presiede, da due docenti per ogni Facolta', eletti dai rispettivi consigli di Facolta', da un rappresentante eletto dal personale tecnico - amministrativo e da tre esperti designati dal Consiglio di amministrazione. 3. La commissione ha durata quadriennale. 4. Alla fine di ogni anno accademico la commissione redige una relazione, che e' sottoposta a deliberazione del Consiglio di amministrazione. 5. Il funzionamento di detta commissione e' disciplinato da apposito regolamento. Art. 23. Commissione per il personale tecnico - amministrativo e ausiliario 1. Il Consiglio di amministrazione per l'espletamento delle sue funzioni relative al personale tecnico - amministrativo e ausiliario si avvale di una commissione con compiti istruttori, consultivi, operativi delegati dal Consiglio stesso. 2. La commissione e' composta da tre membri del Consiglio di amministrazione e da due rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo e ausiliario. Art. 24. Collegio dei revisori dei conti 1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita'. 2. Il Consiglio di amministrazione designa tra iscritti all'albo dei revisori dei conti, estranei all'Ateneo, i componenti del collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti, con decreto rettorale. Il collegio elegge tra i suoi componenti il presidente. Titolo III RICERCA E DIDATTICA Art. 25. Strutture didattiche 1. La LUMSA comprende, secondo quanto indicato nella tabella A, allegata al presente statuto: a) Facolta'; b) corsi di laurea e di diploma universitario; c) dottorati di ricerca; d) scuole di specializzazione; e) scuole dirette a fini speciali; f) corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento; g) corsi di abilitazione; e ogni altro corso previsto dalla vigente legislazione. Art. 26. Corsi post - lauream 1. In conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facolta', su delibera del Senato accademico e del Consiglio di amminstrazione, vengono istituiti, con decreto del Rettore, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione. 2. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel decreto rettorale di istituzione. Art. 27. I s t i t u t i 1. Per promuovere e organizzare l'attivita' di ricerca, per sostenere l'attivita' didattica, possono essere eretti istituti anche interfacolta'. 2. Le modalita' di istituzione e di funzionamento sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Art. 28. Centri di ricerca 1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo puo' istituire centri di ricerca, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. 2. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Art. 29. Sedi decentrate 1. Il regolamento generale di Ateneo puo' stabilire forme speciali di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate dell'Universita'. Art. 30. Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'Universita'. Esso ha lo scopo di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario. 2. Il funzionamento del sistema bibliotecario e' retto da apposito regolamento. 3. Al sistema e' preposta una commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari, archivistici e documentari con compiti di coordinamento e indirizzo, composta dal presidente, nominato dal Rettore, e dai rappresentanti delle Facolta', del personale di biblioteca, degli studenti, secondo le modalita' previste nel regolamento. 4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola in: biblioteca centrale "Giorgio Petrocchi"; biblioteche di settore, di istituto e di centri di ricerca. Titolo IV ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA Capo I Disposizioni generali Art. 31. Amministrazione 1. L'amministrazione della LUMSA, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di amministrazione secondo le competenze indicate nell'art. 9 del presente statuto, e' struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo complesso ed e' articolata in uffici. Art. 32. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' 1. I criteri della gestione finanziaria e contabile sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Detto regolamento e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ed e' emanato con decreto del Rettore. Art. 33. B i l a n c i 1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego. 2. Il bilancio di previsione e il conto consultivo vengono predisposti dagli uffici sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto. Capo II Patrimonio e risorse finanziarie Art. 34. Patrimonio 1. La LUMSA utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni immobili di cui e' proprietaria ovvero che ha a disposizione per contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo. 2. L'Universita' utilizza i propri beni mobili e in particolare le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, nonche' i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'. 3. L'Universita' cura la manutenzione ordinaria e, per i beni di sua proprieta', straordinaria nonche' l'incremento del suo patrimonio edilizio assicurandone la migliore gestione. Art. 35. Risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie che l'Universita' utilizza per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da: a) contributi di cui all'art. 1; b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti; c) erogazioni di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale; d) erogazioni provenienti da altri enti pubblici o privati, o da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA; e) entrate derivanti da contratti e convenzioni per attivita' di formazione, ricerca, consulenza, stipulati con soggetti pubblici e privati; f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo. Art. 36. Tasse e contributi 1 Le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti sono fissati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti per le universita' statali. 2. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. 3. I criteri generali relativi a tasse e contributi sono disciplinati dall'apposito regolamento, emanato con delibera del Consiglio di amministrazione. Titolo V DOCENTI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO Capo I Docenti e ricercatori Art. 37. Professori 1. Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo. Tali insegnamenti possono altresi' essere conferiti nei modi previsti dalla legislazione universitaria, ivi compresi i contratti di diritto privato. 2. I professori di ruolo appartengono alle seguenti fasce: a) professori ordinari e straordinari; b) professori associati. 3. I posti di professori di ruolo sono determinati dalla tabella B annessa al presente statuto. Art. 38. Ricercatori 1. I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nell'attivita' didattica. I posti di ricercatore di ruolo sono determinati dalla tabella C annessa al presente statuto. Art. 39. Norme comuni 1. Non possono essere proposti per la nomina a professore di ruolo e a ricercatore coloro che non siano stati vincitori di concorso pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2. Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori sono osservate, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della LUMSA, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle universita' dello Stato. 3. Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge. Art. 40. C o n t r a t t i 1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del consiglio di Facolta', sentito il Senato accademico puo' stipulare contratti di insegnamento di diritto privato avente ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre universita' o studiosi cultori della materia anche se non in possesso della cittadinanza italiana. 2. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento. 3. Nel contratto vengono determinate la misura e le modalita' di corresponsione del compenso. L'Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Art. 41. Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre 1. Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre i quali hanno il compito di curare le relative esercitazioni sotto la direzione del professore della materia. 2. Per tali collaboratori ed esperti lingustici di lingua madre verranno stipulati contratti di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero per esigenze temporanee a tempo determinato. 3. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio sulla verifica dell'attivita' svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. 4. Gli organi accademici procedono annualmente alla verifica dell'attivita' svolta. Art. 42. Nulla osta 1. L'attivita' d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA, in riferimento a quanto disposto nell'art. 2, comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita'. 2. La nomina dei professori di ruolo, dei professori a contratto, dei ricercatori, dei lettori e' subordinata al gradimento della competente autorita' ecclesiastica, in conformita' all'art. 10.3 del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano e al numero 6 del protocollo addizionale. Capo III Personale tecnico - amministrativo e ausiliario Art. 43. Personale tecnico - amministrativo e ausiliario 1. Il personale tecnico - amministrativo e ausiliario della LUMSA e' costituito da: a) membri della "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola"; b) altro personale di ruolo. 2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici spetta all'"Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola". 3. Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite nell'annessa tabella D e possono essere modificate dal Consiglio di amministrazione. 4. Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati nella tabella D, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti all'Ente morale di cui sopra, si procede sulla base delle modalita' previste dal regolamento organico di cui al successivo comma. 5 Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalita' di assunzione e di inquadramento del personale tecnico - amministrativo e ausiliario, si applicano le norme contenute nel regolamento organico deliberato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della legislazione vigente. Titolo VI STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI Art. 44. I s c r i z i o n i 1. L'iscrizione ai corsi di laurea e di diploma nonche' a qualsiasi altro corso della LUMSA si ottiene in base alle vigenti disposizioni di legge. 2. Il Consiglio di amministrazione e i competenti organi didattici emanano apposite disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui al comma precedente. Art. 45. Diritti e doveri degli studenti 1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 47, l'Universita' favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 2. Gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, a seguire le attivita' collaterali, a tenere corretto contegno all'interno dell'Universita', nel rispetto della liberta' di ciascuno e delle finalita' dell'Ateneo. 3. La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati con le modalita' che saranno stabilite dai competenti organi didattici. 4. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme concernenti la disciplina degli studenti. Art. 46. Discipline teologiche 1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea o di diploma, lo studente dovra' aver superato gli esami delle discipline teologiche. 2. Gli insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni corso di laurea e di diploma sono determinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. 3. I docenti delle discipline teologiche vengono designati dal Consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico. Art. 47. Diritto allo studio 1. L'Universita', anche sulla base della normativa nazionale e regionale relativa al diritto allo studio, garantisce servizi, spazi e attrezzature adeguati allo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio e la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. Art. 48. Attivita' di tutorato 1. L'Universita' assicura le attivita' di tutorato, che sono definite nell'apposito regolamento. Art. 49. Attivita' di orientamento 1. Al fine di promuovere una formazione permanente, l'Universita' organizza servizi di orientamento per gli studenti, favorendo l'accoglienza e l'informazione prima, durante e dopo i corsi di studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali. Art. 50. Centri di ricerca e di servizi 1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta delle strutture e degli organi interessati, puo' istituire centri di di ricerca e centri di servizi. 2. I centri di ricerca promuovono e organizzano l'attivita' di scientifica in particolari settori. 3. I centri di servizi supportano l'attivita' didattica e di ricerca ed in particolare le attivita' librarie, informatiche, telematiche, linguistiche, tecniche, statistiche, di stampa ed editoriali. I centri possono essere costituiti anche in collaborazione con altre universita' o enti pubblici e privati. 4. Le modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri sono di volta in volta disciplinate da apposito regolamento. Art. 51. Comitato per lo sport universitario 1. Nell'ambito della normativa vigente, il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo, promuove le attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico. 2. Il comitato per lo sport e' composto da: a) il Rettore o suo delegato, che lo presiede; b) il direttore amministrativo o suo delegato; c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; d) due studenti nominati dal consiglio degli studenti; e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato accademico; f) un rappresentante del personale tecnico - amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione. 3. Il comitato ha le seguenti competenze: a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, sia in forma individuale sia associata; b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione; c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica; d) propone al Consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi relativi alle strutture sportive; e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio; f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione; g) provvede alla diffusione dell'informazione su quanto di propria competenza. 4. Il comitato ha bilancio autonomo. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate previste in bilancio. Non sono ammesse erogazioni o impegni di spesa che non siano stati preventivamente finanziati. 5. Il comitato dura in carica un biennio accademico. 6. La gestione degli impianti sportivi e la realizzazione delle attivita' corrispondenti puo' venire affidata in convenzione. L'Universita' puo' inoltre stipulare convenzioni per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1. Art. 52. Collaborazione degli studenti 1. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attivita' connesse ai servizi dell'Ateneo, esclusi quelli inerenti alle attivita' di docenza, allo svolgimento di esami e alla assunzione di responsabilita' amministrativa. 2. Un regolamento fissa le modalita' e il compenso per tali collaborazioni, che non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato. Titolo VII RAPPORTI CON L'ESTERNO Art. 53. Norme generali 1. L'Universita', in conformita' ai principi di cui all'art. 1 del presente statuto, puo' stipulare convenzioni e contratti o concludere accordi con altre universita', con amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri, internazionali, per ogni forma di cooperazione scientifica e didattica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. 2. L'Universita' favorisce, in particolare, scambi culturali e mobilita' di docenti e studenti; riconosce i curricula didattici nel quadro della normativa vigente, secondo quanto stabilito dagli organi competenti. Art. 54. Centri per i rapporti con l'esterno 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo precedente, l'Universita' puo' istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, appositi centri per i rapporti con l'esterno. Art. 55. Comitato dei sostenitori 1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive. 2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, da altri enti, che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. 3. La composizione, le modalita' di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione. 4. Il comitato e' presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un vicepresidente. 5. Il Rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse. 6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente. Titolo VIII NORME COMUNI E FINALI Art. 56. Consiglio di Facolta' di nuova istituzione 1. Le attribuzioni del consiglio di Facolta' di nuova istituzione sono esercitate, fino alla regolare costituzione di questo, da apposito comitato composto da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda fascia, nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentiti l'Ente fondatore e il Senato accademico. 2. I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte della nuova Facolta', sono aggregati al rispettivo comitato. 3. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione del consiglio di Facolta' e comunque non oltre un quinquennio. 4. Assegnati alla Facolta' di nuova istituzione tre professori di ruolo di prima fascia, viene costituito il consiglio di Facolta' e il comitato cessa dalle sue funzioni. Art. 57. Convocazione e deliberazioni degli organi collegiali 1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta di un quinto dei componenti il collegio, ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza. 2. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la propria assenza, salvo non sia diversamente disposto. 3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza diversa. Art. 58. Designazioni elettive 1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. 2. Le votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie. 3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte la meta' piu' uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento elettorale. 4. L'elezione si effettua a scrutinio segreto. Art. 59. Durata delle cariche elettive 1. Gli organi elettivi dell'Ateneo durano in carica tre anni accademici, salva diversa disposizione contenuta nel presente statuto o nei regolamenti. Art. 60. Revisione dello statuto 1. Lo statuto puo' essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti. 2. L'iniziativa per la riforma dello statuto spetta al Rettore, al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, ai consigli di Facolta', ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di diploma. 3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al Rettore debbono essere esaminate entro sei mesi dalla data di presentazione. 4. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica. 5. Le modifiche dello statuto e degli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge imperative sono adottate con decreto del Rettore, su conforme parere del Senato accademico del Consiglio di amministrazione. 6. Fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di amministazione puo' confermare la detta modifica con la maggioranza di cui al precedente comma 4.