(all. 1 - art. 1)
                             CONVENZIONE
  Stipulata  fra   la  Presidenza   del  Consiglio  dei   Ministri  -
Dipartimento   per  l'informazione   e   l'editoria,  e   la  RAI   -
Radiotelevisione  italiana S.p.a.  per la  trasmissione di  programmi
radiofonici  e televisivi  in lingua  slovena nonche'  radiofonici in
lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
  Premesso che  la Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  ai sensi
degli articoli  19 e 20 della  legge 14 aprile 1975,  n. 103, nonche'
della legge  14 aprile 1956 n.  308, visto lo statuto  speciale della
regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia  approvato   con   legge
costituzionale n.  1 del 31  gennaio 1963, per il  raggiungimento dei
propri fini  istituzionali, si  avvale della  societa' concessionaria
dello  Stato  per  l'effettuazione  di  trasmissioni  radiofoniche  e
televisive in lingua slovena  nonche' radiofoniche in lingua italiana
per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui alla convenzione
pluriennale del 5 novembre 1991  approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 305  del 30  dicembre 1992 scaduta  con la  convenzione principale
Ministero Poste-RAI  il 31  agosto 1994; nonche'  all'atto aggiuntivo
approvato con la legge citata n. 308/1956;
  Considerato che  il Consiglio di  Stato con parere del  22 febbraio
1995,  sezione  prima,  n.  2242  / 94,  ha  suggerito,  quanto  alla
rideterminazione   periodica  del   corrispettivo  per   il  servizio
radiofonico in lingua slovena e  italiana regolato dalla legge n. 308
/  56  la stipula  di  una  nuova  convenzione nell'ambito  del  piu'
generale rapporto di convenzionamento tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la RAI regolato dalla legge n. 103 / 1975;
  Ritenuto  opportuno ai  fini della  razionalizzazione del  servizio
unificare il  testo convenzionale  discendente dalle citate  leggi n.
103 / 1975 e 308 / 1956, accogliendo il suggerimento del Consiglio di
Stato espresso con il parere sopracitato;
  Considerato  che con  decreto  del Presidente  della Repubblica  28
marzo 1994 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 188  del 12 agosto
1994 e' stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni  e la  RAI  - Radiotelevisione  italiana S.p.a.  di
durata ventennale  per la  concessione in  esclusiva del  servizio di
diffusione  circolare di  programmi sonori  e televisivi  sull'intero
territorio  nazionale   che  richiama  all'art.  19   le  prestazioni
aggiuntive di cui sopra e' cenno;
  Considerato  che  la RAI  -  Radiotelevisione  italiana -  societa'
concessionaria  dello Stato,  ai  sensi della  predetta normativa  e'
tenuta alle prestazioni in oggetto della presente convenzione; tra la
Presidenza   del  Consiglio   dei  Ministri   -  codice   fiscale  n.
80407020587, nella persona del dott. Mauro Masi capo del Dipartimento
per l'informazione  e l'editoria  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri e la RAI -
  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  - codice  fiscale  00709370589,
societa'  di  interesse nazionale  con  sede  sociale in  Roma  nella
persona del presidente dott. Enzo  Siciliano e del direttore generale
dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art.  19, lettera c), della legge 14  aprile 1975, n.
103, la  RAI si impegna  a continuare  la produzione e  la diffusione
delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le popolazioni di
lingua slovena delle  province di Trieste e di  Gorizia della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia nella misura di:
  n. 208 ore di trasmissioni  televisive in lingua slovena, ripartite
di regola in 4 ore settimanali.
  La  RAI  si  impegna  altresi'  a continuare  la  produzione  e  la
diffusione di trasmissioni radiofoniche  in lingua italiana e slovena
ai sensi della legge n. 308 / 1956 nella seguente misura:
  n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
  n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana.
                               Art. 2.
  Salvo quanto previsto nell'art. 1  e fermo restando quanto disposto
ai successivi articoli  5 e 8, eventuali variazioni  nel numero annuo
delle  ore di  trasmissioni televisive,  nonche' nella  distribuzione
settimanale dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate
tra  le parti.  Per quanto  attiene le  trasmissioni radiofoniche  in
lingua italiana e  slovena si fa riferimento  alle disposizioni della
legge  n.  308  /  1956. Le  trasmissioni  dovranno  avere  contenuto
informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze
delle zone interessate.
                               Art. 3.
  I  programmi oggetto  della  presente  convenzione saranno  diffusi
attraverso gli  impianti esistenti e  quelli che in base  all'art. 13
della   convenzione   principale  dovranno   successivamente   essere
attivati.
                               Art. 4.
  La  RAI predispone  il  palinsesto  trimestrale delle  trasmissioni
radiofoniche  e   televisive  in  lingua  slovena   e  italiana,  con
l'indicazione dei  contenuti, delle modalita' di  realizzazione, reti
di diffusione  e orari  di trasmissione,  che verra'  sottoposto alla
commissione istituita  con la  legge n. 308  / 1956  richiamata dalla
legge  n. 103  / 1975  e approvato  con le  modalita' previste  dalla
medesima  norma,  salvo  verifica della  rispondenza  alle  finalita'
previste dalla legge  n. 103 / 1975 con  particolare riferimento alle
esigenze specifiche delle popolazioni interessate.
  Entro  il primo  semestre  la RAI  inoltrera'  alla Presidenza  del
Consiglio  dei   Ministri  una  relazione  sui   programmi  trasmessi
nell'anno  precedente  contenente   dati  disponibili  ed  aggiornati
riguardanti  l'ascolto e  il  gradimento dei  programmi ed  eventuali
suggerimenti   recepiti  tramite   gli  enti   e  le   organizzazioni
interessate.
                               Art. 5.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione  e   l'editoria,  corrispondera'   alla  RAI   per  le
prestazioni di cui all'art. 1  un corrispettivo annuo non superiore a
L. 6.698.752.000  piu' I.V.A.  di legge.  Tale onere  sara' liquidato
come riconoscimento  di debito  per il  periodo 1  gennaio 1997  - 30
giugno 1997 in conformita' al  parere espresso dal Consiglio di Stato
n. 3050 / 95 del 31 luglio 1996, nonche' per il periodo 1 luglio 1997
- 31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.
  Gli oneri  della presente  convenzione, in quanto  corrispondenti a
prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto
della revisione periodica  annuale ai sensi dell'art.  44 della legge
n. 724 del 23 dicembre 1994.
  Il competente ufficio circoscrizionale  del Ministero delle poste e
telecomunicazioni  fara' pervenire  annualmente  alla Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri e per  conoscenza al Commissario  di Governo,
una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui
alla presente convenzione.
  La RAI rimettera'  alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri, per
l'esercizio  finanziario corrente,  due fatture  posticipate, firmate
dai propri rappresentanti, rispettivamente:
  per il periodo 1 gennaio 1997 - 30 giugno 1997 quale riconoscimento
di debito cosi' come indicato  nel primo comma del presente articolo,
regolato  dalla  convenzione  precedente approvata  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1992;
  per il  periodo 1 luglio  1997 - 31  dicembre 1997, ai  sensi della
presente  convenzione,  con  l'indicazione   delle  ore  trasmesse  e
corredata  della   relazione,  di  cui  all'art.   4,  con  specifica
indicazione  dell'oggetto e  delle durata  dei programmi.  La fattura
conterra', in detrazione dal  corrispettivo globale previsto al primo
comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del
numero di  ore di trasmissione  effettuate rispetto al numero  di ore
indicate dall'art.  1 della presente convenzione  secondo il seguente
parametro:
  L. 24.535.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua
slovena;
  L. 258.000 per  ciascuna ora di trasmissione  radiofonica in lingua
slovena;
  L. 258.000 per  ciascuna ora di trasmissione  radiofonica in lingua
italiana.
                               Art. 6.
  La Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  per gli  adempimenti di
competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potra'
avvalersi della apposita commissione di cui all'art. 7 della legge 14
aprile 1956,  n. 308,  alle cui riunioni  potranno essere  chiamati a
partecipare  rappresentanti  della  RAI,   degli  organismi  e  delle
istituzioni interessate.
                               Art. 7.
  A garanzia  degli obblighi assunti  con la presente  convenzione la
RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione
medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale
di  L. 335.000.000  (trecentotrentacinquemilioni) in  numerario o  in
titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
  Qualora il  deposito dovesse risultare diminuito  in conseguenza di
prelievi  effettuati a  titolo  di penalita'  o  per qualsiasi  altra
ragione, la  societa' concessionaria dovra' integrarlo  entro un mese
dalla notifica del prelievo.
  Gli  interessi  sulla  somma  depositata sono  di  spettanza  della
societa' concessionaria.
                               Art. 8.
  In  caso di  inadempienza della  RAI nell'espletamento  dei servizi
previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le
seguenti penali, salvo maggior danno:
  a)  L.  1.000.000 per  ciascun  giorno  di  ritardo oltre  il  mese
necessario al trimestre di  riferimento nella consegna del palinsesto
dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma;
  b)  L.  8.000.000  per  ciascuna ora  di  riduzione  dei  programmi
televisivi superiore al 10% annuo.
  Tale ridotto  adempimento non  genera responsabilita',  ma soltanto
riduzione  del   corrispettivo,  quando   esso  sia   determinato  da
giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
  Il  pagamento  della  suddetta  penalita' non  esonera  la  RAI  da
eventuale responsabilita' verso i terzi.
  Il  pagamento della  penalita'  suindicata  deve essere  effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
  Trascorso  tale  termine, gli  importi  dovuti  sono prelevati  dal
deposito cauzionale  costituito dalla  societa' ai sensi  dell'art. 7
che  deve  essere  reintegrato  nei  termini  previsti  dallo  stesso
articolo.
  A seguito di ripetute inadempienze  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dopo averlo notificato, puo', a suo insindacabile giudizio,
disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
                               Art. 9.
  Le  parti contraenti  si impegnano  a risolvere  in via  amichevole
tutte le  controversie che dovessero insorgere  in applicazione della
presente convenzione.
  In  caso di  mancato  accordo, la  controversia  sara' deferita  al
giudizio di  un collegio arbitrale  composto da tre  membri nominati,
rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno
dalla  RAI ed,  infine, un  terzo,  con funzioni  di presidente,  dal
Presidente  del  Consiglio di  Stato.  Il  collegio arbitrale  decide
ritualmente.
                                Art. 10.
  Per  tutto quanto  non previsto  nella presente  convenzione si  fa
riferimento alle norme di cui alle leggi  14 aprile 1975, n. 103 e 14
aprile 1956, n. 308, nonche'  della convenzione principale, in quanto
applicabili.
                              Art. 11.
  Ai sensi delle  vigenti disposizioni di legge  l'imposta sul valore
aggiunto, ove  dovuta, sui  rimborsi per  i servizi  effettuati dalla
concessionaria  e'   a  carico  delle  amministrazioni   dello  Stato
richiedenti, mentre le spese  contrattuali della presente convenzione
sono a carico della predetta societa'.
                              Art. 12.
  La presente  convenzione avra'  decorrenza dal 1  luglio 1997  e la
durata sara' pari alla convenzione principale.
  In applicazione dell'art. 44 della  legge 23 dicembre 1994, n. 724,
entro  tre  mesi dalla  scadenza  di  ogni esercizio  finanziario  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri comunichera'  alla  RAI  le
condizioni economiche  alle quali  intende continuare a  fruire delle
prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in
relazione alle  disponibilita' di bilancio sull'apposito  capitolo di
spesa.
  Le condizioni e le modalita'  delle prestazioni convenute in questo
atto, saranno rinegoziate ogni triennio,  ai sensi dell'art. 19 della
convenzione approvata con decreto  del Presidente della Repubblica 28
marzo  1994 e  comunque  per la  prima volta,  alla  scadenza del  31
dicembre 1997.
                              Art. 13.
  La  presente  convenzione  che  viene  approvata  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica, mentre impegna  la RAI fin  dal momento
della firma  diventa esecutiva  per la  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
    Roma, 11 giugno 1997
            Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
       Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
                                Masi
            Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
 Il direttore generale                           Il presidente
      Iseppi                                       Siciliano