CONVENZIONE Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' della legge 14 aprile 1956 n. 308, visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della societa' concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena nonche' radiofoniche in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui alla convenzione pluriennale del 5 novembre 1991 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 scaduta con la convenzione principale Ministero Poste-RAI il 31 agosto 1994; nonche' all'atto aggiuntivo approvato con la legge citata n. 308/1956; Considerato che il Consiglio di Stato con parere del 22 febbraio 1995, sezione prima, n. 2242 / 94, ha suggerito, quanto alla rideterminazione periodica del corrispettivo per il servizio radiofonico in lingua slovena e italiana regolato dalla legge n. 308 / 56 la stipula di una nuova convenzione nell'ambito del piu' generale rapporto di convenzionamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI regolato dalla legge n. 103 / 1975; Ritenuto opportuno ai fini della razionalizzazione del servizio unificare il testo convenzionale discendente dalle citate leggi n. 103 / 1975 e 308 / 1956, accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato espresso con il parere sopracitato; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994 e' stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra e' cenno; Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana - societa' concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa e' tenuta alle prestazioni in oggetto della presente convenzione; tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Mauro Masi capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e di Gorizia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella misura di: n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali. La RAI si impegna altresi' a continuare la produzione e la diffusione di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena ai sensi della legge n. 308 / 1956 nella seguente misura: n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena; n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana. Art. 2. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissioni televisive, nonche' nella distribuzione settimanale dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Per quanto attiene le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena si fa riferimento alle disposizioni della legge n. 308 / 1956. Le trasmissioni dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate. Art. 3. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base all'art. 13 della convenzione principale dovranno successivamente essere attivati. Art. 4. La RAI predispone il palinsesto trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e italiana, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che verra' sottoposto alla commissione istituita con la legge n. 308 / 1956 richiamata dalla legge n. 103 / 1975 e approvato con le modalita' previste dalla medesima norma, salvo verifica della rispondenza alle finalita' previste dalla legge n. 103 / 1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate. Entro il primo semestre la RAI inoltrera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate. Art. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrispondera' alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo non superiore a L. 6.698.752.000 piu' I.V.A. di legge. Tale onere sara' liquidato come riconoscimento di debito per il periodo 1 gennaio 1997 - 30 giugno 1997 in conformita' al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3050 / 95 del 31 luglio 1996, nonche' per il periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle poste e telecomunicazioni fara' pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente: per il periodo 1 gennaio 1997 - 30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito cosi' come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1992; per il periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata della relazione, di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto e delle durata dei programmi. La fattura conterra', in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro: L. 24.535.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena; L. 258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena; L. 258.000 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana. Art. 6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potra' avvalersi della apposita commissione di cui all'art. 7 della legge 14 aprile 1956, n. 308, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate. Art. 7. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 335.000.000 (trecentotrentacinquemilioni) in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria dovra' integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria. Art. 8. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese necessario al trimestre di riferimento nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma; b) L. 8.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, puo', a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione. Art. 9. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la controversia sara' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente. Art. 10. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alle leggi 14 aprile 1975, n. 103 e 14 aprile 1956, n. 308, nonche' della convenzione principale, in quanto applicabili. Art. 11. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta societa'. Art. 12. La presente convenzione avra' decorrenza dal 1 luglio 1997 e la durata sara' pari alla convenzione principale. In applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Le condizioni e le modalita' delle prestazioni convenute in questo atto, saranno rinegoziate ogni triennio, ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e comunque per la prima volta, alla scadenza del 31 dicembre 1997. Art. 13. La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, mentre impegna la RAI fin dal momento della firma diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. Roma, 11 giugno 1997 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria Masi Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. Il direttore generale Il presidente Iseppi Siciliano