(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                        TESTO DEL REGOLAMENTO
                  DEL CONCORSO PRONOSTICI ENALOTTO
  (approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e, da ultimo,
      modificato con decreto ministeriale del 10 ottobre 1997)
                               Art. 1.
  Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione
centrale per gli affari amministrativi, esercita ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  14  aprile   1948,  n.  496,  un  concorso
pronostici  abbinato  alle  estrazioni  del gioco  del  lotto.  Detto
concorso,  istituito  col  decreto  del Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro,  numero 16781 del 9 luglio 1957,
registrato  alla Corte  dei  conti  il 29  luglio  1957,  reg. n.  20
Finanze,   foglio   n.  175,   e'   disciplinato   dalle  norme   per
l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n.  496, contenute  nel decreto  del Presidente  della Repubblica  18
aprile 1951, n.  581, modificato con il decreto  del Presidente della
Repubblica 5  aprile 1962, n.  806, nonche' dal  presente regolamento
speciale.
                               Art. 2.
  La gestione del  concorso e' affidata, giusta  decreto del Ministro
delle finanze  del 22 gennaio  1996, alla SISAL Sport  Italia S.p.a.,
con  sede in  Milano, che  assume la  qualifica di  gestore ai  sensi
dell'art. 23  del decreto del  Presidente della Repubblica  18 aprile
1951, n. 581.
                               Art. 3.
  Il concorso consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle
ruote del  lotto di  Bari, Firenze, Milano,  Napoli, Palermo  e Roma,
indipendentemente  dalla   posizione  dei  sei   pronostici  rispetto
all'ordine alfabetico delle ruote.
  Per ogni pronostico  indovinato si consegue un punto;  la somma dei
punti  (massimo sei)  si  prende  a base  per  la determinazione  dei
vincitori, come previsto dall'art. 14.
  Nel caso  che nessun giocatore  realizzi punti sei,  tale punteggio
puo' essere ugualmente conseguito con cinque pronostici esatti se uno
dei numeri giocati  corrisponde al numero primo  estratto nella ruota
di Venezia, denominato "numero complementare".
  Se il  primo estratto di  una ruota sia  un numero uguale  al primo
estratto di  una ruota che in  ordine alfabetico la precede,  ai fini
della   determinazione   dei   numeri  vincenti,   viene   preso   in
considerazione  il  secondo  numero  estratto; se  anche  il  secondo
estratto sia un numero uguale al primo estratto di altra ruota che la
precede, viene  preso in considerazione  il terzo numero  estratto, e
cosi via.
                               Art. 4.
  La   partecipazione  al   concorso  deve   tassativamente  avvenire
servendosi  di  apposite  schede  stampate  e  distribuite  dall'ente
gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche.
  La  scheda e'  composta da  due sezioni,  la prima,  destinata alla
marcatura,  e' suddivisa  in  due pannelli  recanti ciascuno  novanta
caselle contrassegnate ognuna  da un numero da 1 a  90, quanti sono i
numeri del lotto oggetto del pronostico.
                               Art. 5.
  Il giocatore  esprime il proprio pronostico  mediante l'apposizione
nell'apposita casella, in corrispondenza  del numero da pronosticare,
di  un segno  idoneo  ad essere  individuato dall'apparecchiatura  di
lettura della macchina. Il pronostico deve essere formulato marcando,
senza correzioni  o alterazioni  o contraddizioni,  il numero  che si
intende pronosticare primo estratto in  una qualsiasi delle sei ruote
del lotto  indicate nel primo  comma dell'art. 3. La  seconda sezione
della  scheda  e' destinata  alla  stampa  effettuata dalla  macchina
validatrice che riportera' in chiaro i numeri derivanti dalla lettura
delle marcature effettuate nella prima sezione dal giocatore.
  Sulla  medesima  scheda  e'  ammessa la  effettuazione  di  giocate
singole e / o sistemistiche integrali da un minimo di 2 ad un massimo
di 38.760 giocate. Una giocata  minima si compila marcando sei numeri
su ciascun  pannello della  prima sezione  della scheda.  Una giocata
sistemistica si effettua marcando da un minimo di sette ad un massimo
di venti delle novanta caselle  contrassegnate dai novanta numeri del
lotto,   ottenendosi  piu'   giocate,   secondo   la  formula   delle
combinazioni semplici, il cui sviluppo matematico e' il seguente:
 
   marcando    7 numeri si effettuano        7 giocate
      "        8   "    "      "            28    "
      "        9   "    "      "            84    "
      "       10   "    "      "           210    "
      "       11   "    "      "           462    "
      "       12   "    "      "           924    "
      "       13   "    "      "         1.716    "
      "       14   "    "      "         3.003    "
      "       15   "    "      "         5.005    "
      "       16   "    "      "         8.008    "
      "       17   "    "      "        12.376    "
      "       18   "    "      "        18.564    "
      "       19   "    "      "        27.132    "
      "       20   "    "      "        38.760    "
"
  E'  consentita   la  partecipazione  al  concorso   con  giocate  a
combinazioni sistemistiche, da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760
giocate,  mediante   l'indicazione  dei   pronostici  "basi"   e  dei
pronostici  "varianti",   utilizzando  apposite   schede  distribuite
dall'ente gestore,  convalidabili mediante macchine  elettroniche. La
scheda a  combinazioni sistemistiche e'  composta da due  sezioni, la
prima, destinata alla  marcatura, e' costituita da  due pannelli, uno
per la  marcatura dei  pronostici "basi" e  l'altro per  la marcatura
delle  "varianti". Il  primo e'  suddiviso in  novantacinque caselle,
cinque  per la  scelta  della combinazione  dei  numeri indicati  nel
pannello  "basi" con  i  numeri indicati  nel  pannello "varianti"  e
novanta, contrassegnate ciascuna da un numero da uno a novanta quanti
sono i numeri  del lotto, per la marcatura dei  pronostici "basi"; il
secondo per  la marcatura delle  "varianti", e' suddiviso  in novanta
caselle recanti ognuna un numero da uno a novanta.
  Le  giocate   vengono  effettuate  marcando,  senza   correzioni  o
alterazioni o contraddizioni, almeno sette numeri differenti fra loro
di  cui almeno  uno nel  pannello "basi"  e almeno  due nel  pannello
"varianti". Se nel pannello "basi" vengono marcati piu' numeri dovra'
essere marcata  anche una  delle cinque caselle  per la  scelta della
combinazione  dei numeri  indicati  in "basi"  presi  uno, due,  tre,
quattro, cinque alla volta, rispettivamente con cinque, quattro, tre,
due, uno  dei numeri  indicati nel pannello  "varianti". Nel  caso di
marcatura dei numeri  su un solo pannello  si otterranno combinazioni
integrali  con un  minimo di  sette  giocate. La  seconda sezione  e'
destinata alla  convalida ed alla  stampa in chiaro  effettuata dalla
macchina validatrice  che riportera'  in sequenza i  numeri derivanti
dalla lettura delle marcature risultanti nella prima sezione.
  E' consentita  la possibilita' di effettuare  giocate sistemistiche
denominate  "a  caratura".  La  giocata  a  caratura,  organizzata  e
convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da
un minimo  di due ad un  massimo di venti, rappresentate  ciascuna da
cedole  stampate dalla  macchina validatrice,  per essere  vendute ai
giocatori. Il  prezzo unitario  di ciascuna quota  o cedola,  pari al
valore complessivo  delle giocate diviso  per il numero  delle quote,
non puo' essere inferiore a L. 9.600.
                               Art. 6.
  La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda
di partecipazione al concorso  nella apposita apertura della macchina
validatrice   che,  all'atto   dell'inserimento,   evidenzia  su   un
visualizzatore l'importo della giocata.
  Ottenuto  l'assenso  del  pronosticatore,  il  ricevitore  premera'
l'apposito   tasto  di   convalida.   La   convalida  risulta   dalla
scritturazione,  operata  dalla  macchina validatrice  nella  seconda
sezione della  scheda, oltre che  dei numeri pronosticati,  anche dei
seguenti dati: i codici di  controllo, il numero che contraddistingue
il concorso settimanale,  la data di estrazione dei  numeri del lotto
al  quale il  concorso stesso  si riferisce,  il codice  di zona,  il
codice  di ricevitoria,  il codice  della validatrice,  il numero  di
giocate convalidate e il numero  progressivo della giocata, la data e
l'ora della convalida.
  A tutti gli  effetti della giocata valgono i  numeri stampati dalla
macchina validatrice sulla scheda.
  All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore e' tenuto
a controllarla  e, nel caso  di difformita' tra i  pronostici marcati
manualmente e quelli stampati dalla  macchina o di altre anomalie, ha
la facolta'  di chiedere  l'annullo della scheda  convalidata, previa
restituzione al ricevitore della scheda predetta.
  E' consentita la  stampa e la convalida,  realizzate dalla macchina
validatrice su speciali schede anche  senza riquadri di marcatura, di
giocate generate dalla  stessa macchina validatrice o  da un computer
ad essa collegato.
  All'atto  del ritiro  di tale  scheda,  il giocatore  e' tenuto  ad
accertare l'esatta convalida delle giocate in essa stampate.
                               Art. 7.
  Dopo la  convalida, il  partecipante ritira la  scheda convalidata,
che  deve  essere  da  lui   custodita  con  ogni  cura  e  diligenza
costituendo documento  valido per il  ritiro dei premi. Tutti  i dati
trascritti  dalla   macchina  validatrice  sulla  scheda   giocata  e
convalidata  vengono registrati  nella memoria  interna della  stessa
validatrice   ed  in   una   seconda  carta   memoria  estraibile   e
successivamente trasmessi,  all'ora stabilita dall'Ente  gestore, via
linea telefonica, all'elaboratore zonale di competenza.
  L'elaboratore zonale,  ubicato in  un apposito  Centro elaborazione
dati, provvedera' a trasferire,  previ gli opportuni controlli, tutti
i dati ricevuti su appositi  dischi ottici scrivibili una sola volta,
rileggibili e  non modificabili  che, consegnati alla  commissione di
zona prima  dell'inizio delle estrazioni del  lotto, costituiscono, a
tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso.
                               Art. 8.
  La posta unitaria di partecipazione al  concorso e' di lire 637 per
colonna. La giocata minima non puo' essere inferiore a due poste.
  Per partecipare al concorso  occorre consegnare la scheda compilata
e  pagare le  poste  relative. La  partecipazione dovra'  effettuarsi
presso gli uffici dell'Ente gestore appositamente designati.
  A scelta e sotto la  esclusiva responsabilita' dei partecipanti, la
partecipazione   puo'   altresi'   effettuarsi   presso   "ricevitori
autorizzati"   dall'Ente,  i   quali   agiscono   per  incarico   dei
partecipanti  e  sono obbligati  ad  osservare  e far  osservare  dai
partecipanti stessi tutte  le norme che disciplinano  il concorso. Le
ricevitorie  debbono essere  contraddistinte da  apposita insegna  di
caratteristiche uniformi.  Il partecipante e' tenuto  a corrispondere
al  ricevitore,  a titolo  di  rimborso  spese  e compenso  per  ogni
giuocata, la  somma di lire 63  per colonna. Analoga somma  e' dovuta
quando  l'accettazione  delle  giocate  e' fatta  presso  gli  uffici
dell'Ente gestore.
  E' consentita l'effettuazione  di due o piu'  giocate, valevoli per
piu' concorsi consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti,
in tal  caso, i  dischi ottici  in cui  sono registrate  tali giocate
resteranno archiviati, secondo le modalita'  di cui all'art. 10, fino
all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono.
  Il  monte premi  e' costituito  dal 38%  dell'ammontare complessivo
delle poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965,
n.  1117, nonche'  dal 35%  del diritto  fisso previsto  dall'art. 27
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
                               Art. 9.
  L'Ente   gestore  stabilisce   la  data   e  l'ora   di  cessazione
dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche
delle  schede debbono  risultare custodite  negli archivi  di cui  al
successivo  art. 10  prima  dell'ora fissata  per  le estrazioni  del
lotto.
                              Art. 10.
  Per la  custodia delle matrici,  presso ogni  sede di zona  o altro
ufficio  abilitato  dall'Ente  gestore, e'  predisposto  un  apposito
locale  nel quale  sono  sistemati  uno o  piu'  armadi di  sicurezza
provvisti  di  serratura  a  tre  chiavi  differenti  e  congegno  di
controllo.
  Prima  dell'ora  di  inizio  delle estrazioni  del  lotto,  vengono
depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo,
i dischi ottici  scrivibili una sola volta e non  modificabili di cui
all'art.  7.  In   caso  di  parziale  o   totale  impossibilita'  di
registrazione delle  giocate sui  dischi ottici,  saranno archiviati,
previa verbalizzazione,  le carte memoria  e / o i  tabulati stampati
dall'elaboratore  zonale  contenente  l'elenco di  tutte  le  giocate
registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.
  Le  operazioni   connesse  con  la  custodia   sono  controllate  e
sorvegliate da una commissione composta dal direttore regionale delle
entrate o da un suo  rappresentante, da un funzionario amministrativo
di prefettura, in rappresentanza del  prefetto e da un rappresentante
del sindaco. La commissione verbalizza  il numero dei dischi ottici e
/ o  delle carte  memoria e  / o  dei tabulati  da custodire,  i dati
relativi  al numero  delle schede  giocate, il  numero delle  giocate
annullate e il totale delle giocate da conteggiare a montepremi.
  Tutte le  operazioni di  archivio avvengono  alla presenza  dei tre
componenti  della   commissione  la  quale  provvede   alla  chiusura
dell'archivio e ne conserva le chiavi.
                              Art. 11.
  Concorrono  alla determinazione  delle  giocate vincenti  solamente
quelle risultanti  dalle schede  registrate nei dischi  ottici e  / o
nelle  carte   memoria  e  /   o  contenute  nei   tabulati  stampati
dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti
risultano custodite  a norma dell'articolo precedente.  Dette matrici
elettroniche fanno stato in caso di contestazione.
  Qualora la scheda convalidata  elettronicamente non fosse rinvenuta
nell'archivio,  la partecipazione  al concorso  deve considerarsi  ad
ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente
al  rimborso  della  posta   pagata,  dietro  consegna  della  scheda
convalidata in suo  possesso, esclusa, salvo il caso di  dolo o colpa
grave,  ogni  responsabilita'  tanto  dell'Ente gestore  e  dei  suoi
ausiliari, quanto dei ricevitori  autorizzati nello svolgimento delle
rispettive attivita'. Tale disposto si  applica anche nel caso in cui
non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici
o dalla  carta memoria o non  fosse leggibile la scheda  stampata sui
tabulati.
  L'Ente gestore, i  suoi ausiliari ed i  ricevitori autorizzati, ove
in qualsiasi  momento accertino  la mancata trasmissione  o ricezione
delle giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte
memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che
deve rimanere  esposto nel locale  di accettazione delle  schede sino
alla scadenza del termine per  la presentazione dei reclami, previsto
dall'art. 15.
  Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso
anche nella ipotesi in cui  la pubblicazione non sia stata effettuata
o non sia stata regolare.
                              Art. 12.
  Qualora prima  del compimento delle  operazioni di cui  all'art. 13
dovesse  verificarsi, per  causa  di forza  maggiore, la  distruzione
totale o parziale dei  dischi ottici e / o delle carte  memoria e / o
dei  tabulati custoditi,  le matrici  elettroniche distrutte  saranno
dichiarate  escluse dal  concorso ed  i relativi  concorrenti avranno
diritto solamente al rimborso della  quota della posta destinata alla
massa premi.
  La  medesima   norma  sara'  applicata  qualora   all'inizio  delle
operazioni di cui  sopra dovesse essere constatata  la non integrita'
dell'archivio o della sua chiusura.
  Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi
dopo il  compimento delle  operazioni previste dall'art.  13, saranno
considerate  valide solamente  le giocate  vincenti gia'  accertate e
verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui all'art. 15.
                              Art. 13.
  Avvenuta  l'estrazione  dei  numeri   del  lotto,  l'Ente  gestore,
conosciuti  i risultati  ufficiali  dell' estrazione  dei numeri  del
lotto, individuati  i numeri vincenti  a norma dell'art.  3, provvede
presso  i propri  uffici ove  e' avvenuta  la custodia  delle matrici
elettroniche, a rilevare, mediante  elaborazione elettronica dei dati
registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi
siano combinazioni di numeri  che possono essere dichiarate vincenti,
comunicandone i dati alla commissione di zona di cui all'art. 10.
  La  commissione  di   zona,  previa  constatazione  dell'integrita'
dell'archivio  e della  sua chiusura,  estrae dall'archivio  stesso i
dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione
dei numeri  vincenti in apposito  elaboratore e provvede  alla stampa
delle schede che hanno totalizzato  punteggio vincente e del relativo
elenco,  oppure estrae  il tabulato  dal quale  rilevera' le  giocate
recanti combinazioni vincenti.
  Dopo  il controllo,  la commissione  di zona,  stabilito il  numero
delle  giocate   che  dovranno   concorrere  alla   ripartizione  del
montepremi, provvede alla collocazione dei  dischi ottici e / o carte
memoria e  / o tabulati  nell'archivio e alla  chiusura dell'archivio
stesso, che  potra' essere riaperto  per la necessita'  di successive
giornate  di concorso  solamente  dopo la  scadenza  del termine  dei
reclami di cui all'art. 15.
  Le operazioni  della commissione vengono svolte  senza l'intervento
di  estranei   ad  eccezione  di  eventuali   collaboratori  nominati
dall'Amministrazione delle  finanze e  sono descritte in  un apposito
verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.
  Sono escluse, senza  alcun diritto da parte  dei concorrenti, dalla
determinazione  delle giocate  vincenti,  le giocate  le cui  matrici
elettroniche  risultino  indecifrabili  in  modo  da  non  consentire
l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.
                              Art. 14.
  Le giocate vincenti sono di  norma di quattro categorie. Alla prima
categoria appartengono quelle  in cui tutti i  pronostici relativi ai
primi  numeri  estratti nelle  sei  ruote  indicate nel  primo  comma
dell'art. 3 sono esatti o, in mancanza dei sei pronostici esatti, con
cinque pronostici  esatti se  uno dei  numeri giocati  corrisponde al
numero complementare  (primo estratto  nella ruota di  Venezia); alla
seconda, alla terza e alla quarta le giocate rispettivamente con 5, 4
e 3 pronostici esatti.
  Le combinazioni vincenti  sono di tre categorie quando  non vi sono
vincenti con sei punti o con 5 punti  o con 4 punti o con 3 punti. In
questo caso vengono premiate le combinazioni con 5 punti, con 4 punti
e con 3 punti; quelle con 6 punti,  con 4 punti e con 3 punti; quelle
con 6 punti,  con 5 punti e con  3 punti e quelle con 6  punti; con 5
punti e con 4 punti.
  Le combinazioni vincenti  sono di due categorie quando  non vi sono
vincenti con punti 6 e 5; con punti 6 e 4; con punti 6 e 3; con punti
5 e  4; con punti 5  e 3 e  con punti 4  e 3. In questo  caso vengono
premiate le  combinazioni con  4 punti  e con 3  punti; quelle  con 5
punti e con 3 punti; quelle con 5 punti e con 4 punti; quelle con 6 e
con 3 punti; quelle con 6 e con 4 punti e quelle con 6 e 5 punti.
  Qualora vi siano solamente vincenti con punti 6 o con punti 5 o con
punti 4 o con punti 3, sara' premiata una sola categoria.
  Quando le categorie dei vincenti sono quattro, a ciascuna categoria
viene  attribuito  il  25%   dell'importo  complessivo  destinato  ai
vincitori  a  norma  dell'art  8. L'importo  destinato  alle  giocate
vincenti di ogui  singola categoria va ripartito in  parti uguali fra
le giocate vincenti della rispettiva categoria.
  In mancanza  di vincite  di prima categoria  con punti 6  e /  o di
seconda  categoria con  punti  5 i  relativi  montepremi andranno  ad
accumularsi con  quello della  corrispondente categoria  del concorso
successivo.  Qualora in  tale concorso  non si  verificassero giocate
vincenti con punti 6 e / o  con punti 5, i rispettivi importi dei due
montepremi  andranno  ad  incrementare   i  relativi  montepremi  del
concorso successivo per le stesse categorie, e cosi' fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e / o con punti 5.
  Quando le categorie di vincenti sono tre per mancanza di vincite di
terza categoria  con punti  4 o  di quarta categoria  con punti  3, a
ciascuna  categoria  di  vincenti   viene  attribuito  un  terzo  del
montepremi,  che  viene suddiviso  in  parti  uguali fra  le  giocate
vincenti della rispettiva categoria.
  Quando le  categorie di vincenti  sono due occorre  distinguere: se
sono di prima categoria con punti  6 e di seconda categoria con punti
5, la massa dei  premi viene divisa a meta' fra  le due categorie; se
sono di prima categoria con punti 6  e di terza categoria con punti 4
o  di prima  categoria con  punti 6  e quarta  categoria con  punti 3
oppure di  seconda categoria  con punti  5 e  di terza  categoria con
punti 4 oppure di seconda categoria con punti 5 e di quarta categoria
con punti  3, il 75%  della massa dei premi  viene diviso fra  le due
categorie; se sono di terza categoria  con punti 4 e quarta categoria
con punti 3, il 50% della massa  dei premi viene suddiviso fra le due
categorie. L'importo  cosi' destinato  alle giocate vincenti  di ogni
singola  categoria sara'  suddiviso in  parti uguali  fra le  giocate
vincenti di detta categoria.
  Quando la categoria  delle giocate vincenti e' unica,  la massa dei
premi, detratte  le eventuali  quote da  accantonare per  mancanza di
vincite  di prima  e /  o di  seconda categoria,  e' divisa  in parti
uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
  Qualora  in  un concorso  non  venisse  realizzato alcun  punteggio
vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi
del  concorso  successivo  e  se   anche  in  tale  concorso  non  si
realizzassero  punteggi  vincenti,  i   due  montepremi  andranno  ad
incrementare il montepremi del  concorso successivo, fino al concorso
nel quale saranno realizzate vincite.
  In  nessun caso  la  quota unitaria  di  una determinata  categoria
potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore.
In  tal caso  la categoria  inferiore  verra' fusa  con la  categoria
superiore nei confronti della quale  si sia determinato il divario di
quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie
dovesse  essere  piu'  alta  della  quota  unitaria  della  categoria
superiore,  si procedera'  alla fusione  delle tre  categorie. Se  la
quota  unitaria risultante  dalla  fusione di  tre categorie  dovesse
essere  superiore alla  quota  unitaria della  massima categoria,  si
procedera' alla fusione delle quattro categorie in una unica.
                              Art. 15.
  L'Ente gestore pubblica un Bollettino ufficiale nel quale, per ogni
concorso, sono  elencati gli estremi delle  schede contenenti giocate
vincenti.  Nello  stesso  Bollettino,   dopo  gli  adempimenti  della
commissione centrale di  cui all'art. 16, sono  resi noti l'ammontare
della  massa dei  premi, il  numero delle  giocate vincenti  per ogni
singola  categoria, la  misura unitaria  dei premi,  le modalita'  di
pagamento  dei  medesimi e  ogni  comunicazione  ufficiale che  possa
interessare i partecipanti.
  L'Ente  gestore puo'  provvedere,  in  sostituzione del  Bollettino
ufficiale di  cui al  comma precedente, ad  elencare, in  un apposito
Bollettino  ufficiale  da  porre   in  visione  presso  ogni  singola
ricevitoria, gli estremi delle  schede recanti giocate aventi diritto
al premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria.
Il  giocatore  che  non  abbia   la  possibilita'  di  consultare  il
Bollettino  ufficiale  di  ricevitoria  suddetto,  e'  tenuto  a  far
pervenire alla sede competente  dell'Ente gestore il tagliando figlia
entro il termine stabilito per i reclami.
  Avverso la  mancata pubblicazione  nel Bollettino degli  estremi di
una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o piu'
giocate o  in caso di pubblicazione  degli estremi stessi, ma  con un
numero di vincite inferiore a quello  cui si ritiene di aver diritto,
il  partecipante  puo'  avanzare  reclamo  scritto  per  ottenere  il
riconoscimento del premio o dei premi.
  Tale   reclamo   deve   essere   accompagnato   dalla   scheda   di
partecipazione al  concorso e, a  pena di decadenza da  ogni diritto,
deve pervenire  al competente ufficio  dell'Ente gestore entro  e non
oltre il  sesto giorno successivo  dalla data di  pubblicazione degli
estremi delle schede con giocate  vincenti nel Bollettino ufficiale o
nel Bollettino di ricevitoria.
  Presso  ogni  sede  di  zona  la commissione  di  cui  all'art.  10
procedera',  sulla scorta  delle matrici  elettroniche contenute  nel
disco ottico e  / o nella carta  memoria e / o  nel tabulato stampato
dall'elaboratore zonale  custoditi nell'archivio, alla  decisione dei
reclami tempestivamente presentati,  redigendone verbale e disponendo
le  necessarie variazioni  al  numero di  giocate  vincenti in  prima
verifica.
  I reclami  accolti e quelli  respinti devono essere  pubblicati nel
Bollettino ufficiale.
  Le commissioni di  zona possono trasmettere i  reclami che appaiono
di non pronta e agevole  decisione alla commissione centrale prevista
dall'art. 16. Tale procedura deve essere  eseguita in ogni caso per i
reclami presentati senza la  scheda convalidata. Qualora il giocatore
abbia  omesso di  allegare  al reclamo  la  scheda convalidata,  egli
dovra',  a pena  di decadenza  da  ogni diritto,  farla pervenire  al
competente ufficio dell'Ente  gestore entro e non  oltre il ventesimo
giorno dalla data del concorso.
                              Art. 16.
  Presso  la  sede  dell'Ente  gestore  in  Roma,  e'  istituita  una
commissione   centrale   composta   da  un   magistrato   dell'Ordine
giudiziario  o  amministrativo  di   grado  superiore  al  quinto,  o
qualifica corrispondente, che la presiede, dal direttore centrale per
gli  affari amministrativi  e  da due  dirigenti rispettivamente  del
Ministero dell'interno  e della  Ragioneria generale dello  Stato. In
caso  di impedimento  o di  assenza  del direttore  centrale per  gli
affari amministrativi  partecipa, in  sua sostituzione,  il dirigente
della divisione concorsi pronostici.
  In caso  di impedimento  o di assenza  del magistrato,  presiede la
commissione il direttore centrale per gli affari amministrativi o chi
lo sostituisce.
  Assolve le  mansioni di  segretario, un funzionario  della carriera
direttiva della direzione centrale per gli affari amministrativi.
  La  commissione  centrale, sulla  scorta  dei  dati concernenti  la
riscossione delle  poste, stabilisce  l'importo del montepremi  e, in
base al  numero delle giocate riscontrate  vincenti dalle commissioni
di zona, determina il numero  complessivo di tali giocate, nonche' le
quote da  pagare alle  giocate stesse, a  seconda delle  categorie di
appartenenza.
                              Art. 17.
  La  commissione centrale  ha  altresi' il  compito  di esaminare  i
reclami per qualsiasi motivo proposti dai giocatori ed in particolare
modo i reclami non decisi dalle commissioni di zona di cui all'ultimo
comma dell'art.  15. In merito  a questi ultimi reclami  le decisioni
della  commissione  centrale  debbono essere  adottate  entro  trenta
giorni dalla data del concorso  e debbono essere pubblicate nel primo
Bollettino ufficiale immediatamente susseguente.
  Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla commissione
centrale, la quota  dei premi assegnata ad ogui  giuocata vincente e'
definitiva. Esistendo  invece uno o  piu' reclami di cui  innanzi, in
attesa delle  decisioni della commissione centrale,  il calcolo delle
quote unitarie dei premi  e' effettuato comprendendo provvisoriamente
tra  le giocate  vincenti anche  quelle  su cui  vertono reclami,  il
premio delle quali viene pero' accantonato per essere successivamente
attribuito ad esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora tutti
i reclami siano accolti, le  quote di premio diventano definitive. Se
uno o piu' reclami siano respinti,  si attende il decorso del termine
fissato  nell'ultimo comma  del presente  articolo, dopo  di che,  se
nessun giudizio e' stato promosso, si procede al riparto del premio o
dei  premi tra  le giocate  vincenti definitive.  Qualora invece  sia
stato promosso  giudizio, il premio  o i premi  rimangono accantonati
fino all'esito definitivo del giudizio stesso.
  Trascorsi  quindici  giorni   dalla  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale  dei dati  della commissione  centrale cessera'  per l'Ente
gestore  ogni  obbligo  di   ulteriore  conservazione  delle  matrici
elettroniche  di ogni  singolo concorso,  fatta eccezione  per quelle
relative ai reclami non accolti.
  Ogni  presunto  diritto  comunque   attinente  o  conseguente  alla
decisione dei  reclami dovra' essere  esercitato in giudizio  entro i
sessanta giorni successivi alla data di svolgimento del concorso.
                              Art. 18.
  Il  pagamento dei  premi verra'  effettuato,  a favore  ed a  spese
dell'esibitore  della scheda,  con le  modalita' stabilite  dall'Ente
gestore  e  pubblicate  nel  Bollettino ufficiale  recante  le  quote
definitive  dei premi  di  ogni concorso.  Ugualmente sono  stabilite
dall'Ente gestore e pubblicate  nel Bollettino ufficiale le modalita'
di pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a caratura.
  Il pagamento dei premi avverra'  previo ritiro della scheda escluso
qualsiasi equipollente.
  I vincitori decadono da ogni  diritto alla riscossione dei premi se
non ne  richiedano il pagamento  nel termine di novanta  giorni dalla
data di  pubblicazione del  Bollettino ufficiale degli  estremi della
scheda vincente.
                              Art. 19.
  La  partecipazione  al concorso  implica  la  piena conoscenza  del
presente regolamento  e l'accettazione incondizionata delle  norme in
esso contenute.
  Il  foro competente  per territorio  in ogni  controversia relativa
alla partecipazione al concorso e' quello di Roma.