----> Vedere testo da pag. 29 a pag. 45 della G.U. <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE ALLEGATO 13 RISOLUZIONE MEPC.65 (73) adottata il 14 settembre 1995 EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973 (Emendamenti alla Regola 2 ed alla nuova Regola 9 dell'Allegato V) IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, VISTO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso attribuite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino, PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura per gli emendamenti al Protocollo del 1978 e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare e adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relative modifiche adottate con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), PRENDENDO ATTO ALTRESI' che e' necessario dare piu' efficace attuazione all'Allegato V di MARPOL 73/78, CHIEDENDO un approccio piu' sistematico dell'applicazione, al rispetto ed al controllo di quanto specificato all'Allegato V di MARPOL 73/78, AVENDO ESAMINATO gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78, approvati nel corso della sua trentaseiesima sessione e diffusi in conformita' con l'Articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973, 1. ADOTTA, in conformita' con l'Articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78, il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione; 2. DECIDE, in conformita' con l'Articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 gennaio 1997, a meno che entro tale data non meno di un terzo delle Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono non meno del 50% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti; 3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'Articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 1997, come previsto al precedente paragrafo 2; 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'Articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti all'Allegato V del Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'allegato; 5 CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti all'Allegato V del Protocollo del 1978 le copie della risoluzione ed relativo allegato. ALLEGATO TESTI DEGLI EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO V A MARPOL 73/78 Regola 2 Applicazione Il testo esistente della regola 2 viene sostituito dal testo seguente: "Salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto in altro modo, le disposizioni del presente Allegato si applicheranno a tutte le navi." Viene aggiunta la nuova regola 9, il cui testo e' il seguente: Regola 9 Targhe, gestione dei rifiuti e loro registrazione (1) (a) Ogni nave di 12 metri o piu' di lunghezza esporra' targhe in cui si indicano all'equipaggio e ai passeggeri le norme di smaltimento di cui alle regole 3 e 5 del presente Allegato, ove applicabili. (b) Le targhe saranno scritte nella lingua ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave e' autorizzata a battere e, per le navi dirette verso porti o terminal in alto mare che rientrano nella giurisdizione di altre Parti alla Convenzione, in inglese o francese. (2) Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore a 400 tonnellate, ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o piu' portera con se' un piano per la gestione dei rifiuti a cui l'equipaggio dovra' attenersi. Tale piano conterra' procedure scritte per la raccolta, il deposito, la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti, nonche' per l'uso dei macchinari a bordo. Esso indichera' altresi' il responsabile dell'esecuzione del piano. Il piano sara' redatto in conformita' con le linee guida messe a punto dall'Organizzazione e scritte nella lingua di lavoro dell'equipaggio. (3) Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore a 400 tonnellate, ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o piu' e che sia diretta verso porti o terminal in alto mare che rientrano nella giurisdizione di altre Parti alla Convenzione ed ogni piattaforma fissa e galleggiante preposta all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo marino sara' dotata di un Registro Rifiuti. Il Registro Rifiuti, che faccia parte o meno del giornale di bordo ufficiale della nave, sara' conformato come specificato nell'Appendice al presente Allegato; (a) ogni operazione di scarico o di avvenuto incenerimento sara' annotata nel Registro Rifiuti e firmata alla data dell'incenerimento o scarico dall'ufficiale responsabile. Ogni pagina dd Registro Rifiuti, una volta completata, sara' firmata dal capitano della nave. Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno scritte sia in una lingua ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave e' autorizzata a battere che in inglese o francese. In caso di controversie o divergenze, prevarra' l'annotazione scritta nella lingua nazionale ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave e' autorizzata a battere; (b) l'annotazione per ogni incenerimento o scarico sara' corredata da data e ora, posizione della nave, descrizione del tipo di rifiuti e stima della quantita' incenerita o scaricata, (c) il Registro Rifiuti sara' tenuto a bordo della nave e posto in un luogo in cui possa essere ispezionato entro un lasso di tempo ragionevole. Tale documento sara' conservato per un periodo di due anni a partire dal giorno in cui in esso e' stata apposta l'ultima annotazione, (d) nel caso di scarico, fuga o perdita accidentale, di cui alla norma 6 del presente Allegato, nel Registro Rifiuti saranno annotate le circostanze ed i motivi della perdita. (4) l'Amministrazione puo' esentare dalle norme relative al Registro Rifiuti: (i) le navi che viaggiano per un' ora o meno e che sono autorizzate a trasportare 15 persone o piu', ovvero (ii) le piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttarnento del fondo marino. (5) Le autorita' competenti del Governo di una Parte alla Convenzione possono ispezionare il Registro rifiuti a bordo di qualsiasi nave a cui si applica la presente regola mentre la nave si trova nei porti o nei terminal in alto mare e fare una copia di qualunque annotazione del registro, e potranno chiedere al capitano della nave di autenticare la copia dell'annotazione medesima. Qualunque copia in tal modo ottenuta ed autenticata dal capitano della nave quale copia di un' annotazione del Registro Rifiuti della nave, potra' essere considerata prova dei fatti dichiarati nell'annotazione in eventuali procedimenti giudiziari. L'ispezione di un Registro Rifiuti e la copia autenticata presa dalle autorita' competenti ai sensi del presente paragrafo si svolgeranno il piu' celermente possibile senza provocare indebiti ritardi alla nave. (6) Per le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1997, la presente regola si applichera' a partire dal 1 luglio 1998. All'Allegato viene aggiunta la seguente Appendice: APPENDICE MODULO DEL REGISTRO RIFIUTI Nome della nave: .................................................... Numero o lettere distintive ......................................... IMO n. .............................................................. Periodo: .................. Dal ............... Al .............. 1. Introduzione La Regola 9 dell'Allegato V della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'lnquinamento da Navi del 1973, e relative modifiche apportate con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), prevede che si debba registrare ogni operazione di scarico o di incenerimento portata a compimento. Cio' comprende lo scarico in mare, presso strutture ricettive o altre navi. 2. Rifiuti e gestione dei rifiuti I rifiuti comprendono tutti i tipi di alimenti, i rifiuti domestici e operativi, ad esclusione del pesce fresco e sue parti, prodotti durante il normale funzionamento della nave e che vanno eliminati continuamente o periodicamente, ad eccezione delle sostanze definite o elencate in altri allegati a MARPOL 73/78 (quali petrolio, liquami o sostanze liquide nocive). Per informazioni in merito, occorre tener conto anche delle Linee Guida per l'Attuazione dell'Allegato V a MARPOL 73/78. 3. Descrizione dei rifiuti Ai fini del Registro, i rifiuti vanno raggruppati nelle seguenti categorie: 1. Plastica 2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio 3. Prodotti cartacei usati a terra, stracci, vatro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc. 4. Prodotti cartacei, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc. 5. Rifiuti alimentari 6. Cenere prodotta dall'inceneritore 4. Annotazioni nel Registro Rifiuti Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno apportate in ciascuna delle seguenti occasioni: (a) Quando i rifiuti vengono scaricati in mare: (i) Data e ora dell'operazione (ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine) (iii) Categoria dei rifiuti scaricati (iv) Stima della quantita' scaricata per ciascuna categoria in m3 (v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione (b) Quando i rifiuti vengono scaricati presso strutture ricettive a riva o presso altre navi: (i) Data e ora dell'operazione (ii) Porto o struttura, o nome della nave (iii) Categoria dei rifiuti scaricati (iv) Stima della quantita' scaricata per ciascuna categoria in m3 (v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione (c) Quando i rifiuti vengono inceneriti: (i) Data e ora dell'inizio e della fine dell'incenerimento (ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine) (iii) Stima della quantita' incenerita in m3 (iv) Firma del responsabile dell'operazione (d) Scarico di rifiuti accidentale o eccezionale: (i) Data dell'evento (ii) Porto o posizione della nave al momento dell'evento (iii) Stima della quantita' e categoria dei rifiuti (iv) Circostanze dell'eliminazione, della fuga o della perdita, relativa motivazione ed osservazioni di carattere generale. 4.2 Ricevute Il capitano dovrebbe farsi rilasciare dal gestore delle strutture ricettive do porto, ovvero dal capitano della nave in cui si sono scaricati i rifiuti una ricevuta o certificato attestante la stima della quantita' dei rifiuti trasferiti. Le ricevute o certificati devono essere tenuti a bordo della nave insieme con il Registro Rifiuti per due anni. 4.3 Quantita' dei rifiuti La quantita' dei rifiuti a bordo dovrebbe essere stimata in m3, possibilmente separatamente, a seconda della categoria. Il Registro Rifiuti contiene molte indicazioni che fanno riferimento alla stima della quantita' dei rifiuti. Si riconosce che la precisione delle stime relative alla quantita' di rifiuti e' lasciata all'interpretazione. Le stime relative ai valori saranno diverse prima e dopo la trasformazione. Alcune procedure di lavorazione non consentono di effettuare stime di volume utilizzabili, ad esempio la trasformazione continua dei rifiuti alimentari. Tali fattori dovrebbero essere presi in considerazione al momento in cui si effettuano e si interpretano le annotazioni apportate. REGISTRAZIONE DELl'OPERAZIONE DI SCARICO DEI RIFIUTI Nome della nave: .......... N. o lettere distintive: ............ N. IMO: ......... Categorie di rifiuti: 1. Plastica 2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio 3 Prodotti cartacei usati a terra, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc. 4. Prodotti cartacei, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia, ecc. 5 Rifiuti alimentari 6 Cenere prodotta dall'inceneritore NOTA: L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI GENERE DI RIFIUTI CHE NON SIANO RIFIUTI ALIMENTARI IN AREE SPECIALI E' VIETATO. SOLO I RIFIUTI SCARICATI IN MARE DEVONO ESSERE SUDDIVISI IN CATEGORIE. PER I RIFIUTI CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA I E CHE VENGONO SCARICATI PRESSO IMPIANTI RICETTIVI E' NECESSARIO ELENCARE SOLO LA STIMA DELLA QUANTITA' TOTALE. Data/|Posizione |Stima della |Stima della |Stima |Autentica ora |della nave|quantita' |quantita' |della | /Firma | |scaricata |scaricata presso|quantita' | | |in mare (m3) |strutture |incenerita| | |Categorie |ricettive o | | | | |altre navi (m3) | | | | | | | | |2 |3 |4 |5 |6 | CAT. 1 | Altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Firma del Capitano: ....................... Data: ................... ALLEGATO 6 RISOLUZIONE MEPC.70(38) adottata il 10 luglio 1996 LINEE GUIDA PER l'ELABORAZIONE DI PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO, RICORDANDO l'Articolo 388(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, PRENDENDO ATTO della risoluzione MEPC 65(37), con la quale il Comitato, in base all'articolo 16(2) di MARPOL 73/78, ha adottato la regola 9 dell'Allegato V a MARPOL 73/78, rendendo obbligatorio per ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate, e per ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone, disporre di un piano di gestione dei rifiuti, PRENDENDO ATTO ALTRESI' che e' obbligatorio fornire linee guida per l'elaborazione di piani per la gestione dei rifiuti, al fine di coadiuvare gli armatori e/o i gestori ad attuare la regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78, AVENDO ESAMINATO nel corso della trentottesima sessione, il progetto di linee guida per l'elaborazione di un piano per la gestione dei rifiuti, 1. ADOTTA le Linee Guida per l'Elaborazione di Piani per la Gestione dei Rifiuti, il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione e 2. SOLLECITA i Governi ad adottare i provvedimenti necessari, atti a garantire che i piani per la gestione dei rifiuti che vengono elaborati siano conformi alle presenti linee guida, in modo tale da poter osservare i criteri della regola 9 dell'Allegato V a MARPOL 73/78 fin dal momento in cui essi entreranno in vigore. ALLEGATO Linee guida per l'elaborazione di PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI In ottemperanza alla regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78 1. INTRODUZIONE 1. Nel 1995 l'IMO, con la risoluzione MEPC.65 (37), ha adottato gli emendamenti all'Allegato V della Convenzione Internazionale pa la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 e relativi emendamenti, apportati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), che prevede che ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone, debba disporre di un piano di gestione dei rifiuti e di un Registro Rifiuti. Inoltre, ogni nave di 12 metri o piu' di lunghezza totale deve esibire targhe che mostrino all'equipaggio ed ai passeggeri i criteri per lo smaltimento dei rifiuti della nave. La nuova regola 9 dell'Allegato V a MARPOL 73/78 entrera' in vigore effettivamente il 1 luglio 1997 per le nuove navi ed il 1 luglio 1998 pa le navi costruite prima del 1 luglio 1997. 2. Le presenti Linee Guida offrono direttive su come rispettare i criteri a cui attenersi obbligatoriamente nell'elaborare un piano di gestione della nave, e sono volte a coadiuvue l'armatore/il gestore nell'applicare la regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78. Si suppone che chi redige il piano per la gestione dei rifiuti sia a conoscenza dei criteri di cui all'Allegato V a MARPOL 73/78 e delle "Linee guida per l'attuazione dell'Allegato V a MARPOL 73/78" dell'IMO. 3. Il piano per la gestione dei rifiuti di una nave dovrebbe contenere un elenco delle particolari attrezzature della nave e le disposizioni relative al trattamento dei rifiuti, e puo' contenere parti e/o riferimenti alle istruzioni gia' vigenti di una societa'. 2 CRITERI NORMATIVI. La regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78 recita: "Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone, dovra' disporre di un piano di gestione dei rifiuti a cui l'equipaggio dovra' attenersi. Il piano conterra' le procedure scritte per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti, compreso l'utilizzo delle attrezzature a bordo e designera' altresi' la persona incaricata dell'esecuzione del piano. Tale piano sara' conforme alle Linee guida elaborate dall'Organizzazione e sara' scritto nella lingua di lavoro dell'equipaggio. 3. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI 1. Al fine di conseguire risultati efficaci dal punto di vista dei costi e che rispettino l'ambiente, molte delle persone incaricate della preparazione del piano per la gestione dei rifiuti si avvalgono di un insieme di tre tecniche complementari per gestire i rifiuti: 1.1 riduzione delle fonti 1.2 riciclaggio 1.3 smaltimento. 2. Nel momento in cui si ordinano scorte e rifornimenti, le societa' di navigazione dovrebbero incoraggiare i fornitori ad applicare il principio di sostituzione allo scopo di ridurre, nella misura del possibile e dall'inizio, la produzione di rifiuti a bordo delle navi. 3. I rifiuti delle navi sono costituiti da componenti diverse, alcune delle quali sono contemplate in MARPOL 73/78, mentre altre possono essere prese in considerazione su base locale, nazionale o regionale, ad esempio per quanto riguarda i rifiuti domestici, operativi, relativi al cargo, alimentari e di manutenzione. Ogni componente dovrebbe essere valutata separatamente, onde decidere la migliore prassi di gestione dei rifiuti per quel rifiuto specifico. 4. QUESTIONI DA CONSIDERARE NEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 1. Persona incaricata dell'esecuzione del piano 1.1 Come previsto dalla regola, nel piano di gestione dei rifiuti sara' designata una persona a cui sara' affidata l'applicazione delle procedure di cui al piano. 1.2 Tale persona sara' coadiuvata dal personale del dipartimento, al fine di garantire che la raccolta, la separazione e la trasformazione dei rifiuti siano efficienti in tutti i settori della nave e che le procedure a bordo si svolgano in conformita' con il piano di gestione dei rifiuti. 2. Procedure per la raccolta dei rifiuti. 2.1 identificazione dei contenitori adatti alla raccolta ed alla separazione. 2.2 identificazione dell'ubicazione dei contenitori e dei punti di raccolta e di separazione. La separazione dei rifiuti ai fini delle presenti Linee Guida viene considerata parte del processo di raccolta. La separazione puo' aver luogo alla fonte o presso un punto designato separato. 2.3 descrizione del processo con il quale i rifiuti vengono trasportati dalla fonte di produzione ai punti di raccolta e separazione 2.4 descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i punti di raccolta e separazione primari e le altre metodologie di trattamento, sulla base di quanto segue: 2 4.1 esigenze delle strutture ricettive, tenendo conto di eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio 2.4.2 trasformazione a bordo 2.4.3 conservazione 2.4.4 smaltimento in mare 2.5 descrizione dei programmi di formazione o educazione atti a facilitare la raccolta dei rifiuti 3. Procedure per la trasformazione dei rifiuti 1. identificazione del personale responsabile della gestione delle attrezzature 2. identificazione dei dispositivi di trasformazione disponibili e loro capacita' 3. identificazione dell'ubicazione dei dispositivi e dei punti di trasformazione 4. identificazione delle categorie di rifiuti che saranno trasformati da ciascuno dei macchinari di trasformazione disponibili 5. descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i punti di trasformazione primari ed i punti di conservazione o smaltimento 6. descrizione delle procedure di trasformazione impiegate, sulla base di quanto segue: 6.1 esigenze delle strutture ricettive, tenendo conto di eventuali disposizioni locali rlaative al riciclaggio 6.2 conservazione 6.3 smaltimento in mare 7. descrizione dei programmi di formazione o istruzione atti a facilitare la trasformazione dei rifiuti 8. identificazione delle procedure operative e di mantenimento disponibili (il che puo' essere fatto facendo riferimento a documenti disponibili a bordo) 4. Procedure per la consenservazione dei rifiuti 1. identificazione dell'ubicazione, dell'uso previsto e della capacita' dei punti di conservazione disponibili per ogni categoria di rifiuti 2. descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i punti di conservazione e di smaltimento, sulla base di quanto segue: 2.1 eliminazione presso strutture ricettive, tenendo conto di eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio 2.2 smaltimento in mare 3. descrizione dei programmi di formazione o educazione atti a facilitare la conservazione di rifiuti 5. Procedure per l'eliminazione dei rifiuti 1 descrizione delle procedure della nave volte a rispettare i criteri di cui all'Allegato V di MARPOL 73/78 relativi allo smaltimento dei rifiuti. ALLEGATO 2 RISOLUZIONE MEPC.67(38) adottata il 10 luglio 1996 EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELl'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973 (Emendamenti al Protocollo I) IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO, RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino, PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'lnquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti, adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), PRENDENDO ATTO ALTRESI' della necessita' di avvalersi di criteri piu' specifici su quando redigere le relazioni di cui all'articolo II del Protocollo I, Disposizioni relative alle Relazioni su Incidenti in cui compaiono Sostanze Pericolose, della Convenzione del 1973, AVENDO ESAMINATO gli emendamenti all'articolo II del Protocollo I della Convenzione del 1973, concordati nel corso della sua trentasettesima sessione e diffusi in conformita' con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973, 1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti al Protocollo I di MARPOL 73/78, il cui testo figura in Allegato alla presente Risoluzione, 2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 luglio 1997, a meno che entro tale data non meno di un terzo della Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni agli emendamenti; 3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 gennaio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2, 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato; 5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della risoluzione ed il relativo Allegato. ALLEGATO TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO A MARPOL 73/78 Il testo attuale dell'articolo II(1) sara' sostituito dai testo seguente: "(1) La relazione sara' approntata quando in un incidente si verifica: (a) una fuoriuscita superiore al livello consentito o una probabile fuoriuscita di petrolio o di sostanze liquide nocive, verificatasi per qualunque motivo, ivi compresa la garanzia della sicurezza della nave o il salvataggio della vita in mare, oppure (b) una fuoriuscita o probabile fuoriuscita di sostanze pericolose imballate, anche in container a nolo, serbatoi portatili, veicoli stradali o ferroviari e chiatte trasportate via nave, oppure (c) danno, guasto o avaria in una nave di lunghezza pari o superiore a 15 metri che: (i) pregiudichi la sicurezza della nave, quali fra l'altro, ma non esclusivamente, collisioni, arenamenti, incendi, esplosioni, guasti strutturali, inondazioni e spostamenti del carico, oppure (ii) pregiudichi la sicurezza della navigazione, quali, fra l'altro, ma non esclusivamente, guasti o avarie all'apparato del timone, all'impianto di propulsione, al sistema di alimentazione elettrica e ad ausili essenziali alla navigazione trasportati via nave, oppure (d) nel corso del funzionamento della nave, un versamento di petrolio o sostanze liquide nocive di quantita' o tasso istantaneo superiori a quelli consentiti dalla presente Convenzione." ALLEGATO 3 RISOLUZIONE MEPC.68(38) adottata il 10 luglio 1996 EMENDAMENTI AL CODICE INTERNAZIONALE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DI NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ALl'INGROSSO (CODICE IBC) IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO, RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino, RICORDANDO ALTRESI' la risoluzione MEPC. 19(22), con la quale e' stato adottato il Codice Internazionale per la Costruzione e l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche Pencolose all'Ingrosso (Codice IBC), PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti, adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), DESIDERANDO aggiornare il Codice IBC, PRENDENDO ATTO del fatto che il COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA, nel corso della sua sessantaseiesima sessione, con la risoluzione MSC. 50(66), in confomita' con l'articolo VIII(b)(iv) della Convenzione SOLAS, ha adottato emendamenti al Codice, il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione, RITENDENDO che sia quanto mai auspicabile che le disposizioni del Codice IBC, che sono obbligatorie sia ai sensi della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da navi del 1973, e relativi emendamenti adottati con il Protocollo del 1978 ad essa relativo (MARPOL 73/71), che ai sensi della Convenzione SOLAS del 1974 restino invariate, AVENDO PRESO IN CONSIDERAZIONE, nel corso della trentottesirna sessione, gli emendamenti al Codice proposti e diffusi in conformita' con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL, 1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti al Codice IBC, il cui testo figura in Allegato alla presente Risoluzione; 2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 gennaio 1998, a meno che entro tale data non meno di un terzo della Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni agli emendamenti; 3 INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2; 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato; 5 CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della risoluzione ed il relativo Allegato. ALLEGATO EMENDAMENTI AL CODICE IBC 1. Al Capitolo 16 del Codice viene aggiunto un nuovo paragrafo 16.6.4, il cui testo e' il seguente: "16.6.4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non deve essere trasportato in serbatoi di coperta" 2. Al Capitolo 17 del Codice vengono aggiunte le seguenti nuove voci: a | | | | | | | | | | Nome del prodotto | b | c | d | e | f | g | h | i' | i''| i''' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acetochlor | | | A | P | 2 |2G |Open|No | | |Yes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkyl (C7-C11)phenol | | | B | P | 3 |2G |Open|No | | |Yes poly(4-12) ethoxylate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ammonium bisulphite | | | D | S | 3 |2G |Cont|No | NF solution (70% or less) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bromochloromethane | | | D | S | 3 |2G |Cont|No | NF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | iso-Propylamine (70% | | | C |S/P| 2 |2G |Cont|No | | |No or less) solution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dibromomethane | | | C |S/P| 2 |2G |Cont|No | NF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4 Dichloro-1-butene | | | B |S/P| 3 |2G |Cont|No | | |No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Icosa(oxypropane-2,3- | | | B | P | 3 |2G |Open|No | | |Yes diyl)s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N-(2-Methoxy-1-methyl | | | B | P | 3 |2G |Open|No | | |Yes ethyl)-2-ethyl-6-methyl| | | | | | | | | | | chloroacetanilide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nitroethane | | |(D)| S | 3 |2G |Cont|No | |IIB |No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nitroethane(80%) | | | D | S | 3 |2G |Cont|No | |IIB |No Nitropropane (70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | | | | | Nome del prodotto | j | k | l | m | n | o | | | | | | | | | | | | Acetochlor | O | No | A | | No | 15.19.6 | | | | | | | | | | | | Alkyl (C7-C11)phenol | O | No | A | | No | 15.19.6, 16.2.6, poly(4-12) ethoxylate | | | | | | 16.2.9 | | | | | | | | | | | | Ammonium bisulphite | R | T | No | Y5 | No | 15.16.1, 16.6.1 solution (70% or less) | | | | | | to 16.6.3 | | | | | | | | | | | | Bromochloromethane | R | T | No | N3 | No | | | | | | | | | | | | | iso-Propylamine (70% | C | FT | CD | N1 | E | 15.12, 15.19 or less) solution | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dibromomethane | R | T | No | N3 | No | 15.12.3, 15.19 | | | | | | | | | | | | 3,4 Dichloro-1-butene | C | FT | ABC| | E | 15.12.3, 15.17, | | | | | | 15.19.6 | | | | | | | | | | | | Icosa(oxypropane-2,3- | O | No | A | | No | 16.2.6, 15.19.6 diyl)s | | | | | | | | | | | | | | | | | | N-(2-Methoxy-1-methyl | O | No | A | | No | 15.19.6 ethyl)-2-ethyl-6-methyl| | | | | | chloroacetanilide | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nitroethane | R | FT |A(u)| N4 | No | 15.16.1, 15.19.6 | | | | | | 16.6.1, 16.6.2, | | | | | | 16.6.4 | | | | | | | | | | | | Nitroethane(80%) | R | FT |A(u)| N4 | No | 15.16.1, 15.19.6, Nitropropane (70%) | | | | | | 16.6.1 to 16.6.3 | | | | | | 3 Il riferimento al punto "16.6" alla colonna "o" viene sostituito con dal punto "16.6.1 al 16.6.3". 4. Vengono emendate le voci esistenti dei prodotti seguenti: 1. Nonil fenol poli(4-12) etoxilato: il nome del prodotto viene emendato come segue: "Nonil fenol poli(4+) etoxilato" e 2. Soluzione di silicato di sodio: la colonna "i" diventa "NF" e la colonna "I" "NO". 5. Al Capitolo 18 del Codice vengono aggiunte le seguenti nuove voci: a | b | Nome del prodotto | Numero NU | Cat. Inquinamento per lo smaltimento | | per lo smaltimento | | operativo (reg. 3 All. | | II) | | | | Soluzioni di lignosulfonato | | di ammonio | | III | | Soluzioni di lignosulfonato | | di calcio | | III | | Soluzioni di caramello | | III | | 2-etil-2-(idrossimetil) | | propano-1, 3-diolo, C8-C10 | | estere | | D | | Monooleato di glicerolo | | D | | Soluzione N-metilglucamina | | (70% o meno) | | III | | Succinimide di polibutenile | | D | | Carboxamide zinco-alkenilica| | D | | Adipato ditridecile | | III | | ALLEGATO 4 RISOLUZIONE MEPC.69(38) adottata il 10 luglio 1996 EMENDAMENTI AL CODICE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ALL'INGROSSO (CODICE BCH) IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO, RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino, PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti, adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), RICORDANDO ALTRESI' la risoluzione MEPC.20 (22), con la quale e' stato adottato il Codice Internazionale per la Costruzione e l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH), PRENDENDO ALTRESI' ATTO della risoluzione MEPC.68(38), con la quale sono stati adottati gli emendamenti al Codice Internazionale per la Costruzione e l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH), RICONOSCENDO la necessita' di far entrare in vigore gli emendamenti corrispondenti alla data in cui entrano in vigore gli emendamenti al Codice IBC, AVENDO ESAMINATO, nel corso della sua trentottesima sessione, gli emendamenti al Codice BCH proposti e diffusi in conformita' con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL, 1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del 1973, gli emendamenti al Codice BCH, il cui testo figura in Allegato alla presente Risoluzione; 2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1 gennaio 1998, a meno che entro tale data non meno di un terzo della Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni agli emendamenti; 3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2; 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato; 5. CHEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della risoluzione ed il relativo Allegato. ALLEGATO EMENDAMENTI AL CODICE BCH 1. Al Capitolo IV viene aggiunto un nuovo paragrafo 4.18.4, il cui testo e' il seguente: "4.18.4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non dovrebbe essere trasportato in serbatoi di coperta." 2. Il riferimento incrociato fra i paragrafi 16.6 del Codice IBC e 4.18 del Codice BCH viene sostituito dal seguente: Riferimento Codice IBC Riferimento Codice BCH 16.6.1 4.18.1 16.6.2 4.18.2 16.6.3 4.18.3 16.6.4 4.18.4