(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
            di origine controllata "Molise" o "del Molise"
                               Art. 1.
  La denominazione di  origine controllata "Molise" o  "del Molise" e
riservata  ai  vini prodotti  nella  zona  di  produzione di  cui  al
successivo art.  3, che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
  La  denominazione di  origine controllata  "Molise" o  "del Molise"
puo'  essere integrata  dalla  specificazione "riserva",  "spumante",
"passito",  "novello" e  "frizzante" alle  condizioni successivamente
stabilite.
  In etichetta,  in luogo della denominazione  di origine controllata
"Molise" accompagnata dal nome del vitigno, puo' figurare il nome del
vitigno accompagnato dalla specificazione "del Molise".
  E'  vietato,   nella  designazione  e  presentazione   dei  vini  a
denominazione di  origine controllata recanti la  specificazione "del
Molise", l'uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano.
                               Art. 2.
  La  denominazione di  origine controllata  "Molise" seguita  da una
delle seguenti specificazioni di vitigno:
  Aglianico,  Cabernet   sauvignon,  Chardonnay,   Falanghina,  Greco
Bianco,  Montepulciano,  Moscato  bianco, Pinot  bianco,  Sangiovese,
Sauvignon,  Trebbiano,  Tintilia,  quest'ultimo  quale  sinonimo  del
vitigno  Bovale  grande  N.,  e'   riservata  ai  vini  ottenuti  dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
  Possono  concorrere alla  produzione anche  le uve  di varieta',  a
bacca  di  colore  analogo,   raccomandate  e/o  autorizzate  per  le
corrispondenti provincie  di Campobasso e  di Isernia, in  misura non
superiore al 15%.
  La  denominazione  di  origine controllata  "Molise"  "novello"  e'
riservata   ai   vini   ottenuti  dalla   vinificazione   delle   uve
Montepulciano, purche', nella  realizzazione e commercializzazione di
tali  produzioni, siano  rispettate  le  disposizioni previste  dalle
normative vigenti inerenti tale tipologia di vino.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata "Molise"  possono
essere elaborati e commercializzati con la dicitura "frizzante" e con
le  stesse  caratteristiche   stabilite  nel  presente  disciplinare,
purche' nella  produzione e  commercializzazione siano  rispettate le
disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di
vino.
  La  denominazione di  origine  controllata  "Molise" "spumante"  e'
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione di uve provenienti dai
vitigni Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Moscato.
  Possono concorrere  alla produzione dei detti  vini uve provenienti
da vitigni  raccomandati e/o autorizzati per  le rispettive provincie
di Campobasso e di Isernia fino ad un massimo del 50% del totale.
  La  denominazione   di  origine  controllata   "Molise"  "spumante"
accompagnata   dal  riferimento   al  nome   dei  seguenti   vitigni:
Chardonnay,  Pinot  bianco, e'  riservata  ai  vini ottenuti  da  uve
provenienti da detti vitigni rispettivamente per almeno l'85%.
  Possono   concorrere  alla   produzione  dei   vini  predetti   uve
provenienti da  vitigni, non aromatici, raccomandati  e/o autorizzati
per le  rispettive provincie di Campobasso  e di Isernia, fino  ad un
massimo del 15%.
  La  denominazione   di  origine  controllata   "Molise"  "spumante"
accompagnata dal riferimento al nome del vitigno Moscato e' riservata
al  vino ottenuto  da uve  provenienti  da detto  vitigno per  almeno
l'85%.
  Possono   concorrere  alla   produzione  del   vino  predetto   uve
provenienti da vitigni, anche aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per le  rispettive provincie di Campobasso  e di Isernia, fino  ad un
massimo del 15%.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Molise" o  "del Molise"  comprende l'intero  territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
   Provincia di Campobasso:
  Acquaviva  Collecroci,   Baranello,  Bonefro,   Busso,  Campobasso,
Campodipietra, Campomarino,  Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino
del  Biferno,  Colletorto,  Colli  d'Anchise,  Ferrazzano,  Fossalto,
Gambatesa,  Guardialfiera,  Guglionesi,   Larino,  Limosano,  Lucito,
Lupara, Macchia Valfortore,  Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano,
Montecifone,   Montefalcone  nel   Sannio,  Montelongo,   Montemitro,
Montenero  di  Bisaccia,  Montorio  nei  Frentani,  Oratino,  Palata,
Petacciato,   Petrella    Tifernina,   Pietracatella,   Portocannone,
Ripalimolisani, Rotello, S. Angelo Limosano, S. Biase, San Felice del
Molise,  San Giacomo  degli  Schiavoni, San  Giovanni  in Galdo,  San
Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano,
Tavenna, Termoli, Toro, Trivento, Tufara e Ururi.
   Provincia di Isernia:
  Agnone,  Belmonte del  Sannio,  Castelverrino,  Colli al  Volturno,
Fornelli,   Isernia,  Longano,   Macchia   di  Isernia,   Montaquila,
Monteroduni,  Pesche,  Pietrabbondante,   Poggio  Sannita,  Pozzilli,
Sant'Agapito e Venafro.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei  vini di cui  all'art. 2 devono essere  quelle normali
della  zona  e comunque  atte  a  conferire alle  uve  e  ai vini  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n.  164,  unicamente i  vigneti  compresi  nella fascia  collinare  e
pedocollinare, con buona sistemazione idraulica ed agraria.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati o comunque  atti a
non modificare le  caratteristiche delle uve e dei vini;  per i nuovi
impianti dovranno essere adottate forme di allevamento a spalliera.
  E' vietata ogni pratica colturale  avente lo specifico carattere di
forzatura;   e'   consentita   l'irrigazione   di   soccorso,   prima
dell'invaiatura, per non piu' di due interventi all'anno.
  La produzione massima di uva ammessa  per i vini a denominazione di
origine controllata "Molise" o "del  Molise", di cui al predetto art.
2, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, ed
il titolo alcolometrico volumico naturale  dei mosti, non deve essere
inferiore ai sottoelencati limiti:
                                               Titolo alcolometrico
                         Produzione massima      volumico naturale
                           minimo % vol.           tonn/ettaro
                              ----                    ----
Aglianico                     10,0                    11,0
Cabernet sauvignon            10,0                    11.0
Chardonnay                    10,0                    10,5
Falanghina                    13,0                    10,0
Greco Bianco                  10,0                    11,0
Moscato bianco                12,0                    10,0
Montepulciano                 14,0                    10,5
Pinot bianco                  12,0                    10,5
Sauvignon                     12,0                    10,5
Tintilia                       8,0                    10,5
Sangiovese                    13,0                    10,5
Trebbiano                     12,0                    10,0
  Le uve  utilizzate per  la produzione dei  vini a  denominazione di
origine  controllata "Molise"  o  "del Molise"  qualificabili con  la
menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12,0% vol.
  Il  vitigno Tintilia  estrinseca le  sue migliori  potenzialita' in
mediaalta collina, pertanto  se ne prescrive la  coltivazione a quote
non inferiori ai 200 metri.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Molise"  o "del  Molise"  devono  essere riportati  nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi,  fermi restando i limiti resa uva/vino,  di cui al
successivo art. 5, per i quantitativi predetti.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
  La regione  Molise, annualmente, prima della  vendemmia, sentito il
Comitato  regionale  vitivinicolo,   tenuto  conto  delle  condizioni
ambientali  e  di coltura  che  nell'anno  si sono  verificate,  puo'
adottare, con decreto, limiti massimi di produzione di uve per ettaro
inferiori a quelli corrispondenti  fissati nel presente disciplinare,
dandone  immediata  comunicazione  al   Ministero  per  le  politiche
agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini e  alle Camere di commercio  I.A.A. di Campobasso e  di Isernia,
territorialmente competenti.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, dei vini
di  cui al  precedente art.  2 devono  essere effettuate  all'interno
della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire  ai vini ottenuti le loro peculiari
caratteristiche di cui al successivo art. 6.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%  per tutte le  tipologie dei  vini a denominazione  di origine
controllata  "Molise" o  "del Molise",  ad eccezione  della tipologia
"passito" per la quale la resa massima e' del 40%.
  Qualora superi il limite del 70%, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Molise" o  "del
Molise",  qualificabili  con  la  menzione  "riserva"  devono  essere
sottoposti  ad un  invecchiamento obbligatorio  per un  periodo di  2
anni, di  cui almeno sei  mesi in botti di  legno, a decorrere  dal 1
novembre dell'annata di produzione delle uve.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Molise" o  "del
Molise" possono essere elaborati ed affinati in recipienti di legno.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Molise" o  "del
Molise"  rosso puo'  essere  designato in  etichetta  con il  termine
"novello" purche' nella  produzione commercializzata siano rispettate
le disposizioni previste  dalla normativa vigente per  questo tipo di
vino.
  La denominazione di origine controllata "Molise" o "del Molise" puo
essere utilizzata per designare il  vino "passito" ottenuto con mosti
o  vini  che  rispondono   alle  condizioni  stabilite  nel  presente
disciplinare, purche' le operazioni di  elaborazione di detti mosti e
vini,  per la  produzione  del vino  "passito",  siano effettuate  in
stabilimenti siti  nella regione  Molise; essa  e' riservata  al vino
ottenuto dalle  uve sottoposte, in tutto  o in parte, sulla  pianta o
dopo la raccolta, ad appassimento.
  Per  il vino  sopra  citato, la  denominazione  "Molise" Moscato  o
Moscato  "del   Molise"  deve   essere  immediatamente   seguita,  in
etichetta, nella stessa riga o  al di sotto di essa, dall'indicazione
"passito".
  Per  tutte  le  tipologie  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Molise" o  "del Molise"  e' obbligatoria  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Molise" o  "del
Molise", all'atto dell'immissione al  consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
   "Molise" novello:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico, vellutato;
    sapore: morbido, armonico, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Molise" Greco Bianco:
    colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, intenso armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Molise" Trebbiano:
    colore: bianco paglierino;
    odore: delicato, fruttato;
  sapore: sapido, fresco ed armonico, anche leggermente vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Molise" Falanghina:
    colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, leggermente vivace, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Molise" Moscato:
  colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso, a volte dorato;
    odore: caratteristico, armonico;
    sapore: armonico, caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Molise" Moscato spumante:
    spuma: fine e persistente;
  colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso, a volte dorato;
    odore: intenso, caratteristico, armonico;
    sapore: armonico, caratteristico, anche dolce, fragrante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Molise" Moscato passito:
    colore: giallo dorato;
    odore:   tipico di  moscato,  aromatico,  caratteristico, intenso
e delicato;
    sapore: dolce, armonico, gradevole;
    titolo  alcolometrico volumico  totale   minimo: 14,0%   vol,  di
cui almeno 13,0% svolti;
    residuo zuccherino: non inferiore a 30,0 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
   "Molise" Pinot bianco:
    colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
    odore: fresco, fruttato;
  sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Molise" Sauvignon:
    colore: bianco paglierino, piu' o meno carico;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, morbido, moderatamente vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
    "Molise" Montepulciano:
  colore: rosso rubino  piu' o meno intenso, tendente  al granato con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
  sapore: secco, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
   "Molise" Montepulciano riserva:
  colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato;
    odore: vinoso, intenso, etereo, pieno caratteristico;
  sapore:  ampio,  caldo,  armonico,  morbido,  a  volte  leggermente
tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Molise" Sangiovese:
  colore:  rosso rubino  piu'  o meno  intenso,  talora con  riflessi
violacei;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
  sapore: asciutto, caldo, delicato retrogusto amaragnolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
   "Molise" Cabernet sauvignon:
  colore: rosso  rubino piu' o  meno intenso tendente al  granato con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: robusto, vivace ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Molise" Aglianico:
  colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi violacei;
    odore: vinoso, intenso, gradevole, carattenstico;
    sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
    titolo acolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estrato secco netto minimo: 18,0 g/l.
   "Molise" Aglianico riserva:
  colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi violacei;
    odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Molise" Tintilia:
    colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;
    odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
   "Molise" Tintilia riserva:
    colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;
    odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Molise" Chardonnay:
    colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
    odore: fresco, fruttato;
    sapore: delicato ed armonico, anche leggermente vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare,
con proprio decreto, i limiti  minimi sopra indicati per ciascun vino
relativi all'acidita' totale e all'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Alla  denominazione di  origine controllata  di cui  all'art. 1  e'
vietata  qualsiasi   qualificazione  aggiuntiva  diversa   da  quelle
previste dal  presente disciplinare  di produzione, ivi  compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a  nomi, ragioni  sociali, marchi privati,  consorzi, non
aventi  significato laudativo  e non  idonei a  trarre in  inganno il
consumatore.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche  che   facciano  riferimento,   nell'osservanza  della
normativa vigente, a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella
zona di produzione e dalle  quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
                               Art. 8.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Molise" o  "del
Molise" riserva  devono essere obbligatoriamente chiusi  con tappi di
sughero e i recipienti devono avere una capacita' compresa tra 0,75 e
3  litri. Per  recipienti  di  capacita' inferiore  a  0,75 litri  e'
permesso l'uso del tappo a vite.