(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DEI  VINI A  DENOMINAZIONE DI  ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "GAVI" O "CORTESE DI GAVI".
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata e  garantita  "Gavi"  o
"Cortese di  Gavi", gia'  riconosciuta come denominazione  di origine
controllata  con decreto  del Presidente  della Repubblica  26 giugno
1974, e' riservata ai vini  bianchi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Gavi" o "Cortese di Gavi" tranquillo;
    "Gavi" o "Cortese di Gavi" frizzante;
    "Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante.
                               Art. 2.
  La  denominazione  di  origine  controllata e  garantita  "Gavi"  o
"Cortese di  Gavi" con  la specificazione  "tranquillo", "frizzante",
"spumante"  e'  riservata ai  vini  ottenuti  da uve  provenienti  da
vigneti,  presenti in  ambito  aziendale, composti  dal solo  vitigno
Cortese.
                               Art. 3.
  La zona di  produzione delle uve che possono  essere destinate alla
produzione  dei  vini  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Gavi"  o "Cortese di  Gavi", di  cui all'art. 1,  e' cosi'
delimitata:
  Partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra
la  strada  provinciale  Novi  Ligure-Gavi e  la  via  Egidio  Raggio
dell'abitato di  Novi Ligure la  linea di delimitazione segue  la via
Egidio  Raggio sino  all'incrocio con  la strada  statale n.  35-bis.
Seguendo  la  strada  statale  n.  35-bis  verso  Serravalle  Scrivia
attraversa  l'abitato  Serravalle  Scrivia   sino  al  bivio  con  la
provinciale Gavi-Serravalle Scrivia,  quindi percorrendo detta strada
provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla.
  Dalla  galleria in  localita'  cascina Grilla,  il comprensorio  e'
delimitato dallo spartiacque sino al  limite dei confini tra i comuni
di Gavi e  Arquata Scrivia. Quindi la linea di  delimitazione segue i
confini  esterni dei  comuni di  Gavi, Carrosio,  Bosio, Parodi  e S.
Cristoforo, includendo  nella zona di produzione  l'intero territorio
di detti comuni.
  Seguendo il  confine tra  i comuni di  S. Cristoforo  e Castelletto
d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S.
Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata
d'Orba. Segue  quindi il confine  tra i  comuni di Capriata  d'Orba e
Castelletto   d'Orba  sino   ad  incontrare   nuovamente  la   strada
provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba.
  Percorrendo  detta strada  la linea  di delimitazione  raggiunge il
bivio  per Francavilla  Bisio e  proseguendo per  la strada  Capriata
d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un
breve tratto  della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo  sino al bivio
con  la strada  per Pasturana  in localita'  Madonnetta. Segue  detta
strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso
di detto Rio,  verso monte, sino a raggiungere il  ponte sulla strada
Tassarolo-Novi Ligure.
  Percorre quindi la  strada Tassarolo-Novi Ligure sino  al bivio con
la  strada  Gavi-Novi  Ligure  e successivamente  detta  strada  sino
all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Gavi" o  "Cortese di Gavi"  devono essere quelle  tradizionali della
zona, e  comunque atte  a conferire  alle uve e  al vino  derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto da considerare  idonei unicamente i vigneti collinari
di giacitura ed orientamento adatti ed  i cui terreni siano di natura
calcareaargillosamarnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti
ed umide di fondovalle. I sesti  di impianto, le forme di allevamento
ed il  sistema di  potatura nei nuovi  impianti devono  essere quelli
tradizionali,  e comunque  atti a  non modificare  le caratteristiche
delle uve e del vino.
  I nuovi impianti ed i reimpianti  dovranno avere un numero di ceppi
per ettaro non inferiore a 3.300.
  La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  dei  vigneti,  in  coltura
specializzata, destinati alla  produzione dei vini di  cui all'art. 1
non deve essere superiore a 9,5 tonnellate.
  Fermo  restando il  limite  massimo sopra  indicato, la  produzione
massima  per ettaro  in coltura  promiscua deve  essere calcolata  in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare alla  produzione dei vini  a d.o.c.g. "Gavi" o  "Cortese di
Gavi" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando
il limite resa uvavino per i quantitativi di cui al comma successivo,
purche' la produzione globale non  superi del 20% il limite medesimo;
oltre tale  valore decade  il diritto  alla denominazione  di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%.
  Qualora  superi questo  limite ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla d.o.c.g.
  Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.
  La  regione  Piemonte, sentito  il  parere  degli interessati,  con
proprio  decreto,  puo'  modificare  di anno  in  anno,  prima  della
vendemmia, il limite  massimo di produzione delle uve  per ettaro per
la  produzione dei  vini  a denominazione  di  origine controllata  e
garantita "Gavi" o  "Cortese di Gavi" inferiore a  quello fissato dal
presente  disciplinare, ai  sensi  della legge  n. 164/1992,  dandone
comunicazione  immediata al  Ministero  per le  politiche agricole  -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
  Le uve  destinate alla  vinificazione devono  assicurare ai  vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di
Gavi" un titolo alcolometrico volumico  naturale minimo di 9,50% vol.
per  le tipologie  tranquillo e  frizzante, e  di 9,00%  vol. per  la
tipologia spumante.
  Le  partite   di  uve  destinate  alla   spumantizzazione  dovranno
costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione dei  vini a denominazione di origine
controllata  e garantita  "Gavi" o  "Cortese di  Gavi" devono  essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
                               Art. 6.
  I vini a denominazione di  origine controllata e garantita "Gavi" o
"Cortese  di   Gavi"  all'atto  dell'immissione  al   consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Tipologia tranquillo:
    aspetto: limpido;
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato;
  sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
   Tipologia frizzante:
    aspetto: limpido;
    colore: paglierino piu' o meno tenue;
    odore: fine, delicato, caratteristico;
  sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
   Tipologia spumate:
    aspetto: limpido;
    colore: paglierino piu' o meno tenue;
    spuma: fine e persistente;
    odore: fine, delicato, caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, asciutto, gradevole;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
con proprio  decreto, per i vini  di cui al presente  disciplinare, i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco
netto.
                               Art. 7.
  Nella  presentazione e  designazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" e' vietata
l'aggiunta di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra", "fine",  "scelto", "selezionato", e similari.  E' consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche   aggiuntive  che   facciano  riferimento   a  comuni,
frazioni,  fattorie, zone  e  localita',  dalle quali  effettivamente
provengono  le  uve  da  cui  i vini  cosi'  qualificati  sono  stati
ottenuti, purche' nel rispetto delle normative vigenti in materia.
  E' consentito  l'uso di  indicazioni toponomastiche  aggiuntive che
facciano   riferimento  alle   "vigne"  dalle   quali  effettivamente
provengano  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
esclusivamente ottenuto,  a condizione che tali  vigne siano indicate
ed  evidenziate separatamente  all'atto della  denuncia all'albo  dei
vigneti  e  che  le  uve  da  esse provenienti  ed  i  vini  da  esse
separatamente ed  unicamente ottenuti siano distintamente  indicate e
caricati rispettivamente  nella denuncia annuale di  produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
  In sede di designazione, la indicazione del comune deve figurare in
etichetta   e   negli  imballaggi   al   di   sotto  della   dicitura
"denominazione  di  origine   controllata  e  garantita",  riportando
esclusivamente la dicitura "del comune di ...".
  E' obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve per i vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi"
nelle tipologie "tranquillo", "frizzante"  e "spumante" elaborato con
metodo Charmat.
  Per il  vino a d.o.c.g.  "Gavi" o  "Cortese di Gavi"  spumante deve
essere  indicata in  etichetta l'annata  di sboccatura,  mentre resta
facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
                               Art. 8.
  L'aumento del  titolo alcolometrico volumico  del mosto o  del vino
nuovo ancora in  fermentazione, destinato a produrre  vini a d.o.c.g.
"Gavi" o "Cortese di Gavi" deve essere ottenuto mediante mosto di uve
concentrato  ottenuto dalle  uve  di vigneti  della varieta'  Cortese
prodotte nella zona di cui  all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti
della  denominazione  di origine  controllata  e  garantita "Gavi"  o
"Cortese di Gavi", o con mosto concentrato rettificato.