Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GAVI" O "CORTESE DI GAVI". Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Gavi" o "Cortese di Gavi" tranquillo; "Gavi" o "Cortese di Gavi" frizzante; "Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante. Art. 2. La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" con la specificazione "tranquillo", "frizzante", "spumante" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese. Art. 3. La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", di cui all'art. 1, e' cosi' delimitata: Partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi-Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla. Dalla galleria in localita' cascina Grilla, il comprensorio e' delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba sino ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in localita' Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcareaargillosamarnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 9,5 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uvavino per i quantitativi di cui al comma successivo, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g. Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. La regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, puo' modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante. Le partite di uve destinate alla spumantizzazione dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Tipologia tranquillo: aspetto: limpido; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Tipologia frizzante: aspetto: limpido; colore: paglierino piu' o meno tenue; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Tipologia spumate: aspetto: limpido; colore: paglierino piu' o meno tenue; spuma: fine e persistente; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: armonico, pieno, asciutto, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti, purche' nel rispetto delle normative vigenti in materia. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. In sede di designazione, la indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita", riportando esclusivamente la dicitura "del comune di ...". E' obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per i vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" nelle tipologie "tranquillo", "frizzante" e "spumante" elaborato con metodo Charmat. Per il vino a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante deve essere indicata in etichetta l'annata di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia. Art. 8. L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varieta' Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", o con mosto concentrato rettificato.