IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
i Ministri del  lavoro e della previdenza sociale,  della sanita' e
  per la funzione pubblica e gli affari regionali
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'articolo 1,  comma 2, del decreto  legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato
negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una piu'
efficace  e  specifica tutela  della  salute  e della  sicurezza  dei
lavoratori  nelle   universita'  e   negli  istituti   di  istruzione
universitaria,  anche in  relazione alle  particolari caratteristiche
degli atenei stessi;
  Considerato   che  dette   particolari   esigenze  possono   essere
individuate:
  a) nella garanzia della liberta' di ricerca e di didattica, sancita
dall'articolo 33  della Costituzione, ribadita anche  dall'articolo 6
della legge del 9 maggio 1989, n. 168;
  b)  nella peculiarita'  delle universita'  in quanto  realta' nelle
quali si svolgono attivita' di ricerca, di didattica, di assistenza e
di servizio, per natura ed  organizzazione diverse da altre attivita'
di produzione di beni o di servizi;
  c)  nella necessita'  di garantire,  con unifornita'  di procedura,
l'applicazione  ed  il  rispetto  della legislazione  in  materia  di
prevenzione, protezione,  sicurezza ed igiene del  lavoro nell'ambito
delle universita'  e degli istituti di  istruzione universitaria, nel
rispetto delle loro specificita';
  d)  nella necessita'  di regolare  le attivita'  svolte nell'ambito
delle  universita'  dal   personale  docente,  ricercatore,  tecnico,
amministrativo,   dagli  studenti   e  dai   soggetti  esterni   alle
universita' che operano per conto e nell'ambito delle stesse;
  Considerato,   altresi',   che   le  particolari   esigenze   delle
istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come
segue:
  a)  l'universita' e'  costituita  da  un'aggregazione di  strutture
eterogenee - che risultano essere  autonome con riferimento ad alcuni
settori di attivita',  ma interdipendenti con riferimento  ad altri -
presso  le  quali  svolgono  la  loro  attivita'  personale  docente,
ricercatore e personale tecnico  ed amministrativo, ognuno sulla base
delle specifiche attribuzioni e competenze;
  b)  l'attivita' di  ricerca  e  quella sperimentale,  proiettandosi
verso  nuove   tecnologie,  spesso  comportano  la   progettazione  e
l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di
lavoro,  di  impianti o  di  altri  mezzi  tecnici ovvero  di  agenti
chimici,  fisici   e  biologici,  anche  all'uopo   prodotti  in  via
innovativa,  con  conseguente  possibilita'  di rischi  nuovi  o  non
compiutamente  conosciuti,   per  i  quali  e'   comunque  necessaria
un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
  c)  il personale,  sia  organicamente strutturato  che non,  spesso
agisce  anche  in  autonomia,   sia  organizzativogestionale  che  di
risorse,  tanto  presso la  propria  struttura,  quanto presso  altre
strutture;
  d) l'attivita' del personale universitario si svolge secondo tempi,
modalita' ed  organizzazione tali  da rendere  necessario individuare
indici  statisticoinfortunistici  diversi  da quelli  previsti  dalla
normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed
il personale docente e ricercatore;
  e)  le istituzioni  universitarie talora  utilizzano un  patrimonio
edilizio ed immobiliare di  particolare pregio culturale sottoposto a
vincoli di  tutela, e che  e' caratterizzato da una  molteplicita' di
origini e di destinazioni;
  f) le  istituzioni universitarie  svolgono nelle  proprie strutture
attivita'  didattiche,  culturali  e  scientifiche,  aperte  anche  a
persone esterne alle universita',  non riconducibili fra le attivita'
scolastiche o di pubblico spettacolo;
  g) le  strutture universitarie  (quali laboratori, aule,  centri di
servizi, biblioteche, uffici,  stabulari, officine, reparti sanitari)
presentano molteplici  tipologie di rischio  fortemente differenziate
tanto per qualita' che per intensita';
  h) le frequenti collaborazioni tra  universita' ed enti di ricerca,
di servizio,  assistenziali e  produttivi, pubblici e  privati, nello
svolgimento delle quali il personale delle universita' e quello degli
enti  coinvolti  concorre  direttamente al  raggiungimento  dei  fini
comuni,  le quali  impongono  la previa  definizione  dei ruoli  onde
evitare sovrapposizioni di funzioni;
  i) alcune universita' sono articolate in piu' sedi o poli;
  l) l'articolazione  organizzativa delle attivita'  universitarie e'
definita   dai  singoli   statuti  e,   pertanto,  assume   peculiari
connotazioni di specificita' per ciascuna sede;
  m) la difficolta'  di poter individuare un unico  datore di lavoro,
in  ragione  della  molteplicita' delle  attivita'  istituzionalmente
svolte,  relative alla  didattica, alla  ricerca, all'assistenza,  ai
servizi  ed all'amministrazione,  della riconosciuta  autonomia delle
singole  strutture e  dei  ricercatori,  nonche' della  molteplicita'
delle "unita' produttive" di riferimento;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
  Ritenuto opportuno  non aderire alla osservazione  del Consiglio di
Stato  di  espungere  dal preambolo  l'articolata  elencazione  delle
particolari  esigenze delle  attivita' universitarie,  contrassegnate
dalle  lettere da  a)  ad m),  in quanto  tali  riferimenti hanno  la
finalita'   di   evidenziare   la  peculiarita'   delle   istituzioni
universitarie  e  rendere  piu'   comprensibile  il  dispositivo  del
provvedimento;
  Ritenuto,  altresi', di  non accogliere  l'invito del  Consiglio di
Stato ad  eliminare l'articolo 1,  essendo il medesimo  finalizzato a
ricomprendere  nell'area di  applicazione  del  regolamento tutte  le
particolari   attivita'  delle   istituzioni  universitarie   che  ne
costituiscono il fondamento;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Campo di applicazione e particolari esigenze
  1. Le  norme di cui  al decreto  legislativo 19 settembre  1994, n.
626, e  sue modificazioni  ed integrazioni, si  applicano a  tutte le
attivita'  di  didattica, di  ricerca,  di  assistenza, di  servizio,
svolte  direttamente e/o  indirettamente  dalle  universita' e  dagli
istituti di istruzione  universitaria sia presso le  proprie sedi che
presso sedi esterne.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   La legge   9   maggio   1989, n.    168,    riguarda:
          "Istituzione  del Ministero   dell'universita'   e    della
          ricerca   scientifica   e tecnologica".
            -  Il  comma  2  dell'art.  1  del decreto legislativo 19
          settembre 1994, n.   626   (Attuazione    delle   direttive
          89/391/CEE,       89/654/CEE,  89/655/CEE,      89/656/CEE,
          90/269/CEE,   90/270/CEE,     90/394/CEE      e  90/679/CEE
          riguardanti   il   miglioramento della  sicurezza  e  della
          salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), cosi' recita:
            "2. Nei  riguardi delle Forze armate  e di  Polizia,  dei
          servizi  di  protezione civile,   nonche' nell'ambito delle
          strutture giudiziarie, penitenziarie, di  quelle  destinate
          per  finalita'    istituzionali alle attivita' degli organi
          con compiti in materia di   ordine  e  sicurezza  pubblica,
          delle    universita',    degli   istituti   di   istruzione
          universitaria,    degli  istituti    di  istruzione      ed
          educazione    di ogni ordine e grado,  degli archivi, delle
          biblioteche, dei  musei e delle aree archeologiche    dello
          Stato    delle  rappresentanze   diplomatiche e consolari e
          dei mezzi di trasporto  aerei e marittimi, le    norme  del
          presente   decreto   sono   applicate tenendo  conto  delle
          particolari  esigenze  connesse  al  servizio    espletato,
          individuate   con  decreto  del  Ministro  competente    di
          concerto  con i Ministri  del lavoro   e  della  previdenza
          sociale, della sanita' e della funzione pubblica".
            -  I    commi 3 e 4   dell'art. 17 della  legge 23 agosto
          1988,   n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          recita:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            - L'art.  33 della Costituzione  prevede che:  "L'arte  e
          la scienza sono libere  e libero  ne e' l'insegnamento.  La
          Repubblica    detta  le  norme  generali sull'istruzione ed
          istituisce scuole statali per tutti gli ordini    e  gradi.
          Enti  e   privati hanno  il diritto  di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge,
          nel fissare  i diritti e  gli obblighi   delle  scuole  non
          statali  che  chiedono  la parita', deve assicurare ad esse
          piena liberta' e ai loro alunni un  trattamento  scolastico
          equipollente  a  quello degli alunni di scuole statali.  E'
          prescritto un esame di   Stato  per  l'ammissione  ai  vari
          ordini  e   gradi di scuole o per la conclusione  di essi e
          per  l'abilitazione    all'esercizio  professionale.     Le
          istituzioni   di alta cultura,  universita'  ed  accademie,
          hanno  il   diritto   di   darsi ordinamenti  autonomi  nei
          limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
            L'art.  6   della sopra  citata legge  9 maggio 1989,  n.
          168,  e' il seguente:
            "Art. 6. - 1. Le  universita' sono dotate di personalita'
          giuridica  e,    in  attuazione    dell'art.  33      della
          Costituzione,    hanno  autonomia  didattica,  scientifica,
          organizzativa,   finanziaria e  contabile;  esse  si  danno
          ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
            2.  Nel    rispetto dei principi   di autonomia stabiliti
          dall'art. 33 della    Costituzione  e    specificati  dalla
          legge,  le  universita' sono disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi  statuti   e   regolamenti, esclusivamente    da
          norme    legislative      che    vi      operino   espresso
          riferimento. E' esclusa l'applicabilita'   di  disposizioni
          emanate con circolare.
            3.    Le  universita'    svolgono attivita'   didattica e
          organizzano le relative strutture    nel  rispetto    della
          liberta'  di    insegnamento dei docenti   e dei   principi
          generali    fissati  nella     disciplina   relativa   agli
          ordinamenti  didattici   universitari. Nell'osservanza   di
          questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma,
          anche  effettuati  presso     scuole    dirette   a    fini
          speciali,     di   laurea      e      di  specializzazione;
          definiscono      e     disciplinano   i     criteri     per
          l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di
          ricerca e dei servizi didattici integrativi.
            4. Le   universita' sono sedi    primarie  della  ricerca
          scientifica  e operano, per la realizzazione  delle proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca    dei    docenti   e   dei   ricercatori   nonche'
          dell'autonomia di  ricerca delle   strutture  scientifiche.
          I  singoli  docenti  e  ricercatori, secondo   le norme del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca:
            a)    accedono    ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi  dell'art.  65    del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11 luglio 1980, n. 382;
            b)    possono    partecipare   a  programmi  di   ricerca
          promossi   da amministrazioni   dello   Stato,   da    enti
          pubblici  o  privati  o  da istituzioni internazionali, nel
          rispetto delle relative normative.
            5.  Le universita',  in  osservanza  delle norme  di  cui
          ai   commi precedenti,     provvedono      all'istituzione,
          organizzazione        e  funzionamento  delle     strutture
          didattiche,  di ricerca  e di servizio, anche  per   quanto
          concerne  i  connessi   aspetti  amministrativi, finanziari
          e di gestione.
            6. I regolamenti  di ateneo e quelli interni  di ciascuna
          struttura sono   emanati con   decreto  del    rettore  nel
          rispetto  dei    principi e delle procedure stabiliti dallo
          statuto.
            7.   L'autonomia   finanziaria   e     contabile    delle
          universita'  si esercita ai sensi dell'art. 7.
            8.    La legge  di attuazione  dei principi  di autonomia
          di cui  al presente articolo  stabilisce termini  e  limiti
          dell'autonomia  delle  universita', quanto all'assunzione e
          alla gestione del personale non docente.
            9.   Gli statuti   e i    regolamenti  di    ateneo  sono
          deliberati  dagli organi   competenti   dell'universita'  a
          maggioranza      assoluta    dei  componenti.  Essi    sono
          trasmessi    al Ministro  che, entro  il termine perentorio
          di sessanta giorni,  esercita il controllo di  legittimita'
          e    di merito   nella forma  della  richiesta motivata  di
          riesame.   In assenza di  rilievi  essi  sono  emanati  dal
          rettore.
            10.  Il Ministro  puo' per  una  sola volta,  con proprio
          decreto,   rinviare   gli     statuti  e     i  regolamenti
          all'universita',  indicando le norme  illegittime e  quelle
          da   riesaminare  nel    merito.  Gli    organi  competenti
          dell'universita'  possono   non conformarsi  ai rilievi  di
          legittimita'      con   deliberazione      adottata   dalla
          maggioranza dei  tre quinti  dei  suoi  componenti,  ovvero
          ai   rilievi  di  merito  con deliberazione  adottata dalla
          maggioranza assoluta.   In  tal    caso  il  Ministro  puo'
          ricorrere  contro  l'atto  emanato  dal rettore, in sede di
          giurisdizione  amministrativa  per  i      soli   vizi   di
          legittimita'.  Quando  la   maggioranza   qualificata   non
          sia  stata  raggiunta,  le   norme contestate  non  possono
          essere emanate.
            11.  Gli    statuti  delle    universita' sono pubblicati
          nella Gazzetta  Ufficiale,  i  regolamenti  nel  Bollettino
          ufficiale del Ministero".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  titolo del decreto   legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.