IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  concernente  il   riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, ed  in particolare l'art. 20,
comma 8, lettera d);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n.
387,  con il  quale  e'  stato approvato  il  regolamento recante  la
disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca;
  Vista la legge  3 luglio 1998, n. 210, ed  in particolare l'art. 4,
recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;
  Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980 consente  al Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di stabilire con proprio decreto le
equipollenze  con il  titolo  di  dottore di  ricerca  di diplomi  di
perfezionamento scientifico rilasciati da  scuole italiane di livello
postuniversitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi
di  dottorato di  ricerca  per strutture,  ordinamento, attivita'  di
studio  e  di  ricerca  e   numero  limitato  di  titoli  annualmente
rilasciati;
  Vista  l'istanza presentata  dalla  Scuola  internazionale di  alti
studi scienze  della cultura della  Fondazione collegio San  Carlo di
Modena, per  i fini  di cui  all'art. 74  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 382/1980;
  Visto  il  parere  favorevole   reso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in merito alla predetta istanza nell'adunanza del 22 aprile
1999;
  Atteso che  il detto Consiglio universitario  nazionale ha ritenuto
che   i   titoli   di   perfezionamento   rilasciati   dalla   Scuola
internazionale di  alti studi scienze della  cultura della Fondazione
collegio San Carlo di Modena  sono assimilabili ai corsi di dottorato
di  ricerca per  strutture,  ordinamento, attivita'  di  studio e  di
ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  diplomi di  perfezionamento  scientifico  in "Scienze  della
cultura" rilasciati  dalla Scuola internazionale di  alti studi della
cultura -  Fondazione collegio  San Carlo  di Modena,  possono essere
dichiarati equipollenti  ai titoli  di dottore di  ricerca rilasciati
dalle  universita' italiane  purche'  siano  soddisfatte le  seguenti
condizioni:
  a) il numero  degli ammessi ai corsi di  perfezionamento non potra'
complessivamente  superare,  per  ogni  ciclo  formativo,  le  cinque
unita';
  b) l'ammissione ai corsi stessi dovra' avvenire attraverso prove di
valutazione selettive pubbliche e trasparenti;
  c) ai corsi di perfezionamento in questione potranno essere ammessi
allievi in possesso  di diploma di laurea, coerente  con il programma
formativo del corso, rilasciato da una universita' italiana ovvero in
possesso di  titolo di studio straniero  dichiarato equipollente alla
laurea   italiana   ai   sensi   dell'art.  332   del   testo   unico
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592.