(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
  PROPOSTA  DI MODIFICA  DEL DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DEI VINI  A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LAMBRUSCO MANTOVANO".
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata "Lambrusco  Mantovano" e'
riservata ai  vini rossi e  rosati anche con la  specificazione delle
sottozone  "Viadanese-Sabbionetano"   e  "Oltre  Po   Mantovano"  che
rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La denominazione  di origine  controllata "Lambrusco  Mantovano" e'
riservata ai vini ottenuti dalle  uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  Lambrusco  Viadanese  (localmente  denominato  Grappello  Ruberti),
Lambrusco   Maestri   (localmente  denominato   Grappello   Maestri),
Lambrusco Marani e  Lambrusco Salamino, da soli  o congiuntamente per
almeno l'85%.
  Possono  concorrere alla  produzione  di detti  vini  anche le  uve
provenienti da  vitigni: Lambrusco di Sorbara,  Lambrusco Grasparossa
(localmente Grappello  Grasparossa), Ancelotta  e Fortuna, da  soli o
congiuntamente, nella misura massima del 15%.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Lambrusco Mantovano"  con l'esclusione  delle zone  non
idonee,  pedologicamente caratterizzate  da drenaggio  lento e  forte
costipamento, e'  costituita da due aree  disgiunte, una comprendente
il Viadanese-Sabbionetano e cioe' il territorio compreso fra il fiume
Oglio e il fiume Po e  l'altra costituita dall'Oltre Po Mantovano, e'
costituita da due sottozone  con caratteristiche ambientali diverse e
che  danno  origine  a   produzioni  con  specifiche  caratteristiche
tradizionalmente   note:   "Viadanese   Sabbionetano"   e   "Oltrepo'
Mantovano" i cui confini sono in appresso indicati.
  La  prima  area  e   sottozona  (Viadanese-Sabbionetano)  e'  cosi'
delimitata:
  partendo dalla congiunzione  fra gli argini maestri dei  fiumi Po e
Oglio  in  prossimita' dell'abitato  S.  Matteo  Chiaviche segue,  in
direzione  nord, l'argine  del  fiume Oglio  attraverso la  localita'
Sabbioni,  Bocca Chiaviche  e Gazzuolo  fino all'intersezione  con il
canale  Acque Alte  per  seguire verso  ovest  quest'ultinio fino  al
ponte, sullo stesso canale, della  strada comunale "Ca' dei Passeri".
Indi il confine scende verso  sud seguendo il limite provinciale sino
all'intersezione  della strada  statale Cicognana-Viadana  seguendola
fino a Viadana per proseguire lungo  la strada provinciale n. 57 "San
Matteo-Viadana" fino al punto di partenza.
  La  seconda  area  e  sottozona   (Oltre  Po  Mantovano)  e'  cosi'
delimitata:
  partendo dall'inserzione fra la strada statale n. 62 "della Cisa" e
l'argine  maestro di  destra del  fiume  Po, ponte  di Borgoforte  il
limite di  zona segue in direzione  sud detta strada statale  sino ad
intersecare  il  limite provinciale  e  di  regione per  seguirlo  in
direzione est  sino poco  dopo la ferrovia  Verona-Bologna, a  sud di
Poggio Rusco dove incrocia la  strada comunale "Arrigona" per seguire
verso nord  prima detta strada  proseguendo poi per la  via Stoppiaro
fino a raggiungere la strada statale n. 496 "Virgiliana".
  Il confine  continua per  tale strada  statale fino  in prossimita'
della localita' detta "Pilastri" per proseguire prima verso nord fino
all'abitato di  Sermide e poi  verso ovest  fino al ponte  sul canale
della bonifica  Reggiana Mantovana  nella frazione Moglia  di Sermide
seguendo la strada provinciale n. 34 Ferrarese.
  Il  limite  di zona  segue  quindi  in  direzione ovest  il  canale
d'irrigazione e di bonifica Reggiana Mantovana fino ad intersecare la
strada Revere-Zello  per proseguire  lungo detta  strada prima,  e la
provinciale n. 34 Ferrarese poi, fino all'abitato di Revere.
  Da questo centro il confine prosegue verso ovest lungo l'argine del
fiume Po fino alla localita' "Sabbioncello" per seguire poi la strada
"Semeghini" fino alla localita' "Santa Lucia" per proseguire lungo la
strada provinciale "San Benedetto Po-Quingentole" fino alla localita'
S.  Siro da  dove  segue  la strada  comunale  "Menavizza" che  porta
all'argine fino al ponte di Borgoforte ove incrocia la strada statale
n. 62 "della Cisa" punto di partenza.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco
Mantovano" devono  essere quelle tradizionali della  zona, e comunque
atte   a  conferire   alle  uve   e  al   vino  derivato   specifiche
caratteristiche di qualita'.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura, devono essere  quelli generalmente usati o  comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  La produzione  massima di  uva per ettaro  dei vigneti,  in coltura
specializzata,  destinati alla  produzione  di cui  all'art.  2 e  le
rispettive  rese massime  di  uva  in vino  finito  devono essere  le
seguenti:
    Tipologia                          Resa uva/ha   Resa uva/vino
       __                                   __             __
Rosso                                    17,0 tonn.        70%
Rosato                                   17,0 tonn.        70%
Rosso (con la specificazione di una
 delle sottozone)                        14,0 tonn.        70%
Rosato (con la specificazione di una
 delle sottozone)                        14,0 tonn.        70%
  Solo per  le tipologie  della denominazione di  origine controllata
"Lambrusco  Mantovano"   senza  la   designazione  di   sottozona  e'
consentito  che  la   resa  di  uva  per  ettaro,   anche  in  annate
eccezionalmente  favorevoli, sia  riportata al  limite massimo  sopra
indicato, purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il
limite medesimo.
  Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite del 20% in piu',
l'intera produzione  non avra' diritto alla  denominazione di origine
controllata.
  La  resa uva/vino,  all'atto  dell'immissione al  consumo non  puo'
superare il 70%
  Qualora tale resa superi  il limite del 70% e non  oltre il 75%, la
parte  eccedente  non  ha   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata, oltre  il 75%  decade il  diritto alla  denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della
denominazione di origine controllata  "Lambrusco Mantovano" un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10%.
  Per l'uso  del nome di  una delle  sottozone le uve  destinate alla
vinificazione  devono  assicurare  ai  vini  della  denominazione  di
origine  controllata "Lambrusco  Mantovano"  un titolo  alcolometrico
volumico minimo naturale non inferiore a 10,50%.
  E' consentito  l'arricchimento alle  condizioni e con  le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
  La  eventuale dolcificazione  deve  effettuarsi con  mosti d'uva  o
mosti concentrati, tutti  provenienti da uve atte  alla produzione di
vini  a denominazione  di origine  controllata "Lambrusco  Mantovano"
prodotte  da vigneti  iscritti  al relativo  albo,  oppure con  mosto
concentrato  rettificato purche',  ai sensi  delle norme  nazionali e
comunitarie,  il cumulo  delle deroghe  di varieta',  di annata  e di
prodotto non facente parte della zona di produzione non superi il 15%
del volume del complessivo dei vini designati con la denominazione di
origine controllata "Lambrusco Mantovano".
  La quantita' di mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato
ottenuto da uve prodotte nella zona  di cui all'art. 3, da vitigni di
cui all'art. 2 del  presente disciplinare, eventualmente aggiunte per
l'arricchimento  o per  la dolcificazione,  devono sostituire  uguali
quantita' di mosto  o di vino a denominazione  di origine controllata
"Lambrusco Mantovano".
  La presa  di spuma,  consentita nell'arco dell'intera  annata, deve
effettuarsi con  mosti di uve,  mosti d'uva concentrati,  mosti d'uva
parzialmente fermentati, e/o con mosto concentrato rettificato, anche
su prodotti arricchiti.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali leali e  costanti, atte a conferire ai vini  le loro peculiari
caratteristiche.
  Le  operazioni  di  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art.
3.   Tuttavia,  tenuto   conto  delle   situazioni  tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio della provincia di Mantova.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale  per  la tutela  delle  denominazioni  di origine  e  delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei  vini,  sentita   la  regione
Lombardia, consentire che le  suddette operazioni siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Cremona, Modena
e Reggio  Emilia a  condizione che le  ditte interessate  ne facciano
richiesta  e dimostrino  di aver  effettuato le  dette operazioni  da
almeno  cinque anni  dalla  pubblicazione della  presente modifica  e
producano tradizionalmente i vini in questione.
  Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve, mosti o vini provenienti
dalle zone di produzione di cui all'art. 3.
  Le  operazioni   di  vinificazione  ed  elaborazione   dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", designati
con  una  delle  due  sottozone  di cui  all'art.  1,  devono  essere
effettuate all'interno della citata sottozona.
  La regione Lombardia sentito il  parere degli interessati, puo' con
proprio decreto, modificare di anno in anno, prima della vendemmia, i
limiti massimi di  produzione delle uve per ettaro  per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano"
inferiori a quelli fissati dal  presente disciplinare, ai sensi della
legge 10  febbraio 1992, n.  164, dandone comunicazione  immediata al
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
                               Art. 6.
  I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano"
all'atto dell'immissione  al consumo devono rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
 "Lambrusco Mantovano" rosso:
  spuma: frizzante, evanescente solo  per il prodotto condizionato in
contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri;
   colore: rosso rubino piu' o meno intenso o granato;
  odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;
   sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
   acidita' totale minima: 6,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
 "Lambrusco Mantovano" rosato:
  spuma: frizzante, evanescente solo  per il prodotto condizionato in
contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri;
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: gradevole, fruttato;
   sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
   acidita' totale minima: 6,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
 "Lambrusco Mantovano" Viadanese-Sabbionetano rosso:
  spuma: frizzante, evanescente solo  per il prodotto condizionato in
contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri;
   colore: rosso rubino piu' o meno intenso o granato;
  odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;
   sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
   acidita' totale minima: 6,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.
 "Lambrusco Mantovano" Viadanese-Sabbionetano rosato:
  spuma: frizzante, evanescente solo  per il prodotto condizionato in
contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri;
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: gradevole, fruttato;
   sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
   acidita' totale minima: 6,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
 "Lambrusco Mantovano" Oltrepo' Mantovano rosso:
  spuma: frizzante, evanescente solo  per il prodotto condizionato in
contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri;
   colore: rosso rubino piu' o meno intenso o granato;
  odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;
   sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
   acidita' totale minima: 6,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 21,00 g/l.
 "Lambrusco Mantovano" Oltrepo' Mantovano rosato:
  spuma: frizzante, evanescente solo  per il prodotto condizionato in
contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri;
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: gradevole, fruttato;
   sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
   acidita' totale minima: 6,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
con proprio  decreto, per i vini  di cui al presente  disciplinare, i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco
netto.
                               Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata  "Lambrusco Mantovano"  e' vietata  l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione aggiumiva  diversa da  quelle previste  dal
presente disciplinare,  ivi compresi  gli aggettivi  "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  ivi   comprese  le  menzioni  tendenti   a  specificare
l'eventuale attivita' agricola dell'imbottigliatore e nomi geografici
dell'azienda   stessa  ad   esclusione   del   termine  "Vigna",   le
raccomandazioni  al  consumatore,  nonche'  l'utilizzo  di  marchi  e
distinzioni nel rispetto delle norme UE.
  Il  riferimento alle  indicazioni geografiche  o toponomastiche  di
unita' amimistrative, o frazioni,  aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentito  soltanto in conformita' al disposto
del decreto  ministeriale 22 aprile  1992 (Gazzetta Ufficiale  n. 100
del  30  aprile  1992  -   concernente:  condizione  e  modalita'  di
utilizzazione   dei  nomi   di  comuni   o  di   frazioni,  di   zone
amministrative definite e di sottozone per i vini D.O.C.G. e D.O.C.).
  I   vini  a   denominazione  di   origine  controllata   "Lambrusco
Mantovano",  se  confezionati in  recipienti  di  capacita' uguale  o
superiore a  50 cl e fino  a 5 litri possono  essere commercializzati
anche  con la  chiusura  a tappo  fungo (in  sughero  o in  plastica)
ancorato  con gabbietta  ferma tappo  o capsula  come previsto  dalla
normativa vigente.
  Sulle   bottiglie  o   altri   recipienti  contenenti   i  vini   a
denominazione  di  origine  controllata  "Lambrusco  Mantovano"  puo'
figurare  l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve,  la
medesima indicazione  e' obbligatoria quando si  utilizza la menzione
delle sottozone.