Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LAMBRUSCO MANTOVANO". Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" e' riservata ai vini rossi e rosati anche con la specificazione delle sottozone "Viadanese-Sabbionetano" e "Oltre Po Mantovano" che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Viadanese (localmente denominato Grappello Ruberti), Lambrusco Maestri (localmente denominato Grappello Maestri), Lambrusco Marani e Lambrusco Salamino, da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni: Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa (localmente Grappello Grasparossa), Ancelotta e Fortuna, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" con l'esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da drenaggio lento e forte costipamento, e' costituita da due aree disgiunte, una comprendente il Viadanese-Sabbionetano e cioe' il territorio compreso fra il fiume Oglio e il fiume Po e l'altra costituita dall'Oltre Po Mantovano, e' costituita da due sottozone con caratteristiche ambientali diverse e che danno origine a produzioni con specifiche caratteristiche tradizionalmente note: "Viadanese Sabbionetano" e "Oltrepo' Mantovano" i cui confini sono in appresso indicati. La prima area e sottozona (Viadanese-Sabbionetano) e' cosi' delimitata: partendo dalla congiunzione fra gli argini maestri dei fiumi Po e Oglio in prossimita' dell'abitato S. Matteo Chiaviche segue, in direzione nord, l'argine del fiume Oglio attraverso la localita' Sabbioni, Bocca Chiaviche e Gazzuolo fino all'intersezione con il canale Acque Alte per seguire verso ovest quest'ultinio fino al ponte, sullo stesso canale, della strada comunale "Ca' dei Passeri". Indi il confine scende verso sud seguendo il limite provinciale sino all'intersezione della strada statale Cicognana-Viadana seguendola fino a Viadana per proseguire lungo la strada provinciale n. 57 "San Matteo-Viadana" fino al punto di partenza. La seconda area e sottozona (Oltre Po Mantovano) e' cosi' delimitata: partendo dall'inserzione fra la strada statale n. 62 "della Cisa" e l'argine maestro di destra del fiume Po, ponte di Borgoforte il limite di zona segue in direzione sud detta strada statale sino ad intersecare il limite provinciale e di regione per seguirlo in direzione est sino poco dopo la ferrovia Verona-Bologna, a sud di Poggio Rusco dove incrocia la strada comunale "Arrigona" per seguire verso nord prima detta strada proseguendo poi per la via Stoppiaro fino a raggiungere la strada statale n. 496 "Virgiliana". Il confine continua per tale strada statale fino in prossimita' della localita' detta "Pilastri" per proseguire prima verso nord fino all'abitato di Sermide e poi verso ovest fino al ponte sul canale della bonifica Reggiana Mantovana nella frazione Moglia di Sermide seguendo la strada provinciale n. 34 Ferrarese. Il limite di zona segue quindi in direzione ovest il canale d'irrigazione e di bonifica Reggiana Mantovana fino ad intersecare la strada Revere-Zello per proseguire lungo detta strada prima, e la provinciale n. 34 Ferrarese poi, fino all'abitato di Revere. Da questo centro il confine prosegue verso ovest lungo l'argine del fiume Po fino alla localita' "Sabbioncello" per seguire poi la strada "Semeghini" fino alla localita' "Santa Lucia" per proseguire lungo la strada provinciale "San Benedetto Po-Quingentole" fino alla localita' S. Siro da dove segue la strada comunale "Menavizza" che porta all'argine fino al ponte di Borgoforte ove incrocia la strada statale n. 62 "della Cisa" punto di partenza. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti: Tipologia Resa uva/ha Resa uva/vino __ __ __ Rosso 17,0 tonn. 70% Rosato 17,0 tonn. 70% Rosso (con la specificazione di una delle sottozone) 14,0 tonn. 70% Rosato (con la specificazione di una delle sottozone) 14,0 tonn. 70% Solo per le tipologie della denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" senza la designazione di sottozona e' consentito che la resa di uva per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, sia riportata al limite massimo sopra indicato, purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite medesimo. Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite del 20% in piu', l'intera produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. La resa uva/vino, all'atto dell'immissione al consumo non puo' superare il 70% Qualora tale resa superi il limite del 70% e non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10%. Per l'uso del nome di una delle sottozone le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 10,50%. E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale. La eventuale dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva o mosti concentrati, tutti provenienti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" prodotte da vigneti iscritti al relativo albo, oppure con mosto concentrato rettificato purche', ai sensi delle norme nazionali e comunitarie, il cumulo delle deroghe di varieta', di annata e di prodotto non facente parte della zona di produzione non superi il 15% del volume del complessivo dei vini designati con la denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano". La quantita' di mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato ottenuto da uve prodotte nella zona di cui all'art. 3, da vitigni di cui all'art. 2 del presente disciplinare, eventualmente aggiunte per l'arricchimento o per la dolcificazione, devono sostituire uguali quantita' di mosto o di vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano". La presa di spuma, consentita nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, e/o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Cremona, Modena e Reggio Emilia a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni dalla pubblicazione della presente modifica e producano tradizionalmente i vini in questione. Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve, mosti o vini provenienti dalle zone di produzione di cui all'art. 3. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", designati con una delle due sottozone di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della citata sottozona. La regione Lombardia sentito il parere degli interessati, puo' con proprio decreto, modificare di anno in anno, prima della vendemmia, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dandone comunicazione immediata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Lambrusco Mantovano" rosso: spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri; colore: rosso rubino piu' o meno intenso o granato; odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes; sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Lambrusco Mantovano" rosato: spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: gradevole, fruttato; sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. "Lambrusco Mantovano" Viadanese-Sabbionetano rosso: spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri; colore: rosso rubino piu' o meno intenso o granato; odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes; sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 21,0 g/l. "Lambrusco Mantovano" Viadanese-Sabbionetano rosato: spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: gradevole, fruttato; sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. "Lambrusco Mantovano" Oltrepo' Mantovano rosso: spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri; colore: rosso rubino piu' o meno intenso o granato; odore: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes; sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 21,00 g/l. "Lambrusco Mantovano" Oltrepo' Mantovano rosato: spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacita' da 0,375 a 5 litri; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: gradevole, fruttato; sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiumiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, ivi comprese le menzioni tendenti a specificare l'eventuale attivita' agricola dell'imbottigliatore e nomi geografici dell'azienda stessa ad esclusione del termine "Vigna", le raccomandazioni al consumatore, nonche' l'utilizzo di marchi e distinzioni nel rispetto delle norme UE. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amimistrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992 - concernente: condizione e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni o di frazioni, di zone amministrative definite e di sottozone per i vini D.O.C.G. e D.O.C.). I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", se confezionati in recipienti di capacita' uguale o superiore a 50 cl e fino a 5 litri possono essere commercializzati anche con la chiusura a tappo fungo (in sughero o in plastica) ancorato con gabbietta ferma tappo o capsula come previsto dalla normativa vigente. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, la medesima indicazione e' obbligatoria quando si utilizza la menzione delle sottozone.