(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
  NORME CONCERNENTI  I  CRITERI  E  LE  MODALITA'  PER  IL  CONTROLLO
DELL'IDONEITA' FISICA E PSICO-ATTITUDINALE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE
FERROVIE IN CONCESSIONE ED  IN  GESTIONE  COMMISSARIALE  GOVERNATIVA,
METROPOLITANE,  TRAMVIE  ED   IMPIANTI   ASSIMILABILI,   FILOVIE   ED
AUTOLINEE. 
                             Parte prima 
                           NORME GENERALI 
 1. Generalita'. 
 
  1. Le presenti norme stabiliscono i  criteri  e  le  modalita'  per
l'accertamento   ed   il   controllo    dell'idoneita'    fisica    e
psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in  concessione
ed  in  gestione  governativa,  metropolitane,  tramvie  ed  impianti
assimilabili, nonche' alle filovie ed autolinee. 
  2. Agli effetti dei requisiti fisici speciali riguardanti la vista,
l'udito, la statura,  richiesti  per  l'ammissione  in  servizio,  la
revisione, l'abilitazione, l'assegnazione  a  nuove  funzioni  ed  il
passaggio di profilo professionale, i candidati sono distinti in  tre
gruppi per quanto riguarda l'ammissione  in  servizio  ed  in  cinque
gruppi per quanto riguarda la revisione, come previsto dalle relative
tabelle. 
  3. Se le singole  aziende,  in  considerazione  di  particolari  ed
obiettive esigenze dell'esercizio, debitamente  accertate,  ritengono
necessario adottare per gli agenti da adibire a mansioni interessanti
il movimento e la sicurezza dell'esercizio, requisiti piu' rigorsi di
quelli stabiliti nelle tabelle allegate,  le  relative  norme  devono
essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero  dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri. 
 
 
 2. Visite per l'ammissione in servizio. 
 
  1. Per l'ammissione in servizio, sia nella categoria di  ruolo  sia
in  quella  non  di  ruolo,  per  qualunque  titolo  e  modalita'  di
assunzione, e' necessario il possesso da parte dei candidati di  sana
e  robusta  costituzione,   dei   requisiti   fisici,   psichici   ed
attitudinali richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto
a cui aspirano, nonche' dei requisiti fisici speciali prescritti  per
l'ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al posto
medesimo. 
  2. I requisiti fisici speciali richiesti  ai  candidati  che  hanno
compiuto il quarantesimo anno di eta' sono  quelli  indicati  per  le
visite di revisione di cui al successivo art. 3. 
  3. Le visite mediche da praticare a dipendenti non di  ruolo  vanno
effettuate con i criteri dell'ammissione. 
  4. In caso di ammissione in servizio di personale con  profilo  non
indicato nella tabella, si procede alla visita  adottando  i  criteri
indicati per il profilo professionale assimilabile. 
  5.  Sono  giudicati  non  idonei  i  candidati  che,  per  le  loro
condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, possono trovare
difficolta' al disimpegno incondizionato del servizio. 
  6. Gli agenti da adibire alla guida di autobus di linea, di filobus
e di automezzi aziendali diversi dalle autovetture  sono  sottoposti,
se non sono disponibili analoghi accertamenti effettuati  di  recente
presso strutture pubbliche, ad  esami  radiografici  del  rachide  in
varie proiezioni. Sono dichiarati non idonei alle  predette  mansioni
di autista coloro che  presentano,  soprattutto  a  carico  dei  vari
elementi della colonna vertebrale, malformazioni,  deviazioni,  fatti
infiammatori o degenerativi, trasformabili  col  tempo,  e  sotto  lo
stimolo di sollecitazioni meccaniche, in veri e propri fatti  morbosi
invalidanti. 
 
 
 3. Visite per revisione. 
 
  1. Le visite per revisione  si  effettuano  per  accertare,  con  i
comuni  esami  clinici  e  con  le  indagini  speciali  eventualmente
necessarie, se i dipendenti gia' in servizio, sia di ruolo che non di
ruolo,  sono  in  possesso  dei   requisiti   fisici,   psichici   ed
attitudinali occorrenti per  disimpegnare  le  mansioni  inerenti  al
profilo di cui sono rivestiti. In queste visite, per quanto  riguarda
i requisiti speciali, sono richiesti quelli relativi alla revisione. 
  2. Nel caso in cui i criteri della revisione sono adottati, a norma
del precedente art. 2, comma 2, o di altre disposizioni  particolari,
anche per le visite di ammissione, il requisito della  statura  resta
quello previsto per l'ammissione. 
  3. A visita  di  revisione  sono  sottoposti  i  dipendenti  quando
sorgono  dubbi  sulle   loro   condizioni   fisiche,   psichiche   od
attitudinali, o quando hanno sofferto malattie o traumi tali  da  far
ritenere  possibile  la  presenza  di   postumi   che   costituiscono
pregiudizio nell'espletamento  delle  mansioni  inerenti  al  profilo
rivestito. 
  4. Sono, inoltre, sottoposti a visita di  revisione  al  compimento
del 30 , del 35 , del 40 , del  45  ,  del  48  ,  del  51  ,  ed  al
compimento di ogni biennio successivo al 51 anno, tutti i  dipendenti
che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito,  svolgono
mansioni proprie del personale di macchina o  addetto  alla  condotta
dei mezzi in servizio pubblico; tutti gli altri dipendenti dei gruppi
1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire  dal
compimento del 40 anno di eta' con le medesime scadenze.  Oltre  alle
visite  di  revisione  tutti  i  dipendenti,  indistintamente,   sono
sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnicosanitari delle  loro
condizioni ai fini della medicina  preventiva  per  la  tutela  della
salute secondo la vigente normativa. 
  5. Per il personale addetto alla guida di autoveicoli e filoveicoli
in servizio pubblico, le visite di revisione sono effettuate  da  una
delle strutture previste al successivo art. 6 delle  presenti  norme,
con le cadenze previste dal comma precedente fino al 45 anno di  eta'
e con cadenza biennale  a  decorrere  da  quest'ultimo;  i  requisiti
fisici speciali richiesti  sono  quelli  previsti  dal  codice  della
strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. 
 
 
 4. Dipendenti in minorate condizioni fisiche. 
 
  1. I dipendenti che, alla visita di revisione non  vengono  trovati
in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3, possono
essere giudicati ancora idonei, in relazione alla disponibilita'  dei
posti, a mansioni  di  altro  profilo  ritenute  compatibili  con  le
minorate  condizioni   fisiche   e   possono   essere   eventualmente
autorizzati all'uso di apparecchi  protesici  e  correttivi  ritenuti
adatti. L'accertamento ai fini della  utilizzazione  in  mansioni  di
altro profilo e' di competenza di  una  delle  strutture  di  cui  al
successivo art. 6, comma  1,  a  seguito  delle  indicazioni  fornite
dall'azienda in relazione alla disponibilita' dei posti. 
 
 
    5. Visite per abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o 
profili. 
 
  1. I dipendenti da abilitare o da assegnare a  funzioni  o  profili
per i quali sono richiesti requisiti  superiori  sono  sottoposti  ad
apposita visita da effettuare con i criteri della revisione  relativi
alla nuova funzione da assumere. 
  2. Si procede sempre a tale visita per i  dipendenti  da  abilitare
alle funzioni proprie del personale di macchina, o di guida di  mezzi
in servizio pubblico. 
  3. Non si procede a nuova visita per il passaggio da una funzione o
qualifica ad un'altra per la quale sono richiesti requisiti  identici
od inferiori, salvo che per i dipendenti da abilitare  alle  funzioni
di macchinista o di conducente di mezzi in servizio pubblico,  per  i
quali viene sempre praticata la visita con i criteri suindicati. 
 
 
 6. Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i  provvedimenti
di inidoneita'. 
 
  1. Le visite di cui ai precedenti articoli 2  e  3  vanno  eseguite
prioritariamente a cura della direzione sanita' delle Ferrovie  dello
Stato e delle sue dipendenze periferiche. 
  2. All'occorrenza  e  qualora  tecnicamente  possibile,  le  visite
medesime possono essere effettuate a cura degli organi  del  Servizio
sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalita' e prescrizioni
di cui al presente regolamento. 
  3.  Le  visite  finalizzate  all'accertamento   della   inidoneita'
completa  alle  mansioni  proprie  della  qualifica  rivestita   sono
effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi l  e  2.  A
seguito  di  tale  giudizio  l'azienda  adotta  i  provvedimenti   di
competenza. 
  4.  Le  visite  finalizzate  all'accertamento   della   inidoneita'
completa a qualsiasi mansione sono effettuate  dai  medesimi  organi,
attraverso un collegio di tre sanitari. 
  5. L'interessato puo' richiedere, tramite l'azienda,  entro  trenta
giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da  parte  della
stessa, un giudizio di appello cui e' delegata la sede centrale della
direzione  sanita'  delle  Ferrovie  dello  Stato;  se  l'appello  si
riferisce alla visita di cui al comma 3, il giudizio viene emesso  da
un collegio costituito da  tre  medici.  In  sede  di  tale  giudizio
l'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di  propria
fiducia, assumendone il relativo onere. 
 
                            Parte seconda 
 
                      REQUISITI FISICI SPECIALI 
                    DI AMMISSIONE E DI REVISIONE 
 
         Tabella dei requisiti fisici speciali di ammissione 
 
                        Prescrizioni generali 
 
  1.  Nelle  visite  di   ammissione   in   servizio,   i   candidati
all'assunzione nei profili professionali dei gruppi l e  2,  che  non
raggiungono ad occhio nudo l'acutezza  visiva  indicata  in  tabella,
sono  giudicati  idonei  soltanto  se  detta  acutezza  visiva  viene
raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa,  muniti
delle lenti previste dalla tabella stessa, quando l'uso  delle  lenti
e' consentito. 
 
  2. Il senso cromatico  e'  da  considerare  "soddisfacente"  quando
risulta accertata la percezione dei  colori  fondamentali,  esaminata
con le lane colorate alla luce diffusa del  giorno  o  per  mezzo  di
fanali colorati in ambiente oscuro. 
 
  3. Gli accertamenti per  stabilire  il  possesso  della  percezione
uditiva  sono  effettuati  con   l'acumetria   (voce   afona   o   di
conversazione)   ovvero   a   mezzo   di   equivalente   accertamento
audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanita'
delle Ferrovie dello Stato. 
 
  4. Per  tutti  i  profili  dell'esercizio  e'  richiesto  il  senso
stereoscopico normale. 
 
5. Il personale da assumere nei profili professionali dei gruppi l  e
2, nonche' quello che  deve  conseguire  l'abilitazione  al  servizio
movimento  ed  alla  condotta  di  mezzi  in  servizio  pubblico,  e'
   sottoposto ad esame psico-attitudinale da eseguirsi secondo le 
disposizioni e le modalita' in vigore  presso  la  direzione  sanita'
delle Ferrovie dello Stato. 
 
             TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI AMMISSIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
         Tabella dei requisiti fisici speciali di revisione 
 
                        Prescrizioni generali 
 
  1. Per tutti i  dipendenti  che  non  raggiungono  ad  occhio  nudo
l'acutezza visiva prevista in occasione delle visite di revisione  e'
prescritto, durante il  servizio,  l'uso  costante  di  occhiali  con
montatura fissa a staffa muniti  di  lenti  riconosciute  adatte  dai
sanitari dalla direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato. 
 
  2. I dipendenti del gruppo  2  (revisione)  sono  tenuti  ad  avere
sempre di riserva un altro identico paio di occhiali. 
 
  3. Ai dipendenti che rivestono profili professionali  ad  indirizzo
amministrativo e' consentito l'uso di lenti a contatto. 
 
  4. Il senso cromatico  e'  da  considerare  "soddisfacente"  quando
risulta accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminatacon
le lane colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo  di  fanali
colorati in ambiente oscuro. 
 
  5. Il personale, anche se addetto all'esercizio,  puo'  usare  alla
revisione una lente  a  contatto  nell'occhio  con  ridotta  acutezza
visiva se  raggiunge  il  limite  di  10/10  nell'occhio  sano  senza
correzioni e complessivamente il limite  di  vista  previsto  per  il
profilo  che  riveste,  previo  parere  favorevole  della   struttura
sanitaria. 
 
  6. Gli accertamenti per  stabilire  il  possesso  della  percezione
uditiva  sono  effettuati  con   l'acumetria   (voce   afona   o   di
conversazione)   ovvero   a   mezzo   di   equivalente   accertamento
audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanita'
delle Ferrovie dello Stato. 
 
  7. Per  tutti  i  profili  dell'esercizio  e'  richiesto  il  senso
stereoscopico normale. 
 
              TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI REVISIONE 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico