IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Vista  la  legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme
sui passaporti;
  Vista  la  Risoluzione  dei  rappresentanti dei Governi degli Stati
membri  delle Comunita' europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23
giugno  1981,  relativa  all'adozione  di  un  passaporto  di modello
uniforme  fra  gli  Stati membri delle Comunita' europee e successive
integrazioni;
  Visto  l'art.  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
novembre  2002,  n.  313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di
Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali,
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto  2003,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante
«Istruzioni  per  la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle
carte  valori,  degli  stampati  a rigoroso rendiconto,degli stampati
comuni  e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne,
distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A.»;
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  dell'Unione  Europea  CE n.
2252/2004  relativo  alle  norme sulle caratteristiche di sicurezza e
sugli  elementi  biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea C(2005) 409 del 28
febbraio  2005  che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle
norme  sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio;
  Vista  la  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  art.  7-vicies-ter che
stabilisce  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2006 il passaporto su
supporto  cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al
citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
  Visto  il  decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre
2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito da un
libretto  munito  di  un supporto informatico idoneo a memorizzare  e
proteggere i dati del passaporto e quelli del titolare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli affari esteri del 31 marzo
2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico»;
  Vista  la  Decisione della Commissione Europea C (2006) 2909 del 28
giugno  2006 con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle
caratteristiche   di   sicurezza  e  sugli  elementi  biometrici  nei
passaporti e nei documenti di viaggio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  444  del  2009  che  modifica  il
regolamento CE n. 2252/2004;
  Riconosciuta  la necessita' di definire le istruzioni operative per
il rilascio dei passaporti elettronici;
  Sentiti  il  Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e
il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 18 giugno 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                             Definizioni


  Ai sensi del presente decreto si intende:
   a)  per  «Passaporto»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre
1967,  n.  1185,  conforme  al  Regolamento del Consiglio dell'Unione
europea  CE  2252/2004,  alla  Decisione  della  Commissione  europea
C(2005)  409 del 28 febbraio 2005, alla Decisione della Commissione C
(2006)  2909 e costituito, come previsto dalla legge 31marzo 2005, n.
43,   art.   7-vicies,  da  un  supporto  fisico  e  da  un  supporto
informatico;
   b)  per  «SSCE-PE»:  il  sistema  di  sicurezza  del  circuito  di
emissione dei passaporti elettronici;
   c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
   d)  per  «ICAO»:  l'Organizzazione  internazionale per l'aviazione
civile;
   e)  per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto
utilizzato  come  supporto  per  la  memorizzazione dei dati e per la
ricezione  e  trasmissione,  tramite radiofrequenze, dei dati stessi,
senza   alcun   contatto   fisico,   dal/al  dispositivo  elettronico
utilizzato    per    la   trasmissione/ricezione,   al   fine   della
memorizzazione  dei  dati  sul chip o per la successiva lettura degli
stessi;
   f)  per  «codice  cifrato»:  i  codici  alfanumerici contenuti nel
microprocessore che identificano univocamente il Passaporto;
   g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che
consentono   l'autenticazione  del  mittente  e  la  cifratura  delle
informazioni durante una sessione di lavoro.