IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22  dicembre  2009,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno  colpito  parte
del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009; 
  Considerato che gli eventi  sismici  del  15  dicembre  2009  hanno
provocato  gravi  danni,  diffusi  in   tutta   l'area   territoriale
ricompresa  nella  citata  dichiarazione  di  stato   di   emergenza,
interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici  hanno
subito gravi lesioni; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre   l'attuazione   di   primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; 
  Viste le note della regione Umbria del 17  dicembre  2009,  del  12
gennaio 2010, del 10 febbraio 2010 e del 24 febbraio 2010; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  della   giustizia -   Dipartimento
amministrazione generale delle risorse  materiali,  dei  beni  e  dei
servizi del 15 gennaio 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  del  10
febbraio 2010; 
  Acquisita l'intesa della regione Umbria; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presidente  della  regione  Umbria  e'  nominato  Commissario
delegato  e  provvede  all'attuazione  ed  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente ordinanza  anche  nominando  soggetti
attuatori  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche  direttive   ed
indicazioni impartite. 
  2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza  si  applicano
al comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito  dagli  eventi
sismici di cui trattasi nonche' ai comuni della provincia di  Perugia
Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte  Castello
di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venazio e Torgiano  il  cui
territorio, in tutto od in parte, ha risentito dei medesimi eventi. 
  3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, un  piano  di  interventi  straordinari  per  il
ripristino degli edifici pubblici e privati destinati  ad  abitazione
principale  o  all'esercizio  di  impresa  o  professione   e   delle
infrastrutture danneggiate, e per  la  ricostruzione  degli  immobili
distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel  borgo  storico  di
Spina gli interventi sono attuati attraverso un  programma  integrato
di recupero.  Il  Commissario  provvede  all'elaborazione  del  piano
articolandolo secondo criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
stabilite con proprio provvedimento, tenendo  conto  della  normativa
tecnica in materia di costruzioni  in  zona  sismica,  da  sottoporre
all'approvazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  4. II Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli  incidenti
su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi sismici.