(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Caratterizzazione di base 
    La caratterizzazione di base consiste nella determinazione  delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di  tutte  le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in  condizioni  di
sicurezza. 
    1. Scopi della caratterizzazione di base. 
    La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi: 
      a) fornire le informazioni fondamentali in  merito  ai  rifiuti
(tipo e  origine,  composizione,  consistenza,  tendenza  a  produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); 
      b) fornire le  informazioni  fondamentali  per  comprendere  il
comportamento  dei  rifiuti  nelle  discariche   e   individuare   le
possibilita' di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
      c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite; 
      d) individuare le variabili principali (parametri critici)  per
la verifica di conformita' di cui all'art. 3 del presente  decreto  e
le eventuali possibilita' di semplificare i test relativi (in modo da
ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo  dopo  verifica
delle informazioni pertinenti). 
    Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono  stabilire
dei rapporti tra la caratterizzazione di base  e  i  risultati  delle
procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle  verifiche
di conformita'. 
    2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base. 
    I requisiti fondamentali per la  caratterizzazione  di  base  dei
rifiuti sono i seguenti: 
      a) fonte ed origine dei rifiuti; 
      b) le informazioni sul  processo  che  ha  prodotto  i  rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti); 
      c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai  sensi
dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o
una  dichiarazione  che  spieghi  perche'  tale  trattamento  non  e'
considerato necessario; 
      d) i dati sulla composizione dei rifiuti  e  sul  comportamento
del percolato quando sia presente; 
      e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 
      f)  codice   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti   (decisione
2000/532/CE della Commissione e successive modificazioni); 
      g)  per  i  rifiuti  pericolosi:  le  proprieta'  che   rendono
pericolosi i rifiuti,  a  norma  dell'allegato  III  della  direttiva
91/689/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio,  relativa  ai  rifiuti
pericolosi; 
      h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti  non  rientrano
tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36; 
      i)  la  categoria  di  discarica  alla  quale  i  rifiuti  sono
ammissibili; 
      j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica; 
      k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti. 
    3. Caratterizzazioni analitiche. 
    Per ottenere le informazioni di cui  al  precedente  punto  2  e'
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica.  Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere  nota  la  composizione  dei
rifiuti  o  deve  essere   determinata   mediante   caratterizzazione
analitica. Le determinazioni analitiche previste per  determinare  le
tipologie di rifiuti devono sempre  comprendere  quelle  destinate  a
verificarne la conformita'. 
    La determinazione delle caratteristiche  dei  rifiuti,  la  gamma
delle  determinazioni  analitiche  richieste  e   il   rapporto   tra
caratterizzazione dei  rifiuti  e  verifica  della  loro  conformita'
dipendono dal  tipo  di  rifiuti.  Ai  fini  della  caratterizzazione
analitica si individuano due tipologie di rifiuti: 
      a)  rifiuti  regolarmente  generati  nel  corso  dello   stesso
processo; 
      b) rifiuti non generati regolarmente. 
    Le  caratterizzazioni  descritte  alle  lettere  a)  e  b)  danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e'  possibile  inoltre  fornire  informazioni  descrittive  (come  ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani). 
    a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo. 
    I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello  stesso  processo,  durante  il
quale: 
      l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e
le materie coinvolte nel processo  e  il  processo  stesso  sono  ben
definiti; 
      il  gestore  dell'impianto  fornisce  tutte   le   informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando  intervengono
cambiamenti nel processo (in  particolare,  modifiche  dei  materiali
impiegati). 
    Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I  rifiuti
possono  anche  provenire  da  impianti  diversi,  se  e'   possibile
considerarli  come  un  flusso  unico  che  presenta  caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani). 
    Per l'individuazione dei rifiuti  generati  regolarmente,  devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e in particolare: 
      la composizione dei singoli rifiuti; 
      la variabilita' delle caratteristiche; 
      se  prescritto,  il  comportamento  dell'eluato  dei   rifiuti,
determinato mediante un test di cessione per lotti; 
      le caratteristiche principali, da sottoporre  a  determinazioni
analitiche periodiche. 
    Se i rifiuti  derivano  dallo  stesso  processo  ma  da  impianti
diversi, occorre effettuare  un  numero  adeguato  di  determinazioni
analitiche per evidenziare la variabilita' delle caratteristiche  dei
rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di  base
e i rifiuti dovranno essere  sottoposti  soltanto  alla  verifica  di
conformita', a meno che, il loro  processo  di  produzione  cambi  in
maniera significativa. 
    Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e  dallo  stesso
impianto, i  risultati  delle  determinazioni  analitiche  potrebbero
evidenziare  variazioni  minime  delle  proprieta'  dei  rifiuti   in
relazione ai  valori  limite  corrispondenti.  In  tal  modo  risulta
effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti  dovranno  essere
sottoposti soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro
processo di produzione cambi in maniera significativa. 
    I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio  e
la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da  flussi
misti  di  diversi   impianti   di   raccolta,   possono   presentare
caratteristiche estremamente variabili e occorre  tenerne  conto  per
stabilire  la  tipologia  di  appartenenza  (tipologia   a:   rifiuti
regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia  b:
rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita'  fa  propendere
verso la tipologia b. 
    b) Rifiuti non generati regolarmente. 
    I rifiuti non generati  regolarmente  sono  quelli  non  generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso  impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato.  In
questo caso e' necessario determinare le caratteristiche  di  ciascun
lotto e la loro  caratterizzazione  di  base  deve  tener  conto  dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per  tali  rifiuti,  devono
essere determinate le caratteristiche di ogni  lotto;  pertanto,  non
deve essere effettuata la verifica di conformita'. 
    4.  Casi  in  cui  non  sono  necessarie   le   caratterizzazioni
analitiche. 
    Oltre a quanto previsto alla tabella 1  e  all'art.  6,  comma  7
lettera c),  ai  fini  della  caratterizzazione  di  base,  non  sono
necessarie le  determinazioni  analitiche  di  cui  al  punto  3  del
presente allegato qualora: 
      i rifiuti siano elencati in  una  lista  positiva,  compresi  i
rifiuti individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
b) del presente decreto; 
      tutte  le  informazioni  relative  alla  caratterizzazione  dei
rifiuti sono note e ritenute idonee  dall'autorita'  territorialmente
competente al rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'art.  10  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
      si tratti di tipologie di  rifiuti  per  i  quali  non  risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi.  In  questo  caso,  il  detentore  dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai motivi per cui  i  rifiuti,  non  sottoposti  a  caratterizzazioni
analitiche,  sono  ammissibili  ad  una  determinata   categoria   di
discarica.