IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                           ALLA PRESIDENZA 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                        con delega allo Sport 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  recante
«Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali»; 
  Visto l'art. 51 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  recante
disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi; 
  Visto in particolare il  comma  2-bis  dell'art.  51  della  citata
legge, come sostituito dall'art. 6,  comma  4  del  decreto-legge  30
giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di  conversione
17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche per  l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche' i termini,  la
natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi  19,
lettera a), e 22, come  modificati  dalla  legge  di  conversione  17
luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza  statale  attribuite
al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli  articoli  52,
comma 1, e 53 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
materia di sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in  materia
di sport al Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, on. Rocco Crimi; 
  Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, in legge  29  novembre  2007,  n.
222, che ha disposto la soppressione della Cassa  di  previdenza  per
l'assicurazione degli sportivi (Sportass); 
  Considerato  che  l'attivita'  svolta  dalle  federazioni  sportive
nazionali, dalle  discipline  sportive  associate  e  dagli  enti  di
promozione sportiva in attuazione del presente decreto e' finalizzata
alla  realizzazione  di  interessi  fondamentali   ed   istituzionali
dell'attivita' sportiva ed assume quindi natura pubblicistica; 
  Sentiti il CONI, le federazioni sportive nazionali,  le  discipline
sportive associate e gli enti di promozione sportiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Soggetti assicurati e soggetti obbligati 
            alla stipula dell'assicurazione obbligatoria 
 
  1. L'assicurazione obbligatoria oggetto  del  presente  decreto  e'
stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati  con  le
federazioni sportive nazionali, le discipline  sportive  associate  e
gli enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  CONI,  con  la
qualifica di atleta,  tecnico  o  dirigente,  di  seguito  denominati
«soggetti assicurati». 
  2.  Le  federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate e gli enti di promozione sportiva,  di  seguito  denominati
«soggetti obbligati», sono  tenuti  alla  stipula  dell'assicurazione
obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse
dei soggetti assicurati. 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto: 
    a) per  atleti  si  intendono  tutti  i  soggetti  tesserati  che
svolgono attivita' sportiva  a  titolo  agonistico,  non  agonistico,
amatoriale o ludico; 
    b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale
qualifica dai soggetti obbligati; 
    c) per  tecnici  si  intendono  tutti  i  soggetti  tesserati  in
qualita' di  maestri,  istruttori,  allenatori,  collaboratori  e  le
analoghe figure comunque  preposte  all'insegnamento  delle  tecniche
sportive, all'allenamento degli atleti  ed  al  loro  perfezionamento
tecnico; 
    d)  per  infortunio  si  intende  l'evento  improvviso   che   si
verifichi,   indipendentemente   dalla   volonta'    dell'assicurato,
nell'esercizio delle attivita'  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
presente  decreto,  e  produca   lesioni   corporali   obiettivamente
constatabili che abbiano per conseguenza  la  morte  o  l'invalidita'
permanente.