XVI LEGISLATURA Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 152/2011 Oggetto: Rimborso per le spese sostenute dai Comitati promotori dei quattro referendum popolari ex art. 75 della Costituzione, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011. Riunione di giovedi' 21 luglio 2011. L'UFFICIO DI PRESIDENZA Visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimita' delle quattro richieste di referendum in oggetto; Viste le denominazioni sintetiche in relazione a ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili, formulate come segue dal menzionato Ufficio centrale per il referendum medesimo: referendum popolare n. 1 - Modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione; referendum popolare n. 2 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma; referendum popolare n. 3 - Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme; referendum popolare n. 4 - Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale; Viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio 2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le suddette quattro richieste di referendum popolare; Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione in data 1° giugno 2011, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati con note del 1° e del 3 giugno 2011, con la quale l'Ufficio medesimo ha disposto il trasferimento della richiesta di referendum n. 3, ferma restando la legittimita' della richiesta medesima, sulle nuove disposizioni recate dai commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, riformulando il relativo quesito referendario come segue: Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare; Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 7 giugno 2011, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati con note del 7 e dell'8 giugno 2011, con la quale la medesima Corte ha ribadito l'ammissibilita' della richiesta di referendum n. 3, cosi' come trasferita sulle nuove disposizioni di legge; Visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati dei quattro referendum in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento del quorum di validita' di partecipazione al voto; Viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei deputati, allo stato formulate da due dei quattro Comitati promotori interessati e piu' precisamente dal Comitato promotore del referendum per l'abrogazione di norme relative a nuove centrali per la produzione di energia nucleare (referendum n. 3) e dal Comitato promotore del referendum per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza (referendum n. 4); Rilevato che non risultano pervenute, alla data della presente deliberazione, richieste di rimborso da parte dei promotori dei referendum n. 1 e 2 sopra menzionati; Considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del rimborso delle spese sostenute dai Comitati promotori che, allo stato, ne abbiano validamente effettuato richiesta; Delibera: Art. 1. 1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 3 e 4 di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno. 2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica soluzione il 29 luglio 2011, secondo le modalita' indicate dai Comitati promotori beneficiari, subordinatamente al trasferimento della occorrente provvista finanziaria dal Ministero dell'economia e delle finanze.