(Allegato-art. 1)
 
                           XVI LEGISLATURA 
 
 
        Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 152/2011 
 
Oggetto: Rimborso per le spese sostenute dai Comitati  promotori  dei
  quattro referendum popolari ex art. 75 della Costituzione, svoltisi
  il 12 e 13 giugno 2011. 
Riunione di giovedi' 21 luglio 2011. 
 
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
    Visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3  giugno  1999,  n.
157, e successive modificazioni; 
    Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione  in  data  6  dicembre  2010,  trasmesse  alla
Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali
l'Ufficio  medesimo  ha  dichiarato  la  legittimita'  delle  quattro
richieste di referendum in oggetto; 
    Viste le denominazioni sintetiche in  relazione  a  ciascuno  dei
quattro quesiti referendari dichiarati  ammissibili,  formulate  come
segue dal menzionato Ufficio centrale per il referendum medesimo: 
    referendum popolare n. 1 - Modalita' di  affidamento  e  gestione
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione; 
    referendum popolare n.  2  -  Determinazione  della  tariffa  del
servizio idrico integrato  in  base  all'adeguata  remunerazione  del
capitale investito. Abrogazione parziale di norma; 
    referendum popolare n. 3 - Nuove centrali per  la  produzione  di
energia nucleare. Abrogazione parziale di norme; 
    referendum popolare n. 4 - Abrogazione di  norme  della  legge  7
aprile  2010,  n.  51,  in  materia  di  legittimo  impedimento   del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a  comparire  in
udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n.  23  del
2011 della Corte Costituzionale; 
    Viste le sentenze della Corte Costituzionale in data  12  gennaio
2011, trasmesse alla Presidenza  della  Camera  dei  deputati  il  26
gennaio 2011, con le  quali  sono  state  dichiarate  ammissibili  le
suddette quattro richieste di referendum popolare; 
    Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum  presso
la Corte di  Cassazione  in  data  1°  giugno  2011,  trasmessa  alla
Presidenza della Camera dei deputati con note del 1° e del  3  giugno
2011, con la quale l'Ufficio medesimo ha  disposto  il  trasferimento
della richiesta di referendum n. 3, ferma  restando  la  legittimita'
della richiesta medesima, sulle nuove disposizioni recate dai commi 1
e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, riformulando il
relativo quesito referendario come  segue:  Abrogazione  delle  nuove
norme  che  consentono  la  produzione  nel  territorio  di   energia
elettrica nucleare; 
    Vista la sentenza della Corte costituzionale  in  data  7  giugno
2011, trasmessa alla Presidenza della Camera dei  deputati  con  note
del 7 e dell'8 giugno  2011,  con  la  quale  la  medesima  Corte  ha
ribadito l'ammissibilita' della richiesta di referendum n.  3,  cosi'
come trasferita sulle nuove disposizioni di legge; 
    Visto il verbale, trasmesso  alla  Presidenza  della  Camera  dei
Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio  centrale  per  il
referendum presso la Corte di cassazione ha  proclamato  i  risultati
dei  quattro  referendum  in  oggetto  e  ha   accertato   l'avvenuto
raggiungimento del quorum di validita' di partecipazione al voto; 
    Viste le richieste di rimborso al  Presidente  della  Camera  dei
deputati, allo stato formulate da due dei quattro Comitati  promotori
interessati e piu' precisamente dal Comitato promotore del referendum
per  l'abrogazione  di  norme  relative  a  nuove  centrali  per   la
produzione di energia nucleare  (referendum  n.  3)  e  dal  Comitato
promotore del referendum per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010,
n. 51,  in  materia  di  legittimo  impedimento  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri  a  comparire  in  udienza
(referendum n. 4); 
    Rilevato che non risultano pervenute, alla  data  della  presente
deliberazione, richieste di  rimborso  da  parte  dei  promotori  dei
referendum n. 1 e 2 sopra menzionati; 
    Considerato che occorre procedere all'erogazione,  ai  sensi  dei
commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157  del  1999,  del
rimborso delle spese  sostenute  dai  Comitati  promotori  che,  allo
stato, ne abbiano validamente effettuato richiesta; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1. 
 
    1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 3 e 4 di
cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno. 
    2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in  un'unica
soluzione il 29  luglio  2011,  secondo  le  modalita'  indicate  dai
Comitati promotori  beneficiari,  subordinatamente  al  trasferimento
della occorrente provvista finanziaria dal Ministero dell'economia  e
delle finanze.