Allegato XVI LEGISLATURA Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160/2011 Oggetto: Erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Comitati promotori dei referendum popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011. Riunione di mercoledi' 28 settembre 2011 L'UFFICIO DI PRESIDENZA visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimita' delle richieste di referendum in oggetto; viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio 2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le suddette richieste di referendum popolare; visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati dei referendum in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento del quorum di validita' di partecipazione al voto; vista la propria deliberazione n. 152 del 21 luglio 2011 con la quale, non risultando pervenute, alla data della medesima deliberazione, le richieste di rimborso da parte dei Comitati promotori dei promotori dei referendum n. 1 e n. 2, questo Ufficio di Presidenza ha attribuito il rimborso connesso ai soli Comitati promotori dei referendum n. 3 e n. 4 della consultazione referendaria in oggetto; viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei deputati presentate in data 21 settembre 2011 dai Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2, riguardanti rispettivamente: «Modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione» e «Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma»; preso atto, infine, che il 1° agosto 2011 e' pervenuta alla Camera una lettera con la quale lo Studio legale Maietta, in nome e per conto del «Comitato AcquaLiberaTutti» e del suo presidente dott. Antonio Iannamorelli, «diffida la Presidenza della Camera all'erogazione del rimborso elettorale connesso alla consultazione referendaria» in oggetto, chiedendone al tempo stesso l'accreditamento sul conto corrente intestato al Comitato medesimo; ritenuto che detta pretesa appare manifestamente priva di base giuridica in quanto il Comitato istante non figura tra i Comitati promotori dei referendum del 12-13 giugno 2011; considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del rimborso delle spese sostenute dai suddetti Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2; Delibera Art.1. 1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2 di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno. 2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica soluzione in esito al trasferimento della occorrente provvista finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.