IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
  Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.
159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale, ed  in  particolare  l'art.  46-bis,
comma 2, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza
e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del
gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico
e per i rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale,  su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentita la
Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi
per lo svolgimento delle  gare  per  l'affidamento  del  servizio  di
distribuzione del gas; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto il decreto  19  gennaio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e
la coesione territoriale, recante norme per la  determinazione  degli
ambiti territoriali del sistema di distribuzione  del  gas  naturale,
che  nell'Allegato  1  riporta  l'elenco  degli  ambiti  territoriali
minimi, suddivisi per regione, di cui all'art. 46-bis, comma  2,  del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  rinviando  ad  un  successivo
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale  la
indicazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto  e  il
verbale della Conferenza unificata della seduta del 16 dicembre 2010,
che  stabiliscono  che  l'elenco  con  l'individuazione  dei   comuni
appartenenti a ciascun ambito deve essere comunicato alla  Conferenza
unificata; 
  Visto che il suddetto decreto riporta nelle premesse la metodologia
generale seguita per una prima suddivisione in ambiti del  territorio
nazionale, che prevede, in particolare, ambiti a livello  provinciale
da  suddividere  in  ambiti  a  livello  sub-provinciale  qualora  si
superano i 300.000 clienti effettivi o  potenziali,  con  l'eccezione
degli ambiti delle grandi citta', o qualora sia possibile  creare  un
ambito montano con almeno 100.000 clienti effettivi di cui almeno  il
90% residenti  in  comuni  montani,  e  che  l'applicazione  di  tale
metodologia  ha  comportato  la  identificazione   di   127   ambiti,
presentati alla  riunione  tecnica  di  Conferenza  unificata  del  9
dicembre 2010; 
  Visto che in sede di Conferenza unificata del 16 dicembre  2010  si
e' aggiunto un criterio per cui sono stati ulteriormente suddivisi 40
dei 127 ambiti originali aventi un numero di comuni superiore a 50  e
un numero di clienti tali per  cui  i  nuovi  ambiti  hanno  ciascuno
almeno 50.000 clienti effettivi, continuando a mantenere i comuni fra
loro interconnessi nello stesso ambito, e si sono quindi  definiti  i
177 ambiti di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto; 
  Considerato che, essendo stati  utilizzati  per  la  determinazione
degli ambiti i dati sul numero dei clienti effettivi gas per  comune,
in particolare il  numero  dei  punti  di  riconsegna  effettivamente
serviti nell'anno 2008, con cui l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ha determinato le tariffe di distribuzione  del  gas  naturale
per l'anno 2010, si utilizzano i medesimi valori  anche  nell'analisi
per la  individuazione  dei  comuni  per  i  nuovi  ambiti,  sia  per
omogeneita' di analisi sia per la modesta crescita annua  del  numero
dei clienti; 
  Vista la disponibilita' dei dati sull'anagrafica degli impianti  di
distribuzione del gas naturale per singola localita' comunicati entro
il 18 febbraio 2011 dalle imprese di distribuzione all'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  avendo  le  imprese  l'obbligo  di
comunicazione di ogni  variazione  relativa  alla  localita'  servita
entro trenta giorni dal suo verificarsi; 
  Ritenuto che le analisi per individuare i comuni per ambito debbano
fare riferimento ai sopraindicati dati per verificare  che  i  comuni
serviti da impianti di distribuzione interconnessi appartengono  allo
stesso ambito; 
  Ritenuto  che  nella  individuazione  dei  comuni  per  ambito,  in
particolare per i nuovi 90 ambiti derivanti dalla suddivisione dei 40
dei 127 ambiti originali, in seguito  all'applicazione  del  criterio
addizionale sulla limitazione  del  numero  dei  comuni,  si  debbano
seguire i seguenti criteri, in ordine  di  priorita'  come  elencati,
qualora conflittuali tra loro: 
    i comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito; con
la precisazione che, qualora un comune sia servito da  piu'  impianti
di distribuzione di gas naturale, al fine del rispetto  del  suddetto
criterio sulla interconnessione,  si  considera  che  il  comune  sia
servito solo dall'impianto prevalente, cioe' dall'impianto che  serve
il maggiore numero di clienti nel territorio  comunale,  non  potendo
spezzare in piu' ambiti tale territorio, se contiguo; 
    i comuni appartenenti ad un ambito devono essere contigui; 
    l'ambito deve avere almeno 50.000 clienti effettivi, al  fine  di
evitare che al gestore  subentrante  debba  essere  riconosciuta  una
maggiorazione tariffaria dei costi operativi superiore al 13%; 
    qualora  in  un  bacino   CIPE   per   il   finanziamento   della
realizzazione  di  reti  di  distribuzione  del  gas   naturale   nel
Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.  784
e all'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vi siano  ancora  dei
comuni da metanizzare, i comuni appartenenti al bacino devono  essere
tutti nello stesso ambito o deve essere verificato che il progetto di
realizzazione della rete  di  distribuzione  nei  comuni  non  ancora
metanizzati   non   preveda   interconnessioni   con   impianti    di
distribuzione di comuni appartenenti ad ambiti differenti; 
    i comuni della stessa comunita' montana o  di  aree  tipiche  con
caratteristiche storico-morfologiche omogenee, in cui  gia'  esistono
rapporti di collaborazioni fra i comuni, sono  inseriti,  a  meno  di
conflittualita' con i criteri precedenti,  nello  stesso  ambito  per
facilitarne l'aggregazione; 
    il numero di comuni degli ambiti piu'  numerosi  deve  essere  il
piu' possibile vicino a 50, compatibilmente con i precedenti criteri; 
    vi sia facilita'  di  comunicazione  stradale  tra  comuni  nello
stesso ambito al fine di facilitare l'organizzazione delle  attivita'
di pronto intervento; 
    qualora i precedenti criteri siano tutti soddisfatti e  rimangano
soluzioni  alternative,  e'  preferita  la  soluzione   di   maggiore
equilibrio  fra  gli  ambiti  in  termini  di  numero  di  comuni  e,
secondariamente, di numero di clienti; 
  Ritenuto che  nel  fornire  l'elenco  dei  comuni  per  ambito  sia
opportuno aggiungere al nome dell'ambito, identificato  nell'Allegato
I  del  decreto  19  gennaio  2011,   anche   una   caratterizzazione
geografica, qualora assente, al fine di facilitarne l'identificazione
e modificare la denominazione dell'ambito  «Sondrio»  in  «Como  3  -
impianto di Cernobbio e  Nord  -  Sondrio»  per  consentire  un  piu'
equilibrato  controllo  del  processo  di  aggregazione  dei   comuni
appartenenti all'ambito e di scelta della stazione  appaltante,  data
la numerosita' dei comuni appartenenti a ciascuna delle due province; 
  Vista  la  comunicazione  del  presente  decreto  alla   Conferenza
unificata in data 25 luglio 2011 e 22 settembre 2011 e  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in data 17 maggio 2011; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  recate,  fra
l'altro, attuazione della  direttiva  2009/73/CE,  relativa  a  norme
comuni per il mercato interno del gas  naturale,  ed  in  particolare
l'art. 24, comma 4, che, superando le disposizioni dell'art. 3, comma
3, primo periodo  del  decreto  interministeriale  19  gennaio  2011,
prevede che dall'entrata in vigore del suddetto  decreto  legislativo
le gare per l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale sono effettuate unicamente per ambiti territoriali,  facendo
salve  le  gare  che  all'entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo  sono  pervenute,  in  caso  di  procedura  aperta,  alla
pubblicazione del bando di gara, o, in  caso  di  procedura  di  gara
ristretta, anche  all'invio  della  lettera  di  invito,  purche'  in
entrambi i casi riportino la definizione dei criteri  di  valutazione
dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente; 
  Ritenuto di dover procedere alla  identificazione  dell'elenco  dei
comuni per gli ambiti territoriali individuati nel decreto 19 gennaio
2011 del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro per i rapporti con le regioni e  la  coesione  territoriale,
recante norme per la determinazione  degli  ambiti  territoriali  del
sistema di distribuzione del gas naturale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Elenco comuni per ambito 
 
  1. I comuni appartenenti a  ciascun  ambito  territoriale,  di  cui
all'Allegato 1  del  decreto  19  gennaio  2011  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con  le
regioni e la coesione territoriale, sono  riportati  nell'Allegato  1
facente parte integrante del presente provvedimento. 
  2. I nomi degli ambiti  territoriali  di  cui  all'Allegato  1  del
decreto 19 gennaio 2011  sono  aggiornati  con  la  caratterizzazione
geografica riportata nell'Allegato l del presente provvedimento.