IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea; 
  Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica (di seguito:  la  direttiva  96/92/CE)  ed  in
particolare l'art. 24, che  prevede  un  regime  transitorio  per  il
riconoscimento di impegni o  garanzie  di  gestione,  definiti  dalle
imprese del settore  dell'energia  elettrica  prima  dell'entrata  in
vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa  delle
disposizioni della direttiva medesima; 
  Vista  la  direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il  mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 
  Vista la comunicazione della Commissione Europea, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L 27 del 30 gennaio  1997,
recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi  a  taluni
costi non recuperabili; 
  Visto il regolamento  CE  n.  659/1999  del  Consiglio  dell'Unione
europea e il regolamento CE n.  794/2004  della  Commissione  del  21
aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE  n.
659/1999; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita';
istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, ed  in  particolare  l'art.  3,  comma  11,
concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; 
  Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio  e  della  programmazione  economica,  (di  seguito:  il
decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme  in  materia  di
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; 
  Visto il decreto 17 aprile 2001 del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio  e  della  programmazione  economica,  (di  seguito:  il
decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante  modifiche  al  decreto
ministeriale 26 gennaio 2000; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito  con
modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 83, recante disposizioni
urgenti in materia di oneri  generali  del  sistema  elettrico  e  di
realizzazione, potenziamento, utilizzazione e  ambientalizzazione  di
impianti termoelettrici; 
  Visti in  particolare  gli  articoli  1  e  2,comma  2  del  citato
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge 17  aprile
2003 n. 83, secondo cui il Ministro delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   (di   seguito:
l'Autorita') con uno o piu' decreti, determina le partite  economiche
relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b),  del
decreto ministeriale 26 gennaio  2000,  e  successive  modificazioni,
maturati fino al 31  dicembre  2003,  e  impartisce  le  disposizioni
necessarie ai fini del rimborso di tali partite  economiche  e  della
copertura del relativo fabbisogno, ferme  restando  le  modalita'  di
calcolo vigenti non incompatibili con le  disposizioni  della  stessa
legge n. 83/03; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004
(di  seguito:  il  decreto  ministeriale  6  agosto  2004),   recante
determinazione dei costi non recuperabili  del  settore  dell'energia
elettrica, con riferimento alle societa' Enel  Spa,  Enel  Produzione
Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Spa, Edipower Spa e  Tirreno
Power Spa; 
  Vista la decisione della Commissione Europea C(2004) 4333fin del 1°
dicembre 2004 concernente la dichiarazione di compatibilita'  con  il
Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine  ai  costi  non
recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo  2005
(di  seguito:  il  decreto  ministeriale  10  marzo  2005),   recante
determinazione  degli  oneri  di  generazione  non  recuperabili  del
settore dell'energia elettrica per gli impianti che, alla data del 19
febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa, da cui risultano delle
partite da rimborsare a favore di AEM Torino Spa; 
  Vista la lettera del 10 marzo  2005,  concernente  la  notifica  n.
127/05 del citato decreto 10 marzo 2005 alla Commissione  Europea,  a
norma dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas  28  dicembre  2000  n.  238/00,  che  definisce   la   copertura
dell'importo destinata al rimborso dei  costi  non  recuperabili  nel
settore elettrico mediante la componente tariffaria A6  che  alimenta
il  "Conto  per  la  reintegrazione  alle   imprese   produttrici   -
distributrici dei costi sostenuti per l'attivita'  di  produzione  di
energia elettrica  nella  transizione",  istituito  presso  la  Cassa
Conguaglio; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 giugno
2005 (di  seguito:  decreto  ministeriale  22  giugno  2005)  recante
modalita' di rimborso e  di  copertura  dei  costi  non  recuperabili
relativi al settore dell'energia elettrica a seguito  dell'attuazione
della Direttiva 96/92/CE, individuati con il decreto  ministeriale  6
agosto 2004; 
  Visto che la societa' AEM Torino SpA, a seguito della  fusione  per
incorporazione di AMGA SpA, efficace dal 31 ottobre 2006, ha  assunto
la denominazione IRIDE SpA, e che detta societa' ha poi mutato la sua
denominazione sociale, a partire dal 1° luglio 2010, in IREN  Energia
Spa; 
  Vista la  decisione  della  Commissione  Europea  C(2006)  5276def,
dell'8 novembre 2006, con cui  l'aiuto  di  Stato  C  11/2006  (ex  N
127/2005), relativo ai costi  non  recuperabili  individuati  con  il
decreto ministeriale 10 marzo 2005 a favore di  AEM  Torino  SpA,  e'
stato dichiarato compatibile con il Trattato CE, subordinando in ogni
caso l'erogazione dell'aiuto, determinato in 16,338 milioni di  euro,
alla prova che la societa' non abbia beneficiato dell'aiuto accordato
nell'ambito   del   regime   fiscale   a   favore    delle    aziende
municipalizzate, di cui alla legge 28 dicembre  1995,  n.  549  e  al
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre
1993, n. 427, dichiarato illegittimo e incompatibile con il  Trattato
con decisione 2003/193/CE, oppure alla prova che la medesima societa'
abbia provveduto alla restituzione, con i relativi  interessi,  degli
importi relativi al suddetto aiuto dichiarato illegittimo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 marzo  2007  (di
seguito: decreto ministeriale 7 marzo 2007) recante  revisione  delle
modalita'  di  rimborso  dei  costi  non  recuperabili,   a   seguito
dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas del 29 marzo 2007, n. 76/07, concernente  "aggiornamento  per  il
trimestre aprile -  giugno  2007  di  componenti  e  parametri  della
tariffa elettrica. Modificazioni dell'Allegato A  alla  deliberazione
dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di esazione della
componente tariffaria A6"; 
  Vista la lettera del 1° marzo 2011, prot.  4638/D900,  con  cui  la
societa' IREN Energia  SpA,  in  conformita'  al  combinato  disposto
dell'art. 16-bis, comma 11, della legge n.  11/2005  e  del  D.P.C.M.
26966/2007, ha comunicato al Ministero dello sviluppo  economico,  al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle  Entrate,
che, a far data dal 22 ottobre 2009,  ha  interamente  provveduto  al
rimborso  degli  aiuti  accordati,  oggetto  della  citata  decisione
2003/193/CE, allegando copia dei versamenti effettuati; 
  Vista  la  nota  dell'Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Centrale
Accertamento, del 31  maggio  2011,  prot.  2011/82799,  con  cui  si
comunica  che  la  societa'  IREN  Energia  Spa  ha  provveduto  alla
restituzione degli importi  relativi  all'aiuto  di  stato  C27/1999,
dichiarato illegittimo e incompatibile con il Trattato con  decisione
2003/193/CE; 
  Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
del 1° marzo 2012 n. 69/2012/I/EEL con la  quale  si  esprime  parere
favorevole  in  merito  allo  schema  di  decreto   interministeriale
concernente  le  modalita'  di  rimborso  delle  partite   economiche
relative ai costi non recuperabili del  settore  elettrico  a  favore
della societa' IREN Energia SpA; 
  Considerato che la restituzione degli importi  corrispondenti  agli
aiuti illegittimi di cui IREN Energia SpA ha beneficiato, di cui alla
citata  lettera  del  1°  marzo  2011,  comporta  il  rispetto  delle
condizioni impartite  dalla  Commissione  Europea  con  la  decisione
C(2006) 5276def, in  ordine  all'erogazione  dell'importo  di  16,338
milioni di  euro  accordato  a  titolo  di  rimborso  dei  costi  non
recuperabili del settore dell'energia elettrica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta, ai sensi dell'art.  2,  comma  2  del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito in legge  17  aprile
200 n. 83,  le  disposizioni  ai  fini  del  rimborso  delle  partite
economiche  relative  agli  oneri  non   recuperabili   nel   settore
dell'energia elettrica individuati con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 10 marzo 2005.