IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; Considerato che a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il flufenoxuron (n. CAS 101463-69-8; n. CE 417-680-3) e' stato esaminato in conformita' all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, come definito all'allegato V della medesima direttiva; Considerato che la valutazione dei rischi per i comparti ambientali interessati, effettuata sulla base di un approccio realistico, ha evidenziato rischi inaccettabili per il comparto delle acque e che inoltre le caratteristiche del flufenoxuron lo rendono persistente, bioaccumulante e tossico, o molto persistente e molto bioaccumulante, conformemente ai criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la decisione della Commissione europea n. 2012/77/CE del 9 febbraio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'11 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron, per il suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono piu' rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima; Decreta: Art. 1 1. Il flufenoxuron (n. CAS 101463-69-8; n. CE 417-680-3) per il tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi» non e' incluso negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.