(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le
  aziende produttrici di medicinali emoderivati  per  la  lavorazione
  del plasma raccolto sul territorio nazionale,  ai  sensi  dell'art.
  15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. 
 
1) Premesse. 
    1. Nel seguito, si intende per «committente» la Regione/Provincia
autonoma o associazione di Regioni/Province autonome, che  conferisce
o conferiscono il plasma prodotto nel proprio territorio a centri  ed
aziende autorizzati, individuati come «fornitori del  servizio»,  per
la trasformazione industriale del  plasma  e  per  la  produzione  di
medicinali emoderivati. 
    2. Il contratto con il fornitore del servizio si deve considerare
una   modalita'   di   «lavorazione   in   conto   terzi»   (contract
manufacturing) e si configura come «convenzione per la produzione  di
medicinali emoderivati». 
    3. L'acquisizione del servizio viene attuata  mediante  procedura
di gara conforme alla normativa vigente. 
    4. Il servizio messo a gara comprende  le  seguenti  prestazioni,
che devono essere fornite nel rispetto delle  disposizioni  normative
vigenti: 
      per la fase di pre-lavorazione: 
        il ritiro e lo stoccaggio del plasma; 
        i controlli fisici e documentali; 
        il trasferimento del plasma nell'impianto di lavorazione; 
      per la fase di  trasformazione  del  plasma  e  produzione  dei
medicinali emoderivati: 
        processi di lavorazione e condizionamento  esclusivi  per  il
committente, ovvero processi non esclusivi,  previo  accordo  con  il
committente stesso; 
        la produzione almeno  dei  seguenti  medicinali  emoderivati:
albumina, concentrati di fattore  VIII,  immunoglobuline  aspecifiche
per impiego endovenoso; acquisizione del certificato di controllo  di
Stato (batch release) per i prodotti finiti; 
      per la fase di distribuzione dei medicinali emoderivati: 
        la disponibilita' di stoccaggio dei prodotti finiti; 
        la consegna/spedizione dei prodotti finiti alle strutture  di
stoccaggio, distribuzione ed utilizzo individuate dal committente; 
      per la sicurezza del prodotto: 
        la  tracciabilita'  delle  unita'  di  plasma  avviate   alla
trasformazione, in modo da poter correlare  ogni  singola  unita'  di
plasma alla fase di lavorazione ed ai prodotti  finiti  in  qualsiasi
momento del ciclo produttivo e retrospettivamente; 
        la   applicazione    di    almeno    due    step/metodi    di
inattivazione/rimozione   virale   per   ogni   prodotto   medicinale
emoderivato. 
    5. La durata  del  servizio  messo  a  gara,  in  relazione  alla
tipologia  e  peculiarita'  dello   specifico   processo   produttivo
industriale richiesto, non puo' avere durata inferiore a tre anni. 
    La valutazione della qualita' delle  offerte,  con  modalita'  da
definire nei capitolati di  gara,  deve  tenere  conto  dei  seguenti
elementi: 
      volume  del  lotto  minimo  e  massimo  di  plasma  lavorabile,
tipologia dei prodotti ottenibili e rese industriali offerte; 
      tempi di produzione e consegna; 
      grado di flessibilita' dei piani di produzione  industriale  in
relazione alle esigenze del committente; 
      programma di investimenti in ricerca e sviluppo con riferimento
allo specifico ambito, nel periodo di validita' della convenzione; 
      disponibilita' alla collaborazione con il committente,  per  il
miglioramento continuo delle attivita' maggiormente  influenti  sulla
qualita' dei prodotti e dei servizi; 
      tipologia dei prodotti che vengono messi a  disposizione  dalla
trasformazione del plasma conferito; 
      servizi logistici offerti con riferimento a tutte le  fasi  del
processo, dal ritiro  del  plasma  alla  distribuzione  dei  prodotti
finiti; 
      la disponibilita' di tecnologie e procedure informatiche atte a
garantire  la  gestione  informatizzata  della   tracciabilita'   del
processo; 
      sede degli impianti. 
2) Contenuti essenziali della convenzione. 
1) Generalita'. 
    1. Oggetto della convenzione e' la lavorazione industriale (ossia
la trasformazione),  da  parte  dei  centri  ed  aziende  autorizzate
[«fornitori  del  servizio»],  del  plasma   prodotto   dai   servizi
trasfusionali delle Regioni e Province  Autonome  [«committente»]  ai
fini della produzione di medicinali emoderivati. 
    2. La produzione di medicinali  emoderivati  e'  definita  in  un
piano  di  produzione  quali-quantitativo   nel   quale,   a   fronte
dell'impegno del committente a rendere disponibile per la lavorazione
la quantita' di plasma  necessario,  il  fornitore  del  servizio  si
impegna  a  produrre  la  quantita'  e  la  qualita'  dei  medicinali
emoderivati richiesti dal committente nei  tempi  e  nelle  modalita'
concordati. 
2) Vincoli delle parti. 
    1. Il fornitore del servizio di  trasformazione  industriale  non
puo' utilizzare il plasma, le frazioni intermedie o i prodotti finiti
e la materia prima residuale,  compresi  gli  scarti,  per  finalita'
diverse da quelle previste dalla  convenzione,  senza  un  preventivo
accordo con il committente. 
    2. Il committente o l'aggregazione di  piu'  committenti  restano
proprietari a  pieno  titolo  del  plasma  inviato  alla  lavorazione
industriale, di tutte le specialita' farmaceutiche derivate  da  tale
plasma, nonche' della materia prima residuale, compresi gli scarti. 
3) Obblighi del committente. 
    1. Obblighi per la qualita' e sicurezza del plasma fornito: 
      Il  committente   assicura   per   la   raccolta,   produzione,
validazione, conservazione e certificazione del plasma destinato alla
trasformazione in medicinali emoderivati, il rispetto  dei  requisiti
di qualita', sicurezza, etichettatura e tracciabilita' definiti dalla
normativa vigente e, in relazione ai metodi  di  produzione  ed  alle
procedure utilizzate per  il  congelamento  e  la  conservazione,  la
conformita'  del  plasma  ai  requisiti  previsti  dalla   Farmacopea
Europea, versione vigente, nonche' ad eventuali  requisiti  ulteriori
definiti di concerto con il fornitore del servizio. 
    2. Obblighi concernenti la quantita' del plasma: 
      Il  committente  assicura  al   fornitore   del   servizio   la
disponibilita' dei volumi annui del plasma (suddivisi  per  tipologia
qualitativa secondo la Farmacopea europea, versione vigente) previsti
dal piano di produzione dei medicinali emoderivati concordato con  il
fornitore del  servizio.  Tali  volumi  potranno  essere  oggetto  di
revisione  periodica  con  conseguente  variazione   dei   piani   di
produzione. 
    3. Vincoli sulle informazioni: 
      Il committente assicura la riservatezza da  parte  del  proprio
personale  dipendente   verso   la   divulgazione   di   informazioni
concernenti    tecnologie/metodologie    industriali    e     aspetti
amministrativi del fornitore del  servizio  che,  essendo  riservate,
possano ledere la competitivita' aziendale, fatti salvi i diritti dei
terzi in materia di trasparenza ed accesso agli atti amministrativi. 
4) Obblighi generali del fornitore del servizio. 
    1. Vincoli contrattuali: 
      Fatta salva la  sicurezza  dei  prodotti,  nel  rispetto  della
normativa  nazionale  e  comunitaria  vigente,  e'   ammissibile   il
sub-appalto  per  le  fasi  di  pre-lavorazione,   trasformazione   e
distribuzione,  soltanto   previo   accordo   contrattuale   con   il
committente, che si riserva di verificare il rispetto  dei  requisiti
normativi, sanitari ed amministrativi. 
    2. Qualificazioni produttive: 
      Il  fornitore  del   servizio   garantisce   le   potenzialita'
produttive, le caratteristiche dei propri processi  produttivi  e  la
qualita' e sicurezza idonei per ogni tipologia di prodotto richiesto. 
      Il fornitore del servizio certifica nel piano di produzione  il
volume del lotto minimo e massimo di plasma lavorabile, la  tipologia
dei prodotti ottenibili e le rese nonche' indica la data di  messa  a
disposizione di ogni lotto di  prodotto,  alimentando  il  necessario
flusso informativo verso le Strutture regionali di coordinamento  per
le attivita' trasfusionali (di seguito SRC) delle Regioni e  Province
Autonome. 
      Il fornitore del servizio  e'  tenuto  a  garantire  la  totale
tracciabilita', assicurando  in  qualsiasi  momento  la  associazione
documentabile della singola donazione ai relativi step produttivi  ed
al singolo prodotto. 
    3. Produzione con ciclo separato e controlli: 
      Il  plasma  conferito  dal  committente,  anche  in   caso   di
sub-appalto, deve essere lavorato con ciclo autonomo, in un  processo
produttivo a parte,  separato  da  lavorazioni  di  altro  plasma  di
diversa  provenienza  in  modo  da  non  permettere  miscelazioni   o
contaminazioni. Ogni rischio di contaminazione del plasma fornito dal
committente con materiale di  diversa  provenienza  e/o  lavorazione,
anche se di origine italiana, deve essere escluso con  l'applicazione
di procedure documentate e verificabili. 
    4. Esclusivita' di restituzione degli emoderivati: 
      Tutte le specialita' farmaceutiche ottenute dal plasma  fornito
dal committente, rilasciate in conformita'  alla  normativa  vigente,
devono essere restituite al committente nel rispetto della tipologia,
quantita' e tempistica concordata, fatte salve le quote  di  prodotto
strettamente necessarie per l'invio ai controlli di qualita'  e/o  ai
controlli di stato. 
      Il fornitore del servizio comunica alle  SRC  interessate,  con
periodicita' definita,  il  grado  di  allineamento  delle  attivita'
produttive al piano di produzione e le eventuali variazioni nei tempi
di avvio alla lavorazione, nella composizione  e  volumi  dei  lotti,
nonche' nelle quantita' previste  e  nei  tempi  in  cui  si  rendono
disponibili i farmaci  derivati  dalla  prima  trasformazione  e  dai
successivi semilavorati,  risultanti  dalla  lavorazione  di  ciascun
lotto  di  plasma,  fatto  salvo  il  buon  esito  del  rilascio  del
certificato di batch  release  da  parte  delle  Autorita'  sanitarie
competenti. Nel caso di problematicita'  relative  agli  impianti  di
produzione o altre situazioni tali da produrre  una  riduzione  della
disponibilita' dei prodotti finiti, il fornitore del servizio ne  da'
immediata comunicazione alle SRC e assicura la fornitura di  prodotti
commerciali  equivalenti,  informandone  anche  il  Centro  Nazionale
Sangue. 
      Il fornitore del servizio tiene a disposizione del  committente
una documentazione dedicata ai medicinali prodotti dal plasma fornito
dal committente stesso, ai fini  della  valutazione  periodica  della
qualita' dei medicinali e della completa tracciabilita' dei  prodotti
esportati, importati e restituiti al committente. 
      Il fornitore del servizio accompagna ciascuna  spedizione,  nel
caso  di  esportazione  e  importazione,  con  una  dichiarazione  di
conformita' del plasma  o  dei  relativi  prodotti  intermedi  o  dei
medicinali emoderivati all'autorizzazione all'immissione in commercio
di riferimento e alla convenzione di cui il e' titolare. 
    5. Vincoli sulla riservatezza: 
      Il fornitore del  servizio,  compresi  terzi  collaboranti,  e'
obbligato al rispetto della normativa sulla privacy in merito all'uso
delle  informazioni  relative  alle  strutture  trasfusionali   e   a
qualsiasi altro dato che giunga alla sua attenzione. 
5) Obblighi ulteriori del fornitore del servizio. 
    1. In relazione alle attivita' per la  produzione  di  medicinali
emoderivati, il fornitore del servizio: 
      garantisce le operazioni di ritiro e trasporto del  plasma  dai
servizi trasfusionali fino all'impianto di  trasformazione,  compresi
eventuali magazzini di transito,  con  spese,  oneri  di  gestione  e
responsabilita' a proprio carico. Dette operazioni  devono  prevedere
la documentazione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente; 
      sostiene  i  costi  per  i  materiali  di   confezionamento   e
imballaggio del plasma, che  devono  essere  forniti  alle  strutture
trasfusionali in quantita',  qualita'  e  periodicita'  concordate  e
definite, a prescindere dal tipo di vettore impiegato; 
      garantisce, ove  richiesto,  l'attivita'  di  magazzinaggio  di
transito o temporaneo deposito dei  medicinali  emoderivati  sino  al
momento della loro distribuzione ed effettiva consegna  e/o  la  loro
distribuzione  presso  le  strutture  ospedaliere  di   utilizzo   e,
altresi', la consegna/distribuzione in caso di urgenza ed emergenza; 
      si  impegna  ad  utilizzare  le  informazioni   relative   alle
eventuali non conformita' rilevate nel ciclo di produzione,  al  fine
di migliorare  in  continuo  i  processi  di  produzione,  stoccaggio
temporaneo e consegna/distribuzione dei medicinali emoderivati. 
    2. I rapporti e gli ordini di  consegna  utilizzano  le  correnti
modalita' informative. Il fornitore del servizio fornisce  alle  SRC,
con cadenza concordata, il consuntivo dei prodotti  distribuiti  alle
Aziende sanitarie, nonche' dei prodotti giacenti in conto deposito. 
    Il fonitore del servizio, ove richiesto  dal  committente,  rende
disponibili tecnologie e procedure informatiche atte a  garantire  la
gestione informatizzata della tracciabilita' del processo, dal ritiro
del  plasma  alla  distribuzione  dei  prodotti  finiti,  fino   alla
consegna/distribuzione degli stessi, anche mediante  collegamenti  in
rete con le SRC interessate. 
6) Collaborazione tra il committente ed il fornitore del servizio per
  il miglioramento della qualita'. 
    1. Il committente puo' prevedere forme di collaborazione  con  il
fornitore del servizio per il miglioramento continuo delle  attivita'
maggiormente influenti sulla qualita' e sicurezza dei prodotti e  dei
servizi, con particolare riferimento: 
      alle attivita' trasfusionali per le funzioni di raccolta  e  di
produzione del plasma; 
      al monitoraggio della qualita' e della rispondenza delle unita'
di plasma conferite e della relativa documentazione  alle  specifiche
normative e contrattuali definite; 
      agli aspetti gestionali del processo; 
      alla promozione dell'appropriatezza di utilizzo dei  medicinali
emoderivati ed alle attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
e/o indicazioni cliniche, con particolare riferimento  alle  malattie
rare; 
      al supporto ad accordi, programmi,  progetti  per  la  gestione
delle eccedenze. 
7) Facolta' del committente. 
    1.   Il   committente   puo'   procedere,   attraverso   soggetti
appositamente individuati, alle verifiche tecniche  e  amministrative
del  rispetto  delle  condizioni  contrattuali  e  dei  programmi  di
attivita', anche mediante visite di verifica presso gli  stabilimenti
del fornitore del servizio e di eventuali sub-appaltatori. 
8) Periodo di validita' della convenzione. 
    1. Il periodo di validita' della convenzione e' di durata  almeno
triennale. Anche a convenzione scaduta, il fornitore del servizio ha,
comunque, l'obbligo di continuare il  servizio,  alle  condizioni  in
essere, sino all'effettivo espletamento di  una  nuova  procedura  di
gara. 
9) Inadempienze. 
    1. Il committente adotta espliciti  criteri  per  il  superamento
delle controversie, utilizzando regolazioni  arbitrali  e  prevedendo
penali, in caso di: 
      ritardato ritiro del plasma; 
      danneggiamento della materia prima; 
      ritardata consegna dei prodotti finiti; 
      deterioramento dei prodotti  finiti  per  cause  imputabili  al
fornitore; 
    perdita o non corretta conservazione dei prodotti finiti  durante
il trasporto; 
      minori rese e anomalie  della  qualita'  dei  prodotti  finiti:
carenza/ritardo di documentazione e di trasmissione di informazioni. 
    2. Le penali previste tengono conto delle varie  possibilita'  di
risarcimento o di rivalsa, fino alla risoluzione del contratto. 
    3. Il  committente  definisce  le  circostanze  di  blocco  delle
attivita' svolte dal fornitore del servizio riconducibili a  definite
cause di forza maggiore e le modalita' di ricorso all'invocazione  di
tale criterio. 
    Il committente definisce i criteri  per  la  risoluzione  bonaria
delle controversie, prevedendo l'istituzione di un collegio arbitrale
con compiti definiti, anche in ordine agli oneri del confronto. 
10) Controversie e foro competente. 
    1.  Per  ogni  e  qualsiasi  controversia  che  dovesse   sorgere
dall'interpretazione e dall'esecuzione della convenzione  e  che  non
sia possibile risolvere in via  bonaria,  il  Foro  competente  sara'
quello dove ha sede il committente.