IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati» ed in particolare l'art. 15  riguardante  la  produzione
nazionale di emoderivati e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n.  96,  recante:  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009», ed  in  particolare
l'art. 40, comma 2, che modifica l'art. 15  della  legge  21  ottobre
2005, n. 219; 
  Visto in particolare il comma 5 dell'art. 15 delle citata legge  21
ottobre 2005, n. 219, come modificato dall'art. 40,  comma  5,  della
legge 4 giugno 2010, n. 96, che prevede che il Ministro della salute,
con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, il Centro Nazionale Sangue di cui all'art. 12 e la Consulta,
individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di  produzione
di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie», ed in particolare l'art. 2, comma  1-sexies,  lettera  b),
che prevede che  il  Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,
definisca  le  modalita'  per  la  presentazione   da   parte   degli
interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana  del
farmaco, delle istanze volte ad ottenere l'inserimento fra i centri e
delle Aziende autorizzati alla stipula  delle  convenzioni,  ai  fini
dell'emanazione del decreto di cui all'art. 15, comma 5  della  legge
21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la  legge  28  marzo  2001,  n.  145,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei diritti dell'uomo e della  dignita'  dell'essere  umano  riguardo
all'applicazione della biologia e  della  medicina:  Convenzione  sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a  Oviedo  il  4  aprile
1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clorazione di esseri umani»; 
  Tenuto conto che, ai fini della stipula delle  convenzioni  con  le
Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto
in Italia, i centri e le Aziende di  frazionamento  e  di  produzione
degli emoderivati devono possedere i requisiti di  cui  all'art.  15,
comma 2, della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  come  modificato
dall'art. 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e  rispondere
alle disposizioni di cui all'art. 15, commi 3, 4 e 7  della  medesima
legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
  Acquisito il  parere  della  Consulta  Tecnica  Permanente  per  il
Sistema Trasfusionale nella seduta dell'8 settembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della  salute  di
cui all'art. 15, comma 5, della legge  21  ottobre  2005,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono definite le  modalita'
per la presentazione da parte degli interessati e per la  valutazione
da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (di  seguito  AIFA)  delle
istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le Aziende che
saranno autorizzati alla  stipula  delle  convenzioni.  L'istanza  va
presentata  al  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  della
prevenzione, Ufficio VIII, via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma, in sede di
prima applicazione, entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. A decorrere dall'anno 2012, entro il 30 settembre di ogni anno e
fino al 10 luglio 2013, termine fissato dall'art. 40, comma 3,  della
legge 4 giugno 2010, n. 96, potranno  essere  presentate  istanze  da
parte di ulteriori centri e Aziende di frazionamento e di  produzione
di  emoderivati  interessati  ad  essere   individuati   tra   quelli
autorizzati alla stipula delle convenzioni. 
  3. I centri e le Aziende, sotto la responsabilita' del loro  legale
rappresentante, allegano all'istanza la documentazione attestante  il
possesso dei seguenti requisiti, ai sensi del comma  2  dell'art.  15
della legge 21 ottobre 2005, n. 219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni: 
    a) adeguate dimensioni industriali; 
    b) ciclo lavorativo ad avanzata tecnologia; 
    c)  processo  di   frazionamento   del   plasma   effettuato   in
stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea in  cui  il  plasma
raccolto non sia oggetto di cessione a fini di lucro e  sia  lavorato
in  regime  di   libero   mercato   compatibile   con   l'ordinamento
comunitario; 
    d) autorizzazione  all'immissione  in  commercio  in  Italia  dei
farmaci emoderivati; 
    e) idoneita'  degli  stabilimenti  alla  lavorazione  secondo  le
vigenti norme nazionali ed europee. 
  4. La specifica dei requisiti, di cui  al  comma  3,  e'  riportata
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  5. L'AIFA valuta le istanze di cui ai commi  1  e  2  e  trasmette,
entro 90 giorni dalla data di  ricevimento  della  documentazione  da
parte del Ministero della salute, le risultanze della valutazione  al
Ministero - Direzione generale della prevenzione.  Il  Ministero,  ai
fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 15, comma  5,  della
legge  21  ottobre  2005,  n.  219  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, si avvale del supporto tecnico scientifico  del  Centro
Nazionale Sangue. 
  6. Nel caso in cui le attestazioni relative alla documentazione sul
possesso dei requisiti di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo
risultino false o mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
  7. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti competenza ed entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 8, foglio n. 168