(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
  Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma
2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  e
successive modificazioni e integrazioni 
 
  Nella Gazzetta Ufficiale n.  8  dell'11  gennaio  2012  sono  stati
pubblicati gli accordi, approvati dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra Stato, Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di seguito Conferenza Stato-Regioni,  in  data  21  dicembre
2011, in tema di  formazione  dei  datori  di  lavoro  che  intendano
svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione  e  Protezione  e  dei
lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
e successive modifiche e integrazioni, anche noto come "testo  unico"
di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito d.lgs. n. 81/2008. 
  Allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime
indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola,  d'intesa
con il coordinamento tecnico interregionale assessorati sanita' e con
il coordinamento tecnico interregionale  assessorati  formazione,  si
espone quanto segue. 
 
                       Efficacia degli accordi 
 
  L'articolo 34, comma 2, del "testo unico" di salute e sicurezza sul
lavoro  prevede  che  il  datore  di  lavoro  che  intenda   svolgere
personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei
casi in cui cio' e'  consentito  (individuati  dall'allegato  II  del
d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione  di  durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi  alle  attivita'  lavorative,
nel rispetto dei contenuti e della  articolazioni  definiti  mediante
accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il  successivo  comma  3
dell'articolo 34, citato, dispone altresi' che il  datore  di  lavoro
che  intenda  svolgere  i  compiti  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  debba  frequentare  corsi  di  aggiornamento,   anch'essi
individuati nell'accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al  comma
2 dell'articolo 34. L'articolo 37, comma 2,  del  d.lgs.  n.  81/2008
dispone invece che la durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori sono disciplinati  con
accordo in Conferenza Stato-Regioni. 
  Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base
alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano le rispettive
disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le
modalita' di svolgimento delle attivita'  formative  i  cui  principi
sono contenuti agli articoli 34 e 37 del "testo unico"  di  salute  e
sicurezza sul lavoro. 
  L'articolo 21 del  d.lgs.  n.  81/2008  dispone  che  i  componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
i lavoratori  autonomi  che  compiono  imprese  e  servizi  ai  sensi
dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo,  i
soci delle societa'  semplici  operanti  nel  settore  agricolo,  gli
artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facolta' di sottoporsi
a formazione. Ne deriva che  le  previsioni  di  cui  all'accordo  ex
articolo 37 del "testo unico" di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  -
dirette a fornire ai soggetti di cui all'articolo 21 utile  parametro
di riferimento per la  formazione  -  non  hanno  nei  confronti  dei
destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma,  come  espressamente
previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del  d.lgs.  n.
81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli ''obblighi previsti da
norme speciali"), la obbligatorieta' di altra formazione  rispetto  a
quelle oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex  articolo
37 del "testo unico", nei soli casi in cui essa sia imposta ai  sensi
di altre disposizioni di legge,  da  considerarsi  speciali  rispetto
alla previsione generale di cui all'articolo 21, comma 2,  citata,  e
che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facolta'  e  non
anche l'obbligo  di  sottoporsi  a  formazione.  A  titolo  meramente
esemplificativo e senza che la indicazione  che  segue  esaurisca  il
novero  delle  situazioni  alle  quali  la  norma  appena  citata  si
riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della  Repubblica
14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei  lavori
nei c.d. "ambienti confinati",  prevede,  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), 1' "integrale e vincolante applicazione anche del comma 2
dell'articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  nel
caso di imprese familiari e lavoratori autonomi". Di conseguenza, nel
campo di applicazione  del  d.P.R.  n.  177/2011  la  formazione  dei
lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono  opere  e
servizi e' obbligatoria e non facoltativa. 
  Analoghe conclusioni valgono  nei  riguardi  della  formazione  dei
dirigenti e dei preposti, i quali - come previsto  dall'articolo  37,
comma 7, del digs.  n.  81/2008  -  devono  ricevere  una  formazione
"adeguata e specifica" rispetto  all'importante  ruolo  rivestito  in
azienda (e delineato sin dalle "definizioni" contenute all'articolo 2
del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), con obblighi  di
ampia portata, individuati, rispettivamente, agli articoli  18  e  19
del "testo unico" di salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Rispetto  ai
dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla "Premessa"  dell'accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione  dei  contenuti
dell'accordo e' facoltativa costituendo, tuttavia, principio di prova
in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la circostanza che la
formazione dei dirigenti  e  dei  preposti  sia  stata  progettata  e
realizzata in modo coerente rispetto alle previsioni dell'accordo  ex
articolo 37 del digs. n. 81/2008.  Resta  inteso  che  il  datore  di
lavoro potra' ottemperare all'obbligo di garantire  una  "adeguata  e
specifica" (in questi termini l'articolo  37,  comma  7,  del  "testo
unico") formazione dei dirigenti e dei preposti anche  per  mezzo  di
attivita'  formativa  progettata  e/o  realizzata  in  modo  difforme
rispetto ai precetti di cui all'accordo ex  articolo  37  del  "testo
unico" di salute e  sicurezza  sul  lavoro  non  potendosi,  in  tale
ipotesi,  avvalere  della  presunzione  (ovviamente   semplice)   del
rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di  corsi  conformi  a
quelli descritti nell'accordo stesso. 
  Il terzo periodo della "Premessa" dell'accordo ex articolo  37  del
digs. n.  81/2048  puntualizza  che  la  formazione  in  parola:  "e'
distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs.  n.
81/08  o  da  altre  norme,  relative  a  mansioni   o   attrezzature
particolari".  In  tal  modo  si  esprime  un  principio,  di  ordine
generale, in forza del quale la  formazione  regolamentata  esaurisce
l'obbligo formativo a carico del datore di  lavoro,  a  meno  che  il
medesimo non sia tenuto - in base a una normativa differente rispetto
a quella di cui  all'articolo  37  del  "testo  unico"  di  salute  e
sicurezza sul lavoro - a corsi regolamentati da  disposizioni  aventi
le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle  di
cui all'articolo 37, citato), contenute  nei  Titoli  del  d.lgs.  n.
81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre
a prevedere una formazione integrativa in merito a  rischi  specifici
individuino in modo dettagliato  percorsi  formativi  con  molteplici
contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari  di  tutela,
che richiedono corsi ad hoc. 
  Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre
senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine  al
novero delle norme speciali in materia di formazione:  la  formazione
individuata, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del  "testo  unico",
in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in  base  all'accordo
in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012  e  la
formazione di cui all'articolo 136,  comma  6,  e  allegato  XXI  del
d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si reputa che  sia
espressamente da considerare  come  speciale,  e  quindi  oggetto  di
formazione "aggiuntiva" rispetto a quella di' cui all'accordo ex art.
37 del "testo unico", la  formazione  di  cui  all'articolo  258  del
"testo unico", in relazione ai lavoratori  esposti  o  potenzialmente
esposti a polveri di amianto. 
  Viceversa, non si ritiene che  costituiscano  norme  speciali,  nel
senso appena indicato,  disposizioni  quali,  sempre  solo  a  titolo
esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b),
in  materia  di  movimentazione  manuale  dei  carichi,  o   di   eui
all'articolo 177, comma 1, lettera b),  in  materia  di  attrezzature
munite di videoterminali, nelle quali si  parli,  come  negli  esempi
citati, di "formazione adeguata" o si usino formule simili, senza che
la  normativa   individui   in   modo   puntuale   e   peculiare   le
caratteristiche (in termini di  durata,  contenuti  ect.)  dei  corsi
stessi. In simili situazioni, la formazione  relativi  ai  rischi  di
specifico  riferimento  (negli  esempi  appena  riportati,  i  rischi
relativi alla movimentazione manuale dei carichi e  quelli  derivanti
dall'uso di attrezzature munite di videoterminali) va  effettuata  in
applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del
d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica". 
  Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali -  per
numero di ore, contenuti e argomenti,  oltre  che  per  modalita'  di
aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di
regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre,  si  ritiene
che  la  dimostrazione  dell'avvenuta  effettuazione   di   attivita'
formativa (sia realizzata precedentemente  alla  pubblicazione  degli
accordi  che  svolta  in  vigenza  dei  medesimi)  coerente  con   le
disposizioni di specifico riferimento costituisca  credito  formativo
ai' fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino  le
ipotesi della formazione prevista dal  decreto  del  Ministero  della
salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. "direttiva  Seveso")
e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti  16  ottobre  2009,  relativamente  alla   formazione   dei
conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri. 
  Resta inteso che la formazione in  parola  non  comprende  comunque
l'addestramento,  a  maggior  ragione  ove  esso  sia  necessario  in
relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei  Titoli
diversi dal Titolo I del digs. n. 81/2008, come accade,  ad  esempio,
in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma. 5,  del
"testo  unico"  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  in  ordine  ai
Dispositivi di Protezione Individuale di terza  categoria,  ai  sensi
del d.lgs. n. 475/1992. 
  In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di
ordine generale di cui all'articolo 37, commi 4 e 6,  del  d.[gs.  n.
81/2008 relative, rispettivamente, alla  individuazione  dei  Momenti
nei quali e'  sempre  necessario  che  venga  svolta  l'attivita'  di
formazione e alla necessita' che  essa  venga  ripetuta  in  caso  di
insorgenza di nuovi rischi. I principi di tali disposizioni  vengono,
infatti, richiamati al punto 4 dell'accordo ex articolo 37, comma  2,
del "testo unico" unitamente alla necessita' che  la  formazione  sia
comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della
valutazione  dei  rischi,  con  la  conseguenza  che:  "il   percorso
formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla
natura e all'entita' dei rischi presenti in  azienda,  aumentando  di
conseguenza il numero di  ore  necessario".  Pertanto,  in  linea  di
massima  la  formazione  da  erogare  al  lavoratore  e,  per  quanto
facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti  e  ai  preposti,  viene
individuata avendo riguardo al "percorso" delineato  dall'accordo  ex
articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo
e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo  che  esso
non debba essere integrato  tenendo  conto  di  quanto  emerso  dalla
valutazione dei rischi o nei casi  previsti  dalla  legge  (si  pensi
all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature). 
  L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di  salute  e  sicurezza
sul lavoro espone, al punto 4,  nella  parte  denominata  "Condizioni
particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende,  a
prescindere dal settore di appartenenza, che  non  svolgano  mansioni
che  comportino  la  loro  presenza,  anche  saltuaria,  nei  reparti
produttivi, possono frequentare i corsi individuati  per  il  rischio
basso". In tal modo viene esplicitato il principio generale in  forza
del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi  in  cui
esistano in azienda soggetti non esposti  a  medesime  condizioni  di
rischio, puo'  essere  fatta  anche  tenendo  conto  delle  attivita'
concretamente svolte dai  soggetti  medesimi,  avendo  a  riferimento
quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di  una
azienda metallurgica che  non  frequentino  reparti  produttivi  o  i
lavoratori  che  svolgano  semplice   attivita'   d'ufficio   saranno
considerati come lavoratori che  svolgano  una  attivita'  a  rischio
"basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attivita'  dei
reparti produttivi) che svolgano una attivita'  che  richiederebbe  i
corsi di formazione per il rischio "alto"  o  "medio".  Analogamente,
ove la valutazione dei rischi di una azienda la  cui  classificazione
ATECO prevede l'avvio  dei  lavoratori  a  corsi  a  rischio  "basso"
evidenzi  l'esistenza  di  rischi   particolari,   tale   circostanza
determina la necessita' di programmare e  realizzare  corsi  adeguati
alle  effettive  condizioni  di   rischio   (quindi,   di   contenuto
corrispondente al rischio "medio" o "alto"). 
  In relazione alla formazione dei lavoratori avviati  con  contratto
di somministrazione di lavoro, l'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008, nella  nota  al  punto  8  facendo  espressamente  salva  la
ripartizione legale degli obblighi  di  sicurezza,  ribadisce  che  i
somministratori e gli utilizzatori hanno facolta' di regolamentare in
via contrattuale le modalita' di adempimento degli obblighi di  legge
specificando, in particolare che  essi  possono  "concordare  che  la
formazione  generale  sia  a  carico  del  somministratore  e  quella
specifica di settore a carico dell'utilizzatore". 
  L'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008  dispone  con  molta
chiarezza che: "il corso oggetto del presente accordo  non  comprende
la  formazione   necessaria   per   svolgere   i   compiti   relativi
all'attuazione  delle  misure  di   prevenzione   incendi   e   lotta
antincendio,  e  di  primo  soccorso   e,   comunque,   di   gestione
dell'emergenza", ai quali, quindi, si applicano differenti previsioni
(contenute, rispettivamente, agli articoli 37, comma 9, 45, comma  2,
e 46, comma 3, lettera b), e comma 4 del "testo unico"  di  salute  e
sicurezza sul lavoro. 
  Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno  puntualizzare
che essi  si  sono  perfezionati  con  l'approvazione  in  Conferenza
Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso,  in
considerazione della circostanza che in diversi punti  degli  accordi
in questione si fa riferimento o alla "pubblicazione" o alla "entrata
in vigore" degli accordi  medesimi,  il  Governo,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali  termini
si' debbano in ogni caso identificare  sempre  nella  data  dell'  11
gennaio 2012, data di  pubblicazione  degli  accordi  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione 
 
  Particolare importanza e' attribuita dal "testo unico" di salute  e
sicurezza sul lavoro  al  ruolo  degli  organismi  paritetici,  quale
definito dall'articolo  SI  del  d.lgs.  n.  81/2008.  Va,  tuttavia,
chiarito al riguardo che il "testo unico" di salute e  sicurezza  sul
lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in
particolare, a condizione che essi siano  costituiti  nell'ambito  di
"associazioni dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale"  (articolo
2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore
e nel territorio di competenza (articolo 37,  comma  12,  del  "testo
unico" di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che  il  datore
di lavoro che richieda - come prevede l'articolo 37,  comma  12,  del
d.lgs. n.  81/2008  -  la  "collaborazione"  di  tali  organismi  per
l'effettuazione delle attivita' di formazione e' tenuto a  verificare
che  i  soggetti  che  propongono  la  propria   opera   a   sostegno
dell'impresa posseggano tali caratteristiche. Il  datore  di  lavoro,
nel caso intenda far svolgere la formazione  da  un  ente  formativo,
potra' dar specifico mandato a questo di inviare, per suo  conto,  la
richiesta di collaborazione all'organismo paritetico. 
  Con riferimento all'accordo ex articolo 34 del d.lgs.  n.  81/2008,
il quale individua  i  Fondi  interprofessionali  di  settore  tra  i
soggetti legittimati ope legis alla erogazione della  formazione,  si
precisa che  nel  caso  in  cui  da  statuto  tali  soggetti  non  si
configurino come erogatori diretti, questi, ai  fini  dell'erogazione
dei corsi in questione,  dovranno  avvalersi  di  soggetti  formatori
esterni alle proprie strutture secondo  le  previsioni  riportate  in
coda al punto 1 dell'accordo ("Individuazione dei soggetti  formatori
e sistema di accreditamento"). 
  Si ritiene utile ribadire quanto gia'  esposto  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29  luglio
2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al  datore
di  lavoro  di  effettuare  la  formazione  necessariamente  con  gli
organismi paritetici quanto,  piuttosto,  di  mettere  i  medesimi  a
conoscenza della volonta' di svolgere una attivita'  formativa;  cio'
in modo che essi possano, se  del  caso,  svolgere  efficacemente  la
funzione che il "testo unico" attribuisce  loro,  attraverso  proprie
proposte  al  riguardo.  Resta   inteso   che   tale   richiesta   di
collaborazione  opera  unicamente   in   relazione   agli   organismi
paritetici che abbiano i requisiti di  legge  e  che,  quindi,  siano
costituiti nell'ambito di organizzazioni  sindacali  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  (in  questo  senso   la
definizione di "organismo paritetico" dettata all'articolo  2,  comma
1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008)  e  che  svolgano  la  propria
attivita' di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio  che
nel settore di attivita'  del  datore  di  lavoro  (in  questo  senso
l'articolo 37, comma 12, citato).  Rispetto  a  tale  previsione,  si
ritiene che il "territorio" di riferimento possa  essere  individuato
nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli  organismi
paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticita' non  sia
articolato a livello provinciale ma sia comunque presente  a  livello
regionale,  la  collaborazione  operera'  a  tale  livello.  Qualora,
invece, gli organismi paritetici non siano presenti a ne'  a  livello
provinciale  ne'  a  livello  regionale,  il  datore  di  lavoro  che
intendesse farlo, senza che - in tal caso - si applichi la previsione
di cui all'articolo 37, comma 12, del "testo unico", potra'  comunque
rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale. 
  Relativamente alle aziende con piu'  sedi  in  differenti  contesti
territoriali, l'organismo  di  riferimento  puo'  essere  individuato
avendo riguardo alla sede legale dell'impresa. 
  Ai  fini  del  possesso  dei  citati  criteri  di  legge  da  parte
dell'organismo  paritetico,  attese   le   frequenti   richieste   di
chiarimento pervenute,  si  ritiene  di  individuare  quale  criterio
presuntivo della c.d.  "rappresentativita'  comparata"  (sempre  solo
limitatamente   alle   finalita'   di   cui   alla    interpretazione
dell'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008) applicabile quello
di  essere  costituito  nell'ambito  di  associazioni   datoriali   o
sindacali cui  aderiscano  organizzazioni  datoriali  o  sindacali  -
nazionali, territoriali o di  settore  -firmatarie  di  un  contratto
collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la  rilevanza
della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il
risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione.
Tale  criterio  non  pregiudica   la   possibilita'   delle   singole
organizzazioni  datoriali  o  sindacali  di  dimostrare  le   propria
rappresentativita'     secondo     altri     consolidati     principi
giurisprudenziali. 
  Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni  adottate  dalle
Regioni o dalle Province autonome in ordine al  riconoscimento  della
rappresentativita'  degli  organismi  paritetici.  Rimane,  altresi',
impregiudicata l'applicazione del disposto di cui all'articolo 9  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  gennaio  1978,  n.  58,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  Resta inteso che - in ossequio al principio della  pariteticita'  -
sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali  nel  cui
ambito  sia  costituito  l'organismo  paritetico  devono  essere   in
possesso sia del criterio presuntivo appena  esposto  che  di  quello
territoriale di cui sopra. 
  Al fine di evitare erronei affidamenti dei  datori  di  lavoro  nei
riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicita' o propri
siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge,  si
ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto  agli
organismi paritetici ne' riconosce ai medesimi o alle  organizzazioni
datoriali o sindacali nel cui contesto  i  medesimi  organismi  siano
costituiti alcuna capacita' di rappresentanza in base a protocolli  o
"codici" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali,
pertanto, non rilevano ai fini della verifica  dei  requisiti  appena
richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non puo'  essere
attribuita alcuna valenza, ai fini  del  possesso  dei  requisiti  di
rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale inoltro al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al
citato "accreditamento". 
  Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34  precisa  che  gli
organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori  di  lavoro
qualora  effettuino  le  "attivita'  formative  o  di   aggiornamento
direttamente o avvalendosi di strutture  formative  di  loro  diretta
emanazione". Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che
gli organismi paritetici debbano  svolgere  attivita'  di  formazione
direttamente o per mezzo di  strutture  formative  proprie  o  almeno
partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture  esterne
se non  accreditate  ai  sensi  dell'intesa  del  20  marzo  2008  in
Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere
ad alcun "accreditamento" della formazione svolta da altri  soggetti,
la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente  al  rispetto
delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli  accordi  del  21
dicembre. 
  Quanto alle modalita' di richiesta di collaborazione agli organismi
paritetici, la nota alla  "Premessa"  dell'accordo  ex  articolo  37,
puntualizza  che:  "Ove  la  richiesta  riceva  riscontro  da   parte
dell'ente bilaterale  o  dell'organismo  paritetico,  delle  relative
indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e  realizzazione
delle attivita' di formazione, anche ove tale realizzazione  non  sia
affidata agli enti bilaterali o agli  organismi  paritetici.  Ove  la
richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente
bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal  suo
invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla  pianificazione
e realizzazione delle  attivita'  di  fOrmazione".  Al  riguardo,  si
puntualizza che la richiesta in parola puo' essere avanzata anche  ad
uno solo (ove  ve  ne  siano  diversi)  di  organismi  paritetici  in
possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque  modo  idoneo
allo scopo (ad esempio, anche con semplice  comunicazione  per  posta
elettronica,  purche'  contenga  indicazioni  sufficienti   a   poter
permettere  all'organismo  paritetico  di  comprendere  il  tipo   di
intervento formativo  di  riferimento  e,  quindi,  mettendolo  nelle
condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo). 
  Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro  tiene
conto, senza che, tuttavia, cio' significhi che la  formazione  debba
essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora  la
risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso
l'organismo della attivita' di  formazione  ne'  che  le  indicazioni
degli organismi paritetici debbano essere  obbligatoriamente  seguite
nella realizzazione dell'attivita' formativa. 
 
                 Formazione in modalita' e-learning 
 
  L'allegato I agli  accordi  del  21  dicembre  2011  disciplina  la
formazione in  modalita'  elearning,  contenendo,  innanzitutto,  una
premessa volta a evidenziare che  se  la  formazione  alla  sicurezza
svolta in  aula  ha  rappresentato  tradizionalmente  il  modello  di
formazione  in  grado  di  garantire  il  piu'  elevato  livello   di
interattivita', l'evoluzione delle nuove  tecnologie,  i  cambiamenti
dei ritmi di vita e della stessa concezione  della  formazione  hanno
reso possibile l'affermazione di una modalita' peculiare e attuale di
formazione a distanza, indicata con il termine  e-learning,  e  della
quale viene  fornita  la  seguente  definizione:  "modello  formativo
interattivo  e  realizzato   previa   collaborazione   interpersonale
all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche,
seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche),  nel
quale operi una piattaforma informatica che consente ai  discenti  di
interagire con i tutor e anche tra loro". 
  L'allegato continua evidenziando come la formazione in  parola  non
consista  nella  semplice  fruizione  di  materiali   didattici   via
Internet, all'uso della mali tra docente e studente  o  di  un  forum
online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di
un vero e proprio "strumento  di  realizzazione  di  un  percorso  di
apprendimento dinamico che consente al discente di  partecipare  alle
attivita' didattico formative in una  comunita'  virtuale".  Inoltre,
viene specificato che nell'attivita' e-learning "va garantito  che  i
discenti abbiano possibilita' di accesso alle  tecnologie  impiegate,
familiarita' con l'uso del personal computer e buona conoscenza della
lingua utilizzata". 
  L'allegato I agli accordi, piu' nel dettaglio, pone  una  serie  di
condizioni necessarie perche' sia legittimo il ricorso all'e-learning
specificando che i tutor devono essere  in  grado  di  "garantire  la
costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli
utenti, attraverso  un  continuo  raffronto  con  utenti,  docenti  e
comitato scientifico". Ancora, altre condizioni riguardano: 
  - sede e strumentazione: la formazione "puo'  svolgersi  presso  la
sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso  il  domicilio
del partecipante, purche' le ore  dedicate  alla  formazione  vengano
considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata
attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte
le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo  ed  il
riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione"; 
  - programma  e  materiale  didattico:  devono  avere  una  evidenza
formale; 
  - tutor: si specifica che: "deve essere garantito un esperto (tutor
o docente) a disposizione per la  gestione  del  percorso  formativo.
Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno  triennale
di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela  della
salute e  sicurezza  sul  lavoro  maturata  nei  settori  pubblici  o
privati"; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come  la  norma
appena riportata  non  configuri  una  costante  presenza  del  tutar
quanto, piuttosto, la sua disponibilita' a intervenire, con modalita'
e tempi predefiniti; 
  - procedure di valutazione:  si  puntualizza  che:  "devono  essere
previste  prove  di  autovalutazione,  distribuite  lungo  tutto   il
percorso.  Le  prove  di  valutazione  `in  itinere'  possono  essere
effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza  telematica",
mentre viene statuito che  comunque  "la  verifica  di  apprendimento
finale va effettuata in  presenza".  Delle  prove  e  della  verifica
finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa. 
  - durata: deve essere  indicata  la  durata  del  tempo  di  studio
previsto, il quale va ripartito su unita' didattiche  omogenee.  Deve
essere  possibile  memorizzare  i  tempi   di   fruizione   (ore   di
collegamento) ovvero dare  prova  che  l'intero  percorso  sia  stato
realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor
e certificata dai sistemi di tracciamento della  piattaforma  per  l'
e-learning; 
  - materiali:  il  linguaggio  deve  essere  chiaro  e  adeguato  ai
destinatari. 
  Deve  essere  garantita  la  possibilita'  di  ripetere  parti  del
percorso formativo secondo gli obiettivi formativi,  purche'  rimanga
traccia di tali ripetizioni in modo  da  tenerne  conto  in  sede  di
valutazione finale, e di effettuare stampe del  materiale  utilizzato
per le attivita' formative. L'accesso ai contenuti  successivi  "deve
avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta  di  evitare
una parte del percorso)". 
  In  tal  modo  vengono,  quindi,  fissate  regole  sufficientemente
precise dirette  a  riconoscere  la  importanza  e  utilita'  di  una
modalita'  formativa  sin  qui  generalmente  vista  con   "sospetto"
(probabilmente in quanto  spesso  oggetto  di  abusi)  e  a  favorire
prodotti di qualita' distinguendoli da quelli inefficaci. 
  Tuttavia l'"apertura" a questa nuova  tipologia  di  formazione  e'
riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali: 
  - accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale  (1  e  2),
non  anche,  quindi,  quello  tecnico  e   relazionale   (3   e   4),
aggiornamento  quinquennale  e  verifiche  sul   mantenimento   delle
competenze acquisite 
  - accordo ex articolo 37: formazione generale per i  lavoratori  (4
ore),  tutta  la  formazione  dei  dirigenti  (16  ore),   la   parte
individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi
di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi
sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e  preposti  da
Regioni e Province autonome. 
  In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va
evidenziato  come  le  modalita'  descritte  dall'allegato   non   si
riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della  semplice
trasmissione di lezioni "frontali"  a  distanza  (le  quali,  d'altro
verso,  non  possono  essere  considerate  lezioni  "ordinarie"),  ma
richiedano  la  presenza  dei  requisiti  di   interattivita'   della
formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso  di
determinate caratteristiche. 
  Quanto, infine, alle  verifiche  di  apprendimento,  la  previsione
relativa alla verifica finale "in presenza" deve  essere  intesa  nel
senso che  non  sia  possibile  la  verifica  del  completamento  del
percorso  in  modalita'  telematica  -  cosa,  invece,  espressamente
consentita per le verifiche intermedie - ma in  presenza  fisica,  da
attuarsi anche per il tramite della videoconferenza. 
 
 Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa 
 
  Con riferimento alla disciplina  transitoria  e  al  riconoscimento
della formazione pregressa,  si  rammenta  che,  in  applicazione  di
quanto esposto nel paragrafo dedicato  all'efficacia  degli  accordi,
tutti i riferimenti all'entrata in vigore e quelli alla pubblicazione
degli accordi vanno riferiti sempre all' 11  gennaio  2012,  data  di
pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
  Tanto premesso, gli  accordi  in  commento  recano  una  disciplina
transitoria (punto 11 dell'accordo  ex  articolo  34  del  d.lgs.  n.
81/2008 e punto 10 dell'accordo ex articolo 37 del "testo  unico"  di
salute e sicurezza sul lavoro)  puntuale,  allo  scopo  di  prevenire
dubbi interpretativi legati alla  sovrapposizione  tra  la  normativa
precedente e quella introdotta tramite gli accordi in oggetto. 
  Piu' nel dettaglio, l'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008,
al  punto  11,  prevede  espressamente  che:  "In   fase   di   prima
applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione G.)
i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e  non  oltre  sei
mesi dalla  entrata  in  vigore  del  presente  accordo  -  corsi  di
formazione  formahnentee  documentalmente  approvati  alla  data   di
entrata in vigore del presente accordo rispettosi delle previsioni di
cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio  1997  per  quanto
riguarda durata e  contenuti"  e  il  punto  10,  secondo  capoverso,
dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute  e  sicurezza
analogamente specifica che: "non sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione (...) i lavoratori, i dirigenti e i preposti  che  abbiano
frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata  in  vigore
del  presente  accordo  -   corsi   di   formazione   formalmente   e
documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente
accordo, rispettosi delle previsioni normative  e  delle  indicazioni
previste nei contratti  collettivi  di  lavoro  per  quanto  riguarda
durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi." 
  In tal modo si e' voluto inserire, limitatamente  ad  una  fase  di
prima applicazione degli accordi, la possibilita'  di  esonero  dalla
frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole,  le  nuove
modalita' e le nuove durate, che  sono  ora  legate  alle  classi  di
rischio delle attivita' svolte,  e  di  frequentare  ancora,  invece,
corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori
di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori
nel  rispetto  delle  previsioni  normative   e   delle   indicazioni
eventualmente contenute nei  contratti  collettivi  di  lavoro.  Tale
esonero  e'  stato  comunque  subordinato  alla  condizione  che   la
frequenza di tali corsi con le "vecchie"  regole  sia  svolta  per  i
datori di lavoro entro e non oltre sei mesi  Ball'  11  gennaio  2012
(punto 11, accordo ex articolo 34  del  "testo  unico"  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, ove si fa riferimento alla data di "entrata  in
vigore" dell'accordo) e per i lavoratori, dirigenti e preposti  entro
e non oltre dodici mesi dall' Il gennaio 2012 (punto 10,  accordo  ex
articolo 37 del  d.lgs.  n.  81/2008)  nonche'  alla  condizione  per
entrambi che i corsi stessi siano stati gia' organizzati ed approvati
"formalmente  e  documentalmente"  prima  dell'  11   gennaio   2012.
L'indicazione relativa alla necessita' che i  corsi  siano  stati  va
intesa nel senso che deve  esistere  una  documentazione  (quali,  ad
esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento  avanzata
per  un  determinato  corso,  un  bando,  un  programma  puntuale  di
attivita' che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un  verbale
di riunione periodica) che dimostri che, alla  data  dell'Il  gennaio
2012,  i  corsi  fossero  gia'  stati   progettati   e   pianificati,
all'evidente fine di non penalizzare oltremodo  coloro  che  su  tale
progettazione e pianificazione abbiano investito  risorse  o  che  le
abbiano condivise con le parti  sociali  e/o  le  rappresentanze  dei
lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data
certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati
limiti temporali appena specificati, della facolta' di svolgere corsi
secondo le "vecchie" regole, dimostrare con  ogni  mezzo  idoneo  che
tali corsi erano alla data dell'Il gennaio 2012, in  una  fase  molto
avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba  seguire
solo l'erogazione dei corsi, Al riguardo, appare  opportuno  invitare
gli organi di  vigilanza  a  prestare  particolare  attenzione  nella
verifica dei requisiti appena  citati,  al  fine  di  dissuadere  gli
operatori  da  un  utilizzo  fraudolento  delle  disposizioni  appena
illustrate. 
  La  circostanza  che  la  puntuale  definizione  e   la   specifica
regolamentazione del ruolo e delle  attivita'  dei  dirigenti  e  dei
preposti siano state introdotte solo dal "testo unico"  di  salute  e
sicurezza sul lavoro e' alla base della previsione di  cui  al  primo
capoverso del punto 10 dell'accordo ex  articolo  37  del  d.lgs.  n.
8112008, il quale,  "alfine  di  consentire  la  piena  ed  effettiva
attuazione degli obblighi di cui  al  presente  accordo",  dispone  -
"unicamente in sede di prima applicazione"  (quindi,  con  previsione
destinata ad esaurire  la  propria  efficacia  una  volta  completato
l'arco temporale individuato dall'accordo) - che il datore di  lavoro
che non abbia gia' avviato a corsi  di  formazione  coerenti  con  il
ruolo svolto in azienda i  dirigenti  o  i  preposti  in  forza  alla
propria azienda possa procedere a tale avvio (sempre in  relazione  a
corsi che siano coerenti con i contenuti dell'accordo) in modo che  i
relativi corsi  si  concludano  entro  e  non  oltre  18  mesi  dalla
pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera  in
combinato disposto con quanto previsto  dal  successivo  punto  11  e
comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e  svolga
funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'accordo e che
abbia, al contempo, svolto un corso da  lavoratore  rispettoso  delle
previsioni previgenti non debba ripetere il corso  da  lavoratore  ma
debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data  dall'I  l  gennaio
2012,  solo  la  formazione  peculiare  e  specifica  relativa   allo
svolgimento di tali compiti di preposto. Al  riguardo,  si  evidenzia
come il termine di riferimento  per  il  completamento  del  percorso
formativo particolare e aggiuntivo  da  preposto  sia  quello  appena
richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di  12  mesi  erroneamente
indicato al punto 11, lettera a),  ultimo  periodo,  dell'accordo  ex
articolo 37 del "testo unico". 
  Il  dirigente  che  dimostri  di  aver   svolto,   alla   data   di
pubblicazione dell'accordo ex articolo  37  del  "testo  unico",  una
formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997  o
con i contenuti del Modulo  A  per  ASPP/RSPP,  anche  se  di  durata
inferiore, non e' tenuto a frequentare il corso di formazione di  cui
al punto 6 dell'accordo in commento. Il termine per il  completamento
del percorso formativo per dirigenti e' di 18 mesi,  a  meno  che  le
modalita' della formazione dei dirigenti  non  venganoindividuate  da
accordi aziendali, adottati previa consultazione  dei  rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, nel qual caso - per quanto  disposto
al punto 6, secondo periodo - il termine entro il quale programmare e
completare l'attivita' formativa e' di 12 mesi a far  data  dall'  11
gennaio 2012, data di pubblicazione degli  accordi  del  21  dicembre
2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La previsione relativa ai 18  mesi  per  i  corsi  da  dirigente  e
preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione  (o
quello, gia' in forza  alla  azienda,  al  quale  vengano  attribuiti
compiti di dirigente o preposto successivamente all'Il  gennaio  2012
il quale, in ragione della esistenza di  un  quadro  normativo  ormai
definito  in  materia  di  formazione  (proprio  in   ragione   della
approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovra' essere avviato  a
corsi  da  dirigente  o  preposto  anteriormente  o   contestualmente
all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente  o  preposto.
In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo
prima dell'inizio della attivita' richiesta in azienda al dirigente o
al preposto e solo ove cio' non risulti possibile,  per  ragioni  che
spetta al  datore  di  lavoro  evidenziare  adeguatamente,  l'accordo
prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non
oltre 60 giorni dall'inizio della attivita' lavorativa. 
  Gli accordi del 21 dicembre  individuano  solo  per  il  futuro  la
disciplina della  formazione  e  non  prevedono  che  i  corsi  cosi'
regolamentati debbano essere svolti dalle aziende  che  abbiano  gia'
pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. Al  fine
di esplicitare questo concetto, il punto l l dell'accordo ex articolo
37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro  disciplina  il
"riconoscimento della formazione pregressa"  puntualizzando  che  per
lavoratori e preposti gia' formati alla data dell'  11  gennaio  2012
non occorre ripetere la formazione. 
  Nel caso tale formazione  sia  stata  svolta  da  piu'  di  5  anni
anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andra'
realizzato secondo le "nuove" regole entro 12  mesi,  sempre  dall'Il
gennaio 2012. 
  Sia in relazione  alla  attivita'  formativa  pregressa  svolta  da
lavoratori o preposti sia in relazione a  quella,  sempre  pregressa,
svolta dal dirigente, il datore di  lavoro  deve,  comprovare  -  con
idonea documentazione e/o  attraverso  qualsiasi  mezzo  idoneo  allo
scopo  -  l'avvenuto  svolgimento  della  attivita'  formativa  e  la
coerenza della  medesima  rispetto  alla  normativa  previgente  agli
accordi (la quale, quindi, potra' legittimamente  far  riferimento  a
durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi  del  21
dicembre 2011). Anche in ordine alla verifica di tali elementi appare
opportuno invitare gli organi di  vigilanza  a  prestare  particolare
attenzione, al fine  di  dissuadere  gli  operatori  da  un  utilizzo
fraudolento delle disposizioni appena illustrate. 
  Il riconoscimento della formazione gia' svolta dal datore di lavoro
in passato e' oggetto del punto 9 dell'accordo  ex  articolo  34  del
"testo unico" di salute e sicurezza sul  lavoro  il  quale  specifica
che: "non sono tenuti a frequentare  il  corso  di  formazione  (...)
coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione  del
presente accordo, una formazione con contenuti conformi  all'articolo
3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei  corsi  ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.
626". Inoltre, di seguito, si evidenzia che non devono frequentare  i
corsi di  cui  all'accordo  "i  datori  di  lavoro  in  possesso  dei
requisiti  per  svolgere  i  compili  del  Servizio   Prevenzione   e
Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5  del  D.Lgs.  n.
81/08, che abbiano svolto i corsi ( Modulo  A  e  B)  secondo  quanto
previsto  dall'accordo  sancito  il  26  gennaio  2006  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano.  (...).  Tale  esonero  e'
ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si e'
svolta la formazione e quello  in  cui  si'  esplica  l'attivita'  di
datore di lavoro. Lo svolgimento di attivita' formative per classi di
rischio piu' elevate  e'  comprensivo  dell'attivita'  formativa  per
classi di rischio piu' basse". 
  In ordine alla individuazione del  settore  di  riferimento  per  i
corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato  al
quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna  a  destra
(relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore,  con
la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali  sono  da  intendersi
come esemplificativi rispetto alla lettera). Si precisa inoltre  che,
con riferimento alla tabella dell'Allegato II agli  accordi,  per  un
mero errore materiale, si e' omessa la  trascrizione  del  codice  33
della  lettera  C,  relativo   alla   riparazione,   manutenzione   e
installazione  di  macchine  ed  apparecchiature,  ricompreso   nella
categoria di rischio alto. 
  Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa
richiedono che  il  datore  di  lavoro  comprovi  lo  svolgimento  di
attivita' formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova  idoneo  a
dimostrare  la  durata,  i  contenuti  e  le  modalita'  (ovviamente,
comprensive anche delle prove dell'avvenuto  svolgimento  dei  corsi)
dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni cli  riferimento  non
possono operare, con la conseguenza che i  corsi  di  formazione  per
lavoratori vanno svolti nel piu' breve tempo possibile, nel  rispetto
delle modalita' di cui all'accordo  ex  articolo  37  del  d.lgs.  n.
81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel  termine  di  18  mesi,
citato. Analoga conclusione si impone ove il  datore  di  lavoro  non
dimostri (in questo senso il punto 9 dell'accordo ex articolo 34  del
"testo unico") di  aver  svolto  corsi  coerenti  con  le  previgenti
disposizioni. Si intende che per consentire ai lavoratori,  preposti,
dirigenti e, di conseguenza, anche  ai  datori  di  lavoro  di  poter
usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato  relativo  alla
formazione effettuata e' opportuno venga rilasciata al lavoratore, al
preposto o al dirigente. 
  Infine, va sottolineato che  quanto  al  punto  4  dell'accordo  ex
articolo 37 del d.lgs.  n.  81/2008  in  relazione  alle  "Condizioni
particolari" corrisponde a esigenze di esplicitazione  di  situazioni
caratterizzate  da  talune  peculiarita',  senza  che   le   relative
indicazioni escludano o limitino l'operativita' dei principi generali
relativi al riconoscimento della formazione pregressa,  quali  appena
riportati.  /n  particolare,  il  riferimento  alla   formazione   in
edilizia, di fonte contrattuale e  durata  di  16  ore,  e'  volto  a
specificare che la formazione in parola  corrisponde  ad  un  credito
formativo permanente per la parte generale dell'accordo (4 ore) e che
la  restante  parte  del  corso  potra'  essere   riconosciuta   come
comprensiva della formazione "particolare" di cui  all'accordo  -come
accade sempre - ove il relativo percorso formativo sia  di  contenuto
corrispondente  a  quelli  dell'accordo.  Analogo  principio   viene,
quindi, esposto ove i corsi di riferimento siano corsi di  formazione
professionale presso strutture regionali o provinciali. Al  riguardo,
l'ultimo capoverso del punto 4 dell'accordo ex articolo 37 del "testo
unico" puntualizza, ancora una volta ripetendo un principio di ordine
generale (e  sopra  gia'  rimarcato),  che:  "Rimane  comunque  salvo
l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione  specifica
secondo le risultanze della valutazione dei rischi". 
  Quanto alle modalita' per mezzo delle quali puo' essere  svolta  la
formazione, la "Premessa" all'accordo ex articolo 37  del  d.lgs.  n.
81/2008 specifica che la formazione in essa disciplinata puo'  essere
svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. Di seguito, ai punti 1  e
2, si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere  in
possesso di una esperienza almeno triennale,  maturata  in  relazione
all'insegnamento e/o  in  relazione  allo  svolgimento  di  attivita'
professionale nella materia della salute e sicurezza sul  lavoro.  In
tal modo si  consente  -  sempre  in  attesa  della  definizione  dei
requisiti dei formatori da  parte  della  Commissione  consultiva  ex
articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul  lavoro  -  di
operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre
un triennio attivita' di formazione  nel  settore  sia  a  chi  abbia
lavorato per oltre tre anni in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro (ad esempio, svolgendo attivita' di Responsabile del  Servizio
di Prevenzione e Protezione). 
  In  ragione  della   importanza   delle   innovazioni   legislative
introdotte nel periodo successivo al 2008, si propone agli organi  di
vigilanza  di  considerare  sicuramente  soddisfatto   il   requisito
richiesto dall'accordo avendo riguardo allo svolgimento  continuativo
delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre  anni
nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11
gennaio 2012). 
  I corsi devono essere organizzati in modo che  sia  individuato  un
responsabile dei corsi, che puo' essere anche il docente, e  che  non
vi partecipino piu' di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare
il 90% delle ore di formazione previste. I  corsi  di  formazione  ex
articolo 37 devono essere strutturati in modo che  venga  individuato
un soggetto organizzatore del corso  e  che  si  tenga  conto,  nella
declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, di  eta',  di
provenienza  e  lingua  e  della  specifica  tipologia   contrattuale
utilizzata per la prestazione di lavoro. Resta fermo il principio, di
cui all'articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 81/2008, per  il  quale:
"Il contenuto della formazione deve essere .facilmente  comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze  e
competenze necessarie in materia di salute e  sicurezza  sul  lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene  previa
verifica della  comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
utilizzata nel percorso formativo " 
 
                   Aggiornamento della formazione 
 
  Entrambi gli accordi  del  21  dicembre  prevedono  l'aggiornamento
della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire
dal momento in cui e'  stato  completato  il  percorso  formativo  di
riferimento. 
  Al riguardo, l'accordo ex articolo 37 del "lesto unico" salvaguarda
la  necessita'  di  procedere  a  specifica  formazione  in  caso  di
insorgenza di nuovi rischi da lavoro disponendo, all'ultimo capoverso
del punto 10, quanto segue: "Nell'aggiornamento non  e'  compresa  la
formazione relativa al trasferimento  o  cambiamento  di  mansioni  e
all'introduzione  di  nuove  attrezzature  di  lavoro  o   di   nuove
tecnologie,  di  nuove  sostanze  e  preparati  pericolosi.  Non   e'
ricompresa, inoltre, la formazione in  relazione  all'evoluzione  dei
rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". La  previsione  appare  una
semplice riproposizione del principio, invero pacifico in materia  di
salute e sicurezza sul lavoro, in forza del quale ogni cambiamento  -
purche' significativo - nella esposizione al rischio  dei  lavoratori
implica  una  rivisitazione  della  valutazione  dei  rischi   e   di
conseguenza,  delle  misure  di  prevenzione,  prima  tra  tutte   la
formazione, che da tale valutazione necessariamente discendono. 
  Quanto  ai  datori  di  lavoro  viene  specificato  (punto  7   del
pertinente accordo) che l'obbligo di aggiornamento riguarda anche chi
abbia svolto i corsi di cui all'articolo 3 del  decreto  ministeriale
16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai  sensi
dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994. Unicamente per  tale  ultima
categoria il primo termine dell'aggiornamento e'  individuato  in  24
mesi dalla data di pubblicazione del l'accordo. 
  L'obbligo di aggiornamento puo' essere  ottemperato  in  una  unica
occasione o anche  per  mezzo  di  attivita'  che  siano  distribuite
nell'arco temporale di riferimento  (il  quinquennio)  in  modo  che,
complessivamente, corrispondano  a  quanto  richiesto  negli  accordi
(cfr. quanto si legge al punto 7 dell'accordo  ex  articolo  34,  ove
viene specificato che: "l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente
distribuito nell'arco temporale di riferimento"). 
  Al fine di favorire una rapida individuazione, anche  nel  caso  in
cui l'aggiornamento sia svolto in  diverse  occasioni  nell'arco  del
quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che  i  cinque
anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e,  quindi,  sempre
considerando il quinquennio successivo all' 1 1 gennaio 2012. Quindi,
la prossima scadenza da considerare, per i soggetti gia' formati alla
data di pubblicazione degli accordi, cadra' sempre I'll gennaio 2017. 
  Con riferimento ai soggetti formati successivamente all' 11 gennaio
2012,  il  termine  iniziale  per  il  calcolo  del  quinquennio  per
l'aggiornamento non  puo'  che  essere,  invece,  quello  della  data
dell'effettivo  completamento  del  rispettivo  percorso   formativo,
coerente con i contenuti degli accordi. 
  In ordine alle modalita' per mezzo delle quali si possa ottemperare
all'obbligo di aggiornamento, si ritiene che una parte non  superiore
ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari  a  2  ore)  possa  essere
validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni  o
seminari, a condizione che essi trattino  delle  materie  di  cui  ai
punti 7 (accordo ex articolo 34) e 9 (accordo ex articolo  37)  degli
accordi e che prevedano una verifica finale di apprendimento. 
  In relazione alla restante parte  del  percorso  di  aggiornamento,
pari a 4 ore, essa dovra' comunque essere svolta nel  rispetto  delle
regole (quali, ad esempio, quelle  relative  al  numero  massimo  dei
partecipanti) di cui agli accordi. 
  Quanto all'aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6  ore
di aggiornamento quinquennale - che si ritengono comprensive delle  6
ore di aggiornamento quali lavoratori - devono essere  svolte  avendo
riguardo ai  particolari  compiti  svolti  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del  preposto,
si rammenta quanto al punto 8 dell'accordo ex articolo 37 del  d.lgs.
n. 81/2008,  ove  si  ribadisce  che  la  "formazione  particolare  e
aggiuntiva del  preposto  costituisce  credito  formativo  permanente
salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del  suo  rapporto
di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda".  Se  ne
evince che il credito formativo continua a sussistere fino  a  quando
la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga  nell'ambito
dell'organizzazione  di  riferimento,  con  la  conseguenza  che   il
preposto deve solo aggiornare la  propria  formazione  (nella  misura
appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la  posizione
del    preposto    sia     sostanzialmente     mutata     nell'ambito
dell'organizzazione  di  riferimento,  con  la  conseguenza  che   il
preposto deve,  in  tale  seconda  ipotesi,  svolgere  la  formazione
particolare aggiuntiva (perche' legata al ruolo  svolto  in  azienda)
come preposto. 
  Infine, in caso di nuova attivita'  il  punto  10  dell'accordo  ex
articolo 34 del "testo unico" prevede che il  datore  di  lavoro  che
intenda svolgere "in proprio" i compiti del servizio di prevenzione e
protezione sara' tenuto a completare il  percorso  formativo  di  cui
all'accordo entro e non oltre novanta giorni  dalla  data  di  inizio
della propria attivita'. 
 
La  formazione  del  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione   e
                             protezione 
 
  I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di  Prevenzione
e Protezione (di seguito indicati come  ASPP  e  RSPP)  relativamente
alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai commi 2, 3  e
5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008, mentre per  l'aggiornamento
il riferimento e' il comma 6 dello stesso articolo. 
  Relativamente all'obbligo di aggiornamento il  comma  6  stabilisce
che: "I responsabili e gli  addetti  dei  servizi  di  prevenzione  e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di  aggiornamento  secondo
gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2".
(accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2006, e successive modificazioni). 
  L'accordo del 26  gennaio  2006,  relativamente  all'aggiornamento,
oltre a stabilirne la periodicita' (quinquennale) precisa che:"...  i
corsi di aggiornamento, che potranno 
  essere effettuati anche con modalita'  di  formazione  a  distanza,
dovranno  comunque  far  riferimento  ai  contenuti  dei  moduli  del
rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo: 
a) al settore produttivo di riferimento; 
b) alle novita' normative nel frattempo eventualmente intervenute  in
   materia; 
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione". 
  L'accordo  regolamenta  anche  la  durata   di   detti   corsi   di
aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP, in 60  ore  per  i
macrosettori di attivita' Ateco 3, 4, 5 e  7  ed  in  40  ore  per  i
macrosettori di attivita' Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per  quanto
riguarda gli ASPP l'aggiornamento prevede una durata di  28  ore  per
tutti i macrosettori di attivita' Ateco. 
  Relativamente  alla  data  di   decorrenza   del   quinquennio   e'
intervenuto anche un successivo accordo sancito in  Conferenza  Stato
Regioni il 5 ottobre 2006. In  tale  accordo,  al  punto  2.6,  viene
precisata la  decorrenza  per  ASPP  e  RSPP  che  avevano  usufruito
dell'esonero  dalla  frequenza  del  Modulo   13   sulla   base   del
riconoscimento di  crediti  professionali  pregressi  (Tabella  A4  e
Tabella As allegate all'Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito: 
  "Per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza  del
Modulo B sulla  base  del  riconoscimento  di  crediti  professionali
pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all 'esonero decorre dal
14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Cio' premesso,
si rileva che molti ASSP  e  RSPP  non  sono  riusciti  a  completare
l'aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di  fatto,
la  prima  scadenza,   in   ordine   cronologico,   dell'obbligo   di
aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti  nell'accordo  del
26 gennaio 2006. 
  Tale situazione si potra' comunque manifestare anche in futuro ogni
qualvolta  un  ASPP  o  RSPP  non  dovesse  riuscire   a   completare
l'aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto  necessario
fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare
i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento,
da ritenersi valide in attesa della  revisione  dell'accordo  del  26
gennaio 2006, cosi' come previsto al punto 2.7 dello stesso. 
  Relativamente alla  formazione,  l'accordo  specifica  che  sia  il
Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente. 
  Relativamente al modulo B, sia nell'accordo  che  nelle  successive
linee interpretative, e' specificato che: "Il credito ottenuto con la
frequenza al modulo B e' valido per cinque anni.  Alla  scadenza  dei
cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento". 
  Pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo
di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operativita'".
Cio' significa  che,  pur  mantenendo  il  requisito  derivato  dalla
regolare frequenza ai corsi, egli non e' in grado di poter esercitare
i propri compiti fintanto che non  venga  completato  l'aggiornamento
per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. 
  Il  completamento   dell'aggiornamento   consente,   pertanto,   di
riacquisire  la  fruibilita'  del  credito  relativo  al   modulo   B
consentendo, contemporaneamente, a  ASPP  e  RSPP  di  recuperare  la
propria "operativita'". 
 
Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi  del
                               comma 5 
               dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 
 
  In attesa della prevista  revisione  dell'accordo  del  26  gennaio
2006, al fine di non creare disparita' di trattamento per  situazioni
analoghe, si ritiene doveroso analizzare  anche  i  casi  in  cui  il
mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi
i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del  d.lgs.
n. 81/2008, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al  comma
2, primo periodo, del medesimo articolo. 
  In considerazione del fatto che anche tali  soggetti,  in  caso  di
effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati  ad
effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso
di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita  della
propria  "operativita'",  recuperabile  solo  con  il   completamento
dell'aggiornamento, si ritiene che - in analogia  a  quanto  previsto
nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006  -
per  gli  esonerati  dalla  frequenza  del  modulo  B,  l'obbligo  di
aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero  ex  articolo
32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata  in
vigore dello stesso e, cioe', a far data dal 15 maggio  2008  dovendo
essere completato entro il 15 maggio 2013. 
  Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate
nel sopra citato  articolo  32,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  81/2008,
successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in  tale
caso costituisce riferimento,  per  l'individuazionedella  decorrenza
del quinquennio entro  cui  terminare  l'aggiornamento,  la  data  di
conseguimento della laurea.