IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l'art. 9 il quale dispone, fra l'altro, che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 16 il quale dispone, fra l'altro, che le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, «individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»), e «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 22 dicembre 2006 recante approvazione del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 dicembre 2007, recante modifica dei citati decreti ministeriali 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas»; in particolare, l'art. 2, comma 5, dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo n. 115/2008) di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo n. 28/2011) di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e, in particolare, il capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che dispone l'introduzione di una nuova misura di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni, mediante contributi diretti al soggetto che realizza l'intervento a valere sulle tariffe del gas naturale (di seguito: conto termico), ed una revisione del sistema di incentivi basato sui certificati bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni. Nel quadro del potenziamento e della razionalizzazione del sistema dei certificati bianchi, l'art. 29 prevede che, con i provvedimenti di aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali (art. 7 del decreto legislativo n. 115/2008): a) si stabiliscano le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione si raccordano agli obiettivi nazionali di efficienza energetica; b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi; c) sono approvate almeno quindici nuove schede standardizzate, predisposte dall'ENEA; d) e' raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell'intervento; e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati; f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati. L'art. 29 prevede altresi' che i risparmi realizzati nel sistema dei trasporti siano equiparati a risparmi di gas naturale, che i risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas nazionale concorrano al raggiungimento degli obblighi, pur non dando diritto al rilascio di certificati bianchi e, infine, che gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 abbiano diritto, nel rispetto di determinate condizioni, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi dell'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per un periodo di cinque anni, sempre a valere sul sistema dei certificati bianchi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 che definisce i criteri e il valore degli incentivi da erogare agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento mediante rilascio di certificati bianchi; e in particolare: l'art. 9, comma 1, stabilisce che i certificati bianchi riconosciuti ai fini dell'incentivo sono di tipo II e possono essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei soggetti obbligati o venduti con contratti bilaterali oppure ritirati dal GSE previa corresponsione del valore dei certificati, cosi' come definito dal prezzo di rimborso stabilito annualmente dall'Autorita' per l'energia e il gas; l'art. 9, comma 4, stabilisce che i certificati bianchi acquistati dal GSE non possono essere oggetto di successive contrattazioni con soggetti obbligati e che, nell'ambito dell'aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, sono definite le modalita' con cui i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 di aggiornamento, mediante sostituzione, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica; Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e della decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE; Visto il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica - PAEE 2011, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2011, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. Burden Sharing), e in particolare l'art. 4; Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 5 giugno 2014; Considerato che il PAEE 2011 ha evidenziato che lo stato di avanzamento complessivo dei risparmi sugli usi finali e' positivo, avendo raggiunto, nel 2010, 4,1 Mtep di risparmi annui contro 3,1 Mtep annui indicati nella prima versione del Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2007 (di seguito, PAEE 2007); Tenuto conto che l'11 settembre 2012 e' stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva europea sull'efficienza energetica n. 2012/27/UE che introduce nuove misure obbligatorie e strumenti comuni di intervento, al fine di garantire che l'Unione europea raggiunga l'obiettivo di riduzione del 20% dell'utilizzo di energia al 2020, e che ogni Paese membro dovra' recepire tali nuove indicazioni entro il 2013, impostando propri piani di azione coerenti con l'obiettivo nazionale gia' dal 2014; Considerato che l'efficienza energetica rappresenta la prima priorita' della strategia nazionale in campo energetico in quanto contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di costo/competitivita', sicurezza, crescita e qualita' dell'ambiente, e che obiettivo del Governo e' l'attuazione di un ampio programma nazionale che consenta di raggiungere e possibilmente di superare gli obiettivi europei di riduzione del consumo di energia primaria al 2020; Considerata la rilevanza che assume il sistema dei certificati bianchi per il raggiungimento degli obiettivi al 2020, per l'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, assicurata dalla possibilita' di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato; Considerato che, nella valutazione del potenziale e nella conseguente definizione degli specifici obiettivi da conseguire con il sistema dei certificati bianchi, si deve tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica introdotti dalla recente normativa, con particolare riferimento ai nuovi incentivi per gli interventi di piccole dimensioni (c.d. conto termico) di cui al decreto legislativo n. 28/2011, ed alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica nell'edilizia di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di ricercare forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire misure di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa; Considerata l'opportunita', anche alla luce dell'introduzione di nuovi strumenti a sostegno degli interventi di piccole dimensioni, dei consumi finali nel settore residenziale e nell'edilizia, di potenziare la capacita' di utilizzare il sistema dei certificati bianchi, con opportuni adeguamenti e potenziamenti, al sostegno di interventi nei settori industriale ed infrastrutturale, in grado di conseguire significativi volumi di risparmio di energia per di piu' con carattere strutturale; Ritenuto che, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile di riferimento, sia opportuno quantificare con il presente provvedimento gli obiettivi obbligatori di incremento dell'efficienza energetica da realizzare con il sistema dei certificati bianchi per il periodo 2013-2016, tenendo conto del target di riduzione dei consumi energetici fissato dal PAEE 2011 per il 2016 ed individuando, sul piano programmatico, una dinamica di crescita dei medesimi obiettivi al 2020, al fine di raccordare il sistema dei certificati bianchi con gli obiettivi nazionali al 2020; Considerato che l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici fissato dal PAEE 2011 per il 2016 e' pari a 10,8 Mtep di energia finale, equivalente a circa 15 Mtep di energia primaria e che al 2020 il risparmio di energia finale atteso e' di 15,9 Mtep, equivalente a circa 22 Mtep di energia primaria; Considerato che la strategia del Governo in materia punta ad una ulteriore riduzione per il 2020, pari ad un obiettivo di 18,6 Mtep di energia finale, equivalenti a 26 Mtep di energia primaria, su base 2007; Ritenuto opportuno attribuire al sistema dei certificati bianchi una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi energetici; Considerato che la determinazione degli obiettivi di cui al presente decreto e' effettuata tenendo conto delle stime dei certificati bianchi che saranno emessi dal GSE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 5 settembre 2011 nel periodo considerato; Considerato che la determinazione degli obiettivi di cui al presente decreto e' effettuata tenendo conto anche dei risparmi di energia che sono generati nell'intera vita tecnica degli interventi effettuati e che non producono piu' certificati bianchi; Visti i rapporti semestrali pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007; Visti i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in attuazione dell'art. 7, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sull'attivita' eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ed in particolare il sesto rapporto annuale sulla situazione al 31 maggio 2011 contenente anche proiezioni sulle prospettive e sulle possibili criticita' nei prossimi anni e il secondo rapporto statistico intermedio relativo all'anno d'obbligo 2011, pubblicato il 25 ottobre 2012; Vista la comunicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 4 ottobre 2012 relativa alle previsioni sul flusso di emissioni future di certificati bianchi generabili negli anni 2013-2017 dai progetti presentati al 15 settembre 2012; Considerato che gli indicatori relativi al volume di titoli emessi e all'andamento degli scambi consentono di rilevare una situazione di significativa insufficienza dell'offerta rispetto agli obiettivi di risparmio fissati al 2010-2011-2012, di cui occorre tener conto nell'individuazione dei nuovi obiettivi e nella definizione di nuovi strumenti o criteri di evoluzione del sistema in grado di assicurare una maggiore capacita' di riequilibrio tra domanda ed offerta; Considerato che la citata deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11, in vigore dal 1° novembre 2011, con l'introduzione dei coefficienti di durabilita', ha raccordato il periodo di diritto dei certificati bianchi con la vita tecnica dell'intervento, in linea - almeno per quanto riguarda i nuovi interventi - con quanto richiesto dal decreto legislativo n. 28/2011; Tenuto conto che, per effetto dei suddetti coefficienti di durabilita', vengono riconosciuti, durante il periodo quinquennale (di norma) di incentivazione, certificati bianchi anche per risparmi energetici da conseguire successivamente a tale periodo e che pertanto occorra introdurre un distinto sistema di calcolo e rendicontazione dell'energia effettivamente risparmiata nell'anno, non piu' coincidente con il volume di certificati emessi nel medesimo anno, anche ai fini della rendicontazione verso la Commissione europea; Ritenuto opportuno demandare il tema dell'eventuale revisione dei soggetti obbligati al recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica n. 2012/27/UE, in coerenza anche con le linee guida applicative delle specifiche disposizioni che saranno definite con la Commissione europea; Tenuto conto altresi' che, nella definizione degli obblighi di cui al presente decreto, si ritiene opportuno adottare un valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5, stimato in base al valore attualmente rilevabile; Viste le nuove diciotto schede predisposte da ENEA e relative a nuovi interventi nei settori industriale, civile, terziario, agricolo e dei trasporti; Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali associazioni di categoria interessate sull'efficacia e sull'applicabilita' delle suddette schede; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20 dicembre 2012; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 e degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 28/2011. Tra l'altro, il presente decreto: a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, in modo coerente agli obiettivi nazionali di efficienza energetica e complementare all'insieme degli altri strumenti di sostegno dell'efficienza energetica; b) definisce le modalita' di attuazione e di controllo dei suddetti interventi; c) dispone il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione; d) approva le nuove schede tecniche, predisposte dall'ENEA; e) stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati; f) individua le modalita' per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati bianchi; g) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei certificati bianchi.