(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
    Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario 
        pluriennale e per la valutazione della sua congruenza 
                  (art. 243-quater, TUEL commi 1-3) 
 
 
  Il Decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012", con l'art. 3, co. l lettera r), ha inserito, nel Titolo VIII -
Enti locali deficitari o dissestati - del D. Lgs. 267 del  18  agosto
2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  Enti  Locali  (
TUEL),  l'art.  243-bis  che   prevede   un'apposita   procedura   di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  per  gli   enti   nei   quali
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado  di  provocare
il dissesto finanziario. Si tratta di una terza  fattispecie  che  si
aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di
Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in  situazioni
di dissesto finanziario. 
  La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,  disciplinata
dai nuovi articoli 243-bis, ter e  quater  del  TUEL,  si  inserisce,
quindi, in un sistema  in  cui  sono  prefigurate,  in  una  graduale
articolazione,  le   situazioni   di   precarieta'   delle   gestioni
amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.  Le  misure
previste prendono le mosse da  quelle  per  il  ripiano  dei  debiti,
nonche' dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione  e  da  quelle
necessarie per il  ripristino  del  pareggio,  laddove  si  prevedono
disavanzi di  gestione  o  di  amministrazione  per  squilibri  della
gestione di competenza o dei residui. Di maggiore spessore  sono  gli
interventi previsti per le condizioni di deficitarieta' strutturale e
ancor piu' quelli in tema di dissesto. In tale sistema  articolato  e
tendenzialmente completo si e', quindi,  inserita  la  procedura  del
cosiddetto "dissesto guidato" di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  149  che,   prima   dell'ultimo
intervento normativo, rappresentava il  rimedio  di  chiusura  di  un
sistema  di  salvaguardia   delle   gestioni   degli   enti   locali.
Sull'applicazione di tale ultima procedura, questa Sezione  ha  avuto
occasione di pronunciarsi con la deliberazione 2/AUT/2012/QM1G. 
  La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una
situazione  di  evidente  deficitarieta'  strutturale   prossima   al
dissesto, che potrebbe dar luogo al procedimento del  c.d.  "dissesto
guidato", ma che si svolge privilegiando  l'affidamento  agli  organi
ordinari  dell'ente  della   gestione   delle   iniziative   per   il
risanamento. 
  Il  legislatore  si  dimostra  ben  avvertito   della   sostanziale
prossimita' delle situazioni regolate dal novellato  art.  243  TUEL,
rispetto a quelle  che  conducono  al  dissesto,  tanto  che  vengono
introdotte disposizioni tese a regolare l'eventuale coesistenza delle
due procedure. Il ricorso  al  piano  di  riequilibrio  e',  infatti,
precluso  qualora  la  Sezione  regionale  di  controllo  abbia  gia'
assegnato il termine per  l'adozione  delle  misure  correttive,  nel
corso della procedura ex art. 6, comma 2, d.lgs 149/20]  Al  riguardo
e' opportuno precisare che, con norma transitoria (art.  243-bis)  e'
stabilito che la preclusione opera solo se la  Sezione  Regionale  di
controllo abbia assegnato il termine specificato dall'art. 6, comma 2
del  d.  lgs.  149/2011  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della
disposizione. 
  Sul punto non va trascurato di considerare che, pur in presenza  di
una rigorosa impostazione dei criteri di risanamento della  gestione,
la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano, protratto  in
sede di conversione ad un arco decennale,  vincola  anche  le  future
gestioni per cui la graduazione, negli  anni  di  durata  del  piano,
della percentuale del ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  e
degli importi da prevedere  nei  bilanci  per  il  finanziamento  dei
debiti fuori  bilancio  (art.  243-bis,  comma  6,  lettera  d)  deve
privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo
piano e, preferibilmente,  negli  anni  residui  di  attivita'  della
consiliatura e comunque nei primi 5 anni. 
  La procedura per il  riequilibrio  finanziario  e'  cadenzata,  con
termini perentori, per lo svolgimento degli  adempimenti  e  richiede
l'intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in
fasi e momenti diversi del procedimento. La Sezione  delle  Autonomie
della Corte e' chiamata, preventivamente, a deliberare apposite Linee
Guida necessarie ad orientare  i  criteri  dell'esame  del  piano  di
riequilibrio   finanziario   pluriennale   da   parte   dell'apposita
sottocommissione della Commissione per  la  finanza  e  gli  organici
degli EE.LL.  Le  Sezioni  regionali  di  controllo  possono  fornire
indicazioni alla sottocommissione sul  caso  concreto  all'esame  sin
dall'avvio della fase istruttoria. All'esito della prima  fase  della
procedura,  la  sottocommissione   redige   una   relazione   finale,
successivamente trasmessa alla  competente  Sezione  regionale  della
Corte che, sulla base della valutazione della congruenza delle misure
che si intendono  adottare  ai  fini  del  riequilibrio,  emette  una
deliberazione motivata  per  l'approvazione  del  piano  o,  in  caso
contrario, di diniego. 
  La deliberazione della Corte dei conti, in ordine  all'approvazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e'  comunicata  al
Ministero dell'interno e puo' essere impugnata entro  30  giorni  (ai
sensi dell'articolo 103, secondo  comma,  della  Costituzione)  nelle
forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
della Corte dei conti in speciale  composizione  che  si  pronunciano
entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le stesse  Sezioni  riunite
decidono in  unico  grado,  i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  di
ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater. 
  Le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono  limitate
all'approvazione  del  piano:   infatti,   successivamente   a   tale
adempimento, spetta ad esse il compito  di  vigilare  sull'esecuzione
dello stesso, effettuando, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lett.
a) i controlli gia' previsti dall'art. 1, comma 168  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel  testo  dell'art.  148-bis
del TUEL, ed emettendo, all'occorrenza, apposita pronuncia. 
  L'iniziativa e' rimessa  agli  organi  rappresentativi  degli  enti
attraverso l'adozione della deliberazione consiliare di ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  che  deve  essere
trasmessa, entro 5 gg.  dalla  data  di  esecutivita',  alla  Sezione
Regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. 
  Il Consiglio dell'Ente locale, nel termine  perentorio  di  60  gg.
dalla data di esecutivita' della delibera di ricorso alla  procedura,
deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della
durata massima di 10 anni, compreso quello in  corso,  corredato  del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 
  Presupposto necessario per accedere alla procedura di  riequilibrio
e' la regolare approvazione del bilancio di previsione e  dell'ultimo
rendiconto nei termini di legge; cio' in quanto e' necessario che  le
successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento  una
situazione consacrata in documenti ufficiali. Al riguardo deve essere
anche  rilevato  che  l'avvio  della  procedura   non   comporta   la
sospensione dei termini per la presentazione dei documenti contabili;
infatti  a  differenza  di  quanto  previsto  nel  caso  di  dissesto
dall'art. 248 del TUEL non si rinviene  una  norma  espressa  in  tal
senso. Nel silenzio del legislatore  la  norma  va  interpretata  nel
significato letterale (ubi voluit  dixit),  anche  perche'  e'  utile
disporre della rappresentazione certa e  veritiera  di  partenza,  al
fine di valutare la sostenibilita' del piano. 
  L'avvio della Procedura per il risanamento pluriennale, ancor prima
dell'approvazione del piano, comporta  la  sospensione  delle  azioni
esecutive,  determinando  una  compressione  dei  diritti  dei  terzi
creditori.  La  facolta'  di  revocare  l'istanza  di  ricorso   alla
procedura, in linea generale  ammissibile  in  assenza  di  contraria
previsione, dovrebbe comunque essere esercitata non oltre i 60 giorni
previsti dalla norma (ex art.  243-bis  comma  5  del  TUEL)  per  la
presentazione del piano. 
  Il piano di riequilibrio deve essere deliberato entro 60 gg.  dalla
data di esecutivita' della delibera  di  cui  al  comma  1  dell'art.
243-bis  del  TUEL  e,  quindi,  trasmesso  alla  competente  Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e alla  Commissione  per
la finanza e gli organici degli EE.LL. 
  La  durata  massima  del  Piano  e'  decennale;  esso  deve  essere
corredato del parere dell'Organo di revisione  economico-finanziario,
che assume un ruolo essenziale sia nella  predisposizione  del  piano
che ai fini del controllo della sua attuazione. 
  Il piano viene istruito dalla sottocommissione, che nel termine  di
60 gg, redige la relazione finale; tale  termine  puo'  soggiacere  a
sospensione, nel  caso  in  cui  si  renda  necessario  procedere  ad
acquisizione documentale e a richieste istruttorie,  per  il  periodo
che impiega l'Ente per fornire risposte e, comunque, non oltre  i  30
giorni . 
  Le Linee Guida della Sezione delle  Autonomie  offrono  indicazioni
sulla  corretta  applicazione  della  nuova  procedura,  al  fine  di
superare  possibili  difficolta'  nell'esegesi  delle  norme  e   per
renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. Esse mirano,  in
particolare, a fornire criteri per verificare l'esatta determinazione
dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente,  nonche'
l'attendibilita' e sostenibilita' delle misure rivolte al superamento
della situazione critica. 
  Le indicazioni contenute nelle specifiche Linee Guida  non  possono
non considerare le analoghe istruzioni presenti nelle Linee Guida  ex
art. 1, co. 166 e seguenti della legge  266/2005  -  compilate  dagli
organi di revisione - per il bilancio e il rendiconto nelle parti  in
cui esaminano le stesse  questioni  rilevanti  per  la  procedura  di
riequilibrio pluriennale. 
  Va sottolineato, quindi, il supporto che si  puo'  ricevere,  nelle
valutazioni  finalizzate  allo   svolgimento   della   procedura   di
riequilibrio, dai dati raccolti nei questionari annessi alle suddette
Linee Guida, utilizzati per gli accertamenti, demandati  alla  Corte,
in merito alla corretta attuazione degli  interventi  previsti  dalle
norme  e,  in  particolare,  per  verificare  la  presenza  di  gravi
squilibri finanziari nella gestione degli enti. 
  Inoltre,  le  Sezioni  regionali  nella  sede  del  controllo   sui
rendiconti e sui bilanci hanno avuto frequente occasione di  rilevare
situazioni di squilibrio e profili d'irregolarita' e  richiamato  gli
organi rappresentativi degli enti a  porre  in  essere  i  correttivi
necessari per scongiurare situazioni piu' gravi, che avrebbero potuto
determinare il dissesto. Per tale ragione, nella fase istruttoria, e'
necessario acquisire le delibere delle Sezioni Regionali di controllo
sui bilanci e rendiconti relative ad un significativo periodo. A tale
riguardo, va anche ricordato che i dati impiegati per i riscontri  in
tale sede sono quelli verificati dall'organo di revisione che, per la
loro provenienza, assumono maggiore significativita'. 
  Nella procedura in esame le  Linee  Guida  non  si  rivolgono  agli
organi di revisione, ma alla  sottocommissione  e  la  guidano  nella
valutazione dei piani. Tali indirizzi risultano importanti anche  per
le  Sezioni  regionali  a  supporto  delle  funzioni   di   controllo
esercitate. L'attivita' dei revisori e' prevista sin  dalla  fase  di
redazione del piano di riequilibrio. Il loro intervento, che prosegue
anche  in  successivi  passaggi  della  procedura,  con  le   cadenze
temporali previste dalla legge, puo' rivelarsi di ausilio  anche  per
asseverare dati e valutazioni espresse  nello  stesso  piano  durante
tutto il  percorso  di  approvazione  e  realizzazione  e  consentire
momenti di confronto con le Sezioni regionali. 
  Le istruzioni delle Linee Guida,  deliberate  dalla  Sezione  delle
autonomie della Corte dei conti, si  rivolgono  particolarmente  alla
fase istruttoria da parte della sottocommissione, indicando  elementi
da acquisire per una ponderata valutazione del piano; le Linee  Guida
non precludono l'effettuazione di ulteriori e maggiormente  calibrate
richieste istruttorie, da parte della competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei conti, estese anche alla fase di verifica. 
  Tra gli elementi da prendere in considerazione  per  inquadrare  la
gravita' della situazione di  squilibrio  e'  utile  raccogliere  una
dettagliata descrizione delle  caratteristiche  dell'Ente  quali:  la
collocazione  geografica  (ad  esempio:  isola,  ente   montano)   la
popolazione residente (il trend demografico recente)  la  percentuale
di popolazione immigrata, i flussi temporanei di residenti (vocazione
turistica). 
  Presupposto indefettibile per la positiva valutazione dei piani  di
rientro e' che si possa constatare l'adeguamento al  complesso  delle
regole  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  contenute  nelle
vigenti norme in tema di finanza locale, quali il rispetto del  patto
di stabilita' interno, le misure per  la  riduzione  della  spesa  di
personale  e  quelle  in  tema  di   societa'   partecipate,   limiti
all'indebitamento, dismissioni patrimoniali, ecc.. 
  Se al momento di avvio della procedura la situazione dell'ente  non
risulti allineata a tali prescrizioni  e'  necessario  che  il  piano
contenga misure atte a consentirne il rispetto entro il primo periodo
di attuazione del programma di risanamento. 
  E' altresi' necessario che il piano  contenga  una  quantificazione
veritiera  e  attendibile  dell'esposizione  debitoria,  in   stretta
ottemperanza a  quanto  previsto  dalle  norme  che  stabiliscono  il
contenuto obbligatorio del  piano.  A  tale  riguardo  e'  necessario
tenere presente l'art. 6 co.  4  del  d.l.  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito  nella  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   che   prevede
l'allineamento con i dati contabili degli organismi partecipati. 
  Nel contesto delle misure  necessarie  ad  assicurare  il  graduale
riequilibrio finanziario, assume rilievo, tra le altre,  la  verifica
della situazione di tutti gli organismi e delle societa'  partecipate
e dei relativi costi ed oneri, richiedendo l'adozione,  ove  non  sia
stato gia' provveduto, delle misure  legislative  di  liquidazione  e
privatizzazione  degli  organismi  partecipati  secondo   i   criteri
espressamente previsti. 
  La verifica del rispetto del complesso delle regole della  gestione
finanziaria imposte agli enti locali e'  un  punto  fermo  nel  corso
della procedura di risanamento; infatti le situazioni  di  squilibrio
si generano laddove ci si e' discostati da criteri di  sana  gestione
desumibili dalle norme e dai  principi  contabili  e  in  molti  casi
laddove  si  siano  generati  fattori  critici  che   non   trovavano
rappresentazione in bilancio. 
  Nella  rilevazione  dell'entita'  della  situazione   iniziale   di
squilibrio e', quindi, di assoluto rilievo un'attenta indagine  sulla
presenza di oneri latenti non adeguatamente considerati dall'Ente, in
modo da poterne stimare le ricadute negli armi di  svolgimento  della
procedura di risanamento. 
  Sul punto soccorrono ampiamente  tutte  le  valutazioni  effettuate
dalle Sezioni regionali di controllo nel corso degli ultimi  anni  in
tema di effettivita' dell'equilibrio esposto nei documenti  contabili
avendo considerazione di fenomeni quali: rinvio di  contabilizzazione
ad  esercizi  successivi;  debiti  fuori  bilancio   in   attesa   di
riconoscimento; presenza di residui attivi  vetusti;  disallineamento
nelle partite di giro e  nei  fondi  vincolati;  situazioni  critiche
delle societa' partecipate in corso di emersione; contenzioso ecc.. 
  L'esigenza di dare immediato avvio alle  attivita'  finalizzate  ai
complessi adempimenti previsti dalla procedura  per  il  riequilibrio
pluriennale comporta che il primo schema di Linee Guida debba  essere
emesso tempestivamente e potra' essere  suscettibile  di  adattamenti
anche per via del necessario coordinamento con le Linee  Guida  degli
organi di revisione per i bilanci 2013 e rendiconti  2012.  Le  nuove
Linee Guida ex art. 243-bis del TUEL, superata la  fase  iniziale  di
avvio, dovranno  essere,  quindi,  adeguatamente  raccordate  con  le
modalita' di monitoraggio e controllo proprie delle Linee Guida degli
organi di revisione, gia' ampiamente collaudate. 
  La   nuova   procedura   rappresenta,   nell'ambito    dell'attuale
problematico panorama della finanza  locale,  un  utile  rimedio  per
scongiurare la piu' grave situazione di dissesto. Tuttavia essa  deve
essere rigorosamente attuata  e  sottoposta  a  scrupolosi  controlli
sulla  regolarita'  della  gestione  e  sul  puntuale  procedere  del
percorso  di  risanamento,  perche'  potrebbe  rivelarsi  un  dannoso
escainotage per evitare il  trascinamento  verso  una  situazione  di
dissesto da dichiarare ai sensi  dell'art.  6,  comma  2  del  d.lgs.
149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero
immediatamente attuate. 
 
 
                         SCHEMA ISTRUTTORIO 
 
 
    Le istruzioni che seguono sono rivolte in via principale alla 
sottocommissione per guidare l'istruttoria sul piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale. Riguardano tutti gli enti che hanno facolta' 
                     di accedere alla procedura. 
 
 
          SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                    SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO 
 
 
  Le tabelle sono state predisposte per la durata massima del piano 
  (10 anni). Unica eccezione il prospetto che esamina l'incremento 
delle aliquote dei tributi locali, atteso che gli Enti in difficolta' 
     eserciteranno la loro facolta' di incrementare le aliquote, 
         nella misura massima consentita, nel breve periodo. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico